Domanda : Buonasera, chiediamo se si può rendere esplicita la clausola di esclusione delle malattie pandemiche ed epidemiche come di seguito indicato: "La presente polizza non copre qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di risarcimento di danni, costo o spesa, causata, dovuta a, risultante o derivante da, ad una malattia trasmissibile o al timore o minaccia (reale o presunta) di una malattia trasmissibile, nonché i danni, diretti, indiretti e/o conseguenti che derivino dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposte delle competenti Autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell’attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione. Per “malattia trasmissibile” si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente, da qualsiasi organismo ad un altro, dove: 2.1. il termine sostanza o agente include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un virus, un batterio, un parassita un altro organismo o qualsiasi variazione di esso, sia esso considerato vivente o meno; 2.2. il metodo di trasmissione diretto o indiretto include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione di fluidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gas oppure tra organismi 2.3. la malattia, la sostanza o l'agente può causare o minacciare di causare danni alla salute o al benessere umano oppure può minacciare di causare danni, deterioramenti, perdita di valore o di commerciabilità o perdita di uso della proprietà." Chiediamo inoltre se nell'ambito della garanzia perdita di pigioni, il limite di indennizzo del 40% del valore a nuovo delle singole unità immobiliari colpite da sinistro comporti una esposizione non superiore ad € 3 milioni. Ringraziando, porgiamo cordiali saluti
Risposta :
In relazione al seguente quesito:
chiediamo se si può rendere esplicita la clausola di esclusione delle malattie pandemiche ed epidemiche come di seguito indicato:
"La presente polizza non copre qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di risarcimento di danni, costo o spesa, causata, dovuta a, risultante o derivante da, ad una malattia trasmissibile o al timore o minaccia (reale o presunta) di una malattia trasmissibile, nonché i danni, diretti, indiretti e/o conseguenti che derivino dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposte delle competenti Autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell’attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione.
Per “malattia trasmissibile” si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente, da qualsiasi organismo ad un altro, dove:
2.1. il termine sostanza o agente include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un virus, un batterio, un parassita un altro organismo o qualsiasi variazione di esso, sia esso considerato vivente o meno; 2.2. il metodo di trasmissione diretto o indiretto include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione di fluidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gas oppure tra organismi 2.3. la malattia, la sostanza o l'agente può causare o minacciare di causare danni alla salute o al benessere umano oppure può minacciare di causare danni, deterioramenti, perdita di valore o di commerciabilità o perdita di uso della proprietà."
Si dà il seguente riscontro:
Si conferma la clausola di esclusione così come formulata all’ Art. 2.1 - Esclusione del Rischio “Malattie Pandemiche o Epidemiche” del capitolato speciale del lotto 3 ALL RISKS PATRIMONIO.
In relazione al seguente quesito:
Chiediamo inoltre se nell'ambito della garanzia perdita di pigioni, il limite di indennizzo del 40% del valore a nuovo delle singole unità immobiliari colpite da sinistro comporti una esposizione non superiore ad € 3 milioni.
Si dà il seguente riscontro:
Per la garanzia “Perdita pigioni” prevista dal capitolato speciale del lotto 3 ALL RISKS PATRIMONIO - all’art. 1 lett. h) della Sezione 2 - si ribadisce il limite di indennizzo pari al 40% del valore a nuovo delle singole unità immobiliari colpite da sinistro, rinviando per ogni altra valutazione all’Elenco Fabbricati che forma parte della documentazione di gara.