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Dati del bando

BANDO RETTIFICATO - Procedura aperta - Affidamento Servizio di Tesoreria del Comune di Argenta periodo dalla data di sottoscrizione del contratto al 31/12/2025
Ente appaltanteUNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE
Stato proceduraChiuso
Importo appalto116.250,00 €
Criterio di aggiudicazionePrezzo più basso
Data di pubblicazione a sistema07/09/2021
Termine richiesta chiarimenti12/10/2021 12:00
Termine presentazione delle offerte25/10/2021 12:00
Apertura busta amministrativa26/10/2021 10:00
Data chiusura procedura27/10/2021
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Travasoni Patrizia

telefono: 0532330212

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1Servizio di tesoreria Comune di Argenta

CIG: 8732073E95

Chiarimenti

Chiarimento PI306308-21

Ultimo aggiornamento: 29/09/2021 11:10

Domanda : 1. Con riferimento all’art. 1 affidamento del servizio comma 4 dello schema di convenzione che prevede di indicare la filiale tesoriera, si chiede conferma che l’aggiudicatario abbia la facoltà, in vigenza di contratto, di dislocare il servizio in altro luogo rispetto a quello indicato nel contratto, fermo restando la distanza massima nel raggio di 40 KM. 2. Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica professionale lett. c) nonché al punto 26 dell’Istanza di partecipazione, premesso che l’ente è già operante in SIOPE+ per la tratta di competenza, si chiede conferma che per la gestione informatizzata del servizio il tesoriere dovrà garantire la sola tratta di competenza, ovvero BANKIT/SIOPE+ - TESORIERE e viceversa. Poichè non è possibile lo scambio di documenti contabili direttamente con il Tesoriere ma solo tramite Bankit, si chiede conferma che il tesoriere debba solamente fornire la piattaforma home banking che consenta lo scambio con l'ente di tutti i dati relativi al servizio di tesoreria. 3. Con riferimento all’Istanza di partecipazione punto 18, si chiede conferma che il riferimento all’art. 26 del Codice sia un refuso in quanto si tratta di un articolo dedicato ai lavori e non ai servizi. Inoltre sempre con riferimento allo stesso punto 18 che il rispetto dell’art. 42 è riferito alla stazione appaltante e non al operatore economico. Pertanto che l’operatore economico debba soltanto dichiarare l’insussistenza dei requisiti previsti dall'art. 80 comma 5 lettera d) del D. Lgs. 50/2016 in punto conflitto di interesse 4. Con riferimento all’ “Allegato 2 – Dichiarazione di anticorruzione” in cui viene richiesto di dichiarare "l’insussistenza di rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori e i dirigenti dell’ente", tenuto conto che: - potrebbero sussistere relazioni di parentela, specie non prossime stante le previsioni normative sui vari gradi di parentela, ed affinità sconosciute agli stessi interessati; - della numerosità dei soggetti coinvolti da parte dell'istituto; - non sono dettagliati i dati anagrafici dei soggetti dell'Ente con conseguente impossibilità a effettuare tale verifica; si ritiene che la dichiarazione richiesta non sia sottoscrivibile non solo dalla scrivente ma anche da molti altri potenziali concorrenti, limitando di fatto la concorrenza e non permettendo al Vostro spettabile Ente di ottenere la migliore offerta possibile. Si chiede pertanto conferma che la suddetta dichiarazione possa essere sostituita dalla sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 80 comma 5 lettera d) del D. Lgs. 50/2016 in punto conflitto di interesse. In alternativa, che la dichiarazione relativa a tali relazioni sia riferita unicamente a rapporti di parentela entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori e i dirigenti dell’ente ed il sottoscrittore della documentazione di gara. 5. Con riferimento all’art.21 dello schema di convenzione e all’art. 4.2 opzioni e rinnovi del disciplinare si chiede conferma che: a. con riferimento alla proroga, (cfr anche art. 2 Oggetto e limiti della convenzione comma 6 e art 1 Affidamento del servizio comma 3) tenuto conto degli attuali orientamenti giurisprudenziali ex multis il D. Lgs. 50/2016 che all’art. 106 comma 11 prevede che la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, si chiede conferma che la durata massima della proroga alle stesse condizioni offerte in sede di gara, e pertanto fisse ed invariabili, avrà durata massima di sei mesi, fermo restando che il tesoriere non potrà interrompere un servizio di pubblica utilità. Per eventuali periodi di proroga che si rendessero necessari oltre i sei mesi, le condizioni verranno concordate nuovamente. b. con riferimento al rinnovo della convenzione per ulteriori tre anni, si chiede conferma che tale facoltà di rinnovo sia subordinata all’accettazione da parte del tesoriere e pertanto che non si tratti di atto unilatere del Comune e quindi di un obbligo per il tesoriere. 6. L’art. 5 comma 9 dello schema di convenzione prevede le modalità di incasso delle somme depositate sui conti correnti postali. Si chiede conferma che il tesoriere potrà effettuare i prelevamenti dai conti correnti postali intestati all'ente anche con modalità diverse dal prelevamento tramite assegno postale come il SDD. 7. Lo schema di convenzione all’art.7 comma 13 prevede che il Tesoriere provvederà a commutare d’ufficio in assegni postali localizzati o con altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postali, i mandati di pagamento individuali o collettivi che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre. Si chiede conferma che l’Ente si impegna a variare/annullare i mandati rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data del 31/12 in quanto con l’adozione dell’OPI il Tesoriere è tecnicamente impossibilitato a intervenire sugli ordinativi, e, di conseguenza, le operazioni di variazione/annullo devono essere gestite direttamente dall’ente. 8. Con riferimento all’oggetto del servizio, considerato che, a seguito della pubblicazione sulla GU n. 301 del 24/12/2019 della legge di conversione del decreto 124/2019 (cosiddetto DL Fiscale), il cui art. 57 comma 2-quater abroga i commi 1 e 3 dell’art. 216 e comma 2 art. 226 lettera a) del Dlgs 267/2000 relativi ai controlli sugli stanziamenti di bilancio da parte del Tesoriere, a decorrere dall’esercizio finanziario 2020, il Tesoriere non attuerà più controlli sugli stanziamenti di bilancio e conseguentemente non sarà più necessaria da parte di codesto Spett.le Ente la consegna della relativa documentazione (bilanci di previsione, delibere di variazione, elenchi residui), si chiede conferma che le previsioni contrattuali in contrasto con quanto sopra (a titolo esemplificativo e non esaustivo la verifica del rispetto degli stanziamenti) siano da considerarsi superate.

Risposta : 1. Si conferma che l’aggiudicatario ha la facoltà, in vigenza di contratto, di dislocare il servizio in altro luogo rispetto a quello indicato nel contratto, fermo restando la distanza massima nel raggio di 40 KM.
2. Si conferma che per la gestione informatizzata del servizio il tesoriere dovrà garantire la sola tratta di competenza, ovvero BANKIT/SIOPE+ - TESORIERE e viceversa.
3. Si conferma che trattasi di refuso, pertanto l’operatore economico dovrà soltanto dichiarare l’insussistenza dei requisiti previsti dall'art. 80 comma 5 lettera d) del D. Lgs. 50/2016 in punto conflitto di interesse.
4. Si conferma che la dichiarazione di anticorruzione (Allegato A2) relativa all’insussistenza di rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori e i dirigenti dell’ente sia da riferirsi unicamente a rapporti di parentela entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, per quanto di conoscenza, con gli amministratori e i dirigenti dell’ente ed il sottoscrittore della documentazione di gara. Occorre specificare di impegnarsi a dare tempestiva comunicazione nel caso in cui insorgessero tali situazioni in un momento successivo della procedura di gara. A tal proposito procederemo a rettificare l’Allegato 2.
5. a. Si conferma che la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, pertanto la durata massima della proroga alle stesse condizioni offerte in sede di gara, fisse ed invariabili, avrà durata massima di sei mesi, fermo restando che il tesoriere non potrà interrompere un servizio di pubblica utilità.
5. b. La facoltà di rinnovo è subordinata all’accettazione da entrambe le parti e pertanto non si tratta di atto unilatere dell’Ente e quindi di un obbligo per il tesoriere.
6. Si conferma che il tesoriere potrà effettuare i prelevamenti dai conti correnti postali intestati all'ente anche con modalità diverse dal prelevamento tramite assegno postale come il SDD, ma il tesoriere dovrà garantire la possibilità di effettuare prelevamenti tramite assegno postale, anche con cadenza mensile o superiore al mese.
7. Si conferma che l’Ente si impegna a variare/annullare i mandati rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data del 31/12 in quanto con l’adozione dell’OPI il Tesoriere è tecnicamente impossibilitato a intervenire sugli ordinativi.
8. Si conferma che il Tesoriere non attuerà più controlli sugli stanziamenti di bilancio e le previsioni contrattuali in contrasto con quanto sopra sono da considerarsi superate.

Chiarimento PI304503-21

Ultimo aggiornamento: 28/09/2021 16:44

Domanda : Dall’avvio di Siope+ la banca tesoriera non ha più la disponibilità dei dati della tratta 1 Ente – Banca d’Italia, quindi si chiede conferma che il punto 3 dell’art. 10 dello schema di convenzione sia un refuso e che la banca tesoriera non debba fornire la conservazione sostitutiva documentale.

Risposta : Si conferma che trattasi di un refuso. Con l’avvio di Siope+ il tesoriere non dovrà più conservare e trasmettere i documenti prodotti in formato cartaceo, ma è sufficiente che il tesoriere metta a disposizione, in formato digitale leggibile, la documentazione prodotta.

Chiarimento PI302308-21

Ultimo aggiornamento: 28/09/2021 16:38

Domanda : Buongiorno, inviamo i seguenti quesiti: • L’articolo 16 dello schema di convenzione, al punto 4, prevede che sarà riconosciuto un tasso creditore annuo sulle eventuali giacenze di cassa. Si chiede conferma che il tesoriere accrediterà annualmente gli interessi, non trimestralmente, perché in base alla normativa vigente tali competenze sono accreditate annualmente. • L’articolo 21 dello schema di convenzione, al punto 2, prevede l’opzione del rinnovo della convenzione. Si chiede conferma che il tesoriere sarà libero di accettare o meno l’eventuale richiesta di proroga. • L’articolo 23 dello schema di convenzione, al punto 1, prevede che a garanzia del corretto espletamento del servizio il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e il proprio patrimonio nei confronti dell’ente ai sensi degli articoli 211 e 217 del dlgs. 267/2000. Si chiede conferma che, in caso di aggiudicazione, non sarà necessaria la costituzione di alcuna garanzia definitiva per la regolare esecuzione del contratto. • L’articolo 31 dello schema di convenzione, al punto 3, prevede la nomina del Tesoriere quale Responsabile Esterno del Trattamento dei dati: si allega per presa visione ed accettazione il DPA standard della Banca comprensivo delle misure di sicurezza. ACCORDO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI [OMISSIS]

Risposta : • Si conferma che il tesoriere procederà ad accreditare annualmente gli interessi di cui all’art. 16 dello schema di convenzione.
• Per quanto concerne il rinnovo triennale previsto dall’art. 21, comma 2 della Convenzione, si conferma che il Tesoriere avrà la facoltà di accettare o di rifiutare l’eventuale richiesta inoltrata dall’Ente nei tempi e modi previsti dal succitato articolo.
• In riferimento all’art. 23 dello schema di convenzione, si richiama quanto previsto dal Testo Unico di cui al D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il quale fa riferimento alle responsabilità per eventuali danni e regolarità delle operazioni di pagamento, nonché ai depositi comunque intestati all’ente.
Differenti sono le garanzie provvisoria e definitiva disciplinate rispettivamente dagli artt. 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016, le quali, viste la tipologia di affidamento (appalto di servizi e non concessione) e la procedura di scelta del contraente (procedura aperta), sono richieste ed espressamente previste negli atti di gara (vedasi art. 26 dello schema di convenzione e punti 10 e 21 del disciplinare di gara).
• Per quanto concerne la nomina del Tesoriere quale Responsabile Esterno del Trattamento dei dati, si allega modello di Nomina a Responsabile del Trattamento dei dati ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016 del Comune di Argenta.

Ultimo aggiornamento: 25-10-2022, 09:51