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Dati del bando

PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE CON LA FORMA DEL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (PPP) DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ED INSTALLAZIONE DI STRUMENTI DIGITALI IN OTTICA SMART IN 5 COMUNI IN PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA, NELL'AMBITO DEL PROGETTO 'SMART LAND FORLÌ-CESENA 30.0', DA REALIZZARSI AI SENSI DELL'ART. 180 DEL DLGS.50/2016 E CON FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (FTT) AI SENSI DEGLI ARTT. 2, COMMA 1, LETT. M) E 15 DEL D.LGS. N. 115/2008
Ente appaltanteUnica Reti S.p.A.
Stato proceduraChiuso
Importo appalto10.916.025,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema31/05/2021
Termine richiesta chiarimenti16/06/2021 12:00
Termine presentazione delle offerte28/06/2021 12:00
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Bellavista Stefano

telefono: 0541810163

Pubblicità legale

Chiarimenti

Chiarimento PI204865-21

Ultimo aggiornamento: 18/06/2021 16:14

Domanda : In caso di partecipazione alla fase di prequalifica in forma di RTI: - Si chiede conferma che sia condizione necessaria e sufficiente per l’ammissione alla fase successiva, la dichiarazione di cui alla sezione 3 punto 5 del disciplinare di gara “ dichiarazione sottoscritta digitalmente da tutti i componenti del costituendo RTI o consorzio contenente l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificata come mandataria, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto dei mandanti”, e pertanto, che in questa fase non debba essere resa la dichiarazione relativa alle quote di partecipazione al RTI e le relative parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici (art. 48 c.4 D. Lgs 50/2016), posto che dalla documentazione pubblicata non si evincono gli importi riferiti a ciascuna attività prevista dal contratto. - Con riferimento al “Requisiti di Capacità tecnica e organizzativa” – punto C, si chiede conferma che, in caso di partecipazione da parte di RTI, lo stesso possa essere soddisfatto interamente dall’impresa capogruppo/mandataria oppure da una mandante. Quanto precede in considerazione del fatto che, come previsto dal Disciplinare di gara, lo stesso dovrà essere posseduto dal RTI “nel suo complesso “ e che non sono previste ulteriori limitazioni in tal senso. - Si conferma che, in caso di concorrente in forma di RTI, non è richiesta la corrispondenza tra quote di partecipazione al RTI, la percentuale di possesso dei requisiti e la percentuale di esecuzione dei lavori, ferme le specifiche previsioni dettate dal Disciplinare di Gara in punto di requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché per il possesso delle attestazioni SOA. - Si chiede conferma che in fase di gara sia ammessa la partecipazione in forma di RTI di TIPO VERTICALE.

Risposta :

Con riferimento al Punto 1: Si conferma quanto indicato nel quesito.

Con riferimento al Punto 2: Si conferma che i requisiti dovranno essere posseduti dall’RTI nel suo complesso, nel rispetto e nei limiti delle prescrizioni di legge ed in particolare di quanto disposto dall’art. 83, c.8 DLgs. n.50/2016.

Con riferimento al Punto 3: Si conferma quanto indicato nel quesito

Con riferimento al Punto 4: Come già risposto a precedente quesito, fermo restando che non possono essere considerati chiarimenti i quesiti giuridici o afferenti alle possibili modalità di partecipazione alla procedura previste dal Codice dei contratti pubblici, la lex specialis di gara non ha inteso distinguere formalmente tra prestazioni “principali” e “secondarie", per cui non è ammessa la partecipazione in forma di RTI misto o verticale.
Con riferimento al quesito posto, dunque e per l’effetto, l’indicazione separata e la specificazione delle parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici non potranno ritenersi equivalenti ad una ripartizione di tipo verticale e ad una arbitraria scomposizione della prestazione da parte della associazione concorrente. Se ne trae conferma dal rilievo che – nella ribadita assenza della distinzione formale tra prestazioni principali e prestazioni secondarie che solo la Stazione Appaltante può fare – la responsabilità degli operatori associati per la corretta esecuzione dell’appalto graverà solidalmente su tutti i componenti, non essendo “limitata all’esecuzione delle prestazioni di relativa competenza” (cfr. art. 48, comma 5 d. lgs. n. 50/2016).

Chiarimento PI203002-21

Ultimo aggiornamento: 18/06/2021 16:11

Domanda : Buongiorno, in riferimento alla procedura in oggetto con la presente si richiedono i seguenti cortesi ed urgenti chiarimenti: 1. Con riferimento alla dimostrazione del possesso del requisito di Capacità tecnica e organizzativa indicato a pag. 6 del disciplinare nel punto C1 che prevede di : “aver eseguito con buon esito nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del presente bando almeno due contratti per servizi di riqualificazione energetica di impianti di illuminazione analoghi a quelli del presente bando, per soggetti pubblici o privati, per un numero di punti luce complessivo almeno pari a 8.500 e per un importo complessivo almeno pari a Euro 3.314.574 al netto dell’IVA” si chiede conferma che ai fini della sua dimostrazione si possano indicare anche più di due contratti per servizi di riqualificazione energetica di impianti di illuminazione analoghi a quelli del presente bando per un numero di punto luce pari al almeno 8.500, intendendosi con tale numero la somma dei punti luce dei due o più contratti indicati. Si chiede, inoltre, conferma che con la locuzione “importo complessivo almeno pari a Euro 3.314.574 al netto dell’IVA” si intenda la somma del valore dei due o più contratti indicati. 2. Altresì, si chiede di confermare che con riferimento al requisito di cui sopra quanto indicato nel bando al punto III.1.3) Capacità professionale e tecnica, lett a) sia da considerarsi un refuso nella parte in cui esso prevede che il suddetto importo sia riferito al valore degli investimenti essendo in contrasto con quanto previsto nel disciplinare che indica con tale importo il valore complessivo dei contratti che si ritiene doversi applicare. 3. Con riferimento alla procedura in oggetto che prevede a pag. 3 del disciplinare che “L’importo complessivo degli interventi previsti, necessari sia per la riqualificazione energetica, sia per l’installazione di nuovi punti luce e di sistemi digitali in ottica smart, è stimato in circa € 4.000.000 oltre IVA di legge. Maggiori informazioni di dettaglio circa gli investimenti previsti sono ricomprese nel progetto definitivo a base di gara che verrà messo a disposizione nella successiva fase di invito” si chiede conferma che in caso di presentazione della istanza di invito da parte di un RTI costituendo, gli operatori raggruppandi non debbano indicare in questa fase le quote di partecipazione in RTI non essendo ancora noto il dettaglio delle prestazioni oggetto di concessione ed il relativo quadro economico e che, pertanto, sia sufficiente che venga indicata solo la tipologia di RTI costituendo al fine della dimostrazione dei requisiti. 4. Con riferimento alla sezione C “Requisiti di Capacità tecnica e organizzativa” del disciplinare e relativamente al possesso dei requisiti in caso di RTI - a titolo esemplificativo- si chiede inoltre conferma, che in caso di RTI costituendo di tipo misto il requisito C1 inerente l”aver eseguito con buon esito nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del presente bando almeno due contratti per servizi di riqualificazione energetica di impianti di illuminazione analoghi a quelli del presente bando, per soggetti pubblici o privati, per un numero di punti luce complessivo almeno pari a 8.500 e per un importo complessivo almeno pari a Euro 3.314.574 al netto dell’IVA” possa essere posseduto anche esclusivamente dagli operatori che effettueranno in orizzontale le prestazioni legate alle attività di efficientamento di Illuminazione Pubblica (che dovranno dimostrare il possesso della SOA OG10 class. V) e che il requisito C2 relativo all” aver eseguito con buon esito nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del presente bando almeno un contratto per l’installazione e gestione di servizi di “smart city” analoghi a quelli del presente bando, per un importo di investimento complessivo almeno pari a Euro 712.837 al netto dell’IVA” possa essere posseduto anche solamente dagli operatori mandanti che eseguiranno le prestazioni secondarie (in RTI verticale) legate all’installazione e gestione di servizi di “smart city”. Ringraziando anticipatamente, porgiamo i più Cordiali Saluti, A2A Illuminazione Pubblica S.r.l.

Risposta :

1) Si conferma che il numero complessivo dei punti luce ed l’importo di Euro 3.314.574 (riferito al valore degli investimenti, come specificato nella risposta successiva) può essere ottenuto anche come somma dei due o più contratti indicati.

2) Il punto III.1.3) lett. a) del bando di gara riporta una specifica maggiormente dettagliata rispetto al disciplinare di gara e risulta corretto. Si conferma quindi che il valore indicato al requisito C1 del disciplinare di gara da riferimento al valore minimo degli investimenti riferiti alla riqualificazione energetica di impianti di illuminazione pubblica.

3) Si conferma che in questa fase non è necessario indicare le quote di partecipazione in RTI, purché venga già indicata la società che assumerà il ruolo di mandataria del costituendo RTI e che la stessa possieda i requisiti in misura prevalente.

4) Fermo restando che non possono essere considerati chiarimenti i quesiti giuridici o afferenti alle possibili modalità di partecipazione alla procedura previste dal Codice dei contratti pubblici, la lex specialis di gara non ha inteso distinguere formalmente tra prestazioni “principali” e “secondarie", per cui non è ammessa la partecipazione in forma di RTI misto o verticale. Con riferimento al quesito posto, dunque e per l’effetto, l’indicazione separata e la specificazione delle parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici non potranno ritenersi equivalenti ad una ripartizione di tipo verticale e ad una arbitraria scomposizione della prestazione da parte della associazione concorrente. Se ne trae conferma dal rilievo che – nella ribadita assenza della distinzione formale tra prestazioni principali e prestazioni secondarie che solo la Stazione Appaltante può fare – la responsabilità degli operatori associati per la corretta esecuzione dell’appalto graverà solidalmente su tutti i componenti, non essendo “limitata all’esecuzione delle prestazioni di relativa competenza” (cfr. art. 48, comma 5 d. lgs. n. 50/2016).


Chiarimento PI205219-21

Ultimo aggiornamento: 18/06/2021 10:51

Domanda : In riferimento alla procedura ed in particolare al punto 6 della sezione 3 del disciplinare di gara la scrivente chiede cortesemente il perfezionamento del codice CIG in quanto impossibilitata ad operare sul sito dell'ANAC relativamente alla creazione del PASSoe. Distinti saluti.

Risposta :

Si comunica che il CIG sarà perfezionato al momento dell’invio delle lettere di invito e da quel momento il concorrente invitato potrà procedere alla creazione del PASSoe. Non è quindi necessario presentare il PASSOE in questa fase.

Chiarimento PI205215-21

Ultimo aggiornamento: 17/06/2021 12:17

Domanda : Considerato che il Disciplinare di gara al punto C1. Chiede che il concorrente abbia “eseguito con buon esito nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del presente bando almeno due contratti per servizi di riqualificazione energetica di impianti di illuminazione analoghi a quelli del presente bando, per soggetti pubblici o privati, per un numero di punti luce complessivo almeno pari a 8.500 e per un importo complessivo almeno pari a Euro 3.314.574 al netto dell’IVA”; Considerato che, in risposta al Quesito PI188951-21 così formulato: “(…) 2. Con riferimento al requisito di cui al punto C1 del disciplinare di gara, ovvero “aver eseguito con buon esito nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del presente bando almeno due contratti per servizi di riqualificazione energetica di impianti di illuminazione analoghi a quelli del presente bando, per soggetti pubblici o privati, per un numero di punti luce complessivo almeno pari a 8.500 e per un importo complessivo almeno pari a Euro 3.314.574 al netto dell’IVA”, si chiede conferma che: a. il requisito sia soddisfatto laddove la somma dei valori di ciascun contratto (intesi quali somma di punti luce e importo contrattuale) risulti pari o superiore a quanto richiesto; b. “triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara” si intenda il periodo intercorso tra il 28/05/2018 e il 27/05/2021; c. il requisito possa essere soddisfatto attraverso l’indicazione di contratti tutt’ora in corso, per i quali siano stati rilasciati da parte del Committente certificati di regolare esecuzione del servizio; d. possono essere considerati, al fine del soddisfacimento del requisito, contratti di gestione integrata del servizio di pubblica illuminazione, realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficientamento energetico degli impianti, comprensivi della fornitura di energia elettrica. (…)” codesto spett.le ente pubblico ha fornito la seguente risposta (Risposta PI190044-21): “Si conferma quanto da Voi indicato per ciascun punto, con la precisazione che, relativamente al quesito 2. lettera d., deve essere acclarata la gestione integrata, pertanto non limitata alla sola fornitura di energia elettrica e lavori.”; Considerato che in risposta al Quesito PI196314-21, codesto spett.le ente pubblico ha precisato che “Ad integrazione di quanto indicato, anche in risposta al precedente quesito PI188951-21, si specifica che l’importo di Euro 3.314.574 al netto dell’IVA indicato al punto C1, come meglio specificato al punto III.1.3) lett. a) del bando di gara, è riferito all’importo degli investimenti relativi alla sola componente illuminazione pubblica e non all’importo fatturato o al valore del contratto”; Considerato che la precisazione/integrazione soprariportata è in contrasto con quanto previsto dal Disciplinare di gara, il quale fa espresso riferimento a “due contratti (…) per un importo complessivo almeno pari a Euro 3.314.574 al netto dell’IVA”, senza alcun riferimento all’importo degli investimenti; Si chiede di confermare che l’importo di Euro 3.314.574 al netto dell’IVA indicato al punto C1, come meglio specificato al punto III.1.3) lett. a) del bando di gara, è riferito all’importo contrattuale relativo ai servizi di riqualificazione energetica di impianti di illuminazione analoghi a quelli del presente bando, e non all’importo degli investimenti relativi alla sola componente illuminazione pubblica.

Risposta :

Si confermano le risposte già fornite ai precedenti quesiti e pertanto si ribadisce, come già specificato al punto III.1.3) lett. a) del bando di gara, che l’importo di cui al requisito C1 fa riferimento agli investimenti eseguiti nell’ambito di almeno due contratti di servizi di riqualificazione energetica di impianti di illuminazione analoghi a quelli del presente bando, ovvero che prevedono una gestione integrata del servizio di illuminazione pubblica, non limitato ai soli lavori e/o fornitura energia, ma che comprenda anche gestione, manutenzione e servizi connessi.

Chiarimento PI204466-21

Ultimo aggiornamento: 16/06/2021 08:35

Domanda : Con riferimento al punto C2 del Capitolo C. Requisiti di Capacità tecnica e organizzativa inerente “l’investimento complessivo almeno pari a Euro 712.837 al netto dell'IVA" in "almeno un contratto" e alla risposta già pubblicata nella quale si conferma “possono essere accettati contratti in stato di Esecuzione …”, si chiede conferma che il raggiungimento del tale requisito possa essere soddisfatto con più contratti la cui sommatoria supera il valore richiesto. Es 1 contratto da € 400.000,00 + 1 contratto da 500.000,00.

Risposta :

Si conferma che il raggiungimento del requisito può essere soddisfatto anche con più contratti la cui sommatoria del valore degli investimenti supera il valore richiesto. Si precisa altresì, come già comunicato in risposta a quesito precedente, che possono essere accettati contratti in stato di esecuzione purché l’importo dei lavori correttamente eseguiti nell’intervallo temporale di riferimento sia almeno pari al valore richiesto dal requisito.


Chiarimento PI201623-21

Ultimo aggiornamento: 15/06/2021 16:41

Domanda : Buongiorno, con riferimento alla risposta n. PI200793-21 e alla richiesta di certificati di regolare esecuzione che confermino il regolare completamento dei lavori di riqualifica tramite certificazione di avvenuto collaudo, si fa presente che il suddetto certificato non viene rilasciato per i lavori/contratti in corso di completamento/esecuzione, si chiede pertanto conferma che per i contratti in corso di esecuzione, sia sufficiente per la dimostrazione per requisito, la presentazione di certificati di regolare esecuzione rilasciati dal Committente con l’indicazione degli importi di lavori di riqualificazione eseguiti con buon esito. Nell'attesa di un gentile riscontro si porgono cordiali saluti.

Risposta :

Si conferma che in caso di assenza di certificato di collaudo è sufficiente un certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Committente con l’indicazione degli importi dei lavori di riqualificazione eseguiti con buon esito nell’arco temporale di riferimento.

Chiarimento PI200593-21

Ultimo aggiornamento: 14/06/2021 12:22

Domanda : Con riferimento al REQUISITO III.1.3) b) Capacità professionale e tecnica, lo scrivente Consorzio chiede di elencare quali siano i servizi di "smart city" analoghi a quelli del bando. Si chiede inoltre di confermare che l'importo richiesto di Euro 712.837,00 possa ritenersi correttamente raggiunto e soddisfatto nel caso in cui nel contratto per l'installazione e la gestione di servizi analoghi in possesso dello scrivente non siano contemplati tutti i servizi analoghi da voi indicati come risposta al nostro primo quesito. In attesa di cortese riscontro porgiamo cordiali saluti.

Risposta :

In merito al quesito posto sui servizi "Smart City" il riferimento è allo "smart city index" quindi alle principali componenti ascrivibili agli impianti di illuminazione pubblica:

  1. infrastruttura e reti - telecomunicazioni, telecontrollo e telegestione degli impianti stessi;
  2. sensoristica di mobilità - tecnologie legate alla rete stradale, al controllo varchi agli attraversamenti smart;
  3. sicurezza - impianti di videosorveglianza, sicurezza degli edifici , sensoristica di controllo;
  4. ambiente - rilevatori di inquinamento, sensoristica antisismica.

In ogni caso il requisito è raggiunto per applicazioni e servizi diversi rientranti nelle categorie sopra citate.

Chiarimento PI196314-21

Ultimo aggiornamento: 12/06/2021 10:47

Domanda : Buongiorno, con la presente si trasmettono le seguenti richieste di chiarimento: 1) Con riferimento al punto C1 del Capitolo "C. Requisiti di Capacità tecnica e organizzativa", si chiede conferma: che il "triennio antecedente" sia da interpretare come quello intercorrente dal 01 gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 che i dati concernenti punti luce e fatturato da sommare fra loro possano essere desunti da contratti in stato di esecuzione anche per un intervallo temporale più breve rispetto al triennio sopra citato, intervallo ovviamente pur sempre contenuto all'interno del triennio medesimo 2) Con riferimento al punto C2 del Capitolo "C. Requisiti di Capacità tecnica e organizzativa", si chiede conferma: che lo "investimento complessivo almeno pari a Euro 712.837 al netto dell'IVA" in "almeno un contratto" che sia risultato in stato di esecuzione nel "triennio antecedente" e contemplante "installazione e gestione di servizi di smart city" analoghi a quelli del bando, debba intendersi come l'importo minimo dei lavori realizzati, nell'ambito del contratto suddetto, complessivamente riguardanti la riqualificazione dell'illuminazione pubblica necessariamente integrata da sistemi di smart city. Distinti saluti

Risposta :

1) Con riferimento al punto C1, come già indicato in risposta al precedente quesito PI188951-21, per “triennio antecedente” si intende quello decorrente dalla data di pubblicazione della gara, quindi nel periodo intercorrente tra il 28/05/2018 e il 27/05/2021. Si conferma possono essere accettati contratti in stato di esecuzione, anche per un intervallo temporale più breve rispetto al triennio sopra citato, pur sempre contenuto all’interno del triennio medesimo, purché per tali contratti siano disponibili dei certificati di regolare esecuzione e solamente nel caso in cui sia acclarato il regolare completamento dei lavori di riqualificazione tramite certificazione di avvenuto collaudo. Ad integrazione di quanto indicato, anche in risposta al precedente quesito PI188951-21, si specifica che l’importo di Euro 3.314.574 al netto dell’IVA indicato al punto C1, come meglio specificato al punto III.1.3) lett. a) del bando di gara, è riferito all’importo degli investimenti relativi alla sola componente illuminazione pubblica e non all’importo fatturato o al valore del contratto.

2) Con riferimento al punto C2, l’importo minimo richiesto fa riferimento ai soli lavori riferibili a sistemi di “smart city”, che possono essere stati svolti anche all’interno di contratti relativi alla pubblica illuminazione, ma distintamente quantificabili.


Chiarimento PI197161-21

Ultimo aggiornamento: 10/06/2021 19:19

Domanda : Si chiede di confermare se è consentito che una società presenti la manifestazione di interesse come impresa singola e, in caso di successivo invito, la stessa società presenti offerta in costituendo RTI assumendo il ruolo di capogruppo.

Risposta :

Si conferma che, come previsto all’art. 48 comma 11 del D.Lgs 50/2016, l’operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

Tale possibilità è consentita solo nel caso in cui tutti i soggetti partecipanti al costituendo RTI si siano già prequalificati separatamente come singoli in vista della gara.


Chiarimento PI195518-21

Ultimo aggiornamento: 10/06/2021 19:17

Domanda : Spettabile Stazione appaltante, in riferimento a quanto prescritto nella Sezione 2 del Disciplinare di Gara, "Condizioni di Partecipazione", si chiede di specificare se in questa fase un'impresa possa presentarsi come operatore economico singolo riservandosi la facoltà, qualora invitata, di partecipare in costituendo RTI con un'altra impresa. In caso affermativo, si chiede altresì di chiarire se quest'ultima debba essersi preventivamente qualificata. In attesa di cortese riscontro, si inviano cordiali saluti.

Risposta :

Si conferma che, come previsto all’art. 48 comma 11 del D.Lgs 50/2016, l’operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

Tale possibilità è consentita solo nel caso in cui tutti i soggetti partecipanti al costituendo RTI si siano già prequalificati separatamente come singoli in vista della gara.

Chiarimento PI193682-21

Ultimo aggiornamento: 08/06/2021 11:13

Domanda : Buongiorno, con riferimento alle attività previste dalla presente procedura, si chiede conferma che non è richiesta la fornitura di energia elettrica. Nell'attesa di un gentile riscontro si porgono cordiali saluti.

Risposta :

Tra le attività previste dalla presente procedura è inclusa anche la fornitura di energia elettrica da parte del concessionario.

Chiarimento PI188951-21

Ultimo aggiornamento: 03/06/2021 16:06

Domanda : Spett. le Stazione Appaltante, con la presente si trasmettono le seguenti richieste di chiarimento riferite alla procedura in oggetto. 1. Con riferimento al requisito di cui al punto B.1, ovvero “possedere un fatturato globale annuo relativo ai tre esercizi antecedenti alla pubblicazione del presente bando pari ad almeno Euro 1.400.000 IVA esclusa per ogni esercizio” si chiede conferma che sia riferito agli ultimi tre esercizi il cui bilancio sia stato depositato alla data di pubblicazione del bando stesso. 2. Con riferimento al requisito di cui al punto C1 del disciplinare di gara, ovvero “aver eseguito con buon esito nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del presente bando almeno due contratti per servizi di riqualificazione energetica di impianti di illuminazione analoghi a quelli del presente bando, per soggetti pubblici o privati, per un numero di punti luce complessivo almeno pari a 8.500 e per un importo complessivo almeno pari a Euro 3.314.574 al netto dell’IVA”, si chiede conferma che: a. il requisito sia soddisfatto laddove la somma dei valori di ciascun contratto (intesi quali somma di punti luce e importo contrattuale) risulti pari o superiore a quanto richiesto; b. “triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara” si intenda il periodo intercorso tra il 28/05/2018 e il 27/05/2021; c. il requisito possa essere soddisfatto attraverso l’indicazione di contratti tutt’ora in corso, per i quali siano stati rilasciati da parte del Committente certificati di regolare esecuzione del servizio; d. possono essere considerati, al fine del soddisfacimento del requisito, contratti di gestione integrata del servizio di pubblica illuminazione, realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficientamento energetico degli impianti, comprensivi della fornitura di energia elettrica. 3. Con riferimento al requisito di cui al punto C2 del disciplinare di gara, ovvero “aver eseguito con buon esito nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del presente bando almeno un contratto per l’installazione e gestione di servizi di “smart city” analoghi a quelli del presente bando, per un importo di investimento complessivo almeno pari a Euro 712.837 al netto dell’IVA”, si chiede conferma che: a. “triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara” si intenda il periodo intercorso tra il 28/05/2018 e il 27/05/2021; b. il requisito sia soddisfatto laddove sia stato eseguito almeno un contratto ricomprendente attività di installazione e gestione di sistemi di telecontrollo e telegestione riconducibili ai servizi di smart city; c. il requisito possa essere soddisfatto attraverso l’indicazione di contratti tutt’ora in corso, per i quali siano stati rilasciati da parte del Committente certificati di regolare esecuzione del servizio. 4. Con riferimento al requisito di cui al punto C4 del disciplinare di gara, ovvero “disporre di competenze ed esperienze progettuali comprovabili della durata almeno quinquennale nella progettazione di impianti di illuminazione pubblica, comprensive di almeno uno o più progetti di interventi di riqualificazione energetica di impianti di pubblica illuminazione per un numero di punti luce, complessivo, pari ad almeno 8.500 punti luce”, si chiede conferma che, come previsto dall’art. 2.2.2.3. delle Linee Guida ANAC n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, siano validi ai fini della dimostrazione del requisito, anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati. Nell’attesa di un Vostro gentile riscontro si porgono cordiali saluti.

Risposta :

Si conferma quanto da Voi indicato per ciascun punto, con la precisazione che, relativamente al quesito 2. lettera d., deve essere acclarata la gestione integrata, pertanto non limitata alla sola fornitura di energia elettrica e lavori.

Ultimo aggiornamento: 14-12-2021, 10:34