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Dati del bando

BANDO REVOCATO - Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per sostituzioni di personale nei nidi e scuole dell'infanzia del comune di Correggio (RE) per gli aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni scolastici.
Ente appaltantePROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Stato proceduraRevocato
Importo appalto310.000,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema14/05/2021
Termine richiesta chiarimenti08/06/2021 17:00
Termine presentazione delle offerte14/06/2021 12:00
Apertura busta amministrativa15/06/2021 09:00
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Tagliavini Stefano

telefono: 0522444849

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1SERVIZIO DI CUI ALL'OGGETTO

CIG: 8745224325

Chiarimenti

Chiarimento PI173774-21

Ultimo aggiornamento: 26/05/2021 10:19

Domanda : Buongiorno, con la presente siamo a chiedere conferma se le festività infrasettimanali, nonchè quelle ricadenti di domenica, potranno essere fatturate separatamente al pari della tariffa prevista per le ore ordinarie. Restando in attesa di ricevere un gentile riscontro Cordialmente salutiamo

Risposta :

Si precisa che la previsione delle voci che devono essere ricomprese nei costi per l'aggiudicatario di cui all'art. 7 del Capitolato di gara è indicativa, come specificato all'articolo predetto; la sola retribuzione
delle festività infrasettimanali potrà essere regolarmente fatturata alla tariffa prevista per le ore ordinarie, come previsto al comma 10, dell'art. 30 del CCNL Agenzie somministrazione lavoro, testo
del 15/10/2019.

Chiarimento PI168613-21

Ultimo aggiornamento: 21/05/2021 15:41

Domanda : Spett.le Stazione Appaltante relativamente all'indiscussa facoltà di recesso spettante all'Ente, laddove vi siano sopravvenute esigenze di pubblico interesse, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art.45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente – utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c.2 D.Lgs. 81/15).

Risposta :

In merito a quanto richiesto, si conferma che, all'interno delle possibilità previste per il recesso nell'art. 109 del Dlgs 50/2016 e nell'art. 14 del Capitolato speciale, il recesso dal contratto con l'aggiudicatario non fa decadere i singoli contratti in essere, già sottoscritti con i lavoratori somministrati, che resteranno ordinariamente validi fino al termine fissato, oppure, quando questo non dovesse essere possibile, verrà comunque corrisposto integralmente il costo del trattamento economico previsto, effettivamente sostenuto dall'aggiudicatario in ragione del singolo contratto, come previsto nel Dlgs 81/2015, in particolare all'art. 33, salvo in caso di interruzioni contrattuali durante il periodo di prova o per giusta causa.

Chiarimento PI167042-21

Ultimo aggiornamento: 18/05/2021 09:35

Domanda : In riferimento al precedente quesito: Relativamente al requisito di capacità tecnico-professionale “Esecuzione in ciascuno degli ultimi 3 anni (2018-2019-2020) di almeno un servizio di somministrazione di lavoro, a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici”, di cui al par. 7.3.1 del Disciplinare di gara, si chiede se un operatore economico, la cui attività di somministrazione lavoro sia iniziata da meno di tre anni, possa partecipare.

Risposta :

A seguito ulteriori verifiche, si rettifica la Risposta precedentemente fornita al quesito, che risulta pertanto la seguente:

il requisito di capacità tecnico-professionale “Esecuzione in ciascuno degli ultimi 3 anni (2018-2019-2020) di almeno un servizio di somministrazione di lavoro, a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici”, di cui al par. 7.3.1 del Disciplinare di gara, deve essere dimostrato per ognuno dei tre anni richiesti; qualora un concorrente non sia in possesso del requisito per una o più annualità, tra quelle richieste, potrà partecipare alla gara ricorrendo all’istituto dell’avvalimento o ad altri istituti previsti dal Codice.


Chiarimento PI166330-21

Ultimo aggiornamento: 17/05/2021 13:38

Domanda : Relativamente al requisito di capacità tecnico-professionale “Esecuzione in ciascuno degli ultimi 3 anni (2018-2019-2020) di almeno un servizio di somministrazione di lavoro, a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici”, di cui al par. 7.3.1 del Disciplinare di gara, si chiede se un operatore economico, la cui attività di somministrazione lavoro sia iniziata da meno di tre anni, possa partecipare.

Risposta :

Sì, al riguardo si fa riferimento a quanto indicato al par. 7.2 “Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività”.


Ultimo aggiornamento: 11-06-2021, 16:20