Domanda : Buonasera per il lotto 1 RCT/O della gara in oggetto, con particolare riferimento all’Art.7 – Estensioni di garanzia, punto 5, del Capitolato a gara, che così recita: 5. “la responsabilità civile derivante dall’utilizzo di drone DJI PHANTOM 4 di peso di 1380 grammi con le seguenti prescrizioni: • altitudine massima raggiungibile non superiore a 500 metri; • pilotato ad una distanza massima di 1.000 metri; • non utilizzato per scopi militari; • non azionato in prossimità di aeroporti e/o eliporti di qualsiasi tipo; • utilizzato da operatori qualificati ed in possesso di apposito attestato richiesto dalle autorità locali. Sono compresi i danni connessi all’impatto, al volo e alla caduta per guasto improvviso nonché alle eliche in movimento. La presente garanzia si intende prestata con un limite di risarcimento per sinistro e per anno di € 2.000.000,00-.” si segnala che, secondo la classificazione dell’ENAC (Ente nazionale aviazione civile), il drone rientra nella definizione di “aeromobile” e, pertanto, è escluso dalla polizza, così come indicato all’Art.5, punto 2, del Capitolato a gara, che così recita: Dall'assicurazione R.C.T. ed R.C.O. sono esclusi i danni: 2. “ricollegabili a rischi di responsabilità civile da circolazione di veicoli e navigazione di natanti per i quali, in conformità del D.Lgs.209/2005, e successive variazioni ed integrazioni nonché regolamenti attuativi, l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché da impiego di aeromobili;”. Inoltre, secondo l’attuale classificazione dei Rischi/Rami del Codice delle Assicurazioni, il drone necessita di una polizza Responsabilità civile aeromobili (aviation) che appartiene al Ramo 11, mentre i rischi del Comune rientrano nella polizza di Responsabilità civile Generale, appartenente al Ramo 13 (e non, quindi, al Ramo 11). Di seguito i riferimenti per quanto sopra riportato: ? Codice della Navigazione - Art. 743 (Nozione di aeromobile): Per aeromobile si intende ogni macchina destinata al trasporto per aria di persone o cose. Sono altresì considerati aeromobili i mezzi aerei a pilotaggio remoto, definiti come tali dalle leggi speciali, dai regolamenti dell'ENAC e, per quelli militari, dai decreti del Ministero della difesa. ? Codice Navigazione - Art. 1015 (Diritti del terzo danneggiato verso l'assicurato): Il terzo danneggiato ha azione diretta contro l'assicuratore per il risarcimento del danno subito. L'assicuratore non può opporre al terzo alcuna causa di risoluzione né di nullità del contratto avente effetto retroattivo (…). ? REGOLAMENTO ENAC UAS - IT Edizione 1 del 04/01/2021 - Art. 27 (Assicurazione): 1. Non è consentito condurre operazioni con un UAS se non è stata stipulata e in corso di validità un’assicurazione concernente la responsabilità verso terzi, adeguata allo scopo e con massimali non inferiori ai parametri minimi di cui alla tabella dell’art. 7 del Regolamento (CE) 785/2004. In conformità dell'art. 743 del Codice della Navigazione anche agli aeromobili oggetto del presente regolamento si applica l'art. 1015 del Codice della Navigazione. ? Regolamento (CE) 785/2004 - Articolo 7 (Assicurazione concernente la responsabilità verso i terzi): 1. Per quanto riguarda la responsabilità verso i terzi, la copertura assicurativa minima per incidente per ciascun aeromobile ammonta a: Categoria MTOM (kg) Copertura minima (in milioni di DSP) 1 < 500 0,75 (= € 896.817,02) 2 …. …. Alla luce delle suddette considerazioni, si chiede di richiamare l’attuale Capitolato di gara, pubblicando un nuovo capitolato RCT/O privo dell’estensione di cui al precedente Art.7 – Estensioni di garanzia, punto 5. Ringraziando della collaborazione, cordiali saluti.
Risposta :
Sulla base del quesito si esclude dal Capitolato tecnico quanto indicato
all’Art.7 – Estensioni di garanzia, punto 5, del Capitolato a gara, che così recita:
5. “la responsabilità civile derivante dall’utilizzo di drone DJI PHANTOM 4 di peso di 1380 grammi con le seguenti prescrizioni:
• altitudine massima raggiungibile non superiore a 500 metri;
• pilotato ad una distanza massima di 1.000 metri;
• non utilizzato per scopi militari;
• non azionato in prossimità di aeroporti e/o eliporti di qualsiasi tipo;
• utilizzato da operatori qualificati ed in possesso di apposito attestato richiesto dalle autorità locali.
Sono compresi i danni connessi all’impatto, al volo e alla caduta per guasto improvviso nonché alle eliche in movimento. La presente garanzia si intende prestata con un limite di risarcimento per sinistro e per anno di € 2.000.000,00-.”
Si pubblica un nuovo capitolato RCT/O privo dell’estensione di cui al precedente Art.7 – Estensioni di garanzia, punto 5.
Infatti secondo la classificazione dell’ENAC (Ente nazionale aviazione civile), il drone rientra nella definizione di “aeromobile” e, pertanto, è escluso dalla polizza, così come indicato all’Art.5, punto 2, del Capitolato a gara, che così recita:
Dall'assicurazione R.C.T. ed R.C.O. sono esclusi i danni:
2. “ricollegabili a rischi di responsabilità civile da circolazione di veicoli e navigazione di natanti per i quali, in conformità del D.Lgs.209/2005, e successive variazioni ed integrazioni nonché regolamenti attuativi, l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché da impiego di aeromobili;”.
Inoltre, secondo l’attuale classificazione dei Rischi/Rami del Codice delle Assicurazioni, il drone necessita di una polizza Responsabilità civile aeromobili (aviation) che appartiene al Ramo 11, mentre i rischi del Comune rientrano nella polizza di Responsabilità civile Generale, appartenente al Ramo 13 (e non, quindi, al Ramo 11).
Di seguito i riferimenti per quanto sopra riportato:
Codice della Navigazione - Art. 743 (Nozione di aeromobile):
Per aeromobile si intende ogni macchina destinata al trasporto per aria di persone o cose. Sono altresì considerati aeromobili i mezzi aerei a pilotaggio remoto, definiti come tali dalle leggi speciali, dai regolamenti dell'ENAC e, per quelli militari, dai decreti del Ministero della difesa.
Codice Navigazione - Art. 1015 (Diritti del terzo danneggiato verso l'assicurato):
Il terzo danneggiato ha azione diretta contro l'assicuratore per il risarcimento del danno subito. L'assicuratore non può opporre al terzo alcuna causa di risoluzione né di nullità del contratto avente effetto retroattivo (…).
REGOLAMENTO ENAC UAS - IT Edizione 1 del 04/01/2021 - Art. 27 (Assicurazione):
1. Non è consentito condurre operazioni con un UAS se non è stata stipulata e in corso di validità un’assicurazione concernente la responsabilità verso terzi, adeguata allo scopo e con massimali non inferiori ai parametri minimi di cui alla tabella dell’art. 7 del Regolamento (CE) 785/2004. In conformità dell'art. 743 del Codice della Navigazione anche agli aeromobili oggetto del presente regolamento si applica l'art. 1015 del Codice della Navigazione.
Regolamento (CE) 785/2004 - Articolo 7 (Assicurazione concernente la responsabilità verso i terzi):
1. Per quanto riguarda la responsabilità verso i terzi, la copertura assicurativa minima per incidente per ciascun aeromobile ammonta a:
Categoria MTOM (kg) Copertura minima (in milioni di DSP)
1 < 500 0,75 (= € 896.817,02)