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Dati del bando

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA ASSICURATIVA - BROKERAGGIO ASSICURATIVO - PRESSO IL COMUNE DI FERRARA PER IL PERIODO DI ANNI TRE.
Ente appaltanteCOMUNE DI FERRARA
Stato proceduraChiuso
Importo appalto363.086,88 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema09/06/2021
Termine richiesta chiarimenti24/06/2021 12:30
Termine presentazione delle offerte02/07/2021 12:30
Apertura busta amministrativa05/07/2021 10:00
Data chiusura procedura14/07/2021
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Paparella Francesco

telefono: 0532419284

Albani Simona

telefono: 0532419379

Fregnan Cristina

telefono: 0532419385

Zucchini Nico

telefono: 0532419205

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1SERVIZIO BROKERAGGIO

Lotto 1SERVIZIO BROKER

Chiarimenti

Chiarimento PI214853-21

Ultimo aggiornamento: 24/06/2021 18:46

Domanda : In merito all’attribuzione del punteggio sull’offerta economica che avverrà nel rispetto della seguente formula: punteggio offerta economica= 20 x [1- 1/(Pbase- Poff)^3 x k + 1 chiediamo le seguenti delucidazioni per arrivare al calcolo da attribuire all'offerta economica. Il valore Pbase corrisponde alla percentuale di 10,76%? Il valore Poff viene associato alla media ponderale secondo la formula: (off1 x 89,63) + (off2 x 10,37)/100. off1 è l'offerta del concorrente sulle polizze non RCA? off2 di conseguenza è l'offerta del concorrente sulle polizze non RCA. Tali valori vanno espressi in numero o in percentuale sulla formula.

Risposta :

Si precisa che tutti i valori che saranno utilizzati nella formula prevista al punto 18.3 del disciplinari dovranno considerarsi valori numerici e non percentuali.

Con riguardo poi alla media ponderata annua posta a base d’asta, il valore corretto non è 10,76%, bensì 11,17%.

off1 è la provvigione offerta dal concorrente per rami diversi da RCA
off2 è la provvigione offerta dal concorrente per rami RCA

Chiarimento PI214391-21

Ultimo aggiornamento: 24/06/2021 16:21

Domanda : 1) Per quanto concerne il requisito di capacità tecnico-professionale di cui alla lettera e) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi: “Il concorrente deve aver nell’ultimo triennio intermediato in favore e sottoscritto contratti di brokeraggio per l’intero programma assicurativo di almeno 5 Enti Locali, di cui all’art. 2 comma 10 del D.Lgs. 267/2000 (omissis). Di tali Enti Locali almeno 1 (uno) dovrà essere un Comune capoluogo di Provincia/Regione con popolazione non inferiore a 130.000 abitanti”: vi segnaliamo che tale richiesta potrebbe risultare limitativa della concorrenza condizionando il livello di partecipazione alla gara. Per evitare tale effetto, come peraltro recepito da altre Amministrazioni, suggeriamo di considerare soddisfatto il requisito laddove il broker abbia gestito nel medesimo periodo, in alternativa al Comune capoluogo di Provincia/Regione, una Provincia/Città Metropolitana con il medesimo numero minimo di popolazione che garantisce comunque all’Amministrazione, nel rispetto del principio di par condicio, analoga esperienza professionale da parte dell’intermediario oltre a rientrare nella macrocategoria degli Enti Locali di cui all’art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 (Comuni, Province, Città metropolitane, Comunità Montane, Comunità Isolane, Unioni di Comuni). 2) In relazione all’art. 3, lett. e) del Capitolato (resa di pareri legali) trattandosi di attività specialistica che esula dalle competenze del broker, vi chiediamo di confermarci che l’aggiudicatario sia unicamente tenuto a garantire costante supporto in materia assicurativa ai legali dell’Ente o dallo stesso incaricati ai fini della difesa in giudizio.

Risposta :

1) si conferma l’inserimento del requisito singolo di cui al disciplinare di gara, per la medesima tipologia del nostro Ente.

2) si veda risposta a precedente quesito su medesimo argomento.


Chiarimento PI211785-21

Ultimo aggiornamento: 24/06/2021 16:20

Domanda : 1) In riferimento alla gara emarginata in oggetto, essendo interessati a partecipare alla medesima, siamo a chiederVi, al fine di predisporre un'offerta di servizio quanto più possibile aderente alle esigenze di codesta spettabile Amministrazione, la possibilità di avere la copia delle polizze in essere e la statistica sinistri dell’ultimo quinquennio. 2) Inoltre con riferimento all’art. 3 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E TEMPISTICA - lett. e) del Capitolato Speciale d’Appalto che di seguito riportiamo “8 giorni dalla richiesta per la resa di pareri legali in materia assicurativa o per garantire soluzione alle problematiche segnalate dall’Ente” siamo a segnalare che tale attività non viene citata all’art. 1 del Capitolato e siamo a chiedere comunque conferma che la prestazione richiesta al broker sarà esclusivamente quella di fornire un supporto di carattere tecnico-amministrativo “su questioni generali o puntuali inerenti alla materia assicurativa” e non di fornire assistenza legale per mezzo di un eventuale consulente esterno e che in ogni caso l’onere di spesa per detta assistenza legale non farà carico al broker. 3) Per quanto riguarda le attività richieste dal Disciplinare ai punti 1.3.1 - Assistenza e supporto per lo svolgimento delle attività legate alla gestione interna dei sinistri (sir) – e 3.1.1 - Presenza di personale interno con profilo specifico dedicato alla collaborazione/supporto per il funzionamento della gestione interna dei sinistri (sir) – e al divieto del subappalto previsto all’ art. 11 del Capitolato - CESSIONE E SUBAPPALTO – siamo a chiedere conferma che il divieto si riferisca alla sola attività di brokeraggio assicurativo e non si applichi nei confronti dell’attività di gestione dei sinistri in sir la quale necessita di risorse e strutture specializzate. 4) Infine, siamo a chiedere un chiarimento relativo all’art. 1 lett. g) – PAGAMENTO DEI PREMI del Capitolato Speciale d’Appalto che di seguito riportiamo “ (…) Relativamente all’efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, qualora non pervengano quietanze o attestazioni di pagamento, sia da parte del Broker che da parte della compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili del Comune ovvero il mandato di pagamento fatto valere a favore del broker sarà ritenuto a tutti gli effetti, come quietanza avente valore liberatorio per il Comune stesso.” Poiché il mandato di pagamento predisposto a favore del broker non sempre si concretizza con l’immediata corresponsione del premio, vogliate confermarci che sarà il versamento del premio nelle mani del broker ad avere effetto liberatorio per il Comune di Ferrara e che pertanto non verrà richiesto al broker alcun anticipo del premio. Segnaliamo che tale circostanza oltre a non risultare in linea con le disposizioni normative che subordinano l’efficacia temporale della copertura alla corresponsione del premio nei termini convenuti con l’assicuratore (art. 1901 cod. civ), potrebbe far emergere il rischio dell’anticipazione a carico del broker, previsione che si pone in contrasto con gli artt. 117 del Codice delle Assicurazioni e 63 del Regolamento Isvap n. 40/2018 che impongono agli intermediari assicurativi l’istituzione di un conto separato dedicato alla raccolta dei premi, autonomo e indisponibile rispetto al conto di gestione della società di brokeraggio. Tale clausola, inoltre, prevedendo l’effetto della quietanza liberatoria implica un’alterazione della fisionomia del contratto di brokeraggio, il quale deve rispondere ad esigenze di assistenza e consulenza del cliente e non del suo finanziamento, riproponendo la problematica evidenziata anche dal Consiglio di Stato (Sentenza n. 6399 del 29/12/2014).

Risposta :

1) Si allega copia delle polizze in essere (quelle scadute sono state rinnovate). Per quanto riguarda la statistica sinistri non si ritiene utile ai fini della predisposizione dell’offerta tecnica in quanto non viene richiesta l’analisi dei sinistri bensì i principi di metodo utilizzati per la loro gestione;

2) si conferma l’interpretazione data;

3) si conferma l’interpretazione data;

4) Si conferma che non verrà richiesto al Broker alcun anticipo del premio, in linea con la normativa vigente. Le evidenze contabili del Comune, quale prova dell’avvenuto pagamento del premio o il mandato di pagamento a favore del Broker, faranno fede in qualità di prova dell’avvenuto pagamento in caso di insorgenza di controversie qualora non pervenissero le dovute quietanze emesse dalle compagnie. Resta inteso che la decorrenza del pagamento nei confronti delle compagnie assicuratrici, nel rispetto dei termini di pagamento previsti dalle polizze e pertanto l’effetto liberatorio a favore del Comune, si concretizzerà all’atto del versamento nelle mani del Broker.

Chiarimento PI211794-21

Ultimo aggiornamento: 24/06/2021 12:14

Domanda : Con riferimento alla redazione dell'Offerta Tecnica in un massimo di 30 facciate, siamo a chiedere se è previsto l'uso di un particolare carattere, corpo dello stesso, interlinea e margini.

Risposta :

come precisato nell’avviso del 14/06/2021 si evidenzia che: “l'offerta tecnica dovrà essere formulata in modo chiaro, sintetico ed inequivocabile sotto forma di una relazione di massimo 15 pagine (fornte e retro), formato A4, carattere Times New Roman 12, interlinea 1,5 redatta in carta libera ed in lingua italiana”.

Chiarimento PI207166-21

Ultimo aggiornamento: 18/06/2021 10:45

Domanda : Buon pomeriggio, in riferimento alla procedura in oggetto, si formulano le seguenti richieste di chiarimento: 1. si chiede cortese conferma che la dichiarazione di cui al MOD 1 bis potrà essere resa dal Legale Rappresentante in nome e per conto di tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice; 2. si chiede cortese conferma che in riferimento alla relazione tecnica, per numero max. 15 pag. si intendano 30 facciate (15 pag. fronte e retro). In attesa di Vostro cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.

Risposta : Ai presenti quesiti è già stato dato riscontro a seguito di precedente chiarimento inoltrato. Le risposte sono state già pubblicate nella sezione chiarimenti, a cui si rimanda..

Chiarimento PI207075-21

Ultimo aggiornamento: 18/06/2021 09:13

Domanda : in riferimento alla procedura in oggetto, si formulano le seguenti richieste di chiarimento: 1. si chiede cortese conferma che la dichiarazione di cui al MOD 1 bis potrà essere resa dal Legale Rappresentante in nome e per conto di tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice; 2. si chiede cortese conferma che in riferimento alla relazione tecnica, per numero max. 15 pag. si intendano 30 facciate (15 pag. fronte e retro).

Risposta :

1) Si conferma che la dichiarazione di cui al mod. 1bis (dichiarazione dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del d.lgs 50/2016) può essere resa dal solo rappresentante/procuratore dell’operatore economico, come indicato dal comunicato del Presidente Anac del 08/11/2017 al punto 3.


2) Si conferma che le 15 pagine (fronte e retro) sono da intendersi come 30 facciate (come da avviso del 14/06/2021).

Chiarimento PI201517-21

Ultimo aggiornamento: 14/06/2021 13:23

Domanda : In merito alla procedura di gara siamo a chiedere il numero di decimali consentito dopo la virgola per l'offerta economica. Chiediamo conferma che l'offerta economica vada espressa in percentuali di provvigioni. Chiediamo quale sia il costo delle spese di pubblicazione in fase di aggiudicazione e se ci sono altre spese contrattuali da sostenere. Ci confermate che, al fine di rispettare il principio di equivalenza di cui all art. 68 del D.Lgs. 50/2016, l'offerta tecnica nel rispettare le caratteristiche minime stabilite, dovrà essere redatta in verticale senza l'utilizzo di programmi di grafica che possano comprimere i testi? Si richiede che nel conteggio delle pagine dell'offerta tecnica possano ritenersi esclusi indice, copertina e eventuali curricula

Risposta :

1) i decimali dopo la virgola consentiti per l'offerta economica sono pari a due (2) come indicato nel disciplinare di gara al punto 18.3;

2) l'offerta economica va presentata in base al modello 4 indicando le percentuali di provvigioni offerte da applicare ai contratti assicurativi distinti in ramo rca e rami diversi rca come indicato ai punti 17 e 18.3 del disciplinare;

3) le spese di pubblicazione sono indicate presuntivamente al punto 23 del disciplinare di gara. Sono previste altresì le spese contrattuali (bolli, diritti di segreteria e registrazione contratto come previsti per legge) quantificabili solo a seguito dell'aggiudicazione;

4) programmi di grafica che possano comprimere i testi non sono ammessi. Possono essere inseriti grafici o schemi rispettando le indicazioni sul formato e numero di pagine massime ammesse (si veda Avviso pubblicato); Indici e copertina sono esclusi dal conteggio massimo delle complessive 15 pagine. Ai sensi dell’art. 18.1 non saranno valutati i singoli curricula.

Ultimo aggiornamento: 24-11-2021, 12:35