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Dati del bando

BANDO RETTIFICATO - Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per le figure di insegnante di scuola dell'infanzia ed educatore di nido d'infanzia anni 2022-2023-2024
Ente appaltanteCOMUNE DI MODENA
Bando rettificato
Stato proceduraChiuso
Importo appalto2.693.921,33 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema29/10/2021
Termine richiesta chiarimenti18/11/2021 12:00
Termine presentazione delle offerte01/12/2021 13:00
Apertura busta amministrativa02/12/2021 10:00
Data chiusura procedura30/09/2022
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Guerra Patrizia

telefono: 0592032713

Marchianò Luisa

telefono: 0592032400
cellulare: 0592032504

Malagoli Sandra

telefono: 0592032764

De Angelis Francesco

telefono: 0592032622

Degl'Innocenti Paolo

telefono: 0592032410

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1Somministrazione di lavoro a tempo determinato per le figure di insegnante di scuola dell'infanzia e educatore di nido d'infanzia

CIG: 893876563A

Chiarimenti

Chiarimento PI356384-21

Ultimo aggiornamento: 24/11/2021 09:38

Domanda : Siamo a chiedere, per entrambe le figure professionali, di indicare a quanto ammontano e quali sono le indennità specifiche, e il valore della retribuzione mensile , non trovando corrispondenza rispetto al costo orario indicato nei documenti di gara.

Risposta : Si veda risposta n. 2 al QUESITO N.4

Chiarimento PI356243-21

Ultimo aggiornamento: 24/11/2021 09:35

Domanda : Con riferimento alla gara in oggetto chiediamo i seguenti chiarimenti Art. 1A – Finalità e Oggetto dell’Appalto: Visto quanto da Voi indicato al punto 2 circa l’utilizzo di lavoratori somministrati che potranno essere richiesti per: - esigenze di carattere non continuativo e/o a cadenza periodica …. - nei casi di sostituzione di lavoratori assenti si chiede, per le due tipologie di lavoratori somministrati, una differenziazione dei Costi Orari indicati nell’Art. 4 del Capitolato: Per i lavoratori somministrati per la sostituzione di lavoratori assenti il carico contributivo è minore (non si paga il Contributo ASPI dell’1,4%) rispetto ai lavoratori impiegati per altre esigenze (es: organizzative etc…), pertanto il costo del lavoro a cui applicare il Ribasso Offerto sarà inferiore rispetto ai lavoratori somministrati per altre esigenze Art. 4A - Corrispettivo dell’appalto: Visto la “temporaneità” dell’impiego del personale somministrato e in particolare là dove verrà richiesto per la sostituzione di lavoratori assenti, si fa presente quanto segue: Essendole il costo delle Festività infrasettimanali un “costo ad evento”, si potrebbe indicare la loro fatturazione solo e qualora intervengano durante il periodo lavorativo, con indubbio risparmio da parte della Stazione Appaltante, vista la conseguente riduzione del Costo Orario che ne deriverebbe. Capitolato Art. 17A - Clausola Sociale Si chiede la modalità di presentazione della sottoscrizione di tale clausola Capitolato Art. 1B punto 12. Tale dettato appare in contrasta con la normativa vigente Art. 30 D.Lgs 81/2015: 1.Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore. che Pertanto è l’utilizzatore ad avere la potestà di controllare l’attività del lavoratore somministrato e questa non può essere delegata al Somministratore

Risposta : Vedere lettera allegata (formato pdf)

Chiarimento PI355644-21

Ultimo aggiornamento: 24/11/2021 09:30

Domanda : 1) Con riferimento alla previsione ex art. 10.A “TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI” laddove previsto che “Poichè le attività previste dal presente contratto comportano in capo all'Agenzia il trattamento di dati personali la cui titolarità è del Comune di Modena, l'Agenzia aggiudicataria sarà nominata, con successivo atto, responsabile del trattamento dei dati (…)”si ritiene opportuno precisare che la caratteristica principale della Somministrazione di lavoro (servizio richiesto nell'ambito della presente procedura) è quella per cui il lavoratore - pur essendo formalmente dipendente dell’Agenzia per il Lavoro che gestisce ogni aspetto amministrativo del rapporto - opera, in concreto, nell’ambito dell’organizzazione dell’impresa utilizzatrice in cui si inserisce “nell’interesse e sotto la direzione ed il controllo” di quest’ultima (Art. 30 D.lgs 81/2015).Il personale somministrato agisce, quindi, sotto la diretta autorità dell’impresa utilizzatrice che, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali gestiti presso le proprie strutture, è tenuta ai sensi della normativa privacy a nominare ed istruire il personale somministrato che tratterà dei Dati Personali. Per definizione (art. 4, par.1, n.8 e art. 28 Reg.UE 2016/679), infatti, il Responsabile del Trattamento è “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”.Non avendo, pertanto, l'aggiudicatario alcun tipo di controllo sui lavoratori (dei quali è solo datore di lavoro formale), e quindi sui dati stessi che vengono trattati, non è ipotizzabile che allo stesso venga imputata la responsabilità in merito alle modalità del trattamento dei dati ed alla compliance con la nuova normativa europea in tema di dati personali.I dati trattati dai lavoratori in somministrazione, infatti, rimangono nel controllo e nella gestione dell’utilizzatore in qualità di titolare del trattamento, che dota i lavoratori somministrati degli stessi strumenti di lavoro di cui sono dotati i dipendenti diretti e li sottopone alle medesime procedure, anche in tema di data protection. Quindi, i trattamenti, le procedure di sicurezza e le tutele richieste dal Regolamento per i dati trattati dai lavoratori somministrati dovranno essere gestiti da parte dell’utilizzatore, direttamente, analogamente a quanto fatto, nella sua qualità di titolare del trattamento, con i suoi dipendenti diretti. Si chiede conferma dunque che la disposizione in esame non troverà applicazione laddove prevede la nomina a responsabile del trattamento dati in capo all’Agenzia per il Lavoro. 2) Con riferimento alla previsione ex art 1B comma 6 del Capitolato si chiede conferma che l’unica formazione in tema salute e sicurezza in capo all’Agenzia è la formazione generale e che, pertanto, la formazione specifica nonché l’addestramento sarà eseguito da codesta spett.le Amministrazione nell’ambito del proprio protocollo sanitario. Infatti ai sensi dell'art. 34, comma 3 d. lgs. 81/15, Il lavoratore somministrato non e' computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ed ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/15 L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui e' tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti. A ciò si aggiunga che, in considerazione del livello di specificità delle mansioni e della responsabilità in capo all’Utilizzatore su tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei confronti dei lavoratori (diretti e) somministrati, i contenuti della formazione specifica e di eventuali addestramenti dovranno essere omogenei per tutti e ciò potrà essere garantito al meglio esclusivamente dal Datore di Lavoro/Utilizzatore dei lavoratori in somministrazione. Stesse valutazioni anche circa l’addestramento che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 4 e art, 34, comma 3 del d.lgs 81/2015 e art. 37 co. 5 D.lgs. n. 81/08 « viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro». Infatti, l’addestramento è definito dallo stesso d.lgs 81/08 (art 2, comma 1, lett. cc) il complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e le procedure di lavoro; pertanto, deve essere eseguito da personale esperto circa i luoghi ove i lavoratori somministrati eseguiranno la propria prestazione. Si chiede quindi conferma che la formazione specifica e l’addestramento saranno eseguiti da codesto spett.le Ente, nell'ambito del proprio protocollo sanitario, come peraltro si desume dall’art. 5B ove previsto “L’Amministrazione comunale è tenuta ad informare l'Agenzia sui rischi specifici connessi all'attività lavorativa e a dotare i lavoratori somministrati dei dispositivi di protezione individuale ove adottati per gli altri lavoratori “(con la precisazione che non sarà l’Agenzia a dover essere informata ma il lavoratore stesso). 3) Con riferimento alla previsione ex art 1B comma 4 de del Capitolato si segnala che, ai sensi dell’art. 40, comma 8 del CCNL per la categoria delle Agenzia di Somministrazione di lavoro la sorveglianza sanitaria, comprese le eventuali visite in fase pre-assuntiva, rientra tra gli obblighi dell’impresa utilizzatrice, per il tramite del proprio medico competente, che dovrà pertanto trasmettere il giudizio di idoneità sanitaria allo stesso ente utilizzatore. A ciò si aggiunga che l’art. 10 comma 1 del d.lgs 276/2003 dispone “E' fatto divieto alle agenzie per il lavoro e agli altri soggetti pubblici e privati autorizzati o accreditati di effettuare qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati ovvero di preselezione di lavoratori, anche con il loro consenso, in base (…) allo stato di salute (…)”. Si chiede, pertanto, di confermare che alcun obbligo di consegna della certificazione medica potrà essere imputata all’aggiudicatario e di confermare che eventuali visite mediche anche in fase preassuntive saranno effettuate da Codesta stazione appaltante nell'ambito del proprio protocollo sanitario. 4) Con riferimento all'assenteismo, nell'ottica di formulare una più corretta offerta economica e in ottemperanza a quanto statuito dall'art. 23, co. 15, D.lgs. 50/2016, si richiede a Codesta Stazione appaltante di fornire i dati relativi all'assenteismo delle sole assenze per malattia e infortuni (escluse le assenze imputabili a permessi e ferie) relativi all'anno 2019 e corrente 2021 (come dettaglio delle essenze relative a: permessi studio -permessi art 32 e art 35 ( riferimento normativo CCNL Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto FUNZIONI LOCALI Periodo 2016-2018) -permessi per concorsi -congedo maternità -permessi visita medica Come infatti evidenziato anche dalla recente giurisprudenza, l’incidenza dell’assenteismo dev’essere considerata dall’agenzia di somministrazione al momento della formulazione dell’offerta e per tale ragione il futuro concorrente deve essere messo in condizione dalla pubblica amministrazione di conoscere lo storico delle assenze prodottesi presso la stazione appaltate in epoca antecedente al Capitolato. Al fine di un dato condivisibile per tutti i concorrenti si chiede di esprimere il tasso percentuale di assenteismo, riferito esclusivamente alle assenze per malattia e infortuni, secondo la seguente formula: ore assenza fratto ore lavorabili. 5) A fronte di un attenta analisi, si segnala che il costo del lavoro indicato da codesta spett.le Amministrazione non corrisponde a quello effettivo dell’Agenzia per il lavoro, con conseguente erronea costruzione dell’impianto di gara che, di fatti, non consente un ribasso reale sulla base d’asta. Tale elemento non permette la concorrenzialità della gara nonché è destinato a creare divergenze in fase di aggiudicazione e esecuzione della Commessa. Pertanto, la Scrivente chiede di pubblicare le modalità di calcolo del costo del lavoro con riserva di trasmettere una tabelle contente il dettaglio corretto al netto dei parametri normativi 6) Considerando che le festività infrasettimanali sono elementi di costo del lavoro e ,pertanto, non possono essere comprese nel margine di agenzia (anche per evitare un errata applicazione dell’IVA) si chiede di precisare come verranno fatturate, nonché, al fine di formulare la migliore offerta, l’esatto quantitativo . 7) Anche in applicazione della Clausola sociale ed in un’ottica di massima trasparenza si chiede chi è l’attuale fornitore nonché di comunicare le tariffe ed in margine attualmente in essere nell’esecuzione del servizio.

Risposta : Vedere lettera allegata (formato pdf)

Chiarimento PI355385-21

Ultimo aggiornamento: 24/11/2021 09:26

Domanda : CAPITOLATO ART. 4A Si chiede conferma del fatto che il costo derivante da festività nazionali civili e religiose, in quanto costo del lavoro, sarà rifatturato all’utilizzatore al costo dell’ora ordinaria. ART. 5A, PUNTO 2 L’indicazione della voce “costo orario finito” non appare corretta considerato che in fattura risulta la voce costo complessivo. Si chiedono chiarimenti. ART. 10A Con riferimento all’ art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 - relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - si segnala che nell’ambito dei servizi di somministrazione, l’Agenzia per il Lavoro si qualifica come titolare autonomo del trattamento dei dati e non come Responsabile esterno. Questo perché l’APL non ha accesso ai dati di cui l’azienda utilizzatrice è titolare. I dati trattati dai lavoratori in somministrazione, infatti, rimangono nel controllo e nella gestione dell’utilizzatore che fornisce ai lavoratori somministrati gli stessi strumenti di lavoro di cui sono dotati i dipendenti diretti e li sottopone alle medesime procedure, anche in tema di protezione dei dati personali. Si chiede conferma. ART. 12 A PUNTO 1 Si chiede di precisare il contenuto della prescrizione soprattutto con riferimento all’espressione “corrispettivi contrattuali” e “ rischi relativi al servizio oggetto del contratto”. ART. 14A Si chiede conferma che in caso di applicazione delle penali il relativo importo non sarà decurtato dalla parte di fattura costituente il rimborso del costo del lavoro. ARTT. 15 A E 16 A Si chiede in caso di recesso/conclusione anticipata del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa di voler garantire – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, dunque, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente-utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15). ART. 17 PUNTO A L’art. 17A del capitolato prevede che la clausola sociale debba “essere sottoscritta al momento della presentazione dell’offerta economica prevista dalla presente gara d’appalto in applicazione dell’articolo 100, comma 2, del Codice”. Il disciplinare all’art. 15.3.1.8 prevede che nella dichiarazione integrativa sia dichiarata l’accettazione delle condizioni della clausola sociale. Si chiede conferma che la prescrizione di gara cui dare attuazione sia solo quella suindicata contenuta nel disciplinare. ART.1B PUNTO 2 Al fine di poter puntualmente corrispondere la retribuzione spettante al lavoratore il giorno 15 di ogni mese, si chiede di poter ricevere il riepilogo mensile presenze/assenze entro il secondo giorno del mese successivo a quello di riferimento. ART.1B PUNTO 4 Precisiamo che l’idoneità fisica allo svolgimento della mansione e i necessari accertamenti sanitari rientrano in una unitaria attribuzione di oneri tutti a carico del medesimo medico competente dell’utilizzatore, riconducibili alla generale “sorveglianza sanitaria” di cui all’art. 41 D.Lgs. 81/08 che comprende: “a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva; e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.” Ebbene, dal combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i. non può che desumersi l’onere – di legge, non delegabile – in capo all’azienda utilizzatrice circa l’assolvimento delle visite mediche concernenti l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria. ART. 1B PUNTO 9 Si segnala che nel rispetto della privacy dei lavoratori somministrati e in applicazione della relativa disciplina l’Agenzia, con riferimento alla posizione personale e ai dati sensibili di ciascun lavoratore somministrato, è legittimata a richiedere di rendere apposite autocertificazioni solo ove sussista espressa prescrizione normativa. A tale scopo si chiede di specificare e di indicare il riferimento normativo che legittima la richiesta. ART.1B PUNTO 10 Si segnala che nel rispetto della privacy dei lavoratori somministrati e in applicazione della relativa disciplina l’Agenzia, con riferimento alla posizione personale propria di ciascun lavoratore somministrato, è legittimata a richiedere di rendere apposite autocertificazioni solo ove sussista espressa prescrizione normativa. A tale scopo si chiede di specificare e di indicare il riferimento normativo da cui discende la richiesta. Si chiede altresì di specificare cosa si intende per malattie contagiose e si chiede conferma che la dichiarazione debba far riferimento alla “immunità” e non piuttosto al “non essere affetto da….”. ART.1B PUNTO 13 Si rammenta che tali adempimenti possono essere concretamente verificati dall’ente utilizzatore in quanto datore di lavoro sostanziale che dirige e coordina il lavoratore somministrato. ART. 2B LETT. C E LETT. K Con riferimento all’art. 2B lett. c e lett. K, posto che il contratto di lavoro non può essere sottoposto a condizioni risolutiva e visto che l’art. 33, comma 2, d.lgs. 81/2015 stabilisce che “con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziale da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”, si chiede di voler uniformare la prescrizione di gara al dettato di legge in modo da garantire il rimborso del costo del lavoro sostenuto dall’Agenzia sino alla naturale scadenza del singolo contratto di lavoro. DISCIPLINARE ART. 18.3 Si chiede conferma del fatto che nella formula per il calcolo del punteggio economico vada inserito il ribasso sull’importo complessivo posto a base di gara (1.484.611,24 €) e non, invece, il ribasso sul solo margine OFFERTA ECONOMICA si chiede conferma che nella predisposizione dell’offerta economica vada inserito il ribasso sull’importo complessivo posto a base di gara (1.484.611,24 €) oppure il ribasso sul solo margine di agenzia stante che nei 2 documenti di gara da compilare per esprimere offerta economica dell’operatore (Allegato 6 e articoli) sembrano essere richieste 2 indicazioni tra loro diverse con il rischio di alterare esito gara .

Risposta : Vedere lettera allegata (formato pdf)

Chiarimento PI350404-21

Ultimo aggiornamento: 15/11/2021 11:41

Domanda : In ordine alla presente procedura, chiediamo la cortesia di confermare che: (i) in luogo del DGUE generato dal sistema si possa utilizzare il modello messo a disposizione da parte del Ministero, caricandolo nella busta amministrativa, dopo averlo sottoscritto digitalmente; (ii) sia sufficiente inserire una sola copia del documento di identità del soggetto, rappresentante dell'impresa, che compila e sottoscrive la documentazione di gara; (iii) la comprova relativa ai requisiti di partecipazione, semplicemente dichiarati in fase selettiva, sarà effettuata solo a seguito della proposta di aggiudicazione.

Risposta : (i) Come previsto al punto 15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO “Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche compilando il modello presente su SATER”.
Si richiede di compilare il DGUE strutturato per il Bando con Registro di sistema n. PI340703-21 presente sulla Piattaforma SATER.
(ii) Si conferma che è sufficiente inserire una sola copia del documento di identità del soggetto, rappresentante dell'impresa, che compila e sottoscrive la documentazione di gara.
(iii) Si conferma quanto disciplinato dagli articoli del Disciplinare di gara di seguito riportati:
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
“I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.”
8. AVVALIMENTO
“Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.”
23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
“...Ai fini dell’aggiudicazione verrà effettuata la verifica dei requisiti generali e speciali, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, nei confronti dell’operatore economico cui la stazione appaltante ha deciso di stipulare il contratto.”...
...“La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass...”
“...L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. Ai sensi dell'art. 8 del DL 76/2020, convertito con modificazioni nella L. 120/2020, è sempre autorizzata l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura...”

Chiarimento PI346005-21

Ultimo aggiornamento: 10/11/2021 11:52

Domanda : 1) stante l'indiscussa facoltà di recesso spettante all'Ente, laddove vi siano sopravvenute esigenze di pubblico interesse, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art.45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente – utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c.2 D.Lgs. 81/15) 2) se è possibile allegare cv, percorsi formativi e slide e se gli appena indicati concorrono o meno al limite riservato all’elaborato 3) relativamente alla clausola sociale indicare il numero dei lavoratori attualmente in forza e l’APL che attualmente li somministra 4) chiediamo di meglio chiarire, e quindi specificare, il punto 3.3 dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica 5) relativamente al punto 4 chiediamo di specificare se per esperienza maturata si debba far riferimento agli anni di durata di ogni singolo contratto di appalto o viceversa alla durata dei singoli contratti di assunzione riferiti alla somministrazione.

Risposta : 1) Si conferma quanto disciplinato dall'ART. 3B – INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E SOSTITUZIONE DEI LAVORATORI SOMMINISTRATI PER ASSENZA comma 2 del Capitolato Speciale d'appalto “Nel caso in cui la struttura in cui presta servizio il personale
fornito dall'Agenzia resti chiusa all'utenza per per cause di forza maggiore, valgono le norme di cui all'art. 2B, lett. “c” per quanto concerne l'eventuale pagamento delle prestazioni; nel caso in cui la chiusura avvenga per disposizione delle Autorità competenti a tutela della salute e sicurezza
valgono le disposizioni di cui all'art. 16A "Recesso". Pertanto, in accordo con l'art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro e nel rispetto dell'art 33 comma 2 D.Lgs. 81/2015 ai lavoratori somministrati resta confermato il diritto a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza e
alla corresponsione integrale del trattamento economico originariamente previsto
2) E' possibile allegare cv, percorsi formativi e slide. Essi non concorrono al limite riservato all'elaborato

3) vedi risposta al Quesito n. 1
4) Tabella dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica Punto 3.3 “Sarà valutata l'esperienza minima in mansioni uguali o analoghe che l'agenzia si impegna a garantire per il personale somministrato nelle sostituzioni pari o superiori a 15 giorni di calendario. All'offerta migliore sarà
assegnato il massimo punteggio e alle altre offerte in proporzione a questa. Sono escluse dalla valutazione le addette assunte in ottemperanza all'art. 2B”.
Sarà assegnato il massimo punteggio all'agenzia che per le sostituzioni pari o superiori a 15 giorni garantirà personale somministrato con il livello minimo di esperienza più alto.
5) Tabella dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica Punto 6 “Sarà valutata l'esperienza maturata dall'Agenzia nella somministrazione di personale per i profili di educatore di Nido d'infanzia e di insegnante di Scuola d'infanzia. Al concorrente che ha conseguito la maggiore esperienza -
espressa in anni – verrà assegnato il punteggio massimo agli altri in proporzione.”
Nel Punto si fa riferimento alla durata dei contratti di appalto per la somministrazione delle figure oggetto della gara di affidamento e non a quella dei singoli contratti di assunzione del personale inviato in somministrazione.

Chiarimento PI343685-21

Ultimo aggiornamento: 10/11/2021 11:39

Domanda : Al fine della applicazione della cosiddetta Clausola Sociale (art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro), ovvero che in caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l’Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l’Agenzia aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso. Sulla base di tale obbligo, si chiede cortesemente di conoscere se la Stazione Appaltante ha in forza dei lavoratori somministrati e in caso affermativo chiediamo: a. Il numero dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione; b. L’inquadramento di tali lavoratori, con evidenza dei profili professionali e delle mansioni; c. La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) di tali lavoratori; d. In caso di contratto di somministrazione a tempo indeterminato, la data di assunzione o trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato); e. La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi; f. La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione; g. L’attuale fornitore.

Risposta : a. I lavoratori attivi sono 52 di cui 29 insegnanti e 23 educatori
b. Qualifica impiegato – Insegnante di scuola d'infanzia – Educatore di nido
c. contratto a tempo determinato
d. non ci sono lavoratori con contratto a tempo indeterminato
e. la durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi è di 16,41 giorni per gli insegnanti e di 6,03 giorni per gli educatori
f. Il è personale già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione (5 educatori sono al momento in fase di conseguimento)
g. GiGroup SpA

Ultimo aggiornamento: 10-10-2022, 14:29