Domanda : Buonasera, chiediamo quale sia il criterio adottato per la formazione dell'elenco degli operatori economici ammessi alla successiva procedura di gara
Risposta :
Risposta quesito criterio invito OE
In relazione alla procedura ristretta, l’art. 61 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che:
a) nelle procedure ristrette qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente i dati di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B o C a seconda del caso, fornendo le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice ai fini della selezione qualitativa (comma 1);
b) a seguito della valutazione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici delle informazioni fornite, soltanto gli operatori economici invitati possono presentare un'offerta (comma 3, primo periodo);
c) le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformità all'articolo 91 (comma 3, secondo periodo).
L’art. 91, comma 1 dello stesso d.lgs. n. 50/2016 sancisce che nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nelle procedure di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione, le stazioni appaltanti, quando lo richieda la difficoltà o la complessità dell'opera, della fornitura o del servizio, possono limitare il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e che possono essere invitati a presentare un'offerta, a negoziare o a partecipare al dialogo, purché sia assicurato il numero minimo, di cui al comma 2, di candidati qualificati
La disposizione prevede quindi per la stazione appaltante non un obbligo, ma una facoltà di individuare (seguendo quanto previsto dall’art. 91 dello stesso Codice dei contratti pubblici) un certo numero di operatori economici tra quelli che hanno presentato domanda di partecipazione, applicando un criterio che deve essere predeterminato. Peraltro tale scelta può essere effettuata solo qualora ricorrano presupposti di complessità dell’opera o del servizio da affidare (si vedano al riguardo le deliberazioni dell’Anac n. 53 del 1° febbraio 2021 e n. 348 del 5 aprile 2018).
La società Interporto Bologna s.p.a., quale stazione appaltante della procedura, non ha esercitato la facoltà prevista nell’art. 61, comma 3, secondo periodo del d.lgs. n. 50/2016, non ritenendo sussistenti presupposti di complessità del servizio da affidare.
Pertanto, tutti gli operatori economici che presenteranno domanda di partecipazione alla gara, se in possesso dei requisiti richiesti, saranno invitati alla successiva procedura di gara, secondo la normale sequenza prevista dall’art. 61 del d.lgs. n. 50/2016 per la procedura ristretta.