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Dati del bando

Ampliamento Terminal ferroviario Bologna Interporto ai fini adeguamento a modulo 750mt -. Fase1 - Servizi di progettazione definitiva, esecutiva, Direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Ente appaltanteINTERPORTO BOLOGNA S.p.A.
Stato proceduraChiuso
Importo appalto585.765,37 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema21/06/2021
Termine richiesta chiarimenti05/07/2021 13:00
Termine presentazione delle offerte19/07/2021 08:30
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Crespi Sergio

telefono: 0512913011

Chiarimenti

Chiarimento PI226983-21

Ultimo aggiornamento: 05/07/2021 12:20

Domanda : Buongiorno, con riferimento al Gruppo di lavoro da indicare per l'espletamento delle attività, nel disciplinare è specificato che le stesse vanno indicate nella dichiarazione di cui la punto 15.3.1 del Disciplinare. Si fa presente che tale punto non è presente nel Disciplinare. Si chiede, pertanto, di confermare che i professionisti con i relativi requisiti vanno dichiarati nella domanda di partecipazione. Cordiali saluti

Risposta :

Nel punto 7.1. del disciplinare sono stati riportati, a causa di mero errore materiale (refuso), alcuni riferimenti al punto 15.3.1. del disciplinare, che non è presente nel testo dello stesso.

Tali riferimenti debbono intendersi sempre e in tutto riferiti al solo punto 15.1. dello stesso disciplinare.

Conseguentemente, in base a quanto previsto dal secondo macro-periodo del punto 7.1., si conferma che con riferimento al Gruppo di lavoro, i professionisti con i relativi requisiti vanno dichiarati nella domanda di partecipazione, attenendosi per le dichiarazioni da rendersi nella domanda di partecipazione al punto 15.1. del disciplinare.


Chiarimento PI226969-21

Ultimo aggiornamento: 05/07/2021 12:19

Domanda : Buongiorno, con riferimento ai requisiti amministrativi richiesti per la partecipazione alla gara, si chiede di confermare che i requisiti richiesti per la categoria D.02 possono essere soddisfatti con requisiti relativi alla categoria D.04 (grado di complessità maggiore). Cordiali saluti

Risposta :

L’Autorità nazionale anticorruzione, nelle linee-guida n. 1 (versione approvata con deliberazione n. 417 del 15 maggio 2019, chiarisce nel paragrafo V che:

a) ai fini della qualificazione, nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare (punto 1);

b) tale criterio è confermato dall’art. 8 del d.m. 17 giugno 2016, ove afferma che “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera” (punto 1);

c) le considerazioni di cui sopra sono sempre applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie “edilizia”, “strutture”, “infrastrutture per la mobilità”; per le opere inquadrabili nelle altre categorie appare necessaria una valutazione specifica, in quanto nell’ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità (punto 1);

d) in relazione alla comparazione, ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra le attuali classificazioni e quelle della l. 143/1949, si indica alle stazioni appaltanti di evitare interpretazioni eccessivamente formali che possano determinare ingiustificate restrizioni alla partecipazione alle gare (punto 2).

In merito alle opere idrauliche, il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 3485 dell’8 giugno 2018 ha chiarito, su un caso analogo, che:

a) i servizi in concreto svolti per una stazione appaltante (alcuni dei quali relativi alla categoria D02 e altri alla categoria D04) sono entrambi – e cumulativamente – valutabili ai fini delle previsioni relative ai requisiti contenute nel Disciplinare di gara;

b) deve essere richiamata in tal senso la previsione di cui all’articolo 8 del decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143 (“Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria”), secondo cui gradi di complessità maggiori (come quelli riferibili alla categoria D04) sono idonei a qualificare anche in relazione ad opere di complessità inferiore (come quelle riferibili alla categoria D02).

Pertanto, si conferma che i requisiti richiesti per la categoria D.02 possono essere soddisfatti con requisiti relativi alla categoria D.04 (grado di complessità maggiore).


Chiarimento PI226952-21

Ultimo aggiornamento: 05/07/2021 12:17

Domanda : Buongiorno, con riferimento alla documentazione amministrativa da presentare per la partecipazione alla gara, si chiede di confermare che, in caso di partecipazione alla stessa come costituendo RTP, la domanda di partecipazione, contenendo informazioni personali relative a ciascuna azienda/professionista, va presentata da CIASCUN componente il costituendo RTP . Cordiali saluti

Risposta :

Il punto 13.2. del Disciplinare di gara chiarisce le modalità di resa delle informazioni, in funzione della gestione della procedura mediante la piattaforma telematica SATER, stabilendo che:

a) nel caso di partecipazione alla procedura in forma associata, la mandataria utilizza ed opera sulla Piattaforma come unico soggetto abilitato ad operare attraverso la medesima e quindi a presentare la domanda di partecipazione;

b) a tal fine le imprese mandanti partecipanti al raggruppamento temporaneo costituito o costituendo ed al Consorzio, devono sottoscrivere, un’apposita dichiarazione con la quale autorizzano l’impresa mandataria a presentare un’unica domanda di partecipazione e, pertanto, abilitano la medesima a compiere in nome e per conto anche delle imprese mandanti ogni attività necessaria ai fini della partecipazione alla procedura;

c) con la medesima dichiarazione, inoltre, le imprese mandanti partecipanti al raggruppamento temporaneo costituito o costituendo ed al consorzio, ai fini dell’invio e della ricezione delle comunicazioni inerenti alla procedura che transitano attraverso la Piattaforma, eleggono domicilio presso l’indirizzo di posta elettronica certificata eletto dall’impresa mandataria al momento della registrazione sulla piattaforma.

Pertanto, la domanda di partecipazione deve essere presentata dalla mandataria, quale unico soggetto abilitato ad operare sulla piattaforma telematica, riportando all’interno della stessa i dati dei vari operatori economici componenti il raggruppamento “costituendo”.

Nel compilare la domanda di partecipazione, la mandataria dovrà aver cura di riportare i dati e le dichiarazioni indicati in particolare nel punto 15.1. del Disciplinare di gara.

La domanda di partecipazione, in caso di raggruppamento “costituendo” dovrà essere sottoscritta con firma digitale da tutti gli operatori economici componenti lo stesso (la sottoscrizione è apponibile al file generato dal sistema, come precisato nei “Manuali SATER”, nel Manuale per l’operatore economico – Domanda di partecipazione).


Chiarimento PI211618-21

Ultimo aggiornamento: 28/06/2021 16:54

Domanda : Buonasera, chiediamo quale sia il criterio adottato per la formazione dell'elenco degli operatori economici ammessi alla successiva procedura di gara

Risposta :

Risposta quesito criterio invito OE

In relazione alla procedura ristretta, l’art. 61 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che:

a) nelle procedure ristrette qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente i dati di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B o C a seconda del caso, fornendo le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice ai fini della selezione qualitativa (comma 1);

b) a seguito della valutazione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici delle informazioni fornite, soltanto gli operatori economici invitati possono presentare un'offerta (comma 3, primo periodo);

c) le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformità all'articolo 91 (comma 3, secondo periodo).

L’art. 91, comma 1 dello stesso d.lgs. n. 50/2016 sancisce che nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nelle procedure di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione, le stazioni appaltanti, quando lo richieda la difficoltà o la complessità dell'opera, della fornitura o del servizio, possono limitare il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e che possono essere invitati a presentare un'offerta, a negoziare o a partecipare al dialogo, purché sia assicurato il numero minimo, di cui al comma 2, di candidati qualificati

La disposizione prevede quindi per la stazione appaltante non un obbligo, ma una facoltà di individuare (seguendo quanto previsto dall’art. 91 dello stesso Codice dei contratti pubblici) un certo numero di operatori economici tra quelli che hanno presentato domanda di partecipazione, applicando un criterio che deve essere predeterminato. Peraltro tale scelta può essere effettuata solo qualora ricorrano presupposti di complessità dell’opera o del servizio da affidare (si vedano al riguardo le deliberazioni dell’Anac n. 53 del 1° febbraio 2021 e n. 348 del 5 aprile 2018).

La società Interporto Bologna s.p.a., quale stazione appaltante della procedura, non ha esercitato la facoltà prevista nell’art. 61, comma 3, secondo periodo del d.lgs. n. 50/2016, non ritenendo sussistenti presupposti di complessità del servizio da affidare.

Pertanto, tutti gli operatori economici che presenteranno domanda di partecipazione alla gara, se in possesso dei requisiti richiesti, saranno invitati alla successiva procedura di gara, secondo la normale sequenza prevista dall’art. 61 del d.lgs. n. 50/2016 per la procedura ristretta.


Ultimo aggiornamento: 23-07-2021, 15:43