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Dati del bando

Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico sul bacino territoriale di CLARA EST
Ente appaltanteCLARA SPA
Stato proceduraChiuso
Importo appalto2.320.215,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema23/06/2021
Termine richiesta chiarimenti05/07/2021 12:00
Termine presentazione delle offerte12/07/2021 10:00
Apertura busta amministrativa12/07/2021 14:30
Data chiusura procedura20/08/2021
Requisiti di sostenibilità ambientalesi

L’oggetto dell’accordo quadro riguarda un affidamento a ridotto impatto ambientale rientrante nel servizio per la gestione del verde pubblico, ai sensi del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP) e del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10/03/2020 recante “Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 161 del 04/04/2020.

Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Bottoni Anna Rita

telefono: 0532389111

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico nei Comuni di Fiscaglia, Ostellato e Portomaggiore (FE)

CIG: 8794743384

Lotto 2Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico nei Comuni di Copparo, Masi Torello, Riva del Po, Tresignana e Voghiera (FE)

CIG: 879476018C

Lotto 3Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico nei Comuni di Codigoro, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto e Mesola (FE)

CIG: 8794772B70

Chiarimenti

Chiarimento PI229786-21

Ultimo aggiornamento: 06/07/2021 14:25

Domanda : QUESITO N. 9: In caso di subappalto dei servizi ambientali si desidera sapere quali debbano essere i requisiti del subappaltatore e se l'appaltatore in questo caso venga esonerato dal possesso dei requisiti per i servizi ambientali.

Risposta :

Il subappaltatore, parimenti all'Appaltatore, dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti dalla documentazione di gara.
Per maggiori informazioni si rimanda alla risposta al quesito n. 1, per quanto di interesse.

Chiarimento PI229648-21

Ultimo aggiornamento: 06/07/2021 14:21

Domanda : QUESITO N. 8: E' possibile avere un vostro elenco prezzi di riferimento?

Risposta : L’elenco prezzi utilizzato dalla Stazione Appaltante per la predisposizione del quadro economico non è a disposizione dei Concorrenti. Ogni Concorrente dovrà autonomamente formulare la propria offerta sulla base delle proprie valutazioni tecnico-organizzative ed economiche.

Chiarimento PI229644-21

Ultimo aggiornamento: 06/07/2021 14:17

Domanda : QUESITO N. 7: La Scrivente Impresa è in possesso di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali alle categorie 1E e 4F, per quanto riguarda la White list è iscritta al momento per la sola categoria "noli a freddo". E’ possibile partecipare alla gara? Oppure è necessario estendere l’iscrizione alla White list? E’ sufficiente la richiesta alla prefettura prima della scadenza della gara? Oppure prima di eventuale aggiudicazione?

Risposta :

L’iscrizione alla White List provinciale di riferimento, per qualsiasi categoria, è ritenuta valida ai fini della procedura in oggetto. Non è necessario estendere l’iscrizione.
Per completezza dell’informazione, si ricorda che l’iscrizione alla White List non è richiesta tra i requisiti di partecipazione alla procedura di gara. L’iscrizione, richiesta esclusivamente per le Imprese che eseguiranno direttamente le attività di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti, è condizione necessaria per la stipulazione del contratto. Si applicano altresì le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. e delle Prefetture di riferimento in merito all'eventuale validità di iscrizioni in corso di rinnovo o in istruttoria, nonché in merito al decorso dei termini normativamente previsti per l’iscrizione dell’Impresa nella White List di riferimento da parte delle Prefetture stesse, decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza.

Chiarimento PI228969-21

Ultimo aggiornamento: 06/07/2021 14:09

Domanda : QUESITO N. 6: Il DGUE da compilare è quello messo a disposizione negli allegati?

Risposta :

Il DGUE fornito tra gli allegati costituisce un FAC SIMILE del DGUE relativo alla procedura di gara in oggetto.
Come indicato all'art. 23 del disciplinare di gara “CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA””, punto 3 “DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE”, “Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui allo schema allegato al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18/07/2016 e s.m.i. e di cui al FAC SIMILE "Allegato 3 - Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)" deve essere compilato direttamente sul SATER con le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma e secondo quanto di seguito indicato. […] Una volta compilato, il DGUE deve essere scaricato, sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante del Concorrente e allegato sul SATER.”

Chiarimento PI228405-21

Ultimo aggiornamento: 02/07/2021 13:23

Domanda : QUESITO N. 5: In merito ai file FAC SIMILE OFFERTA ECONOMICA le quantità indicate fanno riferimento al valore a base d'asta (fino al 31/12/2022) o comprendono anche le opzioni?

Risposta :

Come indicato all’art. 25, punto 1, del disciplinare di gara, “l'offerta è formulata dal Concorrente sulla base degli importi complessivi posti a base di gara, con esclusione degli importi relativi alle opzioni (ripetizione di servizi analoghi, quinto d’obbligo)”.
Le quantità indicate nella colonna “QUANTITA’” si riferiscono esclusivamente ai quantitativi presuntivi stimati per l’Accordo Quadro principale (fino al 31/12/2022); di conseguenza, la colonna “VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (2 Dec.)” riporta l’importo presuntivo contrattuale fino al 31/12/2022. L’importo complessivo offerto dal Concorrente di cui alla colonna “VALORE OFFERTO (2 Dec )” non potrà eccedere il valore di cui alla colonna “VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (2 Dec.)”.
Gli importi relativi alle opzioni (ripetizione di servizi analoghi e quinto d’obbligo), rilevanti ai soli fini del calcolo del valore massimo stimato della procedura di gara, sono riportati cumulativamente nella colonna “IMPORTO OPZIONI (2 Dec.)”, atteso che in caso di ricorso alle opzioni saranno applicati i medesimi prezzi offerti in sede di gara.

Chiarimento PI227084-21

Ultimo aggiornamento: 02/07/2021 13:01

Domanda : QUESITO N. 4: In caso di partecipazione in RTI, i requisiti relativi all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, alla licenza conto terzi e idoneità del manutentore del verde devono essere possedute da tutte le società del RTI o è sufficiente che i requisiti siano soddisfatti dal RTI nel suo complesso?

Risposta :

I requisiti di idoneità professionale richiesti e specificamente riferiti ad una singola attività (art. 11 del disciplinare di gara, punti 2 e 3) devono essere posseduti esclusivamente dalle Imprese che eseguiranno direttamente la prestazione specifica.
I requisiti di idoneità professionale generali (art. 11 del disciplinare di gara, punti 1 e 4) dovranno essere posseduti da tutte le Imprese che prenderanno parte all'appalto.
Per maggiori informazioni si richiamano le precisazioni in calce al punto III.1.1) del bando di gara, nonché le risposte ai quesiti precedenti.

Chiarimento PI224764-21

Ultimo aggiornamento: 02/07/2021 12:57

Domanda : QUESITO N. 3: In merito alla caratteristiche delle macchine rasaerba, si chiede se tutte le macchine debbano essere omologate per la percorrenza su strada.

Risposta : Si conferma.

Chiarimento PI223720-21

Ultimo aggiornamento: 02/07/2021 12:52

Domanda : QUESITO N. 2: Con riferimento al requisito di cui all'art. 11, punto 2), del disciplinare di gara richiesto per le attività di manutenzione del verde, ed all'articolo 12 della Legge n. 154/2016 in esso richiamato, quale attestato di idoneità bisogna allegare? E quali sono le "adeguate competenze" da dimostrare? Ed attraverso quali documenti vanno dimostrate tali competenze?

Risposta :

L'art. 12 della Legge n. 154/2016 del 28/07/2016, che disciplina i requisiti di idoneità degli Operatori Economici per poter eseguire attività di manutenzione del verde, prevede:
“Art. 12 - Esercizio dell'attività di manutenzione del verde
1. L'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi può essere esercitata:
a) dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori, di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
b) da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione ai fini dell'ottenimento dell'attestato di cui al comma 1, lettera b).”
Relativamente al punto a), si evidenzia che a far data dal 14/12/2019 il Registro Ufficiale dei Produttori (RUP), di cui all’art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, è stato sostituito dal nuovo Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP), di cui agli articoli 65 e 66 del Regolamento (UE) n. 2016/2031 del 26/10/2016, e che tutti i Produttori precedentemente iscritti al RUP sono stati automaticamente iscritti al RUOP presso il Servizio Fitosanitario Regionale dove ha sede legale l’impresa. L’iscrizione al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) sarà pertanto ritenuta valida ai fini della dimostrazione del possesso del requisito.
Relativamente al punto b), sono state incaricate le Regioni e le Province autonome di individuare le modalità per l’istituzione dei corsi di formazione ai fini dell’ottenimento dell’"Attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento" con valore di qualificazione di Manutentore del verde ai sensi dell'art. 12, comma 2, della Legge n. 154/2016, ottenuto a seguito del superamento della prova di verifica finale. Sono fatte salve le specifiche esenzioni dal corso di formazione riportate al punto 7 dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2018.
In particolare, per le imprese iscritte alla data di entrata in vigore della Legge n. 154/2016 (25/08/2016) con codice ATECO 81.30.00 (primario o secondario), oltre che per le figure professionali espressamente elencate al punto 7 dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2018, è previsto l’esonero dal corso anche per il Titolare, il Socio partecipante, il Collaboratore/coadiuvante familiare, il Dipendente, a condizione che possano dimostrare un’esperienza almeno biennale alla data del 22/02/2018, attraverso apposita documentazione da presentare al Registro delle Imprese/Albo Artigiani entro il 22/02/2020.
Considerato che le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno assunto specifiche deliberazioni per l’espletamento dei corsi di formazione in parola e che ogni Camera di Commercio, pertanto, potrebbe aver recepito in modo differenziato tali disposizioni, prevedendo in alcuni casi deroghe al termine del 22/02/2020 o necessità di integrazioni ai fini del mantenimento dell’iscrizione, si suggerisce di contattare direttamente la propria Camera di Commercio di riferimento per ricevere le corrette informazioni.

Chiarimento PI216591-21

Ultimo aggiornamento: 02/07/2021 12:48

Domanda : QUESITO N. 1: Tra i requisiti di idoneità professionale viene richiesta l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali per la Categoria 1, Sottocategoria D4, Classe F o superiore. Questi requisiti devono essere obbligatoriamente in possesso della ditta partecipante oppure è possibile appoggiarsi a conto terzi? Inoltre, per potere partecipare bisogna essere in possesso delle ISO 9000, 45000 e 17000 oppure solamente delle ISO 9000 e 45000?

Risposta :

L’iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (Categoria 1, Sottocategoria D4, Classe F o superiore) è richiesta esclusivamente per le attività di carico e trasporto dei rifiuti vegetali, come precisato in calce al punto III.1.1) del bando di gara: “Si precisa e si prescrive che, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE: […] con riferimento al punto 3) sub a), l’iscrizione richiesta deve essere posseduta da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete che effettueranno il servizio di carico e trasporto degli scarti vegetali, per la Categoria e la Classe adeguate rispetto alla parte del servizio che intende assumere”.
Si ricorda, inoltre, quanto precisato all'art. 15 del disciplinare di gara in materia di subappalto: “Il subappalto di prestazioni secondarie per le quali sono previste determinate autorizzazioni o certificazioni, qualora sia interamente subappaltato, SI CONFIGURA QUALE SUBAPPALTO QUALIFICANTE: in tal caso in sede di gara è necessario fornire tutte le dichiarazioni specificamente riferite al subappalto qualificante.”
Alla luce di quanto sopra esposto, si conferma altresì la possibilità di ricorrere all'istituto del subappalto in favore di Imprese in possesso dei requisiti richiesti per l’esecuzione dell’attività specifica. In caso di subappalto parziale o non qualificante del servizio di trasporto dei rifiuti vegetali, i medesimi requisiti dovranno essere necessariamente posseduti anche dal Concorrente che eseguirà o potrà eseguire la prestazione. In caso di subappalto dell’intero servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti (subappalto qualificante), non è necessariamente richiesto il possesso degli specifici requisiti in capo al Concorrente, dato che non eseguirà direttamente la prestazione.
Per completezza, si ricorda che l’Impresa che eseguirà materialmente il servizio di raccolta e trasporto del rifiuto vegetale dovrà essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 11 del disciplinare di gara, punto 1, punto 3 sub a) e b), punto 4. AI fini dell’eventuale stipula del contratto, è altresì richiesta l'iscrizione alla "White List" provinciale di riferimento, in corso di validità.
Con riferimento al requisito relativo alla certificazione di qualità, ai fini della partecipazione alla procedura di gara è richiesto, a pena di esclusione, il possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 per le attività oggetto dell’appalto, in corso di validità. Le norme UNI CEI EN 45000 e UNI CEI EN ISO IEC 17000 si riferiscono all'accreditamento dei soggetti abilitati a rilasciare le certificazioni di qualità.

Ultimo aggiornamento: 20-08-2021, 19:26