Domanda : QUESITO N. 2: Con riferimento al requisito di cui all'art. 11, punto 2), del disciplinare di gara richiesto per le attività di manutenzione del verde, ed all'articolo 12 della Legge n. 154/2016 in esso richiamato, quale attestato di idoneità bisogna allegare? E quali sono le "adeguate competenze" da dimostrare? Ed attraverso quali documenti vanno dimostrate tali competenze?
Risposta :
L'art. 12 della Legge n. 154/2016 del 28/07/2016, che disciplina i requisiti di idoneità degli Operatori Economici per poter eseguire attività di manutenzione del verde, prevede:
“Art. 12 - Esercizio dell'attività di manutenzione del verde
1. L'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi può essere esercitata:
a) dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori, di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
b) da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione ai fini dell'ottenimento dell'attestato di cui al comma 1, lettera b).”
Relativamente al punto a), si evidenzia che a far data dal 14/12/2019 il Registro Ufficiale dei Produttori (RUP), di cui all’art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, è stato sostituito dal nuovo Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP), di cui agli articoli 65 e 66 del Regolamento (UE) n. 2016/2031 del 26/10/2016, e che tutti i Produttori precedentemente iscritti al RUP sono stati automaticamente iscritti al RUOP presso il Servizio Fitosanitario Regionale dove ha sede legale l’impresa. L’iscrizione al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) sarà pertanto ritenuta valida ai fini della dimostrazione del possesso del requisito.
Relativamente al punto b), sono state incaricate le Regioni e le Province autonome di individuare le modalità per l’istituzione dei corsi di formazione ai fini dell’ottenimento dell’"Attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento" con valore di qualificazione di Manutentore del verde ai sensi dell'art. 12, comma 2, della Legge n. 154/2016, ottenuto a seguito del superamento della prova di verifica finale. Sono fatte salve le specifiche esenzioni dal corso di formazione riportate al punto 7 dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2018.
In particolare, per le imprese iscritte alla data di entrata in vigore della Legge n. 154/2016 (25/08/2016) con codice ATECO 81.30.00 (primario o secondario), oltre che per le figure professionali espressamente elencate al punto 7 dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2018, è previsto l’esonero dal corso anche per il Titolare, il Socio partecipante, il Collaboratore/coadiuvante familiare, il Dipendente, a condizione che possano dimostrare un’esperienza almeno biennale alla data del 22/02/2018, attraverso apposita documentazione da presentare al Registro delle Imprese/Albo Artigiani entro il 22/02/2020.
Considerato che le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno assunto specifiche deliberazioni per l’espletamento dei corsi di formazione in parola e che ogni Camera di Commercio, pertanto, potrebbe aver recepito in modo differenziato tali disposizioni, prevedendo in alcuni casi deroghe al termine del 22/02/2020 o necessità di integrazioni ai fini del mantenimento dell’iscrizione, si suggerisce di contattare direttamente la propria Camera di Commercio di riferimento per ricevere le corrette informazioni.