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Dati del bando

COMUNE DI MASSA LOMBARDA - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI PRESSO LA BIBLIOTECA PER RAGAZZI "IL SIGNOR ORESTE" E PRESSO LA SALA POLIVALENTE MULTIMEDIALE "G. SANGIORGI" SITA ALL'INTERNO DEL CENTRO CULTURALE "CARLO VENTURINI" DI MASSA LOMBARDA - PERIODO 01/09/2021 -31/08/2023
Ente appaltanteUNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
Stato proceduraChiuso
Importo appalto192.375,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema30/06/2021
Termine richiesta chiarimenti19/07/2021 13:00
Termine presentazione delle offerte26/07/2021 13:00
Apertura busta amministrativa27/07/2021 08:30
Data chiusura procedura06/08/2021
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Cenni Giancarla

telefono: 0545299533

Pubblicazioni

Esito
(28.15 kB)

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1PROCEDURA APERTA COMUNE DI MASSA LOMBARDA - SERVIZI BIBLIOTECARI PRESSO LA SALA PER RAGAZZI E LA SALA POLIVALENTE

CIG: 8801039F20

Chiarimenti

Chiarimento PI244269-21

Ultimo aggiornamento: 20/07/2021 14:17

Domanda : All’ Art. 7 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE viene indicato fra gli obblighi formativi quello sulla formazione dei preposti (art. 19 del D.Lgs. n. 81/2008) per il personale operante ed eventuali sostituti. Fatto salvo che la sorveglianza sul comportamento in sicurezza dei frequentatori rimane incombenza del personale del servizio bibliotecario in quanto insito nel suo ruolo di presidio del servizio stesso, non essendo l’attività sul servizio organizzata in “squadre di lavoratori”, il ruolo di preposto alla sicurezza, correlato alla supervisione/controllo/vigilanza sull’operato in sicurezza degli altri lavoratori, viene in parte snaturato dal momento che vengono meno le condizioni di lavoro che normalmente ne determinano la necessità e pertinenza. Viene quindi comunque richiesta tale formazione integrativa di preposto a tutta la rosa del personale assegnato al servizio? Oppure si considera sufficiente l’individuazione di 1 preposto nel servizio e la conseguente formazione di quest’ultimo? O ancora, approfondendo la pertinenza del requisito, si valuta non necessaria tale estensione degli obblighi formativi?

Risposta :


Si riporta l'art. 7 punto 10 del Capitolato (Obblighi dell'appaltatore)
10) garantire la puntuale applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), relativamente alle parti applicabili, e di ogni altra norma in materia di sicurezza e salute dei lavoratori vigente durante l’esecuzione dell’appalto, in ogni fase lavorativa connessa con l’appalto, sia per quanto riguarda le modalità operative mediante l’attivazione di tutte le procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni, sia per quanto concerne le attrezzature eventualmente impiegate mediante l’eventuale utilizzo di dispositivi di protezione e attrezzature antinfortunistiche, nonché garantire l’adempimento di tutti gli obblighi di formazione e informazione dei dipendenti, oltre all’adempimento di ogni altro obbligo di legge in materia.
In particolare l’appaltatore dovrà provvedere all’adeguata informazione, formazione, addestramento e aggiornamento del personale addetto e degli eventuali sostituti in materia di sicurezza e igiene del lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008. Gli obblighi formativi si estendono alla formazione, comprovata da appositi attestati, in materia di prevenzione degli incendi (medio rischio) e al primo soccorso nonché alla formazione dei preposti (art. 19 del D.Lgs. n. 81/2008).
L’appaltatore si obbliga ad attivare per il personale addetto idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e a far osservare al personale medesimo le norme antinfortunistiche, nonché a dotare lo stesso di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alla vigente normativa in materia di tutela e sicurezza sul luogo di lavoro.
Il rispetto di tali obblighi deve essere volto alla tutela sia dei lavoratori dipendenti dell’appaltatore sia di altri soggetti che, a vario titolo e comunque motivatamente, possono trovarsi all’interno dell’area interessata dai lavori durante l’esecuzione degli stessi.
Il Comune è quindi esplicitamente esonerato da ogni responsabilità derivante da eventuali inadempimenti dell’appaltatore connessi, direttamente o indirettamente, alla violazione delle prescrizioni dettate dal D.Lgs. n. 81/2008 e di ogni altra normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

Di conseguenza l'appaltatore dovrà organizzare ed attivare la formazione specifica per la figura del preposto, previamente individuato tra il personale addetto, fermi restando gli obblighi formativi in capo all'appaltatore in materia di sicurezza, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, per tutto il personale adibito al servizio.

Chiarimento PI232118-21

Ultimo aggiornamento: 07/07/2021 11:01

Domanda : con riferimento al requisito di cui al paragrafo 7.2. lett b) del bando e disciplinare di gara “Fatturato globale annuo riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili” si chiede conferma che non vi sia un importo minimo per l’assolvimento dello stesso o, diversamente, si chiede cortesemente di indicare tale importo.

Risposta : Si conferma che non è richiesto un importo minimo di fatturato ma solo l'indicazione dell'importo realizzato.

Ultimo aggiornamento: 04-02-2022, 16:36