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Dati del bando

ACCORDO QUADRO INERENTE LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DI PROPRIETA’ O IN GESTIONE AD ACER BOLOGNA DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA ATTRAVERSO LA MODALITA’ DELLO SCONTO IN FATTURA PREVISTO DALLA LEGGE 77/2020.
Ente appaltanteACER - AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
Stato proceduraChiuso
Importo appalto57.879.634,48 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema26/07/2021
Termine richiesta chiarimenti10/09/2021 14:00
Termine presentazione delle offerte24/09/2021 12:00
Apertura busta amministrativa27/09/2021 10:00
Data chiusura procedura02/10/2021
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Frighi Antonio

telefono: 051292625

Fiorentini Anna Rita

telefono: 051292474

Martinetti Lucia

telefono: 051292345

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO - SUPERBONUS

CIG: 8841925B53

Chiarimenti

Chiarimento PI299117-21

Ultimo aggiornamento: 16/09/2021 12:55

Domanda : 1. Si chiede di chiarire modalità e tempistiche con cui la Stazione Appaltante potrà sostituire/stralciare un intervento. 2. Nel caso in cui la normativa sul Superbonus dovesse essere prorogata si chiede se: il cronoprogramma presentato dall’aggiudicatario potrà essere rivisto, ovvero se si prevede di affidare allo stesso ulteriori lavorazioni aventi la medesima natura. 3. Tra le attività propedeutiche vi sono: -perizia statica attestante l’assenza di dissesti strutturali in atto od in presenza di tali fenomeni relazione sulla possibilità di procedere con l’intervento di miglioramento sismico. Si chiede di chiarire come intende procedere la Stazione Appaltante in caso di lesioni/cedimenti. -rilievo e la restituzione grafica per ogni fabbricato delle piante di piano. Si chiede se si ritiene obbligatorio il rilievo interno dei singoli alloggi. 4. si ritiene che l’installazione di impianti di VMC non benefici degli sgravi fiscali attualmente previsti. Qualora necessari, saranno quindi installati a spese della Stazione Appaltante? 5. Considerato che una delle migliorie oggetto di offerta tecnica consiste nel “rifacimento delle finiture dei balconi logge, terrazze e pensiline, con consolidamento delle solette e dei parapetti”, qualora dovesse essere prorogato il cd “bonus facciate”, si può valutare di accedere anche a questa forma di incentivo? 6. Si chiede se gli infissi da sostituire debbano essere i medesimi ovunque, comprese le parti non riscaldate degli edifici. 7. Si chiede se l’appaltatore, anche laddove non previsto, potrà proporre la sostituzione delle attuali centrali termiche, sempre nell’ambito degli interventi agevolabili. 8. Si chiede di chiarire le modalità del collaudo. 9. cosa accade se all’esito delle attività propedeutiche si evidenzia che l’intervento supera i massimali di spesa ammessi a detrazione?

Risposta :

1. Come indicato nel disciplinare di gara, qualora l’attività propedeutica dovesse evidenziare l’impossibilità di migliorare la prestazione energetica dell’edificio di almeno due classi energetiche Acer potrà provvedere a sostituire il fabbricato con altro (ubicato nello stesso Comune, ovvero in un Comune diverso) oppure ad escludere tale intervento senza alcuna sostituzione. Il tutto senza che alcuna pretesa possa essere avanzata dall’appaltatore.

2. Nel caso in cui la normativa sul Superbonus dovesse essere prorogata il cronoprogramma potrà essere conseguentemente rivisto, ad eccezione dei casi di ritardo nei lavori da imputarsi all’appaltatore. Come indicato nello schema di accordo quadro, la durata dello stesso è di 4 anni ed “Acer potrà proporre all’aggiudicatario la sottoscrizione di contratti operativi ulteriori rispetto a quelli oggetto del presente bando.”

3. Scopo della perizia statica nella fase preliminare, è evitare di procedere alla esecuzione di lavori di coibentazione sui fabbricati che manifestano in modo palese carenze strutturali o dissesti in atto. Non si richiede pertanto una formale Valutazione della Sicurezza ma una perizia esperta che sia in grado di evidenziare eventuali situazioni di degrado strutturale in atto tali da sconsigliare l’esecuzione di un cappotto, sia per non occultare le lesioni che devono essere sorvegliate, sia per non impiegare inutilmente fondi della comunità in opere inutili. La perizia potrà inoltre evidenziare quei fabbricati sui quali, in ragione di un limitato quadro fessurativo o di una opportunità dettata da particolari conformazioni degli edifici in oggetto, potrebbe essere utilmente applicato il c.d. “Sismabonus”. Come già precisato nel capitolato si escludono interventi in caso di presenza di cedimenti fondali, o interventi per i quali si renda necessario lo sgombero del fabbricato o comunque invasivi interventi interni agli alloggi.

Scopo del rilievo è quello di verificare la conformità edilizia, redigere l’eventuale pratica in sanatoria ed il progetto esecutivo delle opere di efficientamento energetico/miglioramento sismico, e da ultimo redigere le certificazioni energetiche per i singoli alloggi. L’accuratezza del rilievo interno agli alloggi deve essere tale da consentire lo sviluppo di tutte le attività richieste dal contratto e dal capitolato speciale d’appalto.

4. Qualora gli impianti di ventilazione meccanica centralizzata non beneficino degli sgravi fiscali, non verranno installati. E’ fatto salvo il caso in cui la proprietà decida di far realizzare l’impianto a proprie spese.

5. Fatta salva la gratuità dell’intervento per la Stazione Appaltante, ed accertata la legittimità di sovrapporre i due benefici fiscali, Acer non ha motivo di opporsi a tale ipotesi. Ovviamente restano a carico dell’offerente la verifica di legittimità di cui sopra, lo sviluppo delle pratiche tese all’ottenimento del beneficio fiscale nonché ogni responsabilità conseguente ad una eventuale errore che portasse alla impossibilità di ottenere la detrazione fiscale. Conseguentemente la polizza di performance si dovrebbe estendere anche a tali lavorazioni.

6. Si conferma che tutti gli infissi di nuova installazione dovranno possedere le prestazioni richieste in capitolato o all’interno del documento recante i criteri per la valutazione delle offerte migliorative qualora queste vengano effettivamente offerte in sede di gara.

7. In buona parte delle centrali termiche sono già installate caldaie a condensazione e riteniamo pertanto che non siano passibili di rilevanti miglioramenti. E’ tuttavia facoltà dell’appaltatore, al termine dell’attività propedeutica, proporre eventuali modifiche agli impianti di centrale qualora ritenesse che queste possano apportare significativi vantaggi in termini di consumi energetici. Gli eventuali lavori in centrale dovranno in ogni caso prevedere tempistiche compatibili con la continuità nell’erogazione del servizio di riscaldamento durante il periodo invernale.

Ciò premesso, resta da evidenziare che il Comune di Bologna ha recentemente apportato rilevanti modifiche all’articolo 28 del Regolamento Edilizio. Rimandiamo per un’analisi di dettaglio al comunicato del Comune di Bologna al seguente indirizzo: http://dru.iperbole.bologna.it/show?news=notizie%252Fchiarimenti-urgenti-merito-all%25E2%2580%2599entrata-vigore-alla-variante-del-regolamento-edilizio-e-all

8. A norma di legge per lavori inferiori a 1 mln di € si procederà con il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei lavori; per lavori superiori a 1 mln di € si procederà alla redazione del collaudo. In tale ultimo caso l’appaltatore chiederà agli ordini professionali di fornire una terna di collaudatori tra cui scegliere l’incaricato.

9. Nel caso in cui gli interventi di efficientamento o di miglioramento sismico superino i rispettivi massimali, gli interventi verranno stralciati e sarà facoltà della SA procedere all’eventuale sostituzione dell’immobile.

Nel caso in cui il superamento del massimale si concretizzi in fase di esecuzione, indipendentemente dal fatto che la causa derivi da un errore nella computazione delle opere o da un aumento di costi dei materiali, il maggior costo resterà a carico dell’Impresa. Unica eccezione a quest’ulta fattispecie potrà verificarsi nel caso in cui il legislatore, preso atto dell’aumento dei costi, disponga una revisione dei massimali e dei prezziari.
















Chiarimento PI293888-21

Ultimo aggiornamento: 16/09/2021 12:46

Domanda : Quesito n°1 Tenuto conto che - l’art. 121 della L. 17 luglio 2020, n. 77 al comma 7-bis, introdotto dalla L. 30 dicembre 2020, n. 178, prevede che “Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che sostengono, nell'anno 2022, spese per gli interventi individuati dall'articolo 119” - Detto articolo esclude così le spese sostenute nell’anno 2023 dall’opzione dello sconto in fattura - Gli interventi oggetto di appalto avverranno, ancorché parzialmente, in un periodo di tempo non interessato dall’applicazione dell’art. 121 - Lo sconto in fattura è applicabile solo ed esclusivamente in virtù dell’art. 121 in quanto non precedentemente normato Si chiede 1) Di chiarire come avverrà il pagamento degli interventi di cui all’art. 119 che avvengano nell’anno 2023, qualora non avvengano modifiche normative che estendano le disposizioni succitate alle spese intervenute nell’anno 2023. 2) Di chiarire che la responsabilità dell’impresa aggiudicataria (anche, ma non solo, relativamente a quanto descritto nelle polizze richieste) si limiti alla maturazione del credito di imposta in capo all’ente appaltante, qualora l’applicazione dello sconto in fattura non sia legalmente possibile. Quesito n. 2 Relativamente alla polizza di assicurazione della responsabilità civile associata al rilascio delle asseverazioni, si chiede se le polizze dei Professionisti possano essere stipulate per ogni intervento, e che quindi il massimale di ogni polizza si riferisca ad ogni singolo intervento e non all’intero ammontare oggetto di appalto. Quesito n. 3 Tenuto conto che: - La polizza “Rimpiazzo e posa in opera” concedibile dal mercato prevede la copertura delle sole opere edili che fanno parte dell’appalto e che, i “best standard” di mercato relativi a tale polizza prevedono che l’assicurazione abbia effetto a partire dal secondo anno dalla data di decorrenza (data termine lavori) fino al quinto anno e dal sesto al decimo preveda una tabella di degrado applicata al danno indennizzabile - Che le garanzie richieste nel disciplinare non sono tutte concedibili dal mercato (es: controvalore dei manufatti danneggiati) Si chiede - Se una polizza “Rimpiazzo e posa in opera” conforme ai “best standard” di mercato e che quindi: o si riferisca esclusivamente alle opere edili che fanno parte dell’appalto (escludendo gli impianti tecnici) o Che copra i danni materiali e diretti causati da errata posa in opera o da difetto dei prodotti impiegati, che rendano l’opera non idonea per le prestazioni a cui è destinata o Che abbia effetto a partire dal secondo anno successivo alla data di decorrenza (data termine lavori) fino al quinto anno e dal sesto al decimo preveda una tabella di degrado applicata al danno indennizzabile sia idonea a rispondere a tutti i requisiti richiesti dall’ente appaltante Quesito n. 4 Tenuto conto che: - La garanzia definitiva richiesta deve essere conforme allo Schema tipo di cui al Codice dei Contratti Pubblici, il decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016. Si chiede - Di confermare che, a tale garanzia, sia applicabile la facoltà di cui al comma 5 dell'art. 103 del predetto Codice dei Contratti, ovvero che sia ammesso lo svincolo progressivo della polizza fino al limite massimo dell'80% dell'importo garantito iniziale. Quesito n°5 Tenuto conto che: - I 4 lotti verranno assegnati tutti ad una unica impresa aggiudicatrice - Immobili che si trovano a poca distanza l’uno dall’altro si trovano in lotti differenti - Sarebbe opportuno per l’impresa aggiudicatrice poter svolgere lavori scegliendo l’ordine degli immobili sui quali operare indipendentemente dal lotto a cui appartengono - si prevede che un contratto operativo si riferisca ad un lotto, e che viene richiesta una polizza fidejussoria di performance prima della sottoscrizione di ciascun contratto operativo, di importo pari al 100% dell’importo del costo dei lavori di ciascun lotto - nel caso dell’attivazione contemporanea di più lotti potrebbe implicare di dover sottoscrivere una polizza fidejussoria pari all’intero ammontare dei lavori oggetto di appalto - le polizze sottoscrivibili sul mercato non possono essere conformi alla richiesta del disciplinare sia nelle condizioni che nell’importo garantito (in particolare nel mercato non sono state rilevate polizze con una copertura superiore al 20% dei costi collegati ai valori) Si chiede 1) Di poter attivare le polizze fidejussorie di performance relativamente ad ogni cantiere, precedentemente all’apertura degli stessi, considerando poi di chiudere la polizza pro-rata all’ammontare dei lavori asseverati ad ogni SAL, ovvero al completamento delle attività di ogni singolo cantiere 2) Di chiarire i termini della polizza fidejussoria di performance relativamente alle condizioni e all’importo da garantire Quesito n° 6 Relativamente al valore degli impianti ed opere preesistenti, utile a stimare, ancorché approssimativamente, il valore da assicurare per la polizza CAR e RCT, è possibile avere una valorizzazione complessiva degli stessi, ovvero un range di valore?

Risposta :

RISPOSTA N 1

La situazione descritta è effettivamente dovuta all’incompleto allineamento temporale del provvedimento normativo, che ha tralasciato di prorogare alla data di fine lavori ammessa per gli ex-IACP anche l’applicabilità dello sconto in fattura. Qualora il legislatore non rettifichi tale disallineamento normativo si procederà all’esclusione di tutti quegli interventi che non possano essere completati entro la data del 31/12/2022. Non ci saranno pagamenti nell’anno 2023.

In tal caso non verrà attribuita alcuna responsabilità all’impresa esecutrice per gli interventi calendarizzati nel cronoprogramma tra il 31/12/2022 ed il 30/6/2023. Resta ferma la responsabilità dell’affidatario per tutti gli interventi per i quali il cronoprogramma prevedeva un’ultimazione entro il 31/12/22 e che si siano protratti oltre tale data.

RISPOSTA N 2

Fermo restando che prima della stipulazione dei contratti operativi gli asseveratori individuati dovranno aver prodotto una polizza professionale di responsabilità civile con massimale non inferiore a € 500.000, il contenuto della stessa potrà essere integrato in dipendenza degli interventi contenuti nel contratto operativo che in corso di durata dello stesso si chiederà di avviare.

RISPOSTA N 3

La polizza di rimpiazzo e posa in opera deve rispettare le condizioni già indicate nel disciplinare di gara.

RISPOSTA N 4

Si la polizza deve essere conforme al codice dei lavori pubblici, e pertanto può essere progressivamente ridotta.

RISPOSTA N 5

Le polizze di performance devono essere consegnate alla stipula di ogni contratto operativo. La stipula dei contratti operativi potrà essere diluita nel tempo in funzione del cronoprogramma predisposto dall’Impresa.

Nell’ambito della compilazione del suddetto cronoprogramma viene data facoltà all’impresa di proporre l’inserimento in un contratto operativo di edifici appartenenti ad un lotto diverso da quello cui il contratto si riferisce, scambiandolo con un altro appartenente al medesimo comune. In tal caso il valore del contratto operativo varierà d’importo in funzione di tale spostamento.

Resta ferma ogni altra indicazione contenuta nel disciplinare di gara.

RISPOSTA N 6

Nella tabella allegata si indicano i valori da assicurarsi per ciascun immobile

Chiarimento PI282305-21

Ultimo aggiornamento: 08/09/2021 12:14

Domanda : Il Disciplinare all’art.14 recita “Il concorrente, nel presentare l’offerta tecnica, dovrà dichiarare la disponibilità e l’impegno ad eseguire gratuitamente le ulteriori lavorazioni che Acer potrà richiedere, necessarie per la conclusione dei lavori, indicate nelle “Schede Edificio” quali “Lavori aggiuntivi non incentivabili”. I punteggi saranno attribuiti come segue: - Punti 25, per chi offre di eseguire gratuitamente l’intero gruppo di lavorazioni di cui al sub-criterio 2.1 Misure A, B, C; - Punti 20, per chi offre di eseguire gratuitamente l’intero gruppo di lavorazioni di cui al sub-criterio 2.2 Misure D, E, F; - Punti 15 per chi offre di eseguire gratuitamente l’intero gruppo di lavorazioni di cui al sub-criterio 2.3, Misure G, H”. Dalla lettura delle schede tecniche si è rilevato che esse non contengono l’indicazione dei “Lavori aggiuntivi non incentivabili” di cui sopra che danno diritto ai punteggi tecnici sopra esposti; al fine di effettuare la corretta analisi tecnico-economica della procedura di gara si richiede l’elenco con tale indicazione per ciascun immobile di ciascun lotto.

Risposta :

I "lavori aggiuntivi non incentivabili" che il concorrente dovrà dichiarare di essere disponibile ad eseguire gratuitamente e che consentiranno l'attribuzione del punteggio come previsto all'art. 14 del disciplinare nel paragrafo "criteri di valutazione dell'offerta tecnica" sono descritti nell'allegato "criteri per la valutazione dell'offerta tecnica", criterio n. 2. Questi lavori dovranno essere eseguiti gratuitamente su richiesta di Acer su tutti gli immobili per i quali si evidenzierà la necessità dell'intervento.

Per chiarezza, e a parziale rettifica di quanto indicato nel disciplinare, si precisa che i lavori indicati nelle schede edificio sono tutti quelli per i quali si potrà evidenziare la necessità o l'opportunità di intervento. Alcuni di questi coincidono con quelli indicati nell'allegato "criteri per la valutazione dell'offerta tecnica" e che quindi il concorrente potrà aver dichiarato di eseguire gratuitamente, altri potranno invece essere prestazioni che non sono oggetto di offerta migliorativa e che quindi non saranno eseguiti gratuitamente ma remunerati con un corrispettivo determinato facendo riferimento ai prezzi contenuti nell’Elenco regionale dei prezzi delle Opere pubbliche dell’Emilia Romagna, ed in carenza dello stesso, nel prezziario DEI (art. 3 del disciplinare).

Resta fermo in conclusione che i lavori oggetto di offerta tecnica sono quelli indicati nell'allegato "criteri per la valutazione dell'offerta tecnica" e che ove necessario dovranno essere svolti su richiesta di Acer su tutti gli immobili oggetto dell'appalto.

Chiarimento PI283429-21

Ultimo aggiornamento: 01/09/2021 09:36

Domanda : Con la presente siamo a chiedere conferma che sia possibile, "("visto l'art. 8 co. 5 lett. a-ter) del d.l. 76/2020 convertito in legge 120/2020 che ha previsto la modifica del comma 7 dell’art. 48 del Codice come segue: I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre"). partecipare alla procedura come consorzio art. 45, comma 2, lett. b) che indica un consorzio della stessa natura e che quest'ultimo indichi a sua volta l'impresa associata esecutrice dei lavori. In attesa di riscontro, saluto cordialmente.

Risposta : La risposta è sì.

Chiarimento PI266605-21

Ultimo aggiornamento: 18/08/2021 09:56

Domanda : Siamo a porre i seguenti quesiti: SOPRALLUOGO A pag. 4 del disciplinare è prescritto che i concorrenti dichiarino di aver effettuato il Sopralluogo senza alcuna indicazione circa la modalità di esecuzione dello stesso. QUESITI: ° si chiede di confermare che tale sopralluogo obbligatorio debba essere svolto in autonomia. ° il prescritto sopralluogo deve interessare tutti gli immobili costituenti i 4 lotti? CATEGORIA E 06 . Il disciplinare a pag. 17 individua i requisiti di capacità tecnica e professionale. Il bando richiede la categoria E.06 che si riferisce alla costruzione di nuovi edifici. A nostro avviso sarebbe stato più corretto indicare E.20 Il Decreto 143 del 31 ottobre 2013 riporta però: Art. 8. Classificazione delle prestazioni professionali 1. La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera. 2. Per la classificazione delle prestazioni rese prima dell'entrata in vigore del presente decreto, si fa riferimento alle corrispondenze indicate nella tavola Z-1 allegata. E.06 ed E.20 appartengono alla stessa categoria d'opera (allegato 1), quindi sembrerebbe possibile utilizzare anche servizi in E.20 (e ovviamente E.21 ed E.22) QUESITO: ° si richiede se interventi certificati E.20 (Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti), E.21 ed E.22 possano qualificare i progettisti anche per E.06, appartenendo alla stessa categoria d'opera, così come indicato all'art. 8 del Decreto 143 del 31 ottobre 2013 POLIZZA PROFESSIONISTI. Il disciplinare a pag. 43 riporta: 4) Il professionista incaricato della progettazione esecutiva dovrà stipulare una polizza di responsabilità civile e professionale del progettista ai sensi dell'art. 24, comma 4, del Codice con durata pari all'intera durata dei lavori e sino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, a copertura dei danni derivanti dallo svolgimento delle attività di progettazione e attività connesse per un massimale almeno pari al 30% dell'importo dei lavori progettati. QUESITO: ° si richiede a codesto Spett.le Ente se l’importo da assicurare fa riferimento all’intero accordo quadro o se sarà stipulata una assicurazione per ogni lotto e quindi l’importo del 30% fa riferimento all’importo del lotto stesso. Cordiali Saluti

Risposta : 1. Il sopralluogo è obbligatorio per tutti i fabbricati costituenti i quattro lotti ma viene svolto autonomamente dall’impresa che dovrà attestare nella domanda di partecipazione di averlo effettuato. Acer non rilascia alcun certificato di avvenuto sopralluogo, né deve essere prenotato o comunicato da parte dell’impresa il giorno in cui si intende effettuarlo. Il mancato sopralluogo sarà causa di esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

2. si conferma che le categorie E.20, E.21, E.22 sono da ritenersi idonee alla dimostrazione del requisito richiesto.

3. il professionista dovrà stipulare la polizza per un massimale almeno pari al 30% dei lavori dallo stesso progettati.

Chiarimento PI264944-21

Ultimo aggiornamento: 18/08/2021 09:53

Domanda : CHIARIMENTO 1: Considerato quanto affermato all’articolo 4 FUNZIONAMENTO DELL’ACCORDO QUADRO del Disciplinare di gara “Al termine dell’esecuzione di ciascun contratto operativo Acer provvederà ad effettuare una valutazione dell’operato dell’appaltatore. Qualora la valutazione dovesse dare esito negativo, Acer si riserva la facoltà di risolvere l’Accordo Quadro e di sottoscriverne un altro con un altro Operatore economico utilmente collocato in graduatoria.” E le garanzie definitive da costituire in caso di aggiudicazione; si chiede in che modo verrà valutato l’operato dell’appaltatore e in quali casi verrà risolto il contratto accordo quadro. CHIARIMENTO 2: Preso atto di quanto riportato all’articolo 5 DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI del Disciplinare di gara “L’Accordo Quadro avrà durata quadriennale e in tale arco di tempo Acer potrà proporre all’aggiudicatario la sottoscrizione di contratti operativi ulteriori rispetto a quelli oggetto del presente bando.” e all’articolo 1 “Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, invece, l’aggiudicatario si obbliga alla sottoscrizione di tutti contratti operativi che Acer gli sottoporrà.”; Si chiede di specificare la natura degli ulteriori contratti che potranno essere affidati e di chiarire se anche questi dovranno essere obbligatoriamente accettati e sottoscritti. CHIARIMENTO 3: Considerato quanto riportato all’articolo 7 del Capitolato speciale d’appalto “Dalla sottoscrizione dell’accordo Quadro, l’Aggiudicatario sarà chiamato alla sottoscrizione di un contratto operativo per ogni lotto, da cui deriveranno gli Ordini di Lavoro riguardanti il complesso delle attività costituenti l’obbligazione contrattuale”, la necessità di un gruppo di lavoro dedicato e il rispetto delle tempistiche di legge per l’ottenimento degli incentivi, si chiede: 1) Se i 4 lotti verranno aggiudicati ad un unico operatore economico ovvero a più operatori e quindi come verranno selezionati; 2) Se in caso di stipula dell’accordo quadro con un unico operatore, quest’ultimo dovrà quindi garantire i lavori sui quattro lotti territoriali diversi simultaneamente.

Risposta : 1.

un giudizio positivo sull’operatore economico verrà dato alla stregua dei seguenti elementi, che si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- pieno rispetto dei tempi proposti dall’appaltatore nel cronoprogramma per l’esecuzione dei lavori;

- pieno rispetto delle disposizioni di legge in merito alla sicurezza (D.Lgs. 81/2008);

- esatto e puntuale adempimento alle prescrizioni impartite dal Responsabile del Procedimento, dalla Direzione Lavori e dal personale ACER addetto alle funzioni di Alta Sorveglianza

- corretta e puntuale presentazione delle certificazioni attestanti la rispondenza dei materiali ai requisiti di qualità e prestazioni riportati negli elaborati della progettazione esecutiva

- impiego costante di materiali conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalla Decisione 2014/312/UE33 e s.m.i. relativa all’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica, in coerenza con il punto 2.4.2.10 del DM 11 gennaio 2017 “Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”;

- Mantenimento sui luoghi di intervento di comportamenti corretti, rispettosi e non lesivi nei confronti degli assegnatari che occupano gli alloggi e delle loro cose.

In generale si rimanda a quanto indicato agli articoli 23, 24, 25, 26 e 29 dell’accordo quadro.


2.

gli eventuali contratti operativi avranno la stessa natura di quelli oggetto del presente bando. Si precisa che nell’arco di tempo di durata dell’Accordo quadro ACER avrà la facoltà di proporre ulteriori contratti operativi e l’appaltatore avrà facoltà di accettarli o meno. Resta salva l’applicazione dell’art. 106 comma 12 del codice dei contratti (c.d. quinto d’obbligo).


3. oggetto dell’appalto è la conclusione di un Accordo quadro da sottoscriversi con un unico operatore economico. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, l’appaltatore si impegna alla sottoscrizione di tutti e quattro i contratti operativi. Prima della stipulazione dell’accordo quadro l’aggiudicatario è tenuto a presentare un proprio cronoprogramma complessivo, coerente con le necessità di sviluppare tutto il programma entro i termini stabiliti dal legislatore per usufruire del Superbonus 110%. Pertanto i singoli contratti operativi saranno sottoscritti con tempistiche coerenti con il citato Cronoprogramma.

Chiarimento PI257888-21

Ultimo aggiornamento: 18/08/2021 09:48

Domanda : Si chiede di conoscere le modalità per prenotare ed eseguire il sopralluogo. Inoltre, alla luce delle diverse interpretazioni date all'art. 93 D.Lgs. 50/2016 in tema di riduzione delle cauzioni, si chiede conferma che, qualora si sia in possesso di certificazioni ISO 9001 e 14001, la riduzione applicabile alle cauzioni sia del 50% (per effetto della 9001) e, sull'importo così risultante, del 20% (per effetto della 14001). Grazie

Risposta :

1. Il sopralluogo è obbligatorio per tutti i fabbricati costituenti i quattro lotti ma viene svolto autonomamente dall’impresa che dovrà attestare nella domanda di partecipazione di averlo effettuato. Acer non rilascia alcun certificato di avvenuto sopralluogo, né deve essere prenotato o comunicato da parte dell’impresa il giorno in cui si intende effettuarlo. Il mancato sopralluogo sarà causa di esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

2. si conferma che per la garanzia provvisoria e per la garanzia definitiva operano le riduzioni di cui all’ articolo 93 comma 7 del Codice che prescrive espressamente che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. L’ordine prima riduzione del 50% poi, sull'importo ridotto, del 20% è corretta.


Ultimo aggiornamento: 26-07-2021, 10:15