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Dati del bando

BANDO RETTIFICATO - GESTIONE DEL NIDO D’INFANZIA COMUNALE DI LANGHIRANO ANNI SCOLASTICI 2021/2022-2022/2023-2023/2024 (RINNOVABILE PER ULTERIORI TRE ANNI SCOLASTICI 2024/2025-2025/2026-2026/2027)
Ente appaltanteUNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST
Bando rettificato
Stato proceduraChiuso
Importo appalto2.483.320,56 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema29/07/2021
Termine richiesta chiarimenti27/08/2021 13:30
Termine presentazione delle offerte02/09/2021 10:00
Apertura busta amministrativa03/09/2021 11:00
Data chiusura procedura17/09/2021
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Bacchieri Cortesi Giampiero

telefono: 0521354155
cellulare: 0521354111

Pellinghelli Nicola

telefono: 0521354119
cellulare: 0521354111

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D’INFANZIA COMUNALE DI LANGHIRANO

CIG: 88376546CA

Chiarimenti

Chiarimento PI275491-21

Ultimo aggiornamento: 27/08/2021 13:12

Domanda : Relativamente ai criteri di attribuzione dei punti dell’offerta economica si evidenzia quanto segue: - il BANDO DI GARA, al paragrafo 19.3 (pagg. 19 e 20), indica che, “Il punteggio sarà assegnato mediante applicazione della seguente formula: Pi = Ra/Rm*P Dove: Pi = punteggio del concorrente i; Ra = ribasso in valutazione; Rm = Migliore Ribasso Offerta; P = punteggio massimo” mentre, - il DISCIPLINARE PRESTAZIONALE (pag. 4), indica che, “ai sensi della delibera ANAC n. 2 pubblicata in data 25 maggio 2018 verrà utilizzata la seguente formula: Il punteggio massimo verrà assegnato all’offerta che riporterà il ribasso più elevato tra quelli pervenuti per l’affidamento del servizio in oggetto; Alle altre offerte sarà assegnato un punteggio calcolando il coefficiente secondo la seguente formula non lineare: Vi a = (Ri/Rmax) dove Vi = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo Ri = ribasso offerto dal concorrente i-esimo Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente a = 0,5” CHIEDIAMO CONFERMA che il corretto criterio di attribuzione del punteggio dell’offerta economica sia quello indicato nel documento DISCIPLINARE PRESTAZIONALE e cioè Vi a = (Ri/Rmax), ai sensi della delibera ANAC n. 2 pubblicata in data 25 maggio 2018 Distinti saluti

Risposta : Si conferma la formula riportata nel Bando di Gara:

P-iesimo = (Ribasso i-esimo/Ribasso max) x Punteggio max attribuibile

Chiarimento PI267838-21

Ultimo aggiornamento: 17/08/2021 17:39

Domanda : Con la presente siamo a chiedere i seguenti chiarimenti: 1) Con riferimento all’offerta tecnica che deve essere presentata (Art. 17 del Bando), POSTO che nel documento “Disciplinare prestazionale” e nel “bando di gara” si legge che il progetto non potrà eccedere il numero di 10 facciate di formato A4 con carattere times new roman 12, POSTO INOLTRE CHE nel “bando di gara” art. 26, con riferimento alla clausola sociale si legge “Indicare le modalità attuative con apposita relazione da inserire nella busta “B” CHIEDIAMO CONFERMA CHE la relazione ai fini della clausola sociale (costituente il “progetto di assorbimento del personale”) da inserire nella Busta virtuale “B” dell’offerta tecnica sia esclusa dal computo delle 10 pagine/facciate sopra indicate, e pertanto possa essere predisposto come allegato alla relazione tecnica senza limite alcuno di pagina. 2) Relativamente all’Offerta economica da presentare, POSTO CHE il bando (Art. 18) prevede che debba essere presentata una “DICHIARAZIONE sottoscritta dal legale rappresentante [….] contenente tutti i seguenti dati: a. l’indicazione del ribasso unico percentuale da applicarsi all’elenco prezzi a corpo posto a base di gara. Saranno considerati fino ad un massimo di 3 decimali. b. indicazione dei costi per la sicurezza aziendali. c. l’indicazione del costo complessivo della manodopera” POSTO CHE non è previsto un modello fac-simile di DICHIARAZIONE da allegare, ma è prevista la sola allegazione della Busta Economica generata automaticamente da Sater, contenente comunque le informazioni richieste, anche se non sotto forma dichiarativa, e che tale documento non è modificabile / integrabile; POSTO INOLTRE CHE sulla piattaforma Sater, nella spazio riservato all’offerta economica non è possibile allegare altra documentazione oltre alla Busta economica generata automaticamente, CHIEDIAMO CONFERMA CHE sia sufficiente allegare la Busta economica generata da Sater, contenente le informazioni richieste e firmata digitalmente dal legale rappresentante, anche se non prevista in forma dichiarativa. 3) Relativamente al subappalto, POSTO CHE l’art. 10 del bando ammette il subappalto “nei limiti del 50% a norma dell’art. 105 comma 2 del Codice” CONSIDERATO CHE invece il capitolato (art. 28) vieta il subappalto (“E’ fatto divieto assoluto di subappaltare…”) CHIEDIAMO se il subappalto sia ammesso o vietato, e pertanto chiediamo quale sia l’art. corretto da prendere a riferimento tra Bando (art. 10) e capitolato (art. 28) Distinti saluti.

Risposta : 1) si conferma

2) si conferma
3) non essendo la fattispecie ricompresa tra quelle elencate nell'allegato IX d.lgs 50/2016 eventualmente escludibili dal subappalto in base all'art. 142 del medesimo d.lgs, si conferma l'ammissibilità del subappalto nei limiti di legge.

Chiarimento PI263885-21

Ultimo aggiornamento: 06/08/2021 11:11

Domanda : Con la presente siamo a chiedere i seguenti chiarimenti: 1) Con riferimento al requisito di idoneità professionale di cui all’art. 8.1 lett. c) del bando “Possesso attestato Idoneità professionale conforme al d.m. 20 dicembre 1991, n. 448; ovvero dichiarazione di essere esonerato dal possesso del requisito in quanto alla data di entrata in vigore della l. 29.12.1990, n. 428 l’impresa era già titolare di concessioni, autorizzazioni e licenze per l’autotrasporto di viaggiatori.” POSTO CHE l’appalto non ha ad oggetto attività di autotrasporto, bensì gestione di un nido d’Infanzia Comunale CHIEDIAMO CONFERMA CHE il requisito sopra citato costituisca un refuso e pertanto debba intendersi come non apposto 2) Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 8.3 del bando “possesso della certificazione del sistema di gestione della qualità, in conformità alla UNI EN ISO 9001:2015 nel settore IAF 37 avente ad oggetto il servizio di “Istruzione” o attività similare.” POSTO CHE la scrivente possiede una certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 afferente al settore IAF 38 “Sanità ed altri servizi sociali” con il seguente oggetto/campo di applicazione: “Campo di applicazione: Progettazione ed erogazione di servizi socio-assistenziali rivolti ad anziani e disabili in regime residenziale, semi-residenziale e domiciliare. Gestione del servizio socio-educativo rivolto a persone con disabilità in regime diurno e residenziale. Organizzazione del servizio di prestazioni socio-assistenziali, socio-educative e socio-sanitarie presso servizi della committenza. Progettazione ed erogazione di servizi all'infanzia (0-6 anni). Progettazione ed erogazione di servizi socio-sanitari ed assistenziali rivolti ad anziani non autosufficienti in regime residenziale. Progettazione ed erogazione del servizio di Hospice Territoriale in regime residenziale rivolto a pazienti con malattie in fase terminale, presso (omissis) (IAF 38)” POSTO CHE pertanto il campo di applicazione della nostra certificazione di qualità indica esplicitamente tra le attività la “Progettazione ed erogazione di servizi all'infanzia (0-6 anni)” e che tale attività è anche oggetto della procedura di gara; POSTO INOLTRE CHE la scrivente svolge molteplici servizi di gestione di servizi di asili nido ed altri servizi a favore della prima infanzia, così come richiesti dalla documentazione di gara; RILEVATO CHE l’art. 87 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 sancisce, relativamente alle certificazioni di qualità, il principio di equivalenza espressione del favor partecipationis nelle gare d’appalto (Le Stazioni Appaltanti “ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste”) 2.A) CHIEDIAMO SE il possesso di una certificazione riferita al settore IAF 38 “Sanità ed altri servizi sociali” e con oggetto/campo di applicazione come sopra riportato specifico anche per la “Progettazione ed erogazione di servizi all'infanzia (0-6 anni)” possa soddisfare, ai sensi del citato art. 87, comma 1, il requisito richiesto al pari del settore IAF 37 servizio di “Istruzione” o attività similare.” In caso negativo, 2.B) CHIEDIAMO di indicarci quali “prove relative all’impiego di misure equivalenti” codesta Stazione Appaltante accetta al fine di valutare l’adeguatezza delle certificazioni di qualità agli standard sopra indicati e di ritenere il requisito soddisfatto. 3) Con riferimento all’Offerta tecnica da presentare: 3.A) CHIEDIAMO CONFERMA CHE dal numero massimo di facciate previsto (10) siano escluse copertina ed indice dell’elaborato stesso; 3.B) CHIEDIAMO INOLTRE SE all’interno dell’elaborato progettuale possano essere inserite tabelle e/o immagini aventi formattazione diversa per carattere e dimensione da quella indicata (times new roman 12). Distinti saluti.

Risposta : 1) trattasi di evidente refuso da non considerare quindi tra i requisiti richiesti;

2) il possesso della certificazione Uni EN Iso 9001-2015 iaf 38 può essere ritenuta assimilabile a quanto richiesto
3.A) il numero di facciate limite è da ritenersi al netto di copertine, sommari ecc...
3.B) le legende relative a tabelle/immagini possono avere formati differenti da quelli previsti per il testo dell'offerta tecnica

Ultimo aggiornamento: 09-11-2021, 15:07