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Dati del bando

A.Q. con più Operatori Economici, per la gestione di posti letto presso nuclei residenziali, temporaneamente dedicati all’accoglienza di pazienti con infezioni da SARS COV-2 in condizioni di non autosufficienza - Procedura ai sensi dell’art. 2, comma 3 e 4, del Decreto-Legge 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020 e dell'art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016.
Ente appaltanteAZIENDA USL DELLA ROMAGNA
Stato proceduraChiuso
Importo appalto3.427.200,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema27/08/2021
Termine richiesta chiarimenti02/09/2021 12:00
Termine presentazione delle offerte10/09/2021 12:00
Apertura busta amministrativa14/09/2021 09:00
Data chiusura procedura07/10/2021
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Ferro Davide

telefono: 0541707289

Versari Orietta

telefono: 3478002438
cellulare: 0547352284

Cig

Lotto 1gestione di posti letto presso nuclei residenziali per accoglienza pazienti covid

CIG: 8881652B15
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI285580-21

Ultimo aggiornamento: 02/09/2021 14:19

Domanda : Si chiede il seguente chiarimento: in caso di RTI se ogni componente del RTI debba fatturare separatamente e direttamente al committente i corrispettivi per i servizi resi.

Risposta :

Si rinvia a risposta data a precedente quesito.

Chiarimento PI284897-21

Ultimo aggiornamento: 02/09/2021 14:16

Domanda : IN CASO DI AGGIUDICAZIONE DEL BANDO A RTI, LA FATTURAZIONE PER LE PRESTAZIONI SANITARIE (MEDICHE, INFERMIERSITICHE E RIABILITATIVE) POSSO ESSERE FATTURATE DIRETTAMENTE DALLA MANDANTE CHE HA IN CAPO IL PERSONALE SANITARIO ? E' POSSIBILE SCINDERE LE TARIFFE PER IL PERSONALE SANITARIO DALLA TARIFFA POSTO /LETTO CHE AVETE INDICATO NEL BANDO E PROCEDERE CON FATTURAZIONI SEPARATE DA PARTE DI MANDANTE E MANDATARIA OGNUNA PER I SERVIZI DI SUA COMPETENZA?

Risposta :

Si rinvia totalmente a quanto disposto all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. (Codice dei Contratti pubblici) ed in particolare al comma 4, ove si precisa che “nel caso di lavori, di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati”.

Quindi, non si tratta di “scindere le tariffe per il personale sanitario dalla tariffa posto/letto” indicata negli atti di gara, quanto piuttosto definire le parti del servizio che saranno eseguite dalla mandataria e quelle che saranno eseguite dalle mandanti del raggruppamento, in funzione degli accordi che sono stati presi dalle medesime, nel rispetto delle prescrizioni del Codice.

Nel contesto normativo sopra richiamato, occorre ricordare quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nel “Principio di diritto n. 17” del 17/12/2018, consultabile in rete.

In tale atto si ribadisce che in caso di RTI, “gli obblighi di fatturazione ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti della stazione appaltante, sono assolti dalle singole imprese associate relativamente ai lavori di competenza da ciascuna eseguiti”.

Il rapporto esistente tra le mandanti e la capogruppo di un RTI, giuridicamente inquadrato nella figura del mandato collettivo speciale con rappresentanza (ai sensi dell’articolo 48, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.), non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, con la conseguenza che ognuno dei componenti del RTI conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali (come precisato al successivo comma 16 del medesimo articolo del Codice).

Ne consegue che le singole imprese associate devono emettere ciascuna la propria fattura nei confronti della stazione appaltante, relativamente alle attività di competenza effettuate.

Ultimo aggiornamento: 11-10-2021, 13:45