Domanda : 1. Con riferimento all’art. 4 - Organizzazione del servizio - dello schema di convenzione, si chiede conferma: - che il tesoriere potrà variare la sede dello sportello di tesoreria in vigenza di contratto dislocando il servizio in altro luogo comunque entro il raggio di 15 KM dalla sede comunale di Piazza del Popolo con assenso dell'Ente o recessione dalla Convenzione da parte del Comune. In caso di riscontro positivo, per quest'ultimo aspetto si chiede inoltre conferma che il recesso non sarà per inadempienza del Tesoriere, ma come facoltà dell'Ente prevista convenzionalmente; - che la presenza di uno sportello “dedicato” sia un refuso stante l’impossibilità da parte del concorrente di ottemperare a quanto previsto all’art. 97 del codice degli appalti presente un compenso massimo di € 15.000.00 annui; 2. Con riferimento a quanto previsto dall’art. 8.3, lett. a) del Disciplinare di gara si chiede di volere confermare che la documentazione a comprova del requisito speciale della disponibilità dello sportello possa essere assolta mediante indicazione del link del sito istituzionale della banca o che in alternativa ai sensi dell’art. 15 della Legge 11 dicembre 2011 n. 183 codesta Stazione Appaltante provvederà d’ufficio presso la Pubblica Amministrazione competente (Camera di Commercio – Bankit); 3. Con riferimento a quanto previsto dall’art. 2 – Durata della convenzione - dello schema di convenzione e dall’art. 6.3 – Durata ed opzioni - del Disciplinare di gara, si chiede conferma che: - il rinnovo potrà avvenire unicamente mediante accordo tra Tesoriere e Comune; - tenuto conto degli attuali orientamenti giurisprudenziali ex multis il D. Lgs. 50/2016 che all’art. 106 comma 11 prevede che la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, che la durata massima della proroga alle stesse condizioni offerte in sede di gara, e pertanto fisse ed invariabili, avrà durata massima di sei mesi, fermo restando che il tesoriere non potrà interrompere un servizio di pubblica utilità. Per eventuali periodi di proroga che si rendessero necessari oltre i sei mesi , le condizioni verranno concordate nuovamente; 4. Con riferimento alla gestione informatizzata del servizio ed in particolare a quanto previsto all’art. 4, comma 21, lett. a), b), e) ed f) dello Schema di Convenzione, si chiede conferma che: - che, essendo codesto spett.le Ente già operante in SIOPE+ per la tratta di competenza, il tesoriere garantirà la sola tratta di competenza, ovvero BANKIT/SIOPE+ - TESORIERE e viceversa e nessun altro onere ad essa riconducibile; - per collegamento telematico in remote banking in modalità web sia da intendere la fornitura di un home banking informativo con il quale il Comune possa verificare la propria situazione di tesoreria ed operazioni della stessa come previsto dallo schema di convenzione; - che con riferimento agli adeguamenti informatici e più in generale per adeguamenti di qualsiasi natura, l’adeguamento del servizio si riferisce ad adeguamenti normativi e che agli stessi provvederà ciascuna parte per gli aspetti di propria competenza anche con riferimento alle spese da sostenere; - che gli adempimenti a carico del Tesoriere in ottica SIOPE + siano da intendersi esclusivamente quelli previsti dalle Linee Guida Agid; 5. Con riferimento a quanto previsto all’art. 4, comma 21, lett. i) dello Schema di Convenzione ove si fa riferimento ai diversi conti aperti a nome del Comune, delle aziende, organismi e gestioni speciali dipendenti, amministrati o finanziati dal Comune, si chiede di volere fornire chiarimenti; in particolare si chiede conferma che la convenzione di tesoreria non si intende estesa anche ad aziende, organismi e gestioni speciali dipendenti, amministrati o finanziati dal Comune; 6. Con riferimento a quanto previsto all’art. 4, comma 21, lett. l) dello Schema di Convenzione ove si fa riferimento al rimborso al Tesoriere delle spese di spedizioni degli avvisi, si chiede conferma che non sussiste in capo al Tesoriere alcun obbligo di svolgimento del servizio di avvisatura; 7. Con riferimento all’art. 6, comma 12 dello Schema di Convenzione – Riscossioni – ove previsto che “Il tesoriere non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario o postale. Gli eventuali versamenti effettuati con assegno dall’Ente stesso, dal suo Economo e da riscuotitori speciali, verranno accreditati al conto di tesoreria solamente quando il titolo sarà stato reso liquido oppure con contestuale addebito all’Ente delle commissioni tempo per tempo previste per gli incassi della specie.”, si chiede conferma che l’Ente provvederà a sottoscrivere apposita manleva con la quale autorizza il tesoriere ad addebitare l’importo dell’assegno più relative spese e commissioni, tramite provvisorio sul conto di Tesoreria, per tutti gli assegni che per qualunque motivo risultassero non pagati dalla banca trattariea/emittente. L’Ente si impegna ad emettere tempestivamente il mandato a copertura del provvisorio di pagamento. Per effetto del mancato pagamento dell’assegno, la quietanza di Tesoreria rilasciata al soggetto versante non deve essere annullata dal Tesoriere, in quanto il recupero del credito per il mancato pagamento dell’assegno resta a carico dell’Ente; 8. Considerato che, a seguito della pubblicazione sulla GU n. 301 del 24/12/2019 della Legge di conversione del Decreto 124/2019 (cosiddetto DL Fiscale), il cui art. 57 comma 2-quater abroga i commi 1 e 3 dell’art. 216 e comma 2 art. 226 lettera a) del Dlgs 267/2000 relativi ai controlli sugli stanziamenti di bilancio da parte del Tesoriere, a decorrere dall’esercizio finanziario 2020, il Tesoriere non attuerà più controlli sugli stanziamenti di bilancio e conseguentemente non sarà più necessaria da parte di codesto Spett.le Ente la consegna della relativa documentazione (bilanci di previsione, delibere di variazione, elenchi residui), si chiede conferma che le previsioni contrattuali di cui allo Schema di convenzione inerenti la verifica del rispetto degli stanziamenti e la trasmissione da parte dell’Ente della relativa documentazione siano da considerarsi superate e che non saranno riportate nel testo della convenzione da stipulare con l’aggiudicatario; 9. Con riferimento alla prestazione della cauzione definitiva prevista dall'art.14 e dall’art. 24.5 del Disciplinare di gara, considerato all’art. 20 dello Schema di Convenzione è previsto che il Tesoriere, ex art. 211 del TUEL risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio del regolare svolgimento del servizio, si chiede conferma che, in caso di aggiudicazione, non sarà necessaria la costituzione di alcuna garanzia definitiva; 10. L’art. 24.5 del Disciplinare di gara prevede che “l’aggiudicatario è tenuto alla costituzione di polizza assicurativa RCT/RCO per le attività svolte, che preveda la copertura di ogni rischio di responsabilità civile per danni arrecati a persone o cose dal proprio personale nell’espletamento della gestione per tutta la durata dell’appalto. Nel caso di polizze, anche annuali rinnovabili, il concessionario dovrà presentare al Comune copia dell’avvenuto pagamento del premio o altra documentazione probatoria della validità della polizza e polizza RCT/RCO.”. Si chiede conferma che la Banca dovrà essere unicamente in possesso di copertura RCT/O, e non di una polizza rischio professionale rispondendo per quest’ultima fattispecie in proprio con il relativo patrimonio. Si chiede inoltre che la comprova della polizza RCT/O possa essere fornita da un certificato della compagnia assicuratrice che attesti il possesso della suddetta polizza RCT/O che estenda la copertura anche al servizio di tesoreria del Comune di Bellaria Igiea Marina; 11. L’art. 19 del Disciplinare di gara prevede nell’ambito del Soccorso istruttorio che non può essere sanata la mancata indicazione nell’offerta economica della stima dei costi della manodopera e della stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice, comporta quindi inammissibilità dell’offerta”. Considerato quanto previsto dall’art. 6.5 del medesimo Disciplinare si chiede conferma che, essendo classificato come servizio intellettuale, nell’offerta economica non siano da indicare/dichiarare i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dall’art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016; 12. Con riferimento alle Dichiarazioni integrative al DGUE da rendersi, per quanto di pertinenza secondo l’Allegato 1 richieste in relazione a particolari condizioni dell’Operatore economico che non trovano collocazione nel DGUE, e che riportiamo: - condanne non definitive per i reati indicati al paragrafo 2.2 delle Linee Guida ANAC n. 6 aggiornate con Delibera del Consiglio n. 1008 del 11.10.2017; - precedenti risoluzioni contrattuali contestate o meno in giudizio evidenziando le risoluzioni confermate con provvedimento esecutivo all’esito di un giudizio; - condanne al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili quali l’applicazione di penali o l’escussione delle garanzie ai sensi degli artt. 103 e 104 del Codice o della previgente disciplina; - sentenze passate in giudicato con cui sia stato accertato un grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori; - contenziosi sul rispetto dei diritti dei lavoratori ecc., Premesso che riteniamo che quanto richiesto faccia riferito alle lettere c), c-bis), c-ter) e c-quater) del comma 5 dell’art. 80 del codice degli appalti che non riportano esattamente quanto indicato infra all’Allegato 1 degli Atti di gara, si chiede conferma che il concorrente sarà tenuto a dichiarare unicamente quanto previsto nel codice degli appalti e precisamente: c) che l'operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; c-bis) che l'operatore economico non ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; c-ter) che l'operatore economico non ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; c-quater) che l’operatore economico non ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato. La suddetta richiesta di chiarimento è motivata dal fatto che anche nell’ipotesi di riscontro positivo, sarebbero comunque rispettate le previsioni del disciplinare di gara (art. 8.1, lett. a) a pagina 6 del Disciplinare di gara); 13. A completamento di quanto richiesto con precedente quesito del …. in merito alla nomina del Tesoriere quale Responsabile Esterno del Trattamento dei dati, si allega per presa visione ed accettazione il DPA standard della Banca comprensivo delle misure di sicurezza.
Risposta :
Quesito:1. Con riferimento all’art. 4 - Organizzazione del servizio - dello schema di convenzione, si chiede conferma:
- che il tesoriere potrà variare la sede dello sportello di tesoreria in vigenza di contratto dislocando il servizio in altro luogo comunque entro il raggio di 15 KM dalla sede comunale di Piazza del Popolo con assenso dell'Ente o recessione dalla Convenzione da parte del Comune. In caso di riscontro positivo, per quest'ultimo aspetto si chiede inoltre conferma che il recesso non sarà per inadempienza del Tesoriere, ma come facoltà dell'Ente prevista convenzionalmente;
- che la presenza di uno sportello “dedicato” sia un refuso stante l’impossibilità da parte del concorrente di ottemperare a quanto previsto all’art. 97 del codice degli appalti presente un compenso massimo di € 15.000.00 annui;
Risposta: Visto l’art. 4 comma 1 di convenzione (che testualmente si riporta: per lo svolgimento del servizio, il Tesoriere deve disporre di almeno uno sportello di tesoreria dedicato, situato preferibilmente nel territorio di Bellaria Igea Marina, osservando giorni ed orari di funzionamento del servizio bancario. Lo sportello bancario potrà essere situato anche in paese confinante purché in un raggio non superiore a 15 (quindici) chilometri dalla sede di Piazza del Popolo. Deve essere assicurato un minimo di orario settimanale di apertura al pubblico. Nell’eventualità che il Tesoriere modifichi il formato (ad esempio: chiusura parziale, orario ridotto, filiali senza cassiere ….) o provveda alla chiusura dello sportello individuato al precedente art. 1 comma 1, previa comunicazione del Tesoriere con un preavviso di almeno tre mesi, il Comune potrà autorizzare tali modifiche o lo spostamento dello sportello purché in un raggio non superiore a 15 (quindici) chilometri dalla sede di Piazza del Popolo, ovvero recedere dal contratto. Le modifiche ed il recesso sono senza oneri a carico delle parti. In caso di recesso il Tesoriere deve comunque assicurare il servizio sino a che il Comune non individui il nuovo tesoriere e sino ad un massimo di anni uno) si conferma che il recesso non sarà per inadempienza del Tesoriere, ma come facoltà dell'Ente prevista convenzionalmente, peraltro senza oneri anche a carico del Comune.
La richiesta di uno sportello dedicato non è la richiesta di uno sportello ad uso esclusivo della tesoreria comunale che osservi lo stesso orario di apertura della filiale. La richiesta risponde all’esigenza di garantire agli utenti del servizio di tesoreria comunale un minimo di sportello aperto al pubblico, usufruibile peraltro da tutti i clienti dell’istituto, senza vincolo di giornate di apertura ed orari, per cui non necessita di personale dedicato oltre a quello normalmente presente in filiale.
quesito 2. Con riferimento a quanto previsto dall’art. 8.3, lett. a) del Disciplinare di gara si chiede di volere confermare che la documentazione a comprova del requisito speciale della disponibilità dello sportello possa essere assolta mediante indicazione del link del sito istituzionale della banca o che in alternativa ai sensi dell’art. 15 della Legge 11 dicembre 2011 n. 183 codesta Stazione Appaltante provvederà d’ufficio presso la Pubblica Amministrazione competente (Camera di Commercio – Bankit);
Risposta : si conferma che la documentazione a comprova del requisito speciale della disponibilità dello sportello può essere assolta mediante indicazione del link del sito istituzionale della banca o che in alternativa ai sensi dell’art. 15 della Legge 11 dicembre 2011 n. 183 la Stazione Appaltante provvederà d’ufficio presso la Pubblica Amministrazione competente (Camera di Commercio – Bankit);
Quesito 3. Con riferimento a quanto previsto dall’art. 2 – Durata della convenzione - dello schema di convenzione e dall’art. 6.3 – Durata ed opzioni - del Disciplinare di gara, si chiede conferma che:
- il rinnovo potrà avvenire unicamente mediante accordo tra Tesoriere e Comune;
- tenuto conto degli attuali orientamenti giurisprudenziali ex multis il D. Lgs. 50/2016 che all’art. 106 comma 11 prevede che la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, che la durata massima della proroga alle stesse condizioni offerte in sede di gara, e pertanto fisse ed invariabili, avrà durata massima di sei mesi, fermo restando che il tesoriere non potrà interrompere un servizio di pubblica utilità. Per eventuali periodi di proroga che si rendessero necessari oltre i sei mesi , le condizioni verranno concordate nuovamente;
Risposta: Si conferma che il rinnovo potrà avvenire unicamente mediante accordo tra Tesoriere e Comune;
In merito alla proroga, l’art. 2 comma 3 della convenzione prevede che è consentita la proroga tecnica per un periodo massimo di mesi dodici alle medesime condizioni della presente convenzione nella sola ipotesi che ciò si renda necessario per garantire il perfezionamento delle procedure di gara ad evidenza pubblica.
L’art. 106, comma 11, del d. lgs. 50/2016 dispone che la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. Nella procedura in oggetto la proroga è stata prevista nei documenti di gara (disciplinare e convenzione ) e se ne è tenuto conto ai fini della determinazione del valore complessivo dell’appalto. A tutti i partecipanti alla gara è quindi noto che la durata del contratto può essere prolungata e di tale circostanza i concorrenti ne tengono conto ai fini della formulazione dell’offerta. A fronte di detta previsione nei documenti di gara, l’Amministrazione può esercitare la facoltà di richiedere all’aggiudicatario la prosecuzione del contratto alle stesse condizioni e per i periodi indicati nella clausola contrattuale. In merito al termine , l’art.106 comma 11 non pone un limite massimo alla durata della proroga. Fermo restando che il termine di 12 mesi è un termine massimo (solo per il tempo necessario alla stipula del nuovo contratto di affidamento rappresentando uno strumento finalizzato esclusivamente ad assicurare il passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro), la durata della proroga è rapportata alla tipologia del servizio da appaltare. L’affidamento del servizio di tesoreria richiede in genere tempi lunghi ed un dilatarsi della tempistica di gara, come anche accaduto nella gara in oggetto. Inoltre non è infrequente che tali gare vadano deserte con la conseguente necessità di attivare più procedure. Si conferma pertanto che la proroga tecnica avrà un periodo massimo di mesi dodici alle medesime condizioni della convenzione.
Quesito 4 Con riferimento alla gestione informatizzata del servizio ed in particolare a quanto previsto all’art. 4, comma 21, lett. a), b), e) ed f) dello Schema di Convenzione, si chiede conferma che:
- che, essendo codesto spett.le Ente già operante in SIOPE+ per la tratta di competenza, il tesoriere garantirà la sola tratta di competenza, ovvero BANKIT/SIOPE+ - TESORIERE e viceversa e nessun altro onere ad essa riconducibile;
- per collegamento telematico in remote banking in modalità web sia da intendere la fornitura di un home banking informativo con il quale il Comune possa verificare la propria situazione di tesoreria ed operazioni della stessa come previsto dallo schema di convenzione;
- che con riferimento agli adeguamenti informatici e più in generale per adeguamenti di qualsiasi natura, l’adeguamento del servizio si riferisce ad adeguamenti normativi e che agli stessi provvederà ciascuna parte per gli aspetti di propria competenza anche con riferimento alle spese da sostenere;
- che gli adempimenti a carico del Tesoriere in ottica SIOPE + siano da intendersi esclusivamente quelli previsti dalle Linee Guida Agid;
Risposta : Si conferma che:
- essendo questo Ente già operante in SIOPE+ per la tratta di competenza, il tesoriere deve garantire la sola tratta di competenza, ovvero BANKIT/SIOPE+ - TESORIERE e viceversa e nessun altro onere ad essa riconducibile secondo le modalità già illustrate nella risposta al quesito 7;
- per collegamento telematico in remote banking in modalità web si intende la fornitura di un home banking informativo con il quale il Comune possa verificare la propria situazione di tesoreria ed operazioni della stessa e che garantisca le funzionalità specificate nello schema di convenzione all’art. 4, c. 15;
- con riferimento agli adeguamenti informatici e più in generale per adeguamenti di qualsiasi natura, l’adeguamento del servizio si riferisce ad adeguamenti normativi e agli stessi dovrà provvedere ciascuna parte per gli aspetti di propria competenza anche con riferimento alle spese da sostenere; come specificato all’art. 4, commi 16 e 17, gli oneri della gestione dell'ordinativo informatico sono a completo carico del Tesoriere per quanto di sua competenza, ivi comprese le modifiche ed integrazioni che si dovessero rendere necessarie in virtù delle sopravvenute modifiche normative ovvero degli accordi sopravvenuti ABI/AGID. In particolare sono a carico del Tesoriere gli eventuali costi per il sistema di collegamento telematico con il programma contabile dell’Ente. Restano a carico dell’Ente i costi per l’adeguamento del proprio sistema informatico ai fini della procedura dell’ordinativo informatico.
- gli adempimenti a carico del Tesoriere in ottica SIOPE+ si intendono esclusivamente quelli previsti dalle Linee Guida Agid;
Quesito 5. Con riferimento a quanto previsto all’art. 4, comma 21, lett. i) dello Schema di Convenzione ove si fa riferimento ai diversi conti aperti a nome del Comune, delle aziende, organismi e gestioni speciali dipendenti, amministrati o finanziati dal Comune, si chiede di volere fornire chiarimenti; in particolare si chiede conferma che la convenzione di tesoreria non si intende estesa anche ad aziende, organismi e gestioni speciali dipendenti, amministrati o finanziati dal Comune;
Risposta: La convenzione di tesoreria non si intende estesa anche ad aziende o organismi amministrati o finanziati dal Comune bensì, quanto indicato all’art. 4, comma 21, lett. i, fa riferimento alle valute per i versamenti e prelevamenti compensativi, per i giri contabili, nonché per i giri fra i diversi conti aperti dall’Ente, o gestioni speciali amministrate dall’Ente.
Quesito 6. Con riferimento a quanto previsto all’art. 4, comma 21, lett. l) dello Schema di Convenzione ove si fa riferimento al rimborso al Tesoriere delle spese di spedizioni degli avvisi, si chiede conferma che non sussiste in capo al Tesoriere alcun obbligo di svolgimento del servizio di avvisatura;
Risposta: Con riferimento a quanto previsto all’art. 4, comma 21, lett. l) dello Schema di Convenzione ove si fa riferimento al rimborso al Tesoriere delle spese di spedizioni degli avvisi, si conferma che non sussiste in capo al Tesoriere alcun obbligo di svolgimento del servizio di avvisatura. Come specificato all’art. 6, comma 16 e art. 8, comma 6 tali adempimenti sono in capo all’Ente.
Quesito 7. Con riferimento all’art. 6, comma 12 dello Schema di Convenzione – Riscossioni – ove previsto che “Il tesoriere non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario o postale. Gli eventuali versamenti effettuati con assegno dall’Ente stesso, dal suo Economo e da riscuotitori speciali, verranno accreditati al conto di tesoreria solamente quando il titolo sarà stato reso liquido oppure con contestuale addebito all’Ente delle commissioni tempo per tempo previste per gli incassi della specie.”, si chiede conferma che l’Ente provvederà a sottoscrivere apposita manleva con la quale autorizza il tesoriere ad addebitare l’importo dell’assegno più relative spese e commissioni, tramite provvisorio sul conto di Tesoreria, per tutti gli assegni che per qualunque motivo risultassero non pagati dalla banca trattariea/emittente. L’Ente si impegna ad emettere tempestivamente il mandato a copertura del provvisorio di pagamento. Per effetto del mancato pagamento dell’assegno, la quietanza di Tesoreria rilasciata al soggetto versante non deve essere annullata dal Tesoriere, in quanto il recupero del credito per il mancato pagamento dell’assegno resta a carico dell’Ente;
Risposta: In merito al quesito posto si conferma che l’Ente, per gli eventuali versamenti effettuati con assegno bancario o postale dall’Ente stesso, dal suo Economo e da riscuotitori speciali, sottoscriverà apposita manleva con la quale autorizza il tesoriere ad addebitare l’importo dell’assegno riscosso più relative spese e commissioni, tramite provvisorio sul conto di Tesoreria, per tutti gli assegni che per qualunque motivo risultassero non pagati dalla banca trattaria/emittente. L’Ente si impegna ad emettere tempestivamente il mandato a copertura del provvisorio di pagamento. Per effetto del mancato pagamento dell’assegno, la quietanza di Tesoreria rilasciata al soggetto versante non deve essere annullata dal Tesoriere, in quanto il recupero del credito per il mancato pagamento dell’assegno resta a carico dell’Ente;
Quesito 8. Considerato che, a seguito della pubblicazione sulla GU n. 301 del 24/12/2019 della Legge di conversione del Decreto 124/2019 (cosiddetto DL Fiscale), il cui art. 57 comma 2-quater abroga i commi 1 e 3 dell’art. 216 e comma 2 art. 226 lettera a) del Dlgs 267/2000 relativi ai controlli sugli stanziamenti di bilancio da parte del Tesoriere, a decorrere dall’esercizio finanziario 2020, il Tesoriere non attuerà più controlli sugli stanziamenti di bilancio e conseguentemente non sarà più necessaria da parte di codesto Spett.le Ente la consegna della relativa documentazione (bilanci di previsione, delibere di variazione, elenchi residui), si chiede conferma che le previsioni contrattuali di cui allo Schema di convenzione inerenti la verifica del rispetto degli stanziamenti e la trasmissione da parte dell’Ente della relativa documentazione siano da considerarsi superate e che non saranno riportate nel testo della convenzione da stipulare con l’aggiudicatario;
Risposta: In risposta al quesito posto si comunica che lo Schema di convenzione tiene conto delle modifiche normative intervenuto in merito a controlli e obblighi in capo al Tesoriere. Si conferma quindi che le previsioni contrattuali di cui allo Schema di convenzione non prevedono la verifica del rispetto degli stanziamenti di bilancio. I documenti indicati all’art. 9 comma 4 della convenzione sono trasmessi a mero titolo informativo.
Quesito 9. Con riferimento alla prestazione della cauzione definitiva prevista dall'art.14 e dall’art. 24.5 del Disciplinare di gara, considerato all’art. 20 dello Schema di Convenzione è previsto che il Tesoriere, ex art. 211 del TUEL risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio del regolare svolgimento del servizio, si chiede conferma che, in caso di aggiudicazione, non sarà necessaria la costituzione di alcuna garanzia definitiva;
Risposta: L'art. 211 del TUEL (Dlgs 267/2000), prevede la responsabilità del tesoriere per eventuali danni causati all’Ente affidante per i quali risponderà con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio in qualità di consegnatario di somme e valori trattenuti in deposito per conto dell'Ente. Ciò non esclude, nè si può considerare alternativo, l'obbligo di costituzione della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del Dlgs. 50/2016 e delle modalità di reintegro e di svincolo ivi previste, a garanzia della regolare gestione del servizio. Trattasi di due normative e fattispecie distinte e non alternative tra loro.
Si conferma pertanto la necessità, in conformità alla normativa del Codice degli appalti e come indicato nel disciplinare di gara e convenzione, di costituire in caso di aggiudicazione garanzia definitiva conforme agli artt. 93 e 103 del D.Lgs n. 50/2016.
Quesito 10. L’art. 24.5 del Disciplinare di gara prevede che “l’aggiudicatario è tenuto alla costituzione di polizza assicurativa RCT/RCO per le attività svolte, che preveda la copertura di ogni rischio di responsabilità civile per danni arrecati a persone o cose dal proprio personale nell’espletamento della gestione per tutta la durata dell’appalto. Nel caso di polizze, anche annuali rinnovabili, il concessionario dovrà presentare al Comune copia dell’avvenuto pagamento del premio o altra documentazione probatoria della validità della polizza e polizza RCT/RCO.”. Si chiede conferma che la Banca dovrà essere unicamente in possesso di copertura RCT/O, e non di una polizza rischio professionale rispondendo per quest’ultima fattispecie in proprio con il relativo patrimonio. Si chiede inoltre che la comprova della polizza RCT/O possa essere fornita da un certificato della compagnia assicuratrice che attesti il possesso della suddetta polizza RCT/O che estenda la copertura anche al servizio di tesoreria del Comune di Bellaria Igea Marina;
Risposta: Si conferma che l’aggiudicatario potrà essere unicamente in possesso di copertura RCT/O. Si conferma che la comprova del possesso a polizza RCT/O può essere fornita da un certificato della compagnia assicuratrice che attesti il possesso della suddetta polizza RCT/O che estenda la copertura anche al servizio di tesoreria del Comune di Bellaria Igea Marina alle condizioni di gara e di convenzione. Nel caso di polizze, anche annuali rinnovabili, il concessionario dovrà presentare al Comune copia dell’avvenuto pagamento del premio o altra documentazione probatoria della validità della polizza.
Quesito 11. L’art. 19 del Disciplinare di gara prevede nell’ambito del Soccorso istruttorio che non può essere sanata la mancata indicazione nell’offerta economica della stima dei costi della manodopera e della stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice, comporta quindi inammissibilità dell’offerta”. Considerato quanto previsto dall’art. 6.5 del medesimo Disciplinare si chiede conferma che, essendo classificato come servizio intellettuale, nell’offerta economica non siano da indicare/dichiarare i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dall’art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016;
Risposta: Si conferma che, essendo classificato come servizio intellettuale, nell’offerta economica non sono da indicare/dichiarare i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dall’art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016. Pertanto nel campo costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico, se richiesto dalla piattaforma SATER per il perfezionamento dell’offerta economica a sistema, potrà essere inserito un importo simbolico pari a € 0,01 (l’importo pari ad € 0,01 va inserito SOLO sulla piattaforma ed il VALORE 0,01 È RIFERITO AL MERO DATO INFORMATICO DA IMPUTARE A SISTEMA.)
Quesito 12. Con riferimento alle Dichiarazioni integrative al DGUE da rendersi, per quanto di pertinenza secondo l’Allegato 1 richieste in relazione a particolari condizioni dell’Operatore economico che non trovano collocazione nel DGUE, e che riportiamo:
- condanne non definitive per i reati indicati al paragrafo 2.2 delle Linee Guida ANAC n. 6 aggiornate con Delibera del Consiglio n. 1008 del 11.10.2017;
- precedenti risoluzioni contrattuali contestate o meno in giudizio evidenziando le risoluzioni confermate con provvedimento esecutivo all’esito di un giudizio;
- condanne al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili quali l’applicazione di penali o l’escussione delle garanzie ai sensi degli artt. 103 e 104 del Codice o della previgente disciplina;
- sentenze passate in giudicato con cui sia stato accertato un grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;
- contenziosi sul rispetto dei diritti dei lavoratori ecc.,
Premesso che riteniamo che quanto richiesto faccia riferito alle lettere c), c-bis), c-ter) e c-quater) del comma 5 dell’art. 80 del codice degli appalti che non riportano esattamente quanto indicato infra all’Allegato 1 degli Atti di gara, si chiede conferma che il concorrente sarà tenuto a dichiarare unicamente quanto previsto nel codice degli appalti e precisamente:
c) che l'operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
c-bis) che l'operatore economico non ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
c-ter) che l'operatore economico non ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
c-quater) che l’operatore economico non ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato.
La suddetta richiesta di chiarimento è motivata dal fatto che anche nell’ipotesi di riscontro positivo, sarebbero comunque rispettate le previsioni del disciplinare di gara (art. 8.1, lett. a) a pagina 6 del Disciplinare di gara);
Risposta: Nell’utilizzazione dell’allegato 1 - Dichiarazioni integrative al DGUE- nel caso di dichiarazioni che riportino unicamente quanto previsto nel codice degli appalti e precisamente:
c) che l'operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
c-bis) che l'operatore economico non ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
c-ter) che l'operatore economico non ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
c-quater) che l’operatore economico non ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato.
Il concorrente dichiara in sostanza di non avere a suo carico fatti della propria vita professionale potenzialmente rilevanti per il giudizio della stazione appaltante in ordine alla sua affidabilità quale futuro contraente.
Il concorrente è tenuto a segnalare i fatti della propria vita professionale potenzialmente rilevanti per il giudizio della stazione appaltante in ordine alla sua affidabilità quale futuro contraente, a prescindere da considerazioni su fondatezza, gravità e pertinenza di tali episodi, in quanto la stazione appaltante possa nella propria discrezionalità valutare quali illeciti professionali di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) risultino ostativi alla partecipazione a gare pubbliche. Pertanto necessariamente sono posti a carico dell’operatore obblighi dichiarativi più ampi che investono le pregresse vicende professionali potenzialmente rilevanti per la valutazione della sua integrità e affidabilità, pur non essendovi tipicità delle condotte da segnalare.