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Dati del bando

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO SEPARATO E DISGIUNTO DELLE SEGUENTI POLIZZE ASSICURATIVE DI ASP PROGETTO PERSONA: LOTTO 1: RCA E RISCHI ACCESSORI CIG 8884369D38 – LOTTO 2: CVT KASKO DIPENDENTI CIG 8884428DE8 – LOTTO 3: ALL RISKS PATRIMONIO CIG 8884455433 – LOTTO 4: INFORTUNI CIG 8884460852 – LOTTO 5: RCTO CIG 8884466D44 – LOTTO 6: TUTELA LEGALE CIG 8884476587 – LOTTO 7: RC PATRIMONIALE CIG 88844819A6 - CPV 66510000-8.
Ente appaltanteUNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA
Stato proceduraChiuso
Importo appalto634.700,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema06/09/2021
Termine richiesta chiarimenti23/09/2021 12:00
Termine presentazione delle offerte04/10/2021 12:00
Apertura busta amministrativa04/10/2021 12:01
Data chiusura procedura19/10/2021
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

BANDO
(164.20 kB)

Referenti

Gamberini Elena

telefono: 0522655414
cellulare: 0522655433

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1LOTTO 1: RCA E RISCHI ACCESSORI

CIG: 8884369D38

Lotto 2LOTTO 2: CVT KASKO DIPENDENTI

CIG: 8884428DE8

Lotto 3LOTTO 3: ALL RISKS PATRIMONIO

CIG: 8884455433

Lotto 4LOTTO 4: INFORTUNI

CIG: 8884460852

Lotto 5LOTTO 5: RCTO

CIG: 8884466D44

Lotto 6LOTTO 6: TUTELA LEGALE

CIG: 8884476587

Lotto 7LOTTO 7: RC PATRIMONIALE

CIG: 88844819A6

Chiarimenti

Chiarimento PI310919-21

Ultimo aggiornamento: 28/09/2021 17:14

Domanda : con riferimento al lotto 6 Tutela Legale si rileva un incongruenza tra la previsione della norma 2.2. sub 8 del Capitolato e il modulo Allegato 4 di offerta tecnica relativamente alla variante n.4, si chiede di chiarire.

Risposta :

Relativamente al capitolato speciale del lotto 6 Tutela Legale, devono intendersi abrogati, in quanto inseriti per mero refuso materiale, il comma 8 della norma 2.2 Prestazioni garantite e la nota che lo precede.

Parimenti deve intendersi abrogata la correlata nota riferita alla lett. h) della norma 2.3 Esclusioni.

Si conferma pertanto la correttezza del modulo Allegato 4 - Lotto 6 TUTELA LEGALE.


il Funzionario del Servizio Appalti

f.to dott.ssa Giorgia Boni

Chiarimento PI306348-21

Ultimo aggiornamento: 28/09/2021 16:43

Domanda : con riferimento all’oggetto e relativamente al lotto All Risks vogliate richiedere i seguenti chiarimenti: - Somme assicurate e premio annuo imponibile in corso - Si chiede se le condizioni riportate sul capitolato siano le stesse di quelle in corso - Chiediamo di conoscere stop loss, franchigia frontale, nonché limiti scoperti e franchigie in corso relativi alle seguenti garanzie: terremoto, inondazione, alluvione, allagamento, eventi atmosferici, eventi socio politici, acqua condotta - Relativamente al secondo comma dell’art “Si conviene che qualora, in conseguenza di eventi non esclusi dalla presente polizza, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali e/o perdite e/o deterioramenti in genere agli enti assicurati, questa polizza coprirà anche tali danni, perdite, deterioramenti così risultanti.” si chiede di confermare che si faccia esclusivo riferimento a danni conseguenziali intesi come danni materiali e diretti verificatisi come conseguenza immediata dell’azione deli eventi non esclusi dall’assicurazione che abbiano colpito i beni assicurati - In merito a quanto previsto all’ultimo comma dell’Art. 2 – Esclusioni e considerando l’oggetto della copertura, si chiede conferma del fatto che la polizza non sia a copertura dei danni indiretti, fatta eccezione di quelli specificatamente nella stessa normati ( es maggiori cosi, perdita prigioni) - Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento delle clausole di seguito riportate. - Si chiede conferma del fatto che il limite previsto per il differenziale storico artistico operi fermo restando il limite massimo della garanzia colpita dal sinistro CLAUSOLE Cyber Clause Relativamente alle garanzie prestate dalla presente polizza, rimane in ogni caso escluso qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, a: a) manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, archivi digitali, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione; b) utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari; c) riduzione della funzionalità, disponibilità, funzionamento di hardware, microchip, circuiti integrati o dispositivi simili nelle apparecchiature informatiche o non informatiche; d) trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica); e) computer hacking; f) computer virus o programmi simili (trojan, worm, bombe logiche e codici dannosi in genere, ecc.); g) funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o similari; h) danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi (se conseguenti ad un evento sopraindicato); i) qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto); j) violazione del nuovo regolamento GDPR sulla Privacy, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, e successive modifiche ed integrazioni; salvo che ne derivi un danno di incendio, esplosione o scoppio. Per tale esclusione non hanno valore le condizioni particolari "colpa grave" e "buona fede" che pertanto s’intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione a tali eventi. Per Computer Virus si intende un programma software in grado di riprodursi e installarsi autonomamente, o che può essere installato inavvertitamente dagli utenti, su altri programmi e apparecchiature causando: - modifica dei programmi software e/o; - riduzione o alterazione della funzionalità, riservatezza, integrità, disponibilità di dati e programmi CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO “MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE” Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per “Malattia pandemica o epidemica”. Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest’ultimo caso, per la gravità abbia comportato l’adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio. Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita. Resta altresì specificatamente convenuto che: • sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell’attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione; • la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza. Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione. MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI (SANCTION CLAUSE) Generali Italia dichiara e il Contraente prende atto che Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione. CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE Con riferimento a tutte le garanzie, salvo quanto specificamente previsto per le eventuali garanzie di Responsabilità Civile, resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità: (i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva (“le Acque”), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / territori o relative Acque e con l’eccezione delle rotte internazionali; (ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque; (iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi. In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato al (ri) assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio. Con riferimento alle garanzie di responsabilità civile, ove previste, le stesse non comprendono il rischio e quindi Generali Italia non è tenuta a indennizzare l’Assicurato, in relazione ad eventuali responsabilità (i) nei confronti del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, di persone fisiche o giuridiche residenti in uno o più dei predetti Paesi o territori (ii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno degli stessi; (iii) derivanti da qualsiasi giudizio, provvedimento, pagamento, rimborso, costi e spese legali o accordo pronunciati, effettuati o sostenuti qualora le azioni legali siano intentate davanti ad un Tribunale o Autorità all’interno di Paesi che operano secondo le leggi di uno o più dei predetti Paesi / Territori o qualsiasi ordine, effettuato ovunque nel mondo, che attui tale giudizio, provvedimento, pagamento, rimborso, spese legali o accordo. La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione. Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: 2 • Iran • Corea del Nord • Siria • Crimea Region • Venezuela • Cuba • Libia • Russia

Risposta :

Di seguito riscontro ai quesiti posti:

- Somme assicurate e premio annuo imponibile in corso

R.: Vedasi tabella allegata

- Si chiede se le condizioni riportate sul capitolato siano le stesse di quelle in corso

R.: No, in quanto i rischi oggetto di affidamento sono attualmente assicurati con distinti contratti Incendio, Furto e All Risks Elettronica

- Chiediamo di conoscere stop loss, franchigia frontale, nonché limiti scoperti e franchigie in corso relativi alle seguenti garanzie: terremoto, inondazione, alluvione, allagamento, eventi atmosferici, eventi socio politici, acqua condotta

R.: Vedasi tabella allegata

- Relativamente al secondo comma dell’art “Si conviene che qualora, in conseguenza di eventi non esclusi dalla presente polizza, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali e/o perdite e/o deterioramenti in genere agli enti assicurati, questa polizza coprirà anche tali danni, perdite, deterioramenti così risultanti.” si chiede di confermare che si faccia esclusivo riferimento a danni conseguenziali intesi come danni materiali e diretti verificatisi come conseguenza immediata dell’azione degli eventi non esclusi dall’assicurazione che abbiano colpito i beni assicurati

R.: Relativamente all’art. 1 (Oggetto della copertura) della Sezione 2, si conferma che il secondo comma dell’art. 1 lett. a) deve intendersi riferito ai danni conseguenziali, intesi come danni materiali e diretti verificatisi come conseguenza dell’azione degli eventi non esclusi dall’assicurazione che abbiano colpito i beni assicurati.

- In merito a quanto previsto all’ultimo comma dell’Art. 2 – Esclusioni e considerando l’oggetto della copertura, si chiede conferma del fatto che la polizza non sia a copertura dei danni indiretti, fatta eccezione di quelli specificatamente nella stessa normati (es maggiori costi, perdita prigioni)

R.: si conferma l’esclusione di cui all’art. 2 lett. g), riguardante i danni indiretti di qualsiasi natura tranne quanto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni;

- Si chiede conferma del fatto che il limite previsto per il differenziale storico artistico operi fermo restando il limite massimo della garanzia colpita dal sinistro

R.: È corretta l’interpretazione della quale si richiede conferma.

- Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento delle clausole di seguito riportate.

Cyber Clause Relativamente alle garanzie prestate dalla presente polizza, rimane in ogni caso escluso qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, a:

a) manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, archivi digitali, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;

b) utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari;

c) riduzione della funzionalità, disponibilità, funzionamento di hardware, microchip, circuiti integrati o dispositivi simili nelle apparecchiature informatiche o non informatiche;

d) trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica);

e) computer hacking;

f) computer virus o programmi simili (trojan, worm, bombe logiche e codici dannosi in genere, ecc.);

g) funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o similari;

h) danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi (se conseguenti ad un evento sopraindicato);

i) qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto);

j) violazione del nuovo regolamento GDPR sulla Privacy, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, e successive modifiche ed integrazioni;

salvo che ne derivi un danno di incendio, esplosione o scoppio.

Per tale esclusione non hanno valore le condizioni particolari "colpa grave" e "buona fede" che pertanto s’intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione a tali eventi.

Per Computer Virus si intende un programma software in grado di riprodursi e installarsi autonomamente, o che può essere installato inavvertitamente dagli utenti, su altri programmi e apparecchiature causando:

- modifica dei programmi software e/o;

- riduzione o alterazione della funzionalità, riservatezza, integrità, disponibilità di dati e programmi

R.: Il Rischio Cyber e i danni da virus informatici non sono oggetto della copertura assicurativa in quanto esclusi ai sensi dell’art. 2 (ESCLUSIONI) lett. l).

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO “MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE”

Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per “Malattia pandemica o epidemica”.

Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest’ultimo caso, per la gravità abbia comportato l’adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.

Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita.

Resta altresì specificatamente convenuto che:

• sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell’attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;

• la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.

Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.

R.: Si conferma l’esclusione come formulata ai sensi dell’art. 2.1 (Esclusione del Rischio “Malattie Pandemiche o Epidemiche”).

MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI (SANCTION CLAUSE)

L’Assicuratore dichiara e il Contraente prende atto che l’Assicuratore non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone l’Assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

R.: Nulla osta ad inserire la c.d. Sanction Clause in caso di aggiudicazione.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE

Con riferimento a tutte le garanzie, salvo quanto specificamente previsto per le eventuali garanzie di Responsabilità Civile, resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità:

(i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva (“le Acque”), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / territori o relative Acque e con l’eccezione delle rotte internazionali;

(ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque;

(iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi.

In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato al (ri) assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.

Con riferimento alle garanzie di responsabilità civile, ove previste, le stesse non comprendono il rischio e quindi Generali Italia non è tenuta a indennizzare l’Assicurato, in relazione ad eventuali responsabilità (i) nei confronti del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, di persone fisiche o giuridiche residenti in uno o più dei predetti Paesi o territori (ii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno degli stessi; (iii) derivanti da qualsiasi giudizio, provvedimento, pagamento, rimborso, costi e spese legali o accordo pronunciati, effettuati o sostenuti qualora le azioni legali siano intentate davanti ad un Tribunale o Autorità all’interno di Paesi che operano secondo le leggi di uno o più dei predetti Paesi / Territori o qualsiasi ordine, effettuato ovunque nel mondo, che attui tale giudizio, provvedimento, pagamento, rimborso, spese legali o accordo.

La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.

Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola:

• Iran

• Corea del Nord

• Siria

• Crimea Region

• Venezuela

• Cuba

• Libia

• Russia

R.: Considerata la natura del rischio oggetto dell’assicurazione non si ritiene accettabile la clausola della quale è richiesto l’inserimento.

il Funzionario del Servizio Appalti

f.to dott.ssa Giorgia Boni


Chiarimento PI303012-21

Ultimo aggiornamento: 27/09/2021 20:42

Domanda : si richiede quanto di seguito riportato con riferimento al Lotto 5: 1.Sedi da assicurare 2.Se la Struttura prevede la degenza notturna, indicare il numero dei “posti letto” che vengono occupati annualmente presso la Struttura: -Riabilitazione n. -Psichiatria n. -Anziani non autosufficienti n. -Anziani autosufficienti n. -Disbilità n. -Terminale e coma n. - Dipendenze e/o disturbi alimentari n. 3.Se la Struttura non prevede la degenza notturna indicare il numero degli “Accessi diurni” effettuati annualmente presso la Struttura. 4.Indicare il “numero degli “Addetti del comparto/medici” (Personale medico - esclusivamente visite di geriatria, oncologia, medicina generale) di cui si avvale la Struttura per svolgere le attività socioassistenziali solo ed esclusivamente presso terzi. -Infermiere professionale -Operatore sociosanitario (OSA, OTA, OSS) -Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva e tecnico della riabilitazione psichiatrica -Sociologo -Psicologo -Educatore professionale 5 . MISURE COVID – 19 Specificare le variazioni all’attività ordinaria e trasmettere le misure e protocolli adottati in relazione all’emergenza sanitaria da Covid_19 in atto -Numero di decessi avvenuti a partire dal 01.01.2019, -Numero di decessi avvenuti a partire dal 01.01.2020, -Numero di decessi avvenuti a partire dal 01.01.2021, -Numero di decessi con positività Covid 19 dall’inizio dell’emergenza sanitaria -Numero di assistiti con positività Covid 19 dall’inizio dell’emergenza sanitaria -Numero attuale di assistiti con positività Covid 19 -Numero di tamponi effettuati ai Prestatori di Lavoro e indicazione della percentuale di personale testato -N° Medici, Operatori Sanitari e Prestatori di lavoro colpiti da Covid-19 -N° Medici e Operatori Sanitari e Prestatori di lavoro deceduti con positività Covid 19 da inizio emergenza -Sequestri di cartella clinica avvenuti nel 2020 -Sequestri di cartella clinica avvenuti nel 2021

Risposta : Il riscontro ai quesiti posti viene fornito nel file in allegato.


il Funzionario del Servizio Appalti
f.to dott.ssa Giorgia Boni

Chiarimento PI297456-21

Ultimo aggiornamento: 17/09/2021 15:23

Domanda : con la presente, essendo interessati a presentare nostra migliore offerta relativamente al lotto 7 -Rc Patriamoniale, siamo a chiedere quanto segue: 1) Modulo di offerta economica relativa al lotto 7 (allegato 5) 2) Ammontare delle RAL per il calcolo premio da presentare in sede di offerta

Risposta :

Di seguito riscontro ai quesiti posti:

1) per il Lotto 7 non è richiesto l'Allegato 5 (vd. Disciplinare di Gara pagina 4 sezione "offerta economica")

2)Nell’ultimo esercizio completo, relativo all’anno 2020, ASP Progetto Persona ha corrisposto al proprio personale dipendente un ammontare di Retribuzioni Lorde Annue pari a euro 2.556.958,75.

Nel medesimo anno ASP Progetto Persona ha inoltre sostenuto il costo di euro 1.783.140,62 (al netto dell’IRAP a carico dell’ASP) per il personale utilizzato in forza di contratto di somministrazione di lavoro.

il Funzionario del Servizio Appalti

f.to dott.ssa Giorgia Boni


Chiarimento PI296150-21

Ultimo aggiornamento: 17/09/2021 15:06

Domanda : Al fine di una più corretta valutazione del rischio, con la presente siamo a richiedere se si sono registrati sinistri per il lotto n. 6 Tutela legale nel periodo 31/03/2021 ad oggi.

Risposta :

Nel periodo successivo al 31/03/2021 e fino alla data odierna, non sono stati registrati sinistri ascrivibili alla copertura assicurativa Tutela Legale di cui al lotto n. 6

Il Funzionario del Servizio Appalti

f.to dott.ssa Giorgia Boni

Chiarimento PI292067-21

Ultimo aggiornamento: 09/09/2021 16:05

Domanda : Con la presente si chiede la Vs. disponibilità, certi che non vi sia alcun interesse, né tantomeno la volontà, da parte della Stazione Appaltante (Ente Contraente se diverso) di esporre l’Appaltatore (“Assicuratore Aggiudicatario dell’appalto”) ad evenutali violazioni di legge o regolamenti, tra cui quelle in materia di sanzioni internazionali, a prevedere in caso di aggiudicazione l’inserimento nei rispettivi Capitolati di Polizza della Clausola di seguito riportata: ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI: Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali. Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE OFAC, ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima.

Risposta :

Si conferma che nulla osta all’inserimento della clausola ESCLUSIONE OFAC – SANZIONI INTERNAZIONALI ovvero a consentire la sostituzione di analoga clausola eventualmente presente in uno o più capitolati speciali dei servizi oggetto di affidamento, qualora diversamente formulata.

Il Funzionario del Servizio Appalti

f.to dott.ssa Giorgia Boni

Chiarimento PI291676-21

Ultimo aggiornamento: 09/09/2021 08:11

Domanda : OGGETTO: CHIARIMENTI ASP PROGETTO PERSONA - Lotto 3 All risks Con riferimento a quanto in oggetto, richiediamo quanto segue: 1)Possibilità di sostituire, in caso di aggiudicazione, l’Esclusione “Malattie Pandemiche o Epidemiche” di pagina 14 con la seguente: ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI Il presente articolo modifica la polizza ed è soggetto a tutte le definizioni di polizza. Il presente articolo si applica a tutte le coperture ed estensioni previste dalla polizza. La polizza è modificata per includere quanto segue: In deroga a qualsiasi eventuale previsione contraria, la presente polizza non copre alcun sinistro, perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, derivante da, riconducibile a, causato da o relativo a: 1. qualsiasi Malattia Trasmissibile, o sospetto o minaccia circa la sussistenza (sia essa effettiva o percepita) di una Malattia Trasmissibile; 2. qualsiasi atto, errore o omissione nel controllo, prevenzione o risoluzione di, o comunque relativo a una epidemia sia essa effettiva, sospetta, percepita o minacciata, di una qualsiasi Malattia Trasmissibile. Questa esclusione si applica a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase, al verificarsi di tale perdita, danno, sinistro, costo o spesa di qualsivoglia natura. La sussistenza, sia essa effettiva, presunta, minacciata, percepita o sospetta, di una Malattia Trasmissibile all’interno, presso, o che interessi, impatti o danneggi qualsiasi proprietà, o che impedisca l’uso di tali proprietà, non costituisce perdita o danno materiale o di altro tipo, o perdita di uso di proprietà materiali o immateriali. La presenza di una o più persone in un luogo assicurato potenzialmente infettate da una Malattia Trasmissibile o effettivamente infettate da una Malattia Trasmissibile non costituisce perdita o danno, materiale o di altro tipo. Ai fini della polizza e del presente articolo cui accede, rileva la seguente definizione: Malattia Trasmissibile significa qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causato, in tutto o in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione a virus, parassiti o batteri o a qualsiasi agente patogeno di qualsiasi natura, indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione. Tutti gli altri termini e condizioni rimangono invariati. • Possibilità di sostituire, in caso di aggiudicazione, l’Esclusione “Cyber risk e virus informatici ”di pagina 14 con la seguente: ESCLUSIONE CYBER La Società, salvo quanto non espressamente derogato nel seguito, non è obbligata unicamente ad indennizzare quanto segue: • tutti i danni, anche indiretti, - ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici - causati o risultanti da: o virus informatici di qualsiasi tipo; o accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso; o cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici salvo che provocati da altro evento non rientrante fra le esclusioni di polizza; • la Società non indennizza i danni direttamente o indirettamente causati dalla impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, supporto di dati, microprocessore, circuito integrato o dispositivi similari, software di proprietà o in licenza d’uso di: o riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario; o acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od istruzione in conseguenza dell’errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dalla effettiva data di calendario; o acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell’azione di comandi predisposti all’interno di qualsiasi software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di essa. La presente esclusione non pregiudica la indennizzabilità dei danni conseguenti alle cose assicurate e derivanti da incendio, fulmine, esplosione, scoppio. 2) Premio e assicuratore in corso

Risposta :

Di seguito riscontro ai quesiti posti:

1)Premesso che ASP Progetto Persona con il contratto All Risks danni al patrimonio non assicura i rischi di danni da Cyber attacchi e da virus informatici, come pure i rischi riconducibili a malattie pandemiche o epidemiche, si confermano le relative esclusioni dalla garanzia così come normate dagli artt. 2 lett. l) e 2.1 della SEZIONE 2. NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE ALL RISKS che forma parte del capitolato speciale del lotto 3.

2) le informazioni richieste non sono pertinenti con la procedura di gara


Il Funzionario del Servizio Appalti

f.to dott.ssa Giorgia Boni

Ultimo aggiornamento: 19-10-2021, 14:45