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Dati del bando

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA INSICUREZZA DEL PONTE SUL TORRENTE TIDONE IN LOCALITA’ “LA CASETTA” - COMUNE ALTA VAL TIDONE (PC).
Ente appaltantePROVINCIA DI PIACENZA
Stato proceduraChiuso
Importo appalto350.000,00 €
Criterio di aggiudicazionePrezzo più basso
Data di pubblicazione a sistema02/09/2021
Termine richiesta chiarimenti10/09/2021 10:00
Termine presentazione delle offerte17/09/2021 10:00
Apertura busta amministrativa17/09/2021 12:00
Data chiusura procedura11/11/2021
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno
NoteProcedura espletata dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza (SUA) per conto del Comune Alta Val Tidone (PC), ai sensi dell'art. 37 c. 4 del D.lgs 50/2016 e della convenzione sottoscritta tra Provincia di Piacenza e Comune, repertoriata in data 31/03/2021 al n. 71 del registro delle scritture private della Provincia di Piacenza.

Allegati

Referenti

Cordani Giuliana

telefono: 0523795258

Fava Rosa

telefono: 0523795256

Cig

Lotto 1importo lavori soggetto a ribasso al netto di O.S. e iva

CIG: 8876726A05
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI287680-21

Ultimo aggiornamento: 08/09/2021 11:27

Domanda : SI CHIEDE SE E' POSSIBILE SUBAPPALTARE PER INTERO AL 100 % A SOGGETTO QUALIFICATO LE CATEGORIE OS12-A E OS23.

Risposta :

Per OS12-A non è possibile, perché le lavorazioni appartenenti alla categoria scorporata "SIOS" OS12-A, come riportato nel disciplinare di gara, possono essere subappaltate nella misura massima del 30% dell’importo della categoria medesima e il subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
L’eventuale quota di subappalto che viene dichiarata concorre al raggiungimento del limite del 50% di subappaltabilità dell’importo complessivo del contratto.

Le lavorazioni appartenenti a tale categoria scorporata possono essere eseguite dall’appaltatore in possesso di attestazione SOA in OS12-A, oppure, in alternativa, essendo di importo inferiore ai 150.000 euro, in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall’art. 90 del D.P.R. 207/2010, con facoltà di subappaltarne una quota non superiore al 30%.


Per OS23 è possibile, infatti, come riportato nel disciplinare di gara, le lavorazioni appartenenti alla categoria scorporata OS23 sono eseguibili in proprio qualora l’operatore economico concorrente sia in possesso di attestazione SOA in categoria OS23, o, trattandosi di categoria a qualificazione non obbligatoria, in categoria prevalente OG3, in classifica idonea. In alternativa, sono subappaltabili per intero ad operatore economico in possesso di idonea qualificazione, tenuto conto del fatto che l’eventuale subappalto concorre al raggiungimento del limite del 50% di subappaltabilità dell’importo complessivo del contratto.

Resta fermo che i requisiti relativi alle categorie scorporate non posseduti dal concorrente, devono da questi essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente, ai sensi dell’art. 92, comma 1, del D.P.R. 207/2010.

Resta ferma la facoltà, per l’operatore economico concorrente di raggrupparsi o consorziarsi per qualificarsi, a condizione che siano rispettate le disposizioni in materia di qualificazione delle imprese raggruppate o consorziate dettata dagli articoli 61, comma 2, e 92, commi 1 e 2, del D.P.R. 207/2010.

Distinti saluti.

Chiarimento PI286641-21

Ultimo aggiornamento: 03/09/2021 13:30

Domanda : UNA DITTA NON IN POSSESSO DELLA CAT. OS11 PUO' PARTECIPARE SINGOLARMENTE DICHIARANDO DI SUBAPPALTARE AL 100% LA CATEGORIA IN QUESTIONE RIMANENDO NEL 30% AMMISSIBILE?

Risposta :

No, perché le lavorazioni appartenenti alla categoria scorporata "SIOS" OS11, come riportato nel disciplinare di gara, possono essere subappaltate nella misura massima del 30% dell’importo della categoria medesima e il subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. L’eventuale quota di subappalto che viene dichiarata concorre al raggiungimento del limite del 50% di subappaltabilità dell’importo complessivo del contratto.

Le lavorazioni appartenenti a tale categoria scorporata possono essere eseguite dall’appaltatore in possesso di attestazione SOA in OS11, oppure, in alternativa, essendo di importo inferiore ai 150.000 euro, in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall’art. 90 del D.P.R. 207/2010, con facoltà di subappaltarne una quota non superiore al 30%.

Resta ferma la facoltà, per l’operatore economico concorrente di raggrupparsi o consorziarsi per qualificarsi, a condizione che siano rispettate le disposizioni in materia di qualificazione delle imprese raggruppate o consorziate dettata dagli articoli 61, comma 2, e 92, commi 1 e 2, del D.P.R. 207/2010.

Distinti saluti.


Chiarimento PI286639-21

Ultimo aggiornamento: 03/09/2021 13:27

Domanda : LA CAUZIONE PROVVISORIA A CHI DEVE ESSERE INTESTATA? PROVINCIA DI PIACENZA O ALLA SUA DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Risposta : La cauzione provvisoria deve essere intestata alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Piacenza.

Distinti saluti.

Ultimo aggiornamento: 11-11-2021, 16:32