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Dati del bando

Avviso di indagine di mercato per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori relativi all“Edificio polifunzionale ad uso pubblico (ex scuola elementare)” sito nel Comune di Cittareale (RI).
Ente appaltanteUfficio Speciale Ricostruzione Lazio
Stato proceduraChiuso
Importo appalto596.987,87 €
Criterio di aggiudicazionePrezzo più basso
Data di pubblicazione a sistema13/09/2021
Termine richiesta chiarimenti23/09/2021 16:00
Termine presentazione delle offerte/risposte30/09/2021 23:59
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Pallozzi Carlo

telefono: 3483339559

Chiarimenti

Chiarimento PI297007-21

Ultimo aggiornamento: 23/09/2021 12:26

Domanda : Buonasera,con la presente vorremmo sapere se possiamo partecipare alla procedura,avendo la ns impresa la categoria OG1 clas. II (516.000 + 20% 619.200) e dichiarando che in caso di aggiudicazione subappalteremo le categorie OS32 E OG11 per l'intero importo ad impresa qualificata? Grazie

Risposta :

Come specificato al paragrafo 3 dell’avviso di indagine di mercato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 12, comma 2, lett. b) della legge n. 80/2014, tuttora in vigore secondo la giurisprudenza più recente (cfr. TAR Lazio Roma, sez. II-bis, 06/03/2019, n. 3023; TAR Campania Napoli, sez. I, 01/03/2018, n. 1336; TAR Piemonte, sez. II, 17/01/2018; n. 94) l’Operatore Economico in possesso della sola categoria prevalente OG1, non può eseguire direttamente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni rientranti nella categoria a qualificazione obbligatoria OS32 e OG11 in quanto di importo superiore al 10%.
Le predette lavorazioni rientranti nelle categorie OS32 e OG11 sono subappaltabili per intero ad operatore economico qualificato e iscritto all’Anagrafe, fermo restando che tale subappalto necessario deve essere posseduto, ai fini della qualificazione, con riferimento alla categoria prevalente e fermo restando il limite del 50% dell’importo totale del contratto.
Nello specifico il possesso della categoria OG1 classifica II è tale da coprire gli importi delle lavorazioni oggetto di subappalto necessario.

Chiarimento PI304422-21

Ultimo aggiornamento: 23/09/2021 12:19

Domanda : Vorremmo partecipare alla manifestazione di interesse dichiarando il subappalto QUALIFICATORIO per la Cat. OS32. Vorremmo sapere se il subappaltatore deve essere in possesso dell' Iscrizione Anagrafe Antimafia degli esecutori al momento dell' invio della Manifestazione di Interesse, o è sufficiente possedere tale requisito quando si risponderà alla procedura a seguito di invito? Ringraziamo anticipatamente. Saluti

Risposta : Si conferma l'obbligo di iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori anche per i subappaltatori. In sede di manifestazione di interesse non è dovuta l'indicazione del nominativo del subappaltatore ma solo la volontà di ricorrere al subappalto.


Chiarimento PI306142-21

Ultimo aggiornamento: 23/09/2021 12:09

Domanda : Buongiornno, Con la presente siamo richiedere maggiori dettagli riguardanti le lavorazione OS32 e OG11, il possesso della categoria SOA di quest'ultime è obbligatorio? Cordiali saluti Grazie

Risposta :

Come specificato al paragrafo 3 dell’avviso di indagine di mercato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 12, comma 2, lett. b) della legge n. 80/2014, tuttora in vigore secondo la giurisprudenza più recente (cfr. TAR Lazio Roma, sez. II-bis, 06/03/2019, n. 3023; TAR Campania Napoli, sez. I, 01/03/2018, n. 1336; TAR Piemonte, sez. II, 17/01/2018; n. 94) l’Operatore Economico in possesso della sola categoria prevalente OG1, non può eseguire direttamente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni rientranti nella categoria a qualificazione obbligatoria OS32 e OG11 in quanto di importo superiore al 10%.
Le predette lavorazioni rientranti nelle categorie OS32 e OG11 sono subappaltabili per intero ad operatore economico qualificato e iscritto all’Anagrafe, fermo restando che tale subappalto necessario deve essere posseduto, ai fini della qualificazione, con riferimento alla categoria prevalente e fermo restando il limite del 50% dell’importo totale del contratto.
In alternativa è altresì consentita al concorrente, in possesso della qualificazione nella sola categoria prevalente la partecipazione in RTI con mandante qualificato nella categoria scorporabile.

Ultimo aggiornamento: 07-10-2021, 16:52