Domanda : Con riferimento alla previsione di cui all'ARTICOLO 4 - OGGETTO, FINALITà E IMPORTO MASSIMO DELL’ACCORDO QUADRO dello Schema di accordo quadro - capitolato nella parte in cui si prevede che sono a carico del fornitore i costi amministrativi e finanziati per richiedere il certificato penale del casellario giudiziale e per la verifica del possesso degli altri requisiti, si precisa che l'unico certificato dei carichi pendenti che può essere richiesto dal datore di lavoro è il certificato di cui all'art 25-bis nel D.P.R. n. 313/2002. Si segnala che le Agenzie per il lavoro, in forza della normativa sulla privacy, sono legittimati a chiedere dati relativi a procedimenti penali solo con riferimento ai requisiti di accesso agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. Pertanto si chiede conferma che gli unici carichi penali che dovranno essere richiesti sono quelli riconducibili alla normativa menzionata. 2) Con riferimento alla richiesta di fornire copia del contratto, delle buste paga e del DM 10 al fine di accertare la regolarità dell’inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata, si chiede a Codesta Stazione Appaltante di confermare che la suddetta documentazione potrà essere fornita, nel rispetto della normativa in materia di privacy e data protection oscurata nei dati particolari e non necessari, ciò al fine di ridurre al minimo il flusso di informazioni effettivamente necessarie, evitando che siano trattati dati superflui ed eccessivi. 3) Con riferimento alla previsione di cui all'ARTICOLO 17 - RISERVATEZZA dello Schema di accordo quadro - capitolato si precisa che, in considerazione della previsione di cui all'art. 30 D. Lgs. 81/15 (Il contratto di somministrazione di lavoro e' il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o piu' lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attivita' nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.) sarà onere dell'azienda utilizzatrice vigilare sul rispetto delle norme sulla tutela della riservatezza da parte dei lavoratori somministrati.4) Con riferimento alla previsione di cui all'ARTICOLO 28 - TRATTAMENTO DEI DATI dello Schema di accordo quadro - capitolato, pur essendo contemplata come eventuale la nomina quale responsabile al trattamento dati dell'aggiudicatario si ritiene opportuno precisare che la caratteristica principale della Somministrazione di lavoro (servizio richiesto nell'ambito della presente procedura) è quella per cui il lavoratore - pur essendo formalmente dipendente dell’Agenzia per il Lavoro che gestisce ogni aspetto amministrativo del rapporto - opera, in concreto, nell’ambito dell’organizzazione dell’impresa utilizzatrice in cui si inserisce “nell’interesse e sotto la direzione ed il controllo” di quest’ultima (Art. 30 D.lgs 81/2015).Il personale somministrato agisce, quindi, sotto la diretta autorità dell’impresa utilizzatrice che, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali gestiti presso le proprie strutture, è tenuta ai sensi della normativa privacy a nominare ed istruire il personale somministrato che tratterà dei Dati Personali. Per definizione (art. 4, par.1, n.8 e art. 28 Reg.UE 2016/679), infatti, il Responsabile del Trattamento è “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”.Non avendo, pertanto, l'aggiudicatario alcun tipo di controllo sui lavoratori (dei quali è solo datore di lavoro formale), e quindi sui dati stessi che vengono trattati, non è ipotizzabile che allo stesso venga imputata la responsabilità in merito alle modalità del trattamento dei dati ed alla compliance con la nuova normativa europea in tema di dati personali.I dati trattati dai lavoratori in somministrazione, infatti, rimangono nel controllo e nella gestione dell’utilizzatore in qualità di titolare del trattamento, che dota i lavoratori somministrati degli stessi strumenti di lavoro di cui sono dotati i dipendenti diretti e li sottopone alle medesime procedure, anche in tema di data protection.Quindi, i trattamenti, le procedure di sicurezza e le tutele richieste dal Regolamento per i dati trattati dai lavoratori somministrati dovranno essere gestiti da parte dell’utilizzatore, direttamente, analogamente a quanto fatto, nella sua qualità di titolare del trattamento, con i suoi dipendenti diretti. 5)Con riferimento alla previsione ex art 4 dello Schema di Contratti ove previsto che è a carico del Fornitore la “responsabilità civile per danni causati a terzi ed all’utilizzatore” nonché la previsione ex art 20 dello Schema di Contratto più in generale in tema di responsabilità civile, si chiede conferma che tala disposizioni non troveranno applicazione con i lavoratori somministrati e che le uniche responsabilità addebitabili all’Agenzia sono quelle riconducibile ai danni causati dai lavoratori diretti. Circa i somministrati, infatti, si precisa che ai sensi dell’art. 35, comma 7 d. Lgs. 81/2015 “L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni.” . Si precisa altresì che in considerazione del fatto che il lavoratore somministrato agisce sotto il diretto controllo dell’azienda utilizzatrice e, pertanto, alcun danno potrà essere addebitato al contraente aggiudicatario. Si chiede quindi conferma che eventuali responsabilità civile dell’agenzia aggiudicataria, quindi anche l’assicurazione ex art 20 dello Schema di Contratto, si riferisca solo ed esclusivamente ad eventuali danni direttamente imputabili ai dipendenti diretti dell'aggiudicatario e non anche a quelli causati dai lavori somministrati, come da normativa vigente. 6)Con riferimento alla previsione ex art 11 dello Schema di contratto si precisa che il servizio richiesto (somministrazione di lavoro) non ha ad oggetto la concessione di un servizio di pubblica utilità, che rimane solo in capo a codesto Ente, ma il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, pertanto l’utilizzatore non può imporre all'aggiudicatario di eseguire ininterrottamente la fornitura. Inoltre sul punto occorre ricordare che ai sensi dell'art. 32, comma 1 lettera a) d. lgs. 81/15 la somministrazione di lavoro è vietata per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero. In considerazione di quanto sopra e del fatto che il servizio fornito non è un appalto si evidenzia che sarà onere di codesto ente, qualora ritenuto necessario, ricorrere alla precettazione dei lavoratori.
Risposta :
1. Si conferma che i carichi penali richiesti sono quelli di cui all'art 25-bis nel D.P.R. n. 313/2002.
2. In relazione al quesito si conferma che la documentazione richiesta potrà essere fornita, nel rispetto della normativa in materia di privacy e data protection, oscurata nei dati particolari e non necessari.
3. Si prende atto della precisazione e si conferma che è onere dell’azienda utilizzatrice vigilare sul rispetto delle norme sulla tutela della riservatezza da parte dei lavorati somministrati i quali sono designati incaricati del trattamento e formati adeguatamente a riguardo.
4. In relazione alla precisazione si dà atto che la responsabilità per i trattamenti effettuati dal lavoratore in somministrazione all’interno dell’organizzazione dell’azienda è indubbiamente in capo all’azienda medesima, la quale provvederà a nominare e autorizzare ai trattamenti i lavoratori somministrati, nonché a formarli ed istruirli a norma dell’art. 29 reg UE 679/2016 secondo le procedure adottate in azienda.
Ai sensi dell’art. 28 dello Schema di Accordo Quadro, qualora, in relazione all’esecuzione del presente Accordo, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la Società risulta titolare, il fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 Regolamento UE/2016/679 (GDPR).
5. Il Fornitore è tenuto a stipulare, e mantenere in vigore per tutta la durata del presente Accordo Quadro un’adeguata polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO), in relazione allo svolgimento di tutte le attività di cui all’Accordo quadro ed ai singoli contratti attuativi, nessuna esclusa né eccettuata; detta copertura deve tenere indenni i dipendenti diretti del Fornitore, nonché i suoi collaboratori, impiegati nella gestione della commessa, con esclusione dei soggetti espressamente previsti dalla normativa di settore vigente.
6. L’art. 11 prevede che la gestione del servizio avvenga nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di sciopero.