Domanda : Buongiorno, con riferimento alla presente procedura, si porgono le seguenti richieste di chiarimento: Quesito1: In merito all’Art. 10) Garanzia Provvisoria del disciplinare, Punto C., lettera 7 (pagina 10), segnaliamo che non è indicato il numero di giorni che dovrà prevedere l’impegno del garante a rinnovare la garanzia, ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Si chiede Vostra cortese indicazione in tal senso. Quesito 2. In merito all’ Art.4) Norme e Direttive di Riferimento del capitolato, Paragrafo REAGENTI/MATERIALE DI CONSUMO, segnaliamo che, in contraddizione con quanto riportato in questa sezione, circa la necessità di fornire tutti i test conformi alla legislazione vigente sui Dispositivi Medici CE-IVD, per quanto di nostra conoscenza, risulta che alcuni dei reagenti richiesti nella fornitura (es. Ostecalcina decarbossilata, Sclerostina, FGF23 C –terminale, Activina) siano presenti sul mercato solo come test RUO (Research Use Only). Chiediamo conferma che sia possibile offrire test RUO in alternativa alla disposizione citata. Quesito 3. In merito all’ Art.5) Requisiti tecnici e funzionali minimi, la richiesta di fornitura del test “Ostecalcina N-MID” in CLIA, sembra identifichi un unico fornitore sul mercato. Infatti la dicitura “Ostecalcina N-MID” ci risulta essere espressamente il nome commerciale di un test che consente di rilevare sia la proteina intatta che il frammento N-Terminale. Chiediamo pertanto di poter offrire un analita che garantisca le stesse prestazioni in termini di rilevamento, ovvero equivalente alla metodica di cui sopra. Quesito 4. In riferimento all’ Art.5) Requisiti tecnici e funzionali minimi si chiede conferma che tutti i seguenti 6 analiti Osteocalcina N MID (o equivalente, vedi quesito 2), IGF1, BAP, Vitamina D 1.25, Renina e Aldosterone, richiesti come fornitura minima per l’analizzatore CLIA, debbano essere effettivamente rilevati con modalità Chemiluminescente, come ulteriormente specificato nell’allegato E “Attività Analitica”, e non sia possibile rilevarli con metodi analitici differenti (es. spettofotometria). Quesito 5. Alla luce della composizione del pannello richiesto, di alta specialità, si chiede la possibilità di indicare una soglia percentuale minima di analiti: non superiore al 60% di quelli indicati. Questo consentirebbe una maggiore pluralità delle offerte e una conseguente miglior concorrenzialità del mercato relativamente alla procedura in oggetto. Quesito 6. In virtù dei chiarimenti richiesti, della complessità della procedura, della necessità del reperimento di alcuni test da altre aziende fornitrici, nonché delle tempistiche ristrette legate alla risposta ai chiarimenti medesimi, si richiede una proroga di almeno 60 giorni. Cordiali saluti.
Risposta :
Quesito 1
In merito all’Art. 10) Garanzia Provvisoria del disciplinare, Punto C., lettera 7 (pagina 10), segnaliamo che non è indicato il numero di giorni che dovrà prevedere l’impegno del garante a rinnovare la garanzia, ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Si chiede Vostra cortese indicazione in tal senso.
Risposta
Si precisa che il periodo per il quale il garante si impegnerà al rinnovo della garanzia in caso di proroga dell’offerta, non indicato all’Art. 10 del Disciplinare di gara per mero errore materiale, è pari a 180 giorni.
Quesito 2
In merito all’ Art.4) Norme e Direttive di Riferimento del capitolato, Paragrafo REAGENTI/MATERIALE DI CONSUMO, segnaliamo che, in contraddizione con quanto riportato in questa sezione, circa la necessità di fornire tutti i test conformi alla legislazione vigente sui Dispositivi Medici CE-IVD, per quanto di nostra conoscenza, risulta che alcuni dei reagenti richiesti nella fornitura (es. Ostecalcina decarbossilata, Sclerostina, FGF23 C –terminale, Activina) siano presenti sul mercato solo come test RUO (Research Use Only).
Chiediamo conferma che sia possibile offrire test RUO in alternativa alla disposizione citata.
Risposta
Non è possibile offrire test RUO.
Relativamente ai dosaggi Osteocalcina Decarbossilata e Sclerostina si rimanda inoltre alla risposta al precedente quesito PI354334-21 e conseguente modifica alla documentazione di gara.
Quesito 3
In merito all’ Art.5) Requisiti tecnici e funzionali minimi, la richiesta di fornitura del test “Ostecalcina N-MID” in CLIA, sembra identifichi un unico fornitore sul mercato.
Infatti la dicitura “Ostecalcina N-MID” ci risulta essere espressamente il nome commerciale di un test che consente di rilevare sia la proteina intatta che il frammento N-Terminale.
Chiediamo pertanto di poter offrire un analita che garantisca le stesse prestazioni in termini di rilevamento, ovvero equivalente alla metodica di cui sopra.
Risposta
Si conferma la possibilità di offrire un analita che garantisca le stesse prestazioni in termini di rilevamento (equivalente)
Quesito 4
In riferimento all’ Art.5) Requisiti tecnici e funzionali minimi si chiede conferma che tutti i seguenti 6 analiti Osteocalcina N MID (o equivalente, vedi quesito 2), IGF1, BAP, Vitamina D 1.25, Renina e Aldosterone, richiesti come fornitura minima per l’analizzatore CLIA, debbano essere effettivamente rilevati con modalità Chemiluminescente, come ulteriormente specificato nell’allegato E “Attività Analitica”, e non sia possibile rilevarli con metodi analitici differenti (es. spettofotometria).
Risposta
Si conferma la richiesta indicata nel capitolato di gara e allegati.
Quesito 5
Alla luce della composizione del pannello richiesto, di alta specialità, si chiede la possibilità di indicare una soglia percentuale minima di analiti: non superiore al 60% di quelli indicati.
Questo consentirebbe una maggiore pluralità delle offerte e una conseguente miglior concorrenzialità del mercato relativamente alla procedura in oggetto.
Risposta
Si conferma quanto indicato nel capitolato di gara.
Quesito 6
In virtù dei chiarimenti richiesti, della complessità della procedura, della necessità del reperimento di alcuni test da altre aziende fornitrici, nonché delle tempistiche ristrette legate alla risposta ai chiarimenti medesimi, si richiede una proroga di almeno 60 giorni.
Risposta
Si rimanda alla risposta al precedente quesito PI354334-21 poiché in seguito alla modifica apportata alla documentazione di gara in data 02/12/2021, si è già provveduto a prorogare i termini di gara.