Domanda : In riferimento alla procedura “LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARGINE DI VALLE CAMPO LOTTO 1.” - CIG: 8962440774, e precisamente in merito al sopralluogo obbligatorio, ove nel Disciplinare di gara vengono indicate le figure autorizzate ad effettuarlo, la scrivente comunica quanto segue: VISTO - Che il Codice degli appalti, di cui al Dlgs n. 50/2016 ha abrogato l'art. 106 del DPR 207/2010, che indicava tra le figure abilitate ad effettuare il sopralluogo, quella del delegato purchè dipendente dell’operatore economico; - Che, l'obbligo di sopralluogo ha il suo fondamento normativo nell'art. 106 D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento d'esecuzione ed attuazione del D.Lgs.n. 163/2006); - Che, l'art. 217, comma 1, lett. u), punto 2) ha espressamente abrogato il D.P.R. n. 207/2010 nonchè il succitato art. 106. - Che il Codice dei Contratti Pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 tratta dell'argomento inerente la presa visione dei luoghi all'art. 79 comma 2 del codice stesso; - Che l'art. 79 comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, specifica inequivocabilmente che, quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi i termini per la ricezione delle offerte, sono stabiliti in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte; - Che l'art. 30 comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, specifica che, l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza e che, nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità. - Che, L'ANAC con i bandi tipo n. 1 e n 2 del 2017, ha disciplinato che: "Il sopralluogo può essere effettuato dal legale rappresentante/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento d'identità, o da soggetto in possesso del documento d'identità e apposita delega munita di copia del documento d'identità del delgante" e quindi la possibilità che l'espletamento del sopralluogo obbligatorio sia possibile con un semplice delegato non specificando che lo stesso debba obbligatoriamente essere un dipendente. - Che l' istituto del sopralluogo è comunque propedeutico ad una seria offerta economica. - Che nulla vieta che l'effettuazione del sopralluogo possa essere effettuata anche da un incaricato esterno, non dipendente, che intrattiene con la scrivente impresa un rapporto di collaborazione continuativo. - Che ad oggi, la maggioranza degli Enti appaltanti ha già recepito l'abrogazione dell'art. 106 del DPR 207/2010 e, nel bando e disciplinare richiede, tra le figure abilitate ad eseguire il sopralluogo, quella del delegato non dipendente con delega semplice a firma dell'amministratore dell’operatore economico partecipante. CHIEDE a codesto spettabile ente appaltante di adeguarsi al disposto del nuovo Codice degli Appalti in materia di sopralluogo, e di consentire l'effettuazione del sopralluogo con delega semplice ad un incaricato non dipendente, evitando cosi i forti disagi derivanti dall'impossibilità della scrivente di partecipare alla gara in oggetto, per concomitanti impegni sempre in relazione a gare d'appalto pubbliche. Certi di un sollecito riscontro porgiamo distinti saluti.
Risposta :
QUESITO N. 2
In riferimento alla procedura “LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARGINE DI VALLE CAMPO LOTTO 1.” - CIG: 8962440774, e precisamente in merito al sopralluogo obbligatorio, ove nel Disciplinare di gara vengono indicate le figure autorizzate ad effettuarlo, la scrivente comunica quanto segue:
VISTO
- Che il Codice degli appalti, di cui al Dlgs n. 50/2016 ha abrogato l'art. 106 del DPR 207/2010, che indicava tra le figure abilitate ad effettuare il sopralluogo, quella del delegato purchè dipendente dell’operatore economico;
- Che, l'obbligo di sopralluogo ha il suo fondamento normativo nell'art. 106 D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento d'esecuzione ed attuazione del D.Lgs.n. 163/2006);
- Che, l'art. 217, comma 1, lett. u), punto 2) ha espressamente abrogato il D.P.R. n. 207/2010 nonchè il succitato art. 106.
- Che il Codice dei Contratti Pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 tratta dell'argomento inerente la presa visione dei luoghi all'art. 79 comma 2 del codice stesso;
- Che l'art. 79 comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, specifica inequivocabilmente che, quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi i termini per la ricezione delle offerte, sono stabiliti in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte;
- Che l'art. 30 comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, specifica che, l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza e che, nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità.
- Che, L'ANAC con i bandi tipo n. 1 e n 2 del 2017, ha disciplinato che: "Il sopralluogo può essere effettuato dal legale rappresentante/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento d'identità, o da soggetto in possesso del documento d'identità e apposita delega munita di copia del documento d'identità del delgante" e quindi la possibilità che l'espletamento del sopralluogo obbligatorio sia possibile con un semplice delegato non specificando che lo stesso debba obbligatoriamente essere un dipendente.
- Che l' istituto del sopralluogo è comunque propedeutico ad una seria offerta economica.
- Che nulla vieta che l'effettuazione del sopralluogo possa essere effettuata anche da un incaricato esterno, non dipendente, che intrattiene con la scrivente impresa un rapporto di collaborazione continuativo.
- Che ad oggi, la maggioranza degli Enti appaltanti ha già recepito l'abrogazione dell'art. 106 del DPR 207/2010 e, nel bando e disciplinare richiede, tra le figure abilitate ad eseguire il sopralluogo, quella del delegato non dipendente con delega semplice a firma dell'amministratore dell’operatore economico partecipante.
CHIEDE
a codesto spettabile ente appaltante di adeguarsi al disposto del nuovo Codice degli Appalti in materia di sopralluogo, e di consentire l'effettuazione del sopralluogo con delega semplice ad un incaricato non dipendente, evitando cosi i forti disagi derivanti dall'impossibilità della scrivente di partecipare alla gara in oggetto, per concomitanti impegni sempre in relazione a gare d'appalto pubbliche.
Certi di un sollecito riscontro porgiamo distinti saluti.
RISPOSTA
Data la particolare tipologia di lavoro e la particolarità del cantiere (tra cui: cantiere ubicato all’interno delle valli di Comacchio, raggiungibile solo con imbarcazione, mezzi operativi che lavoreranno solo su pontoni galleggianti e non sull'argine, vincoli ambientali presenti) si conferma l’obbligo del sopralluogo al fine di prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per la formulazione di una seria offerta economica.
Per quanto sopra si conferma quanto disposto dal disciplinare di gara al paragrafo 1.4 in merito alla delega del soggetto incarico per il sopralluogo.
Nel caso specifico prospettato il soggetto esterno indicato dovrà essere munito di procura notarile rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa e che contempli tra l'altro la specifica attività di effettuazione sopralluoghi per la partecipazione agli appalti pubblici.
Il RUP
Ing. Rita Cavallari