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Dati del bando

BANDO RETTIFICATO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARGINE DI VALLE CAMPO LOTTO 1 - RETTIFICA SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE
Ente appaltanteENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' - DELTA DEL PO
Stato proceduraChiuso
Importo appalto362.079,31 €
Criterio di aggiudicazionePrezzo più basso
Data di pubblicazione a sistema08/11/2021
Termine richiesta chiarimenti18/11/2021 18:00
Termine presentazione delle offerte29/11/2021 10:00
Apertura busta amministrativa29/11/2021 10:15
Data chiusura procedura13/12/2021
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Cavallari Rita

telefono: 0533 314003

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARGINE DI VALLE CAMPO LOTTO 1

CIG: 8962440774

Chiarimenti

Chiarimento PI352313-21

Ultimo aggiornamento: 12/11/2021 12:15

Domanda : Spett. Stazione Appaltante provo a dettagliare meglio il quesito. Siamo una cooperativa costituita da 6 soci persone fisiche e 3 soci imprese, con un solo legale rappresentante e senza direttori tecnici nè dipendenti. Per quanto concerne il sopralluogo chiedo se sia possibile effettuarlo mediante: - uno dei direttori tecnici di una delle 3 società che costituiscono la cooperativa (senza bisogno di delega) - delega semplice del legale rappresentante della cooperativa ad uno dei 6 soci conferitori (senza procura notarile) -delega semplice del legale rappresentante della cooperativa ad un dipendente di una delle 3 imprese socie (senza procura notarile) Evidenzio che l'offerta di gara verrà presentata dalla cooperativa e la stessa cooperativa svolgerà i lavori in caso di aggiudicazione. Evidenzio infine che la cooperativa non è in possesso di certificato SOA, ma utilizzerà quello di un proprio socio conferitore in attesa di riscontro, porgo distinti saluti

Risposta :

QUESITO N.5

Spett. Stazione Appaltante

provo a dettagliare meglio il quesito.

Siamo una cooperativa costituita da 6 soci persone fisiche e 3 soci imprese, con un solo legale rappresentante e senza direttori tecnici nè dipendenti.

Per quanto concerne il sopralluogo chiedo se sia possibile effettuarlo mediante:

- uno dei direttori tecnici di una delle 3 società che costituiscono la cooperativa (senza bisogno di delega)

- delega semplice del legale rappresentante della cooperativa ad uno dei 6 soci conferitori (senza procura notarile)

-delega semplice del legale rappresentante della cooperativa ad un dipendente di una delle 3 imprese socie (senza procura notarile)

Evidenzio che l'offerta di gara verrà presentata dalla cooperativa e la stessa cooperativa svolgerà i lavori in caso di aggiudicazione.

Evidenzio infine che la cooperativa non è in possesso di certificato SOA, ma utilizzerà quello di un proprio socio conferitore

in attesa di riscontro, porgo distinti saluti

RISPOSTA

Nel caso specifico prospettato, il sopralluogo dovrà essere svolto dal Legale Rappresentante o da altro soggetto esterno munito di procura notarile rilasciata dal legale rappresentante e che contempli tra l'altro la specifica attività di effettuazione sopralluoghi per la partecipazione agli appalti pubblici.

Il RUP

Ing. Rita Cavallari


Chiarimento PI349937-21

Ultimo aggiornamento: 12/11/2021 10:53

Domanda : Spett. Stazione Appaltante siamo una cooperativa costituita da 6 soci persone fisiche e 3 soci imprese, con un solo legale rappresentante e senza direttori tecnici nè dipendenti. Per quanto concerne il sopralluogo chiedo se sia possibile effettuarlo mediante: - uno dei direttori tecnici di una delle 3 società che costituiscono la cooperativa (senza bisogno di delega) - delega semplice del legale rappresentante della cooperativa ad uno dei 6 soci conferitori (senza procura notarile) -delega semplice del legale rappresentante della cooperativa ad un dipendente di una delle 3 imprese socie (senza procura notarile)

Risposta :

QUESITO N. 3

Spett. Stazione Appaltante

siamo una cooperativa costituita da 6 soci persone fisiche e 3 soci imprese, con un solo legale rappresentante e senza direttori tecnici nè dipendenti.

Per quanto concerne il sopralluogo chiedo se sia possibile effettuarlo mediante:

- uno dei direttori tecnici di una delle 3 società che costituiscono la cooperativa (senza bisogno di delega)

- delega semplice del legale rappresentante della cooperativa ad uno dei 6 soci conferitori (senza procura notarile)

-delega semplice del legale rappresentante della cooperativa ad un dipendente di una delle 3 imprese socie (senza procura notarile)

RISPOSTA

Si chiede la riformulazione del quesito indicando quale operatore dovrà eseguire il lavoro (cooperativa o singola impresa).

Il RUP

Ing. Rita Cavallari


Chiarimento PI350916-21

Ultimo aggiornamento: 12/11/2021 10:52

Domanda : Gentili Signori, buongiorno. Con la presente siamo a chiedere il seguente chiarimento: è nostra intenzione partecipare a questa gara mediante ausilio requisiti da altra Impresa (Consorzio) per la categoria OG3 in classifica III. Siamo a chiedere se la produzione della attestazione soa (oltre agli altri requisiti di legge) da parte della Impresa ausiliaria è sufficiente oppure bisogna anche produrre certificati lavori fino alla concorrenza dell' importo di gara? In attesa, grazie e con i nostri miglio saluti.

Risposta :

QUESITO N. 4

Gentili Signori, buongiorno.

Con la presente siamo a chiedere il seguente chiarimento: è nostra intenzione partecipare a questa gara mediante ausilio requisiti da altra Impresa (Consorzio) per la categoria OG3 in classifica III. Siamo a chiedere se la produzione della attestazione soa (oltre agli altri requisiti di legge) da parte della Impresa ausiliaria è sufficiente oppure bisogna anche produrre certificati lavori fino alla concorrenza dell' importo di gara? In attesa, grazie e con i nostri miglio saluti.

RISPOSTA

Si conferma che è sufficiente il possesso dell’attestazione SOA categoria OG8 CLASSIFICA II.

Il RUP

Ing. Rita Cavallari


Chiarimento PI349263-21

Ultimo aggiornamento: 12/11/2021 10:51

Domanda : In riferimento alla procedura “LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARGINE DI VALLE CAMPO LOTTO 1.” - CIG: 8962440774, e precisamente in merito al sopralluogo obbligatorio, ove nel Disciplinare di gara vengono indicate le figure autorizzate ad effettuarlo, la scrivente comunica quanto segue: VISTO - Che il Codice degli appalti, di cui al Dlgs n. 50/2016 ha abrogato l'art. 106 del DPR 207/2010, che indicava tra le figure abilitate ad effettuare il sopralluogo, quella del delegato purchè dipendente dell’operatore economico; - Che, l'obbligo di sopralluogo ha il suo fondamento normativo nell'art. 106 D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento d'esecuzione ed attuazione del D.Lgs.n. 163/2006); - Che, l'art. 217, comma 1, lett. u), punto 2) ha espressamente abrogato il D.P.R. n. 207/2010 nonchè il succitato art. 106. - Che il Codice dei Contratti Pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 tratta dell'argomento inerente la presa visione dei luoghi all'art. 79 comma 2 del codice stesso; - Che l'art. 79 comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, specifica inequivocabilmente che, quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi i termini per la ricezione delle offerte, sono stabiliti in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte; - Che l'art. 30 comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, specifica che, l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza e che, nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità. - Che, L'ANAC con i bandi tipo n. 1 e n 2 del 2017, ha disciplinato che: "Il sopralluogo può essere effettuato dal legale rappresentante/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento d'identità, o da soggetto in possesso del documento d'identità e apposita delega munita di copia del documento d'identità del delgante" e quindi la possibilità che l'espletamento del sopralluogo obbligatorio sia possibile con un semplice delegato non specificando che lo stesso debba obbligatoriamente essere un dipendente. - Che l' istituto del sopralluogo è comunque propedeutico ad una seria offerta economica. - Che nulla vieta che l'effettuazione del sopralluogo possa essere effettuata anche da un incaricato esterno, non dipendente, che intrattiene con la scrivente impresa un rapporto di collaborazione continuativo. - Che ad oggi, la maggioranza degli Enti appaltanti ha già recepito l'abrogazione dell'art. 106 del DPR 207/2010 e, nel bando e disciplinare richiede, tra le figure abilitate ad eseguire il sopralluogo, quella del delegato non dipendente con delega semplice a firma dell'amministratore dell’operatore economico partecipante. CHIEDE a codesto spettabile ente appaltante di adeguarsi al disposto del nuovo Codice degli Appalti in materia di sopralluogo, e di consentire l'effettuazione del sopralluogo con delega semplice ad un incaricato non dipendente, evitando cosi i forti disagi derivanti dall'impossibilità della scrivente di partecipare alla gara in oggetto, per concomitanti impegni sempre in relazione a gare d'appalto pubbliche. Certi di un sollecito riscontro porgiamo distinti saluti.

Risposta :

QUESITO N. 2

In riferimento alla procedura “LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARGINE DI VALLE CAMPO LOTTO 1.” - CIG: 8962440774, e precisamente in merito al sopralluogo obbligatorio, ove nel Disciplinare di gara vengono indicate le figure autorizzate ad effettuarlo, la scrivente comunica quanto segue:

VISTO

- Che il Codice degli appalti, di cui al Dlgs n. 50/2016 ha abrogato l'art. 106 del DPR 207/2010, che indicava tra le figure abilitate ad effettuare il sopralluogo, quella del delegato purchè dipendente dell’operatore economico;

- Che, l'obbligo di sopralluogo ha il suo fondamento normativo nell'art. 106 D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento d'esecuzione ed attuazione del D.Lgs.n. 163/2006);

- Che, l'art. 217, comma 1, lett. u), punto 2) ha espressamente abrogato il D.P.R. n. 207/2010 nonchè il succitato art. 106.

- Che il Codice dei Contratti Pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 tratta dell'argomento inerente la presa visione dei luoghi all'art. 79 comma 2 del codice stesso;

- Che l'art. 79 comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, specifica inequivocabilmente che, quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi i termini per la ricezione delle offerte, sono stabiliti in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte;

- Che l'art. 30 comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, specifica che, l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza e che, nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità.

- Che, L'ANAC con i bandi tipo n. 1 e n 2 del 2017, ha disciplinato che: "Il sopralluogo può essere effettuato dal legale rappresentante/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento d'identità, o da soggetto in possesso del documento d'identità e apposita delega munita di copia del documento d'identità del delgante" e quindi la possibilità che l'espletamento del sopralluogo obbligatorio sia possibile con un semplice delegato non specificando che lo stesso debba obbligatoriamente essere un dipendente.

- Che l' istituto del sopralluogo è comunque propedeutico ad una seria offerta economica.

- Che nulla vieta che l'effettuazione del sopralluogo possa essere effettuata anche da un incaricato esterno, non dipendente, che intrattiene con la scrivente impresa un rapporto di collaborazione continuativo.

- Che ad oggi, la maggioranza degli Enti appaltanti ha già recepito l'abrogazione dell'art. 106 del DPR 207/2010 e, nel bando e disciplinare richiede, tra le figure abilitate ad eseguire il sopralluogo, quella del delegato non dipendente con delega semplice a firma dell'amministratore dell’operatore economico partecipante.

CHIEDE

a codesto spettabile ente appaltante di adeguarsi al disposto del nuovo Codice degli Appalti in materia di sopralluogo, e di consentire l'effettuazione del sopralluogo con delega semplice ad un incaricato non dipendente, evitando cosi i forti disagi derivanti dall'impossibilità della scrivente di partecipare alla gara in oggetto, per concomitanti impegni sempre in relazione a gare d'appalto pubbliche.

Certi di un sollecito riscontro porgiamo distinti saluti.

RISPOSTA

Data la particolare tipologia di lavoro e la particolarità del cantiere (tra cui: cantiere ubicato all’interno delle valli di Comacchio, raggiungibile solo con imbarcazione, mezzi operativi che lavoreranno solo su pontoni galleggianti e non sull'argine, vincoli ambientali presenti) si conferma l’obbligo del sopralluogo al fine di prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per la formulazione di una seria offerta economica.

Per quanto sopra si conferma quanto disposto dal disciplinare di gara al paragrafo 1.4 in merito alla delega del soggetto incarico per il sopralluogo.

Nel caso specifico prospettato il soggetto esterno indicato dovrà essere munito di procura notarile rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa e che contempli tra l'altro la specifica attività di effettuazione sopralluoghi per la partecipazione agli appalti pubblici.

Il RUP

Ing. Rita Cavallari


Chiarimento PI348879-21

Ultimo aggiornamento: 12/11/2021 10:49

Domanda : Buongiorno, in merito al sopralluogo, siamo a chiede se, in caso di partecipazione di un consorzio stabile, può essere fatto dall'impresa consorziata che sarà indicata in fase di gara come impresa esecutrice dei lavori. Cordiali saluti.

Risposta :

QUESITO N. 1

Buongiorno, in merito al sopralluogo, siamo a chiede se, in caso di partecipazione di un consorzio stabile, può essere fatto dall'impresa consorziata che sarà indicata in fase di gara come impresa esecutrice dei lavori.

RISPOSTA

Si conferma che il sopralluogo potrà essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori purchè tale indicazione sia confermata nei documenti di partecipazione alla gara.

Il RUP

Ing. Rita Cavallari


Chiarimento PI347909-21

Ultimo aggiornamento: 09/11/2021 10:13

Domanda : Buongiorno, chiediamo se anche l'offerta economica, oltre all'istanza di partecipazione, va presentata in bollo, poichè nell'allegato di gara F23 viene indicato un solo bollo da €. 16, inoltre non è presente il modello per l'offerta economica. grazie.

Risposta : Buongiorno, si conferma che anche l'offerta economica deve essere presentata in bollo da Euro 16,00. Si allega modello F23 aggiornato. Per l'offerta economica è sufficiente anche il modello elaborato dal sistema SATER.

Distinti saluti. Il RUP Rita Cavallari

Ultimo aggiornamento: 21-01-2022, 11:52