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Dati del bando

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO SEPARATO E DISGIUNTO DELLE SEGUENTI POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI NOVELLARA LOTTO 1: INCENDIO CIG 898349134B – LOTTO 2: FURTO CIG 8983495697 – LOTTO 3: ELETTRONICO CIG 898349783D – LOTTO 4: KASKO CIG 8983500AB6 – LOTTO 5: RESPONSABILITÀ CIVILE RCT-RCO CIG 8983501B89 – LOTTO 6: RC PATRIMONIALE CIG 8983502C5C – LOTTO 7: RCA- CVT PARCO VEICOLI CIG 8983505ED5 – LOTTO 8: INFORTUNI CIG 8983509226 – LOTTO 9: TUTELA LEGALE CIG 89835113CC – CPV 66510000-8.
Ente appaltanteUNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA
Stato proceduraChiuso
Importo appalto467.500,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema22/11/2021
Termine richiesta chiarimenti06/12/2021 12:00
Termine presentazione delle offerte14/12/2021 12:00
Apertura busta amministrativa14/12/2021 12:01
Data chiusura procedura17/12/2021
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Gamberini Elena

telefono: 0522655414
cellulare: 0522655433

Boni Giorgia

telefono: 0522655470
cellulare: 0522655414

Cig

Lotto 1LOTTO 1: INCENDIO

CIG: 898349134B
OpenData ANAC

Lotto 2LOTTO 2: FURTO

CIG: 8983495697
OpenData ANAC

Lotto 3LOTTO 3: ELETTRONICO

CIG: 898349783D
OpenData ANAC

Lotto 4LOTTO 4: KASKO

CIG: 8983500AB6
OpenData ANAC

Lotto 5LOTTO 5: RESPONSABILITÀ CIVILE RCT-RCO

CIG: 8983501B89
OpenData ANAC

Lotto 6LOTTO 6: RC PATRIMONIALE

CIG: 8983502C5C
OpenData ANAC

Lotto 7LOTTO 7: RCA- CVT PARCO VEICOLI

CIG: 8983505ED5
OpenData ANAC

Lotto 8LOTTO 8: INFORTUNI

CIG: 8983509226
OpenData ANAC

Lotto 9LOTTO 9: TUTELA LEGALE

CIG: 89835113CC
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI374128-21

Ultimo aggiornamento: 07/12/2021 16:54

Domanda : Con riferimento al lotto 1 si chiede: 1. Si chiede se in caso di aggiudicazione del rischio l’Ente sia disponibile all’inserimento in polizza delle clausole di seguito riportate; Cyber Clause Relativamente alle garanzie prestate dalla presente polizza, rimane in ogni caso escluso qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, a: a) manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, archivi digitali, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione; b) utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari; c) riduzione della funzionalità, disponibilità, funzionamento di hardware, microchip, circuiti integrati o dispositivi simili nelle apparecchiature informatiche o non informatiche; d) trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica); e) computer hacking; f) computer virus o programmi simili (trojan, worm, bombe logiche e codici dannosi in genere, ecc.); g) funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o similari; h) danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi (se conseguenti ad un evento sopraindicato); i) qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto); j) violazione del nuovo regolamento GDPR sulla Privacy, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, e successive modifiche ed integrazioni; salvo che ne derivi un danno di incendio, esplosione o scoppio. Per tale esclusione non hanno valore le condizioni particolari "colpa grave" e "buona fede" che pertanto s’intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione a tali eventi. Per Computer Virus si intende un programma software in grado di riprodursi e installarsi autonomamente, o che può essere installato inavvertitamente dagli utenti, su altri programmi e apparecchiature causando: - modifica dei programmi software e/o; - riduzione o alterazione della funzionalità, riservatezza, integrità, disponibilità di dati e programmi CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO “MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE” Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per “Malattia pandemica o epidemica”. Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest’ultimo caso, per la gravità abbia comportato l’adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio. Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita. Resta altresì specificatamente convenuto che: • sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell’attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione; • la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza. Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione. MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI (SANCTION CLAUSE) Generali Italia dichiara e il Contraente prende atto che Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione. CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE Con riferimento a tutte le garanzie, salvo quanto specificamente previsto per le eventuali garanzie di Responsabilità Civile, resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità: (i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva (“le Acque”), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / territori o relative Acque e con l’eccezione delle rotte internazionali; (ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque; (iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi. In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato al (ri) assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio. Con riferimento alle garanzie di responsabilità civile, ove previste, le stesse non comprendono il rischio e quindi Generali Italia non è tenuta a indennizzare l’Assicurato, in relazione ad eventuali responsabilità (i) nei confronti del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, di persone fisiche o giuridiche residenti in uno o più dei predetti Paesi o territori (ii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno degli stessi; (iii) derivanti da qualsiasi giudizio, provvedimento, pagamento, rimborso, costi e spese legali o accordo pronunciati, effettuati o sostenuti qualora le azioni legali siano intentate davanti ad un Tribunale o Autorità all’interno di Paesi che operano secondo le leggi di uno o più dei predetti Paesi / Territori o qualsiasi ordine, effettuato ovunque nel mondo, che attui tale giudizio, provvedimento, pagamento, rimborso, spese legali o accordo. La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione. Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: 2 • Iran • Corea del Nord • Siria • Crimea Region • Venezuela • Cuba • Libia • Russia 2. Si chiede conferma che i limiti n cifra fissa previsti per le garanzie terremoto, inondazione, alluvione, allagamento, atmosferici siano per sinistro, annualità assicurativa ed in aggregato per tutti i beni assicurati 3.Si chiede conferma del fatto che il limite in percentuale relativo alla garanzia eventi atmosferici operi sulla somma assicurata per singolo fabbricato 4.Si chiede se possano essere apportate varianti peggiorative a condizioni oggetto di varianti migliorative

Risposta : di seguito i riscontri

1. In relazione all'istanza presentata, il Concorrente ha facoltà di includere deroghe e varianti al capitolato tecnico di riferimento che saranno oggetto di valutazione secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara.
Ad ogni buon conto per varianti che incidano sull'Esclusione Misure restrittive secondo le differenti formulazione dei trattati assicurativi e riassicurativi si precisa sin da ora, che salvo che la stessa possa nella formulazione proposta comportare effetti riduttivi delle prestazioni assicurative contemplate dai capitolati, l'inserimento della stessa non viene considerato come variante peggiorativa.

2. Relativamente alle garanzie richiamate il capitolato indicata in modo espresso che la somma indicata alla colonna “limite di indennizzo deve intendersi per sinistro e anno”. Sono espressamente richiamate e definite le sigle:

S= limite di indennizzo per sinistro

A= limite di indennizzo anno

Vedasi a esemplificazione estratto capitolato

3. il capitolato indicata in modo espresso ed incontrovertibile quanto richiesto

4. Non è consentito apportare varianti peggiorative alle condizioni oggetto di varianti migliorative per gli elementi tecnici indicati in scheda di offerta (limiti di indennizzo, franchigia, riduzione scoperto ecc)

Chiarimento PI365698-21

Ultimo aggiornamento: 01/12/2021 13:33

Domanda : OGGETTO: Comune di Novellara - LOTTO 5 RCT-RCO - CIG 8983501B89 - richiesta chiarimenti di seguito le informazioni richieste per il lotto 5 - RCT/RCO della gara in oggetto: Con riferimento alle attività del Contraente: 1 Si chiede conferma che il Contraente si attenga alle direttive emanate dagli Enti preposti in materia prevenzione e sicurezza in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19”; 2 Si chiede conferma che il Contraente non sia proprietario/ non gestisca direttamente servizi di infermeria, di pronto soccorso, ambulatori e servizi sanitari in genere; 3 Si chiede conferma che il Contraente non sia proprietario/ non gestisca direttamente laboratori chimici e di analisi; 4 Si chiede conferma che il Contraente non sia proprietario/ non gestisca direttamente stabilimenti termali; 5 Si chiede conferma che il Contraente non sia proprietario e non gestisca direttamente approdi, pontili, circoli nautici; 6 Si chiede conferma che il Contraente non sia proprietario/ non gestisca direttamente cabinovie, seggiovie, funivie, impianti di risalita, impianti e comprensori sciistici; 7 Si chiede di indicare l’ente che gestisce l’acquedotto e la rete fognaria; 8 Si chiede conferma che il Contraente non gestisca direttamente un servizio di smaltimento di rifiuti speciali, tossici o nocivi. 9 Sul file “Profilo di rischio RCT”, è riportato tra le Activity “Strutture per la terza età” e TYPE OF RESPONSABILITY “Mixed”, si chiede di esplicitare i servizi o attività che sono di competenza del contraente e quali gestiti/di competenza di terzi. Con riferimento al capitolato RCT/RCO: 10 si chiede conferma, che il recesso annuo non sia consentito alla Società; 11 con riferimento all’art. 19.46: “Servizio di infermeria, pronto soccorso ed attività medica e paramedica svolte in farmacia, comprese la responsabilità civile personale del personale medico e paramedico. Resta esclusa la RC professionale di medici, dipendenti o non dipendenti”. Si chiede conferma che la frase “Comprese la responsabilità civile personale del personale medico e paramedico”, sia un refuso; 12 Si chiede conferma che non siano esclusi in polizza: Guerra, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio; 13 Si chiede conferma che l’esclusione di cui all’art.21, lettera c) - “Derivanti dalla responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionata, direttamente o indirettamente derivante, seppure in parte, dall’asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto” – non si applichi alla variante migliorativa prevista dall’art. 19.52.

Risposta : riscontro ai quesiti posti:

1- L’Ente ottempera alle misure di prevenzione di in tema di COVID-19 secondo disposizioni a tutela dei lavori in materia e di cui Dlgs 81/2008;
2-Il Comune non ha la gestione di RSA, case di riposo e strutture similari di erogazione prestazioni sanitarie. La polizza RCT non contempla la copertura del rischio di cui alla Legge 8 marzo 2017n. 24 cd Gelli-Bianco. La casa Protetta di Via Costituzione è in gestione ed accredita all’Azienda Speciale I Millefiori, Azienda Speciale Comunale costituita ex art. 114 TUEL con socio unico Comune di Novellara, azienda dotata di propria polizza RCT
3-Nessuna attività riconducibile ai settori indicati il Comune non svolge attività riconducibili alle norme di cui alla Legge 8 marzo 2017n. 24 cd Gelli-Bianco;
4-Il Contraente NON ha la proprietà e/o gestione di stabilimenti termali
5-Il Contraente NON ha la proprietà e/o gestione di approdi, pontili, circoli nautici
6-Il Contraente NON ha la proprietà e/o gestione delle strutture ed impianti indicati
7- IREN SPA
8-Il Contraente NON ha la gestione diretta di servizi di smaltimento di rifiuti per le categorie indicate
9-Si rimanda a quanto indicato al precedente punto 2
10-SI la facoltà di recesso è consentita nell’ambito dell’istituto della revisione del prezzo art. 11. Ad ogni buon conto è facoltà del concorrente nei termini e numero varianti ammesse del disciplinare apportate modifiche
11-La polizza non copre alcuna delle responsabilità di cui alla Legge 8 marzo 2017n. 24 cd Gelli-Bianco
12-Si rimanda alla disciplina del capitolato d’oneri ove in modo espresso ed incontrovertibile sono riportate le esclusioni art. 20 e art. 21
13-Quanto escluso viene derogato nei limiti della condizione migliorativa ove espressamente si disciplina


Chiarimento PI362082-21

Ultimo aggiornamento: 30/11/2021 15:36

Domanda : Buonasera, Con la presente si chiede la Vs. disponibilità, certi che non vi sia alcun interesse, né tantomeno la volontà, da parte della Stazione Appaltante (Ente Contraente se diverso) di esporre l’Appaltatore (“Assicuratore Aggiudicatario dell’appalto”) ad eventuali violazioni di legge o regolamenti, tra cui quelle in materia di sanzioni internazionali, a prevedere in caso di aggiudicazione l’inserimento nei rispettivi Capitolati di Polizza della Clausola di seguito riportata: ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI: Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali. Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE OFAC, ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima. Ringraziamo anticipatamente per l’attenzione e confidando nel positivo accoglimento della richiesta porgiamo distinti saluti.

Risposta :

In relazione all'istanza presentata, il Concorrente ha facoltà di includere deroghe e varianti al capitolato tecnico di riferimento che saranno oggetto di valutazione secondo i criteri indicati nel "Progetto esplicativo dei criteri di valutazione offerte".

Ad ogni buon conto per varianti che incidano sull'Esclusione OFAC secondo le differenti formulazione dei trattati assicurativi e riassicurativi si precisa sin da ora, che salvo che la stessa possa nella formulazione proposta comportare effetti riduttivi delle prestazioni assicurative contemplate dai capitolati, l'inserimento della stessa non viene considerato come variante peggiorativa .

Il Funzionario del Servizio Appalti

f.to dott.ssa Giorgia Boni

Chiarimento PI360701-21

Ultimo aggiornamento: 24/11/2021 16:43

Domanda : Con la presente si chiede di confermare che i contratti saranno stipulati in modalità elettronica (firmati digitalmente), mediante scrittura privata e, a mezzo corrispondenza.

Risposta :

La sottoscrizione delle polizze potrà avvenire a scelta dell’Assicuratore mediante:

l’apposizione di firma olografa (detta anche grafometrica) con scambio di corrispondenza dei documenti

l’apposizione di firma digitale sul file del documento di polizza


Il Funzionario del Servizio Appalti

f.to dott.ssa Giorgia Boni

Chiarimento PI360356-21

Ultimo aggiornamento: 23/11/2021 16:32

Domanda : si richiede copia integrale dei libretti di circolazione.

Risposta : Si rende disponibile in allegato copia integrale dei libretti di circolazione dei mezzi.


il Funzionario del Servizio Appalti
f.to dott.ssa Giorgia Boni

Ultimo aggiornamento: 17-12-2021, 11:35