Salta al contenuto

Dati del bando

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL COMUNE DI FELINO PER ANNI CINQUE
Ente appaltanteUNIONE PEDEMONTANA PARMENSE
Stato proceduraChiuso
Importo appalto808.096,50 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema31/01/2022
Termine richiesta chiarimenti18/02/2022 13:00
Termine presentazione delle offerte26/02/2022 13:00
Apertura busta amministrativa28/02/2022 09:30
Data chiusura procedura31/03/2022
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialesi

possibile attivazione della clausola sociale per i dipendenti dell'attuale affidatario

Allegati

Referenti

Mellini Maria Alessandra

telefono: 0521301217
cellulare: 0521301123

Vitali Michela

telefono: 0521301123

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1servizio di gestione dei servizi cimiteriali comune di Felino

CIG: 9081729FD7

Chiarimenti

Chiarimento PI039991-22

Ultimo aggiornamento: 17/02/2022 17:42

Domanda : Il bando prevede come valore un importo di euro 808.096,50 iva Esclusa; si tratta di un importo corretto?

Risposta : L’importo presunto per il periodo dell’appalto ovvero per il quinquennio è pari a € 384.807,90 (IVA di legge esclusa).

Come indicato specificatamente nel bando e disciplinare di gara , Ii valore massimo stimato dell’appalto comprensivo di rinnovo e proroga, è pari ad € 808.096,59 al netto di Iva .
ll valore indicato è quindi un valore ipotetico, nel caso in cui si ricorra in futuro ad un rimmovo quinquennale e ad una proroga di sei mesi

Chiarimento PI035476-22

Ultimo aggiornamento: 17/02/2022 16:47

Domanda : nell'allegato "bando e disciplinare" al punto 7.2 sono richieste almeno due dichiarazioni di istituti bancari. Secondo la giurisprudenza, l'espressione 'idonee referenze bancarie' "non può considerarsi quale requisito rigido, stante la necessità di contemperare l'esigenza della dimostrazione dei requisiti partecipativi con il principio della massima partecipazione alle gare di appalto, con conseguente necessità di prevedere dei temperamenti per quelle imprese che non siano in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze richieste" ( cfr. parere di precontenzioso n.896 del 17 ottobre 2018; n. 350 del 13 aprile 2017; n.518 del 10 maggio 2017). Infatti, la trasmissione di una sola referenza bancaria, in luogo delle due referenze richieste dal bando di gara, può giustificarsi anche semplicemente con la scelta dell'operatore economico di intrattenere rapporti professionali con un solo istituto bancario (Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 5542 del 22 novembre 2013). Anche il Tar di Napoli con sentenza 17/12/2021 n.8054, si è espresso in favore di una interpretazione flessibile: "il collegio ritiene che il requisito delle referenze bancarie vada interpretato in modo non restrittivo in accordo con il principio del "favor partecipationis". La giurisprudenza ha ritenuto che è possibile soddisfare tale requisito presentando un mezzo alternativo anche in mancanza di una espressa previsione del bando (v. T.A.R. PALERMO sez III , 04/08/2020, n. 1753 nonchè T.A.R. ROMA, sez III, 15/03/2021, n. 3130) o di ritenere dimostrata la solidità finanziaria sulla scorta di bilanci anche in mancanza di una delle due referenze bancarie richieste (C.d.s., sez. III, Sent. n. 5294 del 13.7.2021). A favore della tesi della possibilità di regolarizzare la mancanza delle referenze bancarie, anche successivamente alla proposizione della domanda, si pone invece la sentenza del T.A.R. Napoli 19/10/2017 n. 4884, la quale, sul presupposto che le referenze bancarie siano un elemento formale della domanda, ritiene che l'omessa allegazione di una referenza bancaria anche se richiesta nella lex specialis rientra nell'ambito di applicazione della disciplina del soccorso istruttorio. Alla luce di queste sentenze, le chiedo: si può partecipare alla gara con una sola referenza bancaria?

Risposta :

Dal momento che il bando di gara richiede per la partecipazione alla gara, a tutti i concorrenti, il possesso di due referenze bancarie,

alla luce della richiesta presentata e degli orientamenti giurisprudenziali recentemente espressi e verificati dalla stazione appaltante, visto anche il bando tipo Anac n. 1 /21;

visto l’art 86, comma 4 del codice che stabilisce:

Di norma, la prova della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati nell'allegato XVII, parte I. L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante

Visto l’allegato XVII, parte I e i mezzi di prova in esso indicati

si ritiene che

i concorrenti possano partecipare con una sola referenza bancaria, indicando tuttavia in modo adeguato e valutabile dall’amministrazione quali sono i giustificati motivi che non consentono di presentarne due e presentando contestualmente idonei mezzi di prova alternativi, tra quelli consentiti ai sensi della vigente normativa


Ultimo aggiornamento: 26-04-2022, 10:43