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Dati del bando

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D. LGS. N. 50/2016 CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPERIMENTALE DENOMINATO “OPERATORE SOCIO SANITARIO DI QUARTIERE” DA REALIZZARE NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI RIMINI
Ente appaltanteCOMUNE DI BELLARIA-IGEA MARINA
Stato proceduraChiuso
Importo appalto3.277.700,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema29/11/2021
Termine richiesta chiarimenti28/12/2021 18:00
Termine presentazione delle offerte10/01/2022 18:00
Apertura busta amministrativa11/01/2022 10:00
Data chiusura procedura14/07/2022
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Cecchini Ivan

telefono: 0541343724

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1servizi di assistenza sociale

CIG: 8991342225

Chiarimenti

Chiarimento PI000351-22

Ultimo aggiornamento: 03/01/2022 11:31

Domanda : Si chiede conferma del fatto che sia l’offerta tecnica che l’offerta economica, in caso di partecipazione di Consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) del Codice, debbano essere sottoscritte unicamente dal consorzio e non anche dalle consorziate designate quali esecutrici.

Risposta :

Si conferma che sia l’offerta tecnica che l’offerta economica, in caso di partecipazione di Consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) del Codice, devono essere sottoscritte unicamente dal consorzio e non anche dalle consorziate designate quali esecutrici.

Chiarimento PI000346-22

Ultimo aggiornamento: 03/01/2022 11:27

Domanda : Conformemente alle prescrizioni della lex specialis l’operatore dovrà assumere 9 operatori socio sanitari full time per garantire il servizio come richiesto dal capitolato tecnico per il monte ore stimato dall’Ente. Nel caso in cui il monte ore assegnato all’affidatario si rivelasse inferiore a quello stimato l’appaltatore dovrebbe comunque sostenere il costo della manodopera che, come stimato dalla stessa SA, rappresenta il 78% del costo complessivo. Come disposto dall’art. 6.4 del disciplinare “il ribasso percentuale unico sull’importo complessivo a base d’asta di € 1.796.000,00 verrà applicato al costo orario di € 25,247 + Iva, nel caso servano ore aggiuntive nell’ambito delle opzioni previste”. In ordine alle “opzioni previste” precisa il capitolato all’art. 17 “la stazione appaltante si riserva altresì, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto (inclusa l’opzione esercitabile in fase di rinnovo), di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario”. Quindi in caso di aumento del numero di ore e conseguente aumento del numero di operatori necessari l’appaltatore verrà remunerato, per l’eccedenza – rispetto al monte ore definito in gara e non rispetto al quinto d’obbligo - al costo orario di E. 25.247 decurtato del ribasso percentuale unico espresso sull’importo complessivo a base di gara. Diversamente opinando graverebbe integralmente sull’appaltatore il costo del personale – QUALE COSTO INCOMPRIMIBILE – fino alla concorrenza del 20% delle ore aggiuntive (ovvero entro il quinto d’obbligo) in palese contrasto con l’obbligo gravante sull’aggiudicatario e sottoposto alla debita verifica della SA di giustificare i costi delle figure professionali richieste dal committente e conseguente impiegate nell’esecuzione del servizio nell’appalto medesimo. Si chiede pertanto conferma di quanto disposto dalla lex specialis ovvero che in caso di aumento del numero di ore rispetto al monte ore annuo di n. 17784, ogni ora aggiuntiva verrà remunerata all’appaltatore al costo orario di E. 25.247 decurtato del ribasso percentuale unico espresso sull’importo complessivo a base di gara

Risposta :

Si conferma che in caso di aumento del numero di ore rispetto al monte ore annuo di n. 17784, ogni ora aggiuntiva verrà remunerata all’appaltatore al costo orario di E. 25.247 decurtato del ribasso percentuale unico espresso sull’importo complessivo a base di gara.

Chiarimento PI399840-21

Ultimo aggiornamento: 30/12/2021 16:45

Domanda : Con riferimento all’allegato 6 da produrre nell’ambito della documentazione amministrativa, al punto 4 si richiede di indicare i dati relativi al personale che verrà impiegato nel servizio, con indicazione di nomi e cognomi, titoli e qualifiche. Posto che l’assunzione del personale da dedicare a un servizio, perdipiù, come nel caso in questione, di nuova attivazione, non può che avvenire a seguito dell’aggiudicazione dello stesso, risulta impossibile per le imprese partecipanti assumere in fase di gara un impegno tanto preciso rispetto a personale che, quand’anche si rendesse disponibile ad oggi a valutare una futura assunzione su quel servizio (in caso di aggiudicazione dello stesso), non avrebbe comunque nessun obbligo in tal senso (considerato anche che nelle more dei tempi di aggiudicazione, quelle persone ben potrebbero trovare altri impieghi). Pertanto, alla luce di quanto precede e al fine di ricondurre a ragionevolezza la richiesta, si richiede di confermare che la richiesta stessa è volta esclusivamente a verificare l’esperienza del concorrente in servizi analoghi e che pertanto andrà evasa indicando i dati di personale già alle dipendenze della società presso altri servizi e che nessun obbligo graverà sull’impresa di avviare al servizio, in caso di aggiudicazione, proprio quelle persone, che potranno essere “sostituite” con altre aventi caratteristiche di esperienza professionale non inferiori.

Risposta :

il disciplinare di gara al punto 8.4 Requisiti di capacità tecnica e professionale , lett.b) richiede quale requisito di qualificazione la disponibilità di almeno 10 operatori aventi la qualifica di OSS, con esperienza e altre caratteristiche ivi indicate. In quanto requisito di qualificazione tecnico professionale , si conferma che la richiesta stessa è volta a verificare l’esperienza del concorrente in servizi analoghi e che pertanto andrà evasa indicando i dati di personale non necessariamente coincidente con il personale che verrà utilizzato in sede di esecuzione. In sede di esecuzione l'affidatario dovrà impiegare personale avente la qualifica di OSS con le caratteristiche richieste nel capitolato speciale di appalto.

Chiarimento PI399693-21

Ultimo aggiornamento: 30/12/2021 15:45

Domanda : si chiede un chiarimento in ordine alla corretta lettura del disciplinare in combinato disposto al capitolato, alla luce dei chiarimenti pervenuti, al fine di addivenire alla corretta formulazione dell’offerta. Posto che il monte ore complessivo annuo è pari a nr. 17.784, rilevato che - come precisato dalla SA con risposta a quesito specifico pervenuto - la modalità di fatturazione è da intendersi a corpo e non a rendicontazione, quali determinazioni assumerebbe la committente qualora al termine del primo anno di esecuzione dovesse accertare (attraverso il report allegato a ciascuna fattura) che il numero di ore effettivamente assegnate, quindi svolte, è inferiore al numero di ore stimate?

Risposta :

Nel contratto di appalto i cui corrispettivi sono stabiliti “a corpo”, l’offerente formula la propria offerta economica, attraverso la determinazione, a proprio rischio e sulla base delle specifiche tecniche contenute nel capitolato speciale d’appalto e nella propria offerta tecnica, dei fattori produttivi necessari per la realizzazione del servizio, derivandone l’immodificabilità del prezzo determinato a corpo, con assunzione a carico dell’appaltatore dell’alea rappresentata dalla maggiore o minore quantità dei fattori produttivi che si renda necessaria rispetto a quella prevista nell’offerta formulata sulla base prevista di 17.784 ore annue complessive.

L'immodificabilità del prezzo non è però assoluto ed inderogabile ma è soggetto a variazioni qualora si verifichi una modifica tale da determinare un cambiamento nell’oggetto del contratto, per cui in presenza di variazioni in aumento o dimininuzione dei servzizi in termini di ore oltere il quinto dì'obbligo che esulino la normalità e che si ritengano abnormi rispetto a quelli previsti inizialmente, si va incontro a possibili variazioni del prezzo, in aumento o diminuzione.

Chiarimento PI396489-21

Ultimo aggiornamento: 29/12/2021 11:02

Domanda : Con riferimento alla procedura in oggetto, la scrivente è con la presente a formulare la seguente richiesta di chiarimento. L’art. 9.2 del disciplinare di gara, deputato a fornire le indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e consorzi stabili”, alla lettera a) per i consorzi di cui all’art. 45 lett b) del Codice, precisa quanto segue: I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. Stante l’orientamento giurisprudenziale che equipara i consorzi ex art. 45, comma 2 lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 a quelli (stabili) di cui alla successiva lett. c) del medesimo art. 45, comma 2, poiché anche la struttura (stabile) del consorzio di cooperative (basata su un rapporto organico tra queste) realizza una forma di avvalimento che si fonda sul patto consortile e sulla relativa causa mutualistica, si chiede conferma circa la possibilità da parte del Consorzio di cooperative (ex art. 45 comma 2 lett. b) del Codice) di comprovare il possesso dei requisiti di cui agli artt. 8.3 (requisiti di capacità economica) e 8.4 (requisiti di capacità tecnica e professionale) attraverso il possesso dei suindicati requisiti da parte delle consorziate designate, senza necessità di ricorre all’aggravio procedimentale dato dalla stipula di formali contratti di avvalimento. In attesa di cortese riscontro, si porgono i migliori saluti.

Risposta :

Si conferma la possibilità da parte del Consorzio di cooperative (ex art. 45 comma 2 lett. b) del Codice) di comprovare il possesso dei requisiti di cui agli artt. 8.3 (requisiti di capacità economica) e 8.4 (requisiti di capacità tecnica e professionale) attraverso il possesso dei suindicati requisiti da parte delle consorziate designate, senza necessità di ricorre all’aggravio procedimentale dato dalla stipula di formali contratti di avvalimento.


Chiarimento PI395478-21

Ultimo aggiornamento: 28/12/2021 10:17

Domanda : Gentilissimi, con riferimento alla gara in oggetto, siamo a formulare le seguenti richieste di chiarimenti: 1. in merito alle modalità di fatturazione del servizio di cui all'art. 20 del Capitolato speciale d'appalto, si chiede se queste siano da intendersi a corpo, oppure a rendicontazione.; 2. si chiede inoltre conferma che le ore per i tempi di spostamento da un Utente all’altro a partire dal primo accesso del turno lavorativo e le ore di lavoro indirette (es. riunioni interne, con Comune etc.), in quanto facenti parte del monte monte ore annuo stimato a carico degli Operatori (pari a 17.784 ore annue), siano anch'esse fatturabili. Distinti saluti

Risposta :

quesito 1:la modalità di fatturazione del servizio di cui all'art. 20 del Capitolato speciale d'appalto è da intendersi a corpo.

quesito 2: nella tariffa e nel monte ore indicato è compreso anche il tempo trasporto


Chiarimento PI393042-21

Ultimo aggiornamento: 23/12/2021 17:10

Domanda : Spett.le Ente, con la presente, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: 1) conferma che in caso di partecipazione di un consorzio stabile ex art. 45, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 50 del 2016, quest’ultimo sia tenuto a rendere la domanda di partecipazione unitamente alle dichiarazioni integrative, diversamente dalle consorziate designate per l’esecuzione, le quali saranno tenute a rendere solo il DGUE; 2) conferma che la comprova dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale, sarà effettuata solo rispetto al concorrente proposto per l'aggiudicazione, posto che, in questa fase, è sufficiente auto-dichiararne il possesso ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000. In attesa di Vostro cortese riscontro, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Risposta : 1.in caso di partecipazione di un consorzio stabile ex art. 45, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 50 del 2016, il Consorzio è tenuto a rendere la domanda di partecipazione unitamente alle dichiarazioni integrative. La consorziata designata per l’esecuzione, dovrà rendere il DGUE e la dichiarazione integrativa al DGUE , sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà, da rendersi secondo il modello Allegato 1 al disciplinare di gara .

Il punto 20.2 del suddetto disciplinare specifica infatti che, nel caso di consorzi cooperativi, consorzi artigiani e consorzi stabili, la dichiarazione integrativa al DGUE deve essere presentata dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. Possono essere omesse le dichiarazioni non di interesse diretto della consorziata (punti 18, 19, 20 e 22).

2. si conferma che la comprova dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale, sarà effettuata solo rispetto al concorrente proposto per l'aggiudicazione, posto che, in questa fase, è sufficiente auto-dichiararne il possesso ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000 . In particolare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria (fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto, riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, di € 500.000,00 IVA esclusa) è dichiarato nel DGUE. Il possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale (avvenuta esecuzione regolare nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara di almeno un servizio assistenziale domiciliare socio assistenziale e/o socio educativa anche presso strutture residenziali o diurne pubbliche o private della durata continuativa di un anno solare con l’impiego di personale avente la qualifica di OSS e disponibilità di personale avente la qualifica do OSS e con esperienza nei termini richiesti dal disciplinare) è dichiarato tramite la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE e ATTO DI NOTORIETA’ , da rendersi in carta libera secondo l’allegato Mod. 6 - Modello Dichiarazione possesso requisiti capacità tecnica professionale, che contiene anche la Tabella riepilogativa sul personale impiegato , con indicazione: nome e cognome, qualifica e inquadramento contrattuale, titolo professionale, esperienza, possesso patente categoria B.

Chiarimento PI388459-21

Ultimo aggiornamento: 20/12/2021 13:55

Domanda : Relativamente al requisito di cui al par. 8.4 lett. b) del Disciplinare “disponibilità di personale avente la qualifica di OSS e con esperienza aventi le seguenti caratteristiche: a) possesso dell’attestato di qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario rilasciato o riconosciuto dalla Regione Emilia Romagna o attestato equivalente rilasciato da Enti di altre regioni (…)”, relativamente alla lettera a), si chiede conferma che detto requisito sia assolto, in considerazione di quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001 che disciplina uniformemente nelle singole Regioni l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’operatore socio-sanitario e per la definizione dell’ordinamento didattico dei corsi di formazione, dalla disponibilità di personale con qualifica di OSS ottenuta presso altra Regione secondo la relativa normativa regionale vigente nella stessa;

Risposta :

Si conferma che il requisito relativo alla disponibilità di personale con qualifica di OSS , in considerazione di quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001 che disciplina uniformemente nelle singole Regioni l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’operatore socio-sanitario e per la definizione dell’ordinamento didattico dei corsi di formazione, è assolto dall’operatore che consegua la qualifica di OSS presso altra Regione secondo la relativa normativa regionale vigente nella stessa;

Chiarimento PI388098-21

Ultimo aggiornamento: 20/12/2021 13:41

Domanda : Buongiorno, in merito al requisito di cui al par. 8.3 del Disciplinare "Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto, riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, di € 500.000,00 IVA esclusa": 1.1) si chiede conferma che per "settore di attività oggetto dell’appalto" si ricomprendano i servizi di assistenza domiciliare in generale prestati, oltre che a favore di anziani e disabili, anche a favore di diverse categorie di utenza (ad esempio, servizi di assistenza domiciliare svolti a favore di anziani e disabili, nonchè minori e/o soggetti psichiatrici e/o affetti da dipendenze; 1.2) in merito alle modalità di comprova, si chiede conferma che l'assolvimento del considerato requisito possa essere comprovato mediante la presentazione di copia conforme all'originale degli attestati rilasciati dalle stazioni appaltanti per i servizi svolti. In attesa di cortese riscontro e ringraziando, distinti saluti.

Risposta :

si conferma che per "settore di attività oggetto dell’appalto" si ricomprendano i servizi di assistenza domiciliare in generale prestati, oltre che a favore di anziani e disabili, anche a favore di diverse categorie di utenza (ad esempio, servizi di assistenza domiciliare svolti a favore di anziani e disabili, nonchè minori e/o soggetti psichiatrici e/o affetti da dipendenze; In merito alle modalità di comprova, si conferma che l'assolvimento del considerato requisito può essere comprovato mediante la presentazione di copia conforme all'originale degli attestati rilasciati dalle stazioni appaltanti per i servizi svolti.

Chiarimento PI387598-21

Ultimo aggiornamento: 20/12/2021 13:40

Domanda : Buongiorno, in riferimento alla procedura aperta per l’affidamento del servizio sperimentale denominato “operatore socio sanitario di quartiere” da realizzare nel territorio del Distretto Socio Sanitario di Rimini CIG 8991342225 siamo a chiedere, cortesemente, i seguenti chiarimenti: 1) Si chiede conferma che, al fine di soddisfare il requisito di capacità economica e finanziaria previsto dall’art. 8.3 a pag. 8 del disciplinare e tenuto conto di quanto richiesto nel requisito di capacità tecnica e professionale, possano essere considerati servizi specifici nel settore di attività oggetto dell’appalto: 1. Il servizio di assistenza tutelare/educativa/riabilitativa rivolto a persone con disabilità svolto presso il centro diurno; 2. Il servizio di assistenza tutelare svolto da personale OSS presso strutture residenziali per anziani quali RSA, Case di Riposo. 3. il servizio di assistenza tutelare/educativa/sociale presso il domicilio degli utenti, i Gruppi appartamento, i Centri di Salute Mentale territoriali e le sedi di attività riabilitative, svolto per conto del DSM di Aziende Sanitarie Locali; 2) Si chiede di indicare il numero di utenti medi dell’ultimo triennio che hanno usufruito del servizio. In attesa di cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.

Risposta :

Possono essere considerati servizi specifici nel settore di attività oggetto dell’appalto: 1. Il servizio di assistenza tutelare/educativa/riabilitativa rivolto a persone con disabilità svolto presso il centro diurno; 2. Il servizio di assistenza tutelare svolto da personale OSS presso strutture residenziali per anziani quali RSA, Case di Riposo. 3. il servizio di assistenza tutelare/educativa/sociale presso il domicilio degli utenti, i Gruppi appartamento, i Centri di Salute Mentale territoriali e le sedi di attività riabilitative, svolto per conto del DSM di Aziende Sanitarie Locali;

Il servizio è di nuova istituzione, pertanto non si dispone di tale informazione

Chiarimento PI385380-21

Ultimo aggiornamento: 20/12/2021 13:36

Domanda : Alla c.a. del RUP Dott.re Ivan Cecchini, in mente alla procedura in oggetto si chiedono i seguenti chiarimenti: 1. Si chiede cortesemente il nr. utenti annui da Voi stimato per la costruzione della base d’asta. 2. Si chiede cortesemente il nr. di km annui percorsi dagli Operatori da Voi stimato per la costruzione della base d’asta. 3. Conferma che la base d’asta, pari a € 1.796.000,00, sia frutto di un arrotondamento poiché l’importo orario a base d’asta (€ 25,247) moltiplicato per il monte ore quadriennale da Capitolato (71.136) è pari a € 1.795.970,592. 4. Conferma che il monte ore annuo stimato a carico degli Operatori – pari a 17.784 ore annue – includa i tempi di spostamento da un Utente all’altro a partire dal primo accesso del turno lavorativo e le ore di lavoro indirette (es. riunioni interne, con Comune etc.). 5. Conferma che i mezzi per lo svolgimento del servizio possano essere quelli personali degli Operatori. 6. Rispetto alla tabella contenuta nell’Allegato 7 - Offerta economica, si chiede cortesemente una specifica sul valore da inserire nella decima colonna (%), ovvero se la voce di costo da inserire corrisponda all’incidenza che le varie componenti hanno sull’intero importo della manodopera (es. Operatore OSS corrisponde al 95% della manodopera complessiva). 7. Si chiede cortesemente se i campi relativi a corrispettivo in Euro e ribasso unico percentuale dell’Art. 10 dell’Allegato 8 – Capitolato e quelli relativi a importo dell’Accordo Quadro quadriennale e prezzo orario ribassato dell’Art. 5 Allegato 9 – Schema di accordo quadro vadano compilati dalla scrivente e inoltrati in sede di gara. 8. Per una corretta formulazione dell’offerta economica, si chiede cortesemente a quanto ammantano le spese di pubblicazione del Bando di Gara che, in caso di aggiudicazione, dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 34, co. 35 della Legge 17/12/2012, n. 221. In attesa di un gentile riscontro si porgono cordiali saluti. Ufficio Progetti

Risposta :

1. Essendo un servizio di nuova istituzione la base di gara non ha tenuto conto di una stima di utenti, ma solo di una stima di operatori impiegati in relazione alla estensione territoriale del distretto di Rimini.

2. Essendo un servizio di nuova istituzione il costo del trasporto è stato stimato avendo a riferimento di un mezzo per ogni operatore (acquisito a noleggio) e circa 105 Km a settimana per ogni operatore.

3. Si conferma che la base d’asta, pari a € 1.796.000,00, è frutto di un arrotondamento poiché l’importo orario a base d’asta (€ 25,247) moltiplicato per il monte ore quadriennale da Capitolato (71.136) è pari a € 1.795.970,592.

4. Si conferma che il monte ore annuo stimato a carico degli Operatori – pari a 17.784 ore annue – includa i tempi di spostamento da un Utente all’altro a partire dal primo accesso del turno lavorativo e le ore di lavoro indirette (es. riunioni interne, con Comune etc.)

5. Si conferma che i mezzi per lo svolgimento del servizio possono essere quelli personali degli Operatori .

6. Si conferma che la voce di costo da inserire corrisponde all’incidenza che le varie componenti hanno sull’intero importo della manodopera

7. Premesso che la bozza di capitolato e accordo quadro non vanno allegato sottoscritti epr accettazione alla documentazione amministrativa da presentare in sede di gara , i campi relativi a corrispettivo in Euro e ribasso unico percentuale dell’Art. 10 dell’Allegato 8 – Capitolato e quelli relativi a importo dell’Accordo Quadro quadriennale e prezzo orario ribassato dell’Art. 5 Allegato 9 – Schema di accordo quadro NON VANNO compilati dal concorrente. Verranno precisati, in caso di caso di aggiudicazione, in sede di stipula della convenzione sulla base delle condizioni offerte economiche dall’affidatario.

8.Come indicato al punto 24 del disciplinare di gara, le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento sui quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), ammontano indicativamente a € 2.500,00 . Si comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese. Al momento è possibile quantificare il costo della pubblicazione di avviso ed esito sui quotidiani per complessivi € 1.139,48 ed il costo della pubblicazione dell’avviso di gara sulla GURI pari a € 607,99, mentre non è possibile quantificare ad oggi il costo della pubblicazione sulla GURI dell’esito di gara.


Chiarimento PI385038-21

Ultimo aggiornamento: 20/12/2021 13:24

Domanda : Buongiorno, con riferimento alla procedura in corso, si trasmettono le seguenti richieste di chiarimento: 1) Relativamente al requisito di cui al par. 8.2.3) del Disciplinare “(solo se il concorrente è una Cooperativa sociale) iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali per attività coerenti a quelle oggetto della presente gara”, si chiede conferma che detto requisito sia assolto da società cooperativa sociale che, a seguito di variazione di sede legale presso altra Regione (in precedenza regolarmente iscritta presso l’Albo Regionale competente), abbia presentato regolare domanda di iscrizione all’Albo regionale della Regione presso la quale detta società cooperativa sociale ha attuale sede legale ed è pertanto in attesa del relativo aggiornamento di iscrizione. Si precisa che la stessa risulta regolarmente iscritta presso l’Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora Sviluppo Economico); 2) Relativamente al requisito di cui al par. 8.4 lett. b) del Disciplinare “disponibilità di personale avente la qualifica di OSS e con esperienza aventi le seguenti caratteristiche: a) possesso dell’attestato di qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario rilasciato o riconosciuto dalla Regione Emilia Romagna o attestato equivalente rilasciato da Enti di altre regioni (…)”, relativamente alla lettera a), si chiede conferma che detto requisito sia assolto, in considerazione di quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001 che disciplina uniformemente nelle singole Regioni l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’operatore socio-sanitario e per la definizione dell’ordinamento didattico dei corsi di formazione, dalla disponibilità di personale con qualifica di OSS ottenuta presso altra Regione secondo la relativa normativa regionale vigente nella stessa; 3) Relativamente alle modalità di comprova del requisito di cui al par. 8.4 lett. b) del Disciplinare “disponibilità di personale avente la qualifica di OSS e con esperienza aventi le seguenti caratteristiche (…)”, si chiede conferma che la disponibilità del personale richiesto possa essere comprovata mediante la presentazione dei curriculum vitae del personale da cui si evinca il possesso delle caratteristiche richieste. In attesa di cortese riscontro e ringraziando, distinti saluti.

Risposta :

Si conferma che il requisito relativo alla disponibilità di personale con qualifica di OSS , in considerazione di quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001 che disciplina uniformemente nelle singole Regioni l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’operatore socio-sanitario e per la definizione dell’ordinamento didattico dei corsi di formazione, è assolto dall’operatore che consegua la qualifica di OSS presso altra Regione secondo la relativa normativa regionale vigente nella stessa;

la disponibilità di personale con esperienza può essere comprovata con la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000 SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA PROFESSIONALE di cui all’allegato 6 del disciplinare di gara. Il modello al punto 4 in merito alla dichiarazione sul personale impiegato prevede infatti la compilazione del campo relativo all’esperienza dell’operatore. Si può pertanto prescindere dalla presentazione di curricula per non appesantire la documentazione di gara

Chiarimento PI383120-21

Ultimo aggiornamento: 20/12/2021 13:22

Domanda : Con la presente in riferimento alla procedura in oggetto si chiede di indicare e chiarire se per "materiale di consumo necessario per le varie attività" che nell'art. 7 del Capitolato è indicato a carico del gestore è da intendersi comprensivo dei prodotti per l'igiene degli utenti e dei prodotti per la pulizia dei domicili delle persone prese in carico. Ringraziando anticipatamente del cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti

Risposta :

La base di gara è omnicompresiva di tutto quanto necessario all’appaltatore per la organizzazione e gestione del servizio.

Chiarimento PI376228-21

Ultimo aggiornamento: 20/12/2021 13:21

Domanda : In qualità di interessati alla partecipazione alla procedura in oggetto indicata si chiede, ex art. 22 e ss. L.241/90, di conoscere se parti del servizio oggetto di gara sono di nuova costituzione o se già gestiti ed in tal caso chiede di conoscere il nominativo della società che li gestisce. In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.

Risposta :

trattasi di servizio di nuova istituzione.

Chiarimento PI370971-21

Ultimo aggiornamento: 20/12/2021 13:20

Domanda : Quale azienda sta gestendo attualmente il servizio? Cordiali saluti

Risposta :

trattasi di servizio di nuova istituzione.

Ultimo aggiornamento: 14-07-2022, 16:19