Domanda : Spettabile Amministrazione, con riferimento alla procedura in oggetto si sottopongono i seguenti chiarimenti: 1) Con riferimento a 7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale lett. b) ove viene chiesto “possesso dei requisiti di qualificazione e capacità richiesti dal codice per la redazione del progetto definitivo, esecutivo e CSP” si chiede se, nell’ipotesi di partecipazione in costituendo RTI verticale o in avvalimento con altra impresa assuntrice ed esecutrice dei lavori di predisposizione necessari all’installazione delle apparecchiature, non in possesso di Attestazione SOA per la progettazione, sia sufficiente la semplice indicazione del nominativo del progettista incaricato della realizzazione del progetto definitivo, esecutivo e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché di confermare che in tal caso il progettista non dovrà necessariamente partecipare come ulteriore mandante del RTI. Tanto si richiede in forza dell’art. 59 comma 1 bis del D.Lgs. 50/2016 introdotto dalla legge 14 giugno 2019 n. 55 attualmente in vigore a tenor del quale i requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto <> 2) Si chiede di confermare che in caso di indicazione di più professionisti incaricati all’esecuzione del progetto definitivo, esecutivo e del CSP, questi non debbano partecipare in Raggruppamento temporaneo tra progettisti (R.T.P.); 3) Con riferimento all’art 8 del Capitolato prestazionale – punto 4 della tabella riassuntiva delle tempistiche ove viene riportato “Inizio esecuzione lavori edili ed impiantistici per installazione” in considerazione dei requisiti richiesti per l’esecuzione dei lavori “ATTESTAZIONE SOA cat OG1 class. II” si chiede conferma che nell’importo di € 327.213,00=: a) siano ricomprese anche opere impiantistiche; b) esplicitare i requisiti di qualificazione necessari per l’esecuzione delle opere impiantistiche, le relative categorie SOA nonché l’indicazione all’interno della prestazione secondaria l’attività prevalente e quella scorporabile, oppure i requisiti di qualificazione per lavori inferiori ai € 150.000,00 di cui all’art. 90 DPR 207/2010 e le abilitazioni di cui al D.M. 37/2008 4) Con specifico riguardo ai limiti dimensionali previsti per ciascun file pari a 100 MB e principalmente al campo “Presentazione dei sistemi”, alla luce dell’esperienza maturata dalla scrivente, si ritiene doveroso segnalare che il predetto spazio a disposizione costituisce un limite oggettivamente impeditivo al completo caricamento della documentazione richiesta dalla lex specialis ai fini della valutazione qualitativa delle soluzioni proposte Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si chiede pertanto di innalzare i limiti dimensionali previsti, prevedendo uno spazio di upload di almeno 500 MB. 5) Nell’allegato A pag.5 si legge: Articolo 5 - Caratteristiche minime dei sistemi e caratteristiche dell’installazione oggetto di valutazione Si precisa che oltre alla Relazione di Sintesi, gli elaborati tecnici, le planimetrie del layout distributivo/organizzativo e il cronoprogramma, sono richieste due presentazioni video: 1) presentazione video esplicativa del workflow durante le procedure interventistiche; 2) presentazione video di una installazione della suite presente sul territorio analoga a quella offerta. Con riferimento alla richiesta dei video, vista l’attuale situazione pandemica in corso ed in aumento ed alle restrizioni ad essa collegate per l’ingresso nelle strutture sanitarie, si chiede la possibilità di sostituire i succitati video con una presentazione ppt del prodotto che descriva in maniera puntuale le caratteristiche dello stesso con riferimento al workflow operativo. 6) Nell’allegato A pag.6, sezione Tavolo porta paziente si legge: Completo di supporto per testata iniettore di mezzo di contrasto Medrad e relativi cablaggi di sincronizzazione con le apparecchiature proposte. Con riferimento alla richiesta dell’iniettore Medrad si chiede quale delle due diagnostiche debba servire ovvero se la richiesta è riferita ad un iniettore CT o ad uno per l’angiografo. Qualora fosse gradito un iniettore unico per le due diagnostiche si chiede se fosse possibile offrirne uno di una marca differente in quanto non presente nel portfolio prodotti Medrad
Risposta :
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Con riferimento al quesito n. 1) :
Si conferma.
Con riferimento al quesito n. 2)
Si conferma.
Con riferimento al quesito n. 3)
L'attestazione SOA cat. OG1 class.II, richiesta nella documentazione di gara, ricomprende la qualificazione necessaria anche per l'esecuzione delle opere impiantistiche. All'inteno della prestazione inerente i lavori, la Stazione Appaltante non può, in questa fase, individuare l'attività prevalente e quella scorporabile. Si lasciano perciò libere le Ditte partecipanti di specificare, nei loro progetti definitivi, la suddivisione delle suddette attività inerenti i lavori.
Con riferimento al quesito n. 4):
La Stazione appaltante ha aumentato i limiti di spazio necessari, creando ulteriori slot, al fine di permettere alle Ditte partecipanti di caricare la documentazione necessaria.
Con riferimento al quesito n. 5):
Vista la difficolta rappresentata si ritiene accettabile anche una rappresentazione ppt, ferma restando la presentazione di filmati reali permetterà un giudizio più speifico.
Con riferimento al quesito n. 6):
L'iniettore unico idoneo ad entrambe le tecnologie potrà essere offerto, indicandone la quotazione economica tra le opzioni. L'attuale iniettore Medrad esistente, non sostiene i flussi da angiografia, e può essere eventualmente ultilizzato solo per la TC.
Distinti saluti.