Domanda : In merito alla procedura in parola si richiede un riscontro alle seguenti richieste di chiarimenti: 1. Alla sezione costi dell’allegato D - Piano Economico finanziario, si rileva che la voce “COSTI NOTIFICHE” del 5° anno di concessione corrisponde all’esatta metà dei medesimi costi stimati per il 4° anno. Tuttavia il numero ed il valore delle liste di carico affidate in riscossione (cfr. tabelle a pag. 3 del PEF), per gli anni 4° e 5° di concessione è il medesimo. Non appare nemmeno possibile che la differenza dei costi suddetti sia dovuta al protrarsi delle notifiche dei carichi per il 3° anno di concessione poiché il n. di posizioni per tale annualità è di solo n. 488 in più rispetto al 4° anno. Si evidenzia inoltre che la voce “COSTI NOTIFICHE” per gli anni di concessione 5° e 6° è di pari importo, e quindi la loro somma è pari ai medesimi costi stimati per il 4° anno; appare pertanto che nella valutazione dei suddetti costi non siano stati considerati i tempi per la riscossione dettati dalla normativa (per le posizioni tributarie e patrimoniali, art. 1, comma 795, L. 160/2019, per le sanzioni Cds art. 1, comma 544, L. 228/2012). Inoltre l’assenza di “COSTI NOTIFICHE” per il 7° anno di concessione non tiene conto dei costi di notifica inerenti l’attività richiesta all’art. 2, comma 2 che richiede: “Relativamente alle liste di carico trasmesse entro il quinquennio suddetto, il concessionario si obbliga a portare a termine il servizio di riscossione coattiva, effettuando l’incasso e/o le relative attività cautelari/esecutive affidate al medesimo, nonché definendo ogni attività connessa e conseguente, fino alla presentazione delle comunicazioni di inesigibilità, di cui al successivo art. 11”. Infine si evidenzia che il valore medio (costi di notifica/n. pratiche) dei “COSTI NOTIFICA” del primo anno è oltre il doppio del valore medio dei medesimi costi per il 5° anno. Esposto quanto sopra si richiede di procedere alla rettifica dei costi inerenti indicati nel Piano economico finanziario; 2. All’art. 9 punto 6 del Capitolato è richiesto che “il servizio di Front-Office dovrà altresì essere garantito almeno per un periodo di 24 mesi, con orari e modalità concordate con l’Ente, dalla consegna dell’ultima lista di carico da parte dell’Ente”; mentre all’art. 2, comma 2, del Capitolato è indicato: “Relativamente alle liste di carico trasmesse entro il quinquennio suddetto, il concessionario si obbliga a portare a termine il servizio di riscossione coattiva, effettuando l’incasso e/o le relative attività cautelari/esecutive affidate al medesimo, nonché definendo ogni attività connessa e conseguente, fino alla presentazione delle comunicazioni di inesigibilità, di cui al successivo art. 11”. Si evidenzia tuttavia che alla sezione costi dell’allegato D - Piano Economico finanziario, non compaiono i costi della sicurezza ex D.Lgs. 81/2008 dal 6° di concessione in poi nonostante l’attività affidata debba proseguire come da disposizioni sopra riportate; 3. Alla sezione costi dell’allegato D - Piano Economico finanziario si evidenzia una notevole riduzione, dal 6° anno di Concessione in poi, del costo della garanzia provvisoria prestata, si richiede pertanto conferma se la garanzia prestata verrà progressivamente svincolata a seguito della consegna all’affidatario del servizio degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento; 4. All’art. 12, comma 9 del Capitolato è richiesto quanto segue: “Relativamente al personale impiegato presso lo sportello di Cesena, di cui all’art. 9 del presente Capitolato addetto in via permanente al servizio, non deve in alcun caso scendere al di sotto delle 2 unità, di cui uno con mansioni impiegatizie di concetto e un responsabile di cui all’art. 9 comma 1, in copresenza almeno negli orari di apertura al pubblico di cui all’art.9 comma 4”; si evidenzia a tal proposito che il corretto inquadramento contrattuale di un responsabile operativo di sportello è il secondo livello, mentre il corretto inquadramento contrattuale di un addetto con mansioni impiegatizie di concetto è il terzo livello (cfr. art. 113, Capo I, Titolo III del CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi). Da tabella del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali Direzione Generale della Tutela delle condizioni di Lavoro - Div. IV (come da parametro indicato nel PEF e disponibile aggiornata al seguente link: https://www.lavoro.gov.it/archivio-docpregressi/ AreaLavoro_Tutela/TERZIARIONAZmag2010.xls ), il costo medio orario indicato per il secondo livello è pari ad € 22,60, mentre il costo medio orario indicato per il terzo livello è pari ad € 20,29. Premesso quanto sopra, ed in considerazione che all’art. 9, comma 2, del Capitolato, è richiesta la reperibilità degli operatori per l’ufficio di Cesena per almeno n. 30 ore settimanali, si evidenzia che il relativo costo del personale suddetto per ogni anno, dal 1° al 5° di concessione, è pari ad € 67.165,74. Tuttavia il costo indicato dal 1° al 5° di concessione alla voce “COSTI DI SPORTELLO” del PEF, è pari ad € 49.248,000 e pertanto, rispetto alle richieste indicate nella lex specialis di gara, il costo per la manodopera pianificato per l’ufficio di Cesena è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nella tabella sopra citata. Il medesimo esito lo si ottiene anche calcolando il costo totale del personale per i primi 5 anni di riscossione, ottenuto sommando le voci “COSTI PERSONALE LAVORAZIONE” (comprendente, come indicato alla descrizione dei “costi personale” a pagina 3 del PEF, “n.1 istruttore livello 4 – 9 ore settimanali – 12 mesi – 5 anni e n.2 istruttori livello 4 - 22 ore settimanali – 12 mesi – 5 anni, il cui costo medio orario, come da tabella ministeriale sopra citata è pari ad € 18,44), ai “COSTI DI SPORTELLO”, si richiede quindi un chiarimento a tal proposito; 5. Si evidenzia che l’art. 2, comma 2, del Capitolato dispone ciò: “Relativamente alle liste di carico trasmesse entro il quinquennio suddetto, il concessionario si obbliga a portare a termine il servizio di riscossione coattiva, effettuando l’incasso e/o le relative attività cautelari/esecutive affidate al medesimo, nonché definendo ogni attività connessa e conseguente, fino alla presentazione delle comunicazioni di inesigibilità, di cui al successivo art. 11, procedendo quindi, per ogni lista consegnata entro il primo semestre di ogni anno, alla conclusione di ogni procedimento entro il 30/6 del secondo anno successivo alla consegna, mentre, per ogni lista di carico consegnata nel secondo semestre di ogni anno, entro il 31/12 del secondo anno successivo”. Si evidenzia inoltre che, il comma 4 del medesimo articolo, dispone che “entro i successivi 24 mesi (2 anni) il Concessionario, a conclusione di ogni attività, presenterà le relative comunicazioni di inesigibilità”. Tuttavia alla sezione costi dell’allegato D - Piano Economico finanziario, è indicato che, per gli anni 6° e 7° di concessione, gli importi della voce “COSTI PERSONALE LAVORAZIONE” sono pari rispettivamente ad € 3.855,36 ed € 4.626,43. Suddividendo tali importi per il costo medio orario di € 18,44 (costo indicato alla tabella ministeriale sopra indicata per un dipendente al 4° livello, così come indicato al PEF), si ottiene un monte ore settimanali per un unico dipende al 4° livello di poco più di 4 ore, tuttavia quest’ultimo dovrebbe svolgere per il 6° anno di affidamento, in ossequio alle disposizioni della lex specialis di gara più sopra riportate, sia le attività inerenti i carichi affidati il 5° anno di concessione, pari ad n. 7.193 posizioni (n.b. numero di carichi identici al 4° anno), nonché quelle residuali dell’anno precedente. Si evidenzia inoltre che per gli anni 5° e 6° di affidamento la voce “COSTI NOTIFICHE” è di medesimo importo, ciò a differenza dei “COSTI PERSONALE LAVORAZIONE” sopra riportati. Appare quindi evidente che i costi pianificati per “PERSONALE LAVORAZIONE” del 6° anno di concessione, nemmeno se sommati alla voce “COSTI DI SPORTELLO”, sono congrui in rapporto al numero di pratiche in affidamento ed ai relativi costi di notifica per il 5° anno, pertanto, in considerazione dell’insufficiente monte ore di lavoro pianificato per il 6° anno di concessione, l’aggiudicatario conseguentemente non riuscirebbe a garantire il rispetto, per il 6° anno di concessione, dei livelli minimi di servizio indicati all’art. 8 del Capitolato, si richiede pertanto un chiarimento in merito; 6. Ai fini della valutazione economica, in considerazione che la voce “COSTI DI SPORTELLO” per il 6° e 7° anno è pari ad € 13.132,80 annui, importo ridotto rispetto alle annualità precedenti, e che il comma 6 dell’art. 9 del Capitolato dispone ciò: “il servizio di Front-Office dovrà altresì essere garantito almeno per un periodo di 24 mesi, con orari e modalità concordate con l’Ente”; si richiede conferma che per gli anni 6° e 7° di concessione l’Ufficio di Cesena non dovrà garantire né quanto indicato dal comma 4 del medesimo articolo del Capitolato, cioè: “garantire il servizio per almeno 30 ore settimanali”, né soddisfare quanto indicato al comma 9, art. 12, del Capitolato, che richiede: “Relativamente al personale impiegato presso l’ufficio di Cesena, di cui all’art. 9 del presente Capitolato addetto in via permanente al servizio, non deve in alcun caso scendere al di sotto delle 2 unità, di cui uno con mansioni impiegatizie di concetto e un responsabile di cui all’art. 9 comma 1, in copresenza almeno negli orari di apertura al pubblico di cui all’art.9 comma 4”; In merito alle ore settimanali di apertura dell’Ufficio di Cesena per gli anni 6° e 7° di Concessione, in considerazione del costo dei “COSTI DI SPORTELLO” pianificati nel PEF, si richiede conferma se quanto richiesto al comma 6 dell’art. 9 del Capitolato si ritiene soddisfatto con la presenza di n. 1 dipendente al 3° livello del CCNL commercio con reperibilità per 12h 30’ settimanali; 7. Si evidenzia che alla sezione costi del Piano economico finanziario non sono presenti i costi generali di gestione, si richiede un chiarimenti a tal proposito. Si resta in attesa di Vostro cortese riscontro e si porgono distinti saluti.
Risposta : 1. Nel piano economico-finanziario si è ipotizzata la presentazione al concessionario di liste di carico/posizioni anche alla fine del 5^ anno. Di conseguenza i costi relativi alle attività di notifica sono stati suddivisi tra il 5^ ed il 6^ anno, mantenendo invariati le altri ipotesi su cui è stato definito il piano. I costi di notifica del 1^ anno sono più alti in considerazione del maggior numero di atti consegnati.
2.Il costo della sicurezza è stato stimato come importo complessivo per l’intera durata della concessione e suddiviso poi solo su 5 anni.
3. A partire dal 6^anno si è ipotizzato il progressivo svincolo/restituzione della cauzione in applicazione di quanto previsto dall’art 103 del Dlgs 50/2016.
4. Nei costi sportello sono stati considerati i costi solo del personale impiegato presso lo sportello nelle ore e numero previsto nel capitolato ipotizzando per i 24 mesi successivi alla consegna delle ultime liste una sola unità per n.16 ore settimanali. Il costo del coordinatore rientra nel conteggio del costo personale lavorazione.
5. Il costo personale lavorazione è stato calcolato complessivamente stimando n.1 istruttore livello 4 – 9 ore settimanali – 12 mesi – 5 anni e n.2 istruttori livello 4- 22 ore settimanali – 12 mesi – 5 anni, oltre alle figure previste nel capitolato (coordinatore livello 1 – 8 ore settimanali – 12 mesi – 5 anni e n.2 ufficiali riscossione livello 3 – 6 ore settimanali – 12 mesi – 2 anni) ed è stato ripartito nei primi 5 anni, prevedendo per il 6^ e 7^ anno solo quota parte del costo ufficiali riscossione (costo considerato dal 2^ al 7^anno).
6. Il capitolato, all’art 9 comma 6, prevede che il servizio di front-office deve essere garantito per almeno 24 mesi, con orari e modalità concordate con l’Ente, dalla consegna dell’ultima lista di carico. La previsione di cui al comma 4 si riferisce ai primi 5 anni della concessione.
7. I costi generali di gestione sono inclusi nella voce costi ufficio ed accessori.