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Dati del bando

BANDO RETTIFICATO - CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, PATRIMONIALI E SANZIONI AMMINISTRATIVE DEI COMUNI DI CESENA, MONTIANO E DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO E COMUNE DI VERGHERETO (SOLO ENTRATE TRIBUTARIE)
Ente appaltanteUNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Bando rettificato
Stato proceduraChiuso
Importo appalto1.174.363,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema15/12/2021
Termine richiesta chiarimenti17/01/2022 13:00
Termine presentazione delle offerte27/01/2022 13:00
Apertura busta amministrativa01/02/2022 09:00
Data chiusura procedura04/04/2022
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Belluzzi Betty

telefono: 0543900711
cellulare: 0543900720

Biguzzi Romina

telefono: 0547356232

Derni Gianni

telefono: 0547356366

D'Intino Patrizia

telefono: 0547356844

Fabbri Fabio

telefono: 0543900722
cellulare: 0543900711

Michelini Fabiano

telefono: 0547356233

Pazzaglia Paola

telefono: 0547356231
cellulare: 0547356232

Mazza Antonella

telefono: 0547356844
cellulare: 0547356406

Graffieti Manuela

telefono: 0547356369

Cig

Lotto 1CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA

CIG: 89788415FD
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI009151-22

Ultimo aggiornamento: 21/01/2022 11:35

Domanda : In merito alla procedura in parola si richiede un riscontro alle seguenti richieste di chiarimenti: 1. Alla sezione costi dell’allegato D - Piano Economico finanziario, si rileva che la voce “COSTI NOTIFICHE” del 5° anno di concessione corrisponde all’esatta metà dei medesimi costi stimati per il 4° anno. Tuttavia il numero ed il valore delle liste di carico affidate in riscossione (cfr. tabelle a pag. 3 del PEF), per gli anni 4° e 5° di concessione è il medesimo. Non appare nemmeno possibile che la differenza dei costi suddetti sia dovuta al protrarsi delle notifiche dei carichi per il 3° anno di concessione poiché il n. di posizioni per tale annualità è di solo n. 488 in più rispetto al 4° anno. Si evidenzia inoltre che la voce “COSTI NOTIFICHE” per gli anni di concessione 5° e 6° è di pari importo, e quindi la loro somma è pari ai medesimi costi stimati per il 4° anno; appare pertanto che nella valutazione dei suddetti costi non siano stati considerati i tempi per la riscossione dettati dalla normativa (per le posizioni tributarie e patrimoniali, art. 1, comma 795, L. 160/2019, per le sanzioni Cds art. 1, comma 544, L. 228/2012). Inoltre l’assenza di “COSTI NOTIFICHE” per il 7° anno di concessione non tiene conto dei costi di notifica inerenti l’attività richiesta all’art. 2, comma 2 che richiede: “Relativamente alle liste di carico trasmesse entro il quinquennio suddetto, il concessionario si obbliga a portare a termine il servizio di riscossione coattiva, effettuando l’incasso e/o le relative attività cautelari/esecutive affidate al medesimo, nonché definendo ogni attività connessa e conseguente, fino alla presentazione delle comunicazioni di inesigibilità, di cui al successivo art. 11”. Infine si evidenzia che il valore medio (costi di notifica/n. pratiche) dei “COSTI NOTIFICA” del primo anno è oltre il doppio del valore medio dei medesimi costi per il 5° anno. Esposto quanto sopra si richiede di procedere alla rettifica dei costi inerenti indicati nel Piano economico finanziario; 2. All’art. 9 punto 6 del Capitolato è richiesto che “il servizio di Front-Office dovrà altresì essere garantito almeno per un periodo di 24 mesi, con orari e modalità concordate con l’Ente, dalla consegna dell’ultima lista di carico da parte dell’Ente”; mentre all’art. 2, comma 2, del Capitolato è indicato: “Relativamente alle liste di carico trasmesse entro il quinquennio suddetto, il concessionario si obbliga a portare a termine il servizio di riscossione coattiva, effettuando l’incasso e/o le relative attività cautelari/esecutive affidate al medesimo, nonché definendo ogni attività connessa e conseguente, fino alla presentazione delle comunicazioni di inesigibilità, di cui al successivo art. 11”. Si evidenzia tuttavia che alla sezione costi dell’allegato D - Piano Economico finanziario, non compaiono i costi della sicurezza ex D.Lgs. 81/2008 dal 6° di concessione in poi nonostante l’attività affidata debba proseguire come da disposizioni sopra riportate; 3. Alla sezione costi dell’allegato D - Piano Economico finanziario si evidenzia una notevole riduzione, dal 6° anno di Concessione in poi, del costo della garanzia provvisoria prestata, si richiede pertanto conferma se la garanzia prestata verrà progressivamente svincolata a seguito della consegna all’affidatario del servizio degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento; 4. All’art. 12, comma 9 del Capitolato è richiesto quanto segue: “Relativamente al personale impiegato presso lo sportello di Cesena, di cui all’art. 9 del presente Capitolato addetto in via permanente al servizio, non deve in alcun caso scendere al di sotto delle 2 unità, di cui uno con mansioni impiegatizie di concetto e un responsabile di cui all’art. 9 comma 1, in copresenza almeno negli orari di apertura al pubblico di cui all’art.9 comma 4”; si evidenzia a tal proposito che il corretto inquadramento contrattuale di un responsabile operativo di sportello è il secondo livello, mentre il corretto inquadramento contrattuale di un addetto con mansioni impiegatizie di concetto è il terzo livello (cfr. art. 113, Capo I, Titolo III del CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi). Da tabella del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali Direzione Generale della Tutela delle condizioni di Lavoro - Div. IV (come da parametro indicato nel PEF e disponibile aggiornata al seguente link: https://www.lavoro.gov.it/archivio-docpregressi/ AreaLavoro_Tutela/TERZIARIONAZmag2010.xls ), il costo medio orario indicato per il secondo livello è pari ad € 22,60, mentre il costo medio orario indicato per il terzo livello è pari ad € 20,29. Premesso quanto sopra, ed in considerazione che all’art. 9, comma 2, del Capitolato, è richiesta la reperibilità degli operatori per l’ufficio di Cesena per almeno n. 30 ore settimanali, si evidenzia che il relativo costo del personale suddetto per ogni anno, dal 1° al 5° di concessione, è pari ad € 67.165,74. Tuttavia il costo indicato dal 1° al 5° di concessione alla voce “COSTI DI SPORTELLO” del PEF, è pari ad € 49.248,000 e pertanto, rispetto alle richieste indicate nella lex specialis di gara, il costo per la manodopera pianificato per l’ufficio di Cesena è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nella tabella sopra citata. Il medesimo esito lo si ottiene anche calcolando il costo totale del personale per i primi 5 anni di riscossione, ottenuto sommando le voci “COSTI PERSONALE LAVORAZIONE” (comprendente, come indicato alla descrizione dei “costi personale” a pagina 3 del PEF, “n.1 istruttore livello 4 – 9 ore settimanali – 12 mesi – 5 anni e n.2 istruttori livello 4 - 22 ore settimanali – 12 mesi – 5 anni, il cui costo medio orario, come da tabella ministeriale sopra citata è pari ad € 18,44), ai “COSTI DI SPORTELLO”, si richiede quindi un chiarimento a tal proposito; 5. Si evidenzia che l’art. 2, comma 2, del Capitolato dispone ciò: “Relativamente alle liste di carico trasmesse entro il quinquennio suddetto, il concessionario si obbliga a portare a termine il servizio di riscossione coattiva, effettuando l’incasso e/o le relative attività cautelari/esecutive affidate al medesimo, nonché definendo ogni attività connessa e conseguente, fino alla presentazione delle comunicazioni di inesigibilità, di cui al successivo art. 11, procedendo quindi, per ogni lista consegnata entro il primo semestre di ogni anno, alla conclusione di ogni procedimento entro il 30/6 del secondo anno successivo alla consegna, mentre, per ogni lista di carico consegnata nel secondo semestre di ogni anno, entro il 31/12 del secondo anno successivo”. Si evidenzia inoltre che, il comma 4 del medesimo articolo, dispone che “entro i successivi 24 mesi (2 anni) il Concessionario, a conclusione di ogni attività, presenterà le relative comunicazioni di inesigibilità”. Tuttavia alla sezione costi dell’allegato D - Piano Economico finanziario, è indicato che, per gli anni 6° e 7° di concessione, gli importi della voce “COSTI PERSONALE LAVORAZIONE” sono pari rispettivamente ad € 3.855,36 ed € 4.626,43. Suddividendo tali importi per il costo medio orario di € 18,44 (costo indicato alla tabella ministeriale sopra indicata per un dipendente al 4° livello, così come indicato al PEF), si ottiene un monte ore settimanali per un unico dipende al 4° livello di poco più di 4 ore, tuttavia quest’ultimo dovrebbe svolgere per il 6° anno di affidamento, in ossequio alle disposizioni della lex specialis di gara più sopra riportate, sia le attività inerenti i carichi affidati il 5° anno di concessione, pari ad n. 7.193 posizioni (n.b. numero di carichi identici al 4° anno), nonché quelle residuali dell’anno precedente. Si evidenzia inoltre che per gli anni 5° e 6° di affidamento la voce “COSTI NOTIFICHE” è di medesimo importo, ciò a differenza dei “COSTI PERSONALE LAVORAZIONE” sopra riportati. Appare quindi evidente che i costi pianificati per “PERSONALE LAVORAZIONE” del 6° anno di concessione, nemmeno se sommati alla voce “COSTI DI SPORTELLO”, sono congrui in rapporto al numero di pratiche in affidamento ed ai relativi costi di notifica per il 5° anno, pertanto, in considerazione dell’insufficiente monte ore di lavoro pianificato per il 6° anno di concessione, l’aggiudicatario conseguentemente non riuscirebbe a garantire il rispetto, per il 6° anno di concessione, dei livelli minimi di servizio indicati all’art. 8 del Capitolato, si richiede pertanto un chiarimento in merito; 6. Ai fini della valutazione economica, in considerazione che la voce “COSTI DI SPORTELLO” per il 6° e 7° anno è pari ad € 13.132,80 annui, importo ridotto rispetto alle annualità precedenti, e che il comma 6 dell’art. 9 del Capitolato dispone ciò: “il servizio di Front-Office dovrà altresì essere garantito almeno per un periodo di 24 mesi, con orari e modalità concordate con l’Ente”; si richiede conferma che per gli anni 6° e 7° di concessione l’Ufficio di Cesena non dovrà garantire né quanto indicato dal comma 4 del medesimo articolo del Capitolato, cioè: “garantire il servizio per almeno 30 ore settimanali”, né soddisfare quanto indicato al comma 9, art. 12, del Capitolato, che richiede: “Relativamente al personale impiegato presso l’ufficio di Cesena, di cui all’art. 9 del presente Capitolato addetto in via permanente al servizio, non deve in alcun caso scendere al di sotto delle 2 unità, di cui uno con mansioni impiegatizie di concetto e un responsabile di cui all’art. 9 comma 1, in copresenza almeno negli orari di apertura al pubblico di cui all’art.9 comma 4”; In merito alle ore settimanali di apertura dell’Ufficio di Cesena per gli anni 6° e 7° di Concessione, in considerazione del costo dei “COSTI DI SPORTELLO” pianificati nel PEF, si richiede conferma se quanto richiesto al comma 6 dell’art. 9 del Capitolato si ritiene soddisfatto con la presenza di n. 1 dipendente al 3° livello del CCNL commercio con reperibilità per 12h 30’ settimanali; 7. Si evidenzia che alla sezione costi del Piano economico finanziario non sono presenti i costi generali di gestione, si richiede un chiarimenti a tal proposito. Si resta in attesa di Vostro cortese riscontro e si porgono distinti saluti.

Risposta : 1. Nel piano economico-finanziario si è ipotizzata la presentazione al concessionario di liste di carico/posizioni anche alla fine del 5^ anno. Di conseguenza i costi relativi alle attività di notifica sono stati suddivisi tra il 5^ ed il 6^ anno, mantenendo invariati le altri ipotesi su cui è stato definito il piano. I costi di notifica del 1^ anno sono più alti in considerazione del maggior numero di atti consegnati.

2.Il costo della sicurezza è stato stimato come importo complessivo per l’intera durata della concessione e suddiviso poi solo su 5 anni.
3. A partire dal 6^anno si è ipotizzato il progressivo svincolo/restituzione della cauzione in applicazione di quanto previsto dall’art 103 del Dlgs 50/2016.
4. Nei costi sportello sono stati considerati i costi solo del personale impiegato presso lo sportello nelle ore e numero previsto nel capitolato ipotizzando per i 24 mesi successivi alla consegna delle ultime liste una sola unità per n.16 ore settimanali. Il costo del coordinatore rientra nel conteggio del costo personale lavorazione.
5. Il costo personale lavorazione è stato calcolato complessivamente stimando n.1 istruttore livello 4 – 9 ore settimanali – 12 mesi – 5 anni e n.2 istruttori livello 4- 22 ore settimanali – 12 mesi – 5 anni, oltre alle figure previste nel capitolato (coordinatore livello 1 – 8 ore settimanali – 12 mesi – 5 anni e n.2 ufficiali riscossione livello 3 – 6 ore settimanali – 12 mesi – 2 anni) ed è stato ripartito nei primi 5 anni, prevedendo per il 6^ e 7^ anno solo quota parte del costo ufficiali riscossione (costo considerato dal 2^ al 7^anno).
6. Il capitolato, all’art 9 comma 6, prevede che il servizio di front-office deve essere garantito per almeno 24 mesi, con orari e modalità concordate con l’Ente, dalla consegna dell’ultima lista di carico. La previsione di cui al comma 4 si riferisce ai primi 5 anni della concessione.
7. I costi generali di gestione sono inclusi nella voce costi ufficio ed accessori.



Chiarimento PI009974-22

Ultimo aggiornamento: 18/01/2022 15:18

Domanda : Buongiorno, con la presente sono a segnalare un refuso presente alla pagina "prodotti" nei campi in cui andranno inserite le offerte tecnica ed economica: E' riportato "Modello offerta tecnico/quantitativa", ma riteniamo sia "Modello offerta economico/quantitativa". Il bando, infatti, include un modello che si chiama "modello offerta economico/quantitativa" e l'unico punto dove caricarlo è nel campo col titolo sbagliato. Attendiamo un riscontro in merito. Cordiali saluti

Risposta : Trattasi di refuso nella pagina prodotti della piattaforma di gara. Nella sezione offerta economica lo spazio ad oggetto "modello offerta tecnica quantitativa" deve intendersi "modello offerta economica quantitativa"

Chiarimento PI007222-22

Ultimo aggiornamento: 17/01/2022 13:51

Domanda : Buongiorno, con la presente siamo ad inviare il seguente quesito inerente al requisito di capacità tecnica e professionale: sul bando è precisato che la soglia di 97.000 abitanti si può raggiungere anche cumulando i servizi prestati, in modo continuativo per l'intero triennio, in più comuni che totalizzino almeno il predetto numero di abitati. Questo significa che il requisito può essere soddisfatto, a titolo esemplificativo, su servizi prestati in tre comuni aventi rispettivamente 40.000, 30.000 e 35.000 abitanti? In attesa di un riscontro in merito, porgiamo cordiali saluti.

Risposta : SI

Chiarimento PI001029-22

Ultimo aggiornamento: 12/01/2022 10:41

Domanda : In merito alla procedura in parola si richiede un riscontro alle seguenti richieste di chiarimenti: 1. All’art. 3, punto 9, del Capitolato d’oneri è richiesto: “Entro 60 giorni dal ricevimento delle liste di carico, il concessionario dovrà inviare al debitore l’informativa prevista dall’articolo 1, comma 792, lettera c), della Legge 160/2019 mentre per gli atti emessi prima del 1°gennaio 2020 o per il recupero di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada e sanzioni amministrative emesse ai sensi Legge 689/81, notificata l’ingiunzione fiscale”. Si richiede di chiarire se con quanto sopra indicato è da intendersi che entro 60 giorni debba avvenire la consegna degli atti al notificatore (es. Poste Italiane S.p.A.), oppure se entro 60 giorni debbano essersi effettivamente compiute le notifiche degli atti; 2. Si richiede di chiarire le modalità di comunicazione previste per le quote per le quali è indicato un termine più breve per l’avvio della riscossione; 3. All’art. 4, punto 4 del Capitolato d’oneri è disposto che “i compensi fissi per attività di cui alle precedenti lettere b) e c) sono alternativi e sono riconosciuti per posizioni validate e non scartate al momento dell’invio delle liste di carico”. Si richiede di confermare che i suddetti compensi fissi verranno riconosciuti all’aggiudicatario del servizio sia in caso di emissione di ingiunzione di pagamento, sia in caso di emissione dell’informativa ai sensi dell’art.1, comma 792, lett. c) della Legge 160/2019, anche qualora i suddetti atti siano stati emessi per il medesimo codice fiscale; 4. All’art. 4, punto 5 del Capitolato è indicato: â€œÈ fatta salva la facoltà dell’Ente di richiedere che il versamento di tali spese spetti al debitore nel caso in cui lo sgravio sia imputabile a ritardi ovvero omissioni di quest’ultimo che in mancanza avrebbero evitato l’emissione dell’atto di riscossione. In tal caso l’Ente dovrà darne tempestiva comunicazione al Concessionario”. Si richiede di precisare se, in caso di accertata inesigibilità delle suddette posizioni, al Concessionario saranno comunque rimborsate dall’Ente le spese di notifica ed esecutive già sostenute; 5. All’art. 6, lettera h), del Capitolato è indicato che “nell’ipotesi di versamento da parte del debitore di somme eccedenti rispetto a quelle complessivamente richieste, ovvero di quote riconosciute successivamente indebite dall’Ente, dovrà curare l’istruttoria delle richieste di rimborso entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza e liquidare il rimborso”. In considerazione che le somme incassate confluiranno sui conti correnti intestati al Comune (cfr Art. 3, punto 10 del Capitolato), si richiede di esplicitare cosa si intende per “liquidare il rimborso”, nonché di chiarire chi materialmente effettuerà il suddetto rimborso; 6. All’art. 8, punto 2.6 del Capitolato e indicato che “il Concessionario è tenuto, inoltre, a fornire un supporto tecnico e/o professionale per consentire l’eventuale costituzione in giudizio da parte dell’Ente nei giudizi di competenza o in caso di litisconsorzio”. Si richiede di chiarire se l’attività suddetta consiste nel fornire unicamente agli Enti creditori dati utili per i giudizi occorsi, ovvero fornire agli Enti stessi assistenza legale e rappresentanza in giudizio. Qualora sia richiesta quest’ultima attività si prega di quantificarne il compenso; 7. In merito alle quote inesigibili, all’art. 11, punto 3 del Capitolato, è indicato che “il Concessionario deve … mettere a disposizione dell’Ente tutta la documentazione relativa alle spese sostenute per lo svolgimento delle suddette procedure”. Si richiede pertanto di chiarire se le spese di notifica ed esecutive saranno rimborsate al Concessionario a seguito di eventuale inesigibilità delle posizioni affidate. Si richiede inoltre di esplicitare come operativamente dovrà essere soddisfatta dall’aggiudicatario la richiesta di “messa a disposizione dell’Ente” della documentazione sopra citata. 8. all’art. 11, punto 6 del Capitolato, è disposto quanto segue: “Resta fermo che il Concessionario, in caso di inesigibilità comprovata per causa a lui imputabile, dovrà versare al Comune, entro trenta giorni dalla relativa richiesta, l'intera quota, onnicomprensiva degli interessi, calcolati al tasso legale dalla data della presa in carico. Qualora il Concessionario non proceda al pagamento, l’Ente è autorizzato alle compensazioni contabili in sede di liquidazione dei corrispettivi o, a sua insindacabile scelta all’escussione della cauzione”. Si richiede di precisare la modalità del diniego al discarico, nonché di esplicitare le tempistiche entro le quali gli Enti affidatari potranno procedere a sollevare cause imputabili all’aggiudicatario del servizio circa la perdita al diritto del diritto al discarico; 9. Si richiede di precisare se, in caso di prescrizione delle posizioni affidate in riscossione, la penale prevista sarà cumulata all’obbligo di pagamento dell’intera quota in capo al Concessionario in caso di inesigibilità allo stesso imputabile. Si resta in attesa di Vostro cortese riscontro e si porgono distinti saluti.

Risposta :

1. L’articolo 3 punto 9 del capitolato come specificato dall’art .8 paragrafo 2.9 “livelli di servizio” è da intendersi che entro 60 giorni il concessionario debba procedere all’invio per la notifica (consegna degli atti al notificatore) delle comunicazioni di presa in carico previste dall’art. 1, comma 792, lettera c) della Legge 160/2019 e delle ingiunzioni fiscali (vedi anche punto 4 criteri di valutazione offerta tecnica).
2. Verrà elaborata lista di carico specifica contenente esclusivamente le posizioni per le quali sussistono fondati pericoli di riscossione ex art. 1 comma 792, lettera d) della L. 160/2019 e inviata per PEC al concessionario con l’indicazione e la motivazione della richiesta del termine più breve per l’avvio delle procedure ai sensi del citato art. 8, punto 2.1 lett. a) del capitolato.
3. Si conferma che i compensi fissi richiamati sono riconosciuti al concessionario sia in caso di emissione di ingiunzioni di pagamento, sia di emissione di informativa ai sensi dell’art.1, comma 792, lett. c) della Legge 160/2019 anche in caso di medesimo codice fiscale in quanto inserito in liste di carico distinte.
4.Le spese di infruttuosa esecuzione sono a carico del concessionario laddove il debitore ometta il pagamento degli importi intimati, come indicato in generale all’art.4 punto 3 del capitolato.
5.Come indicato all’art.8 punti 1.1. lettera h) e 2.2 del capitolato, il concessionario provvede a curare l’istruttoria e quantificare il dovuto a rimborso anticipando al debitore le somme da restituire (art. 8, punto 2.2, secondo periodo del capitolato). L’Ente, sulla base di apposita documentazione, provvede alla restituzione delle somme anticipate dal concessionario (l’art. 6 punto 5 del capitolato prevede che tali somme documentate siano rendicontate nella fatturazione mensile).
6. L’attività richiesta consiste nel fornire unicamente agli Enti creditori dati utili per i giudizi occorsi e non anche assistenza legale e rappresentanza in giudizio.
7. In merito ai costi l’art 4 del capitolato prevede al comma 2 lettera d) che al concessionario spetta “il rimborso delle eventuali spese sostenute per le attività cautelari ed esecutive sulle partite riscosse denominate “spese di notifica ed esecutive”, che restano a carico del soggetto debitore qualora quest’ultimo esegua il versamento del dovuto. In caso di infruttuosa esecuzione invece queste ultime sono interamente a carico del concessionario qualora il debitore ometta il pagamento degli importi intimati (art. 4, comma 3 del capitolato).Si puntualizza che restano a carico dell’Ente e pertanto saranno rimborsate al Concessionario le spese di notifica ed esecutive già sostenute, di cui alla precedente lettera d), soltanto nel caso in cui il carico delle entrate affidate venga annullato per effetto di provvedimento di sgravio dovuto ad errore dell’Ente mentre è fatta salva la facoltà dell’Ente di richiedere che il versamento di tali spese spetti al debitore nel caso in cui lo sgravio sia imputabile a ritardi ovvero omissioni di quest’ultimo (art. 4 comma 5 del capitolato). Operativamente come specificato all’art. 11 comma 3 del capitolato per ogni quota ritenuta inesigibile il Concessionario deve produrre adeguata documentazione comprovante l’inesigibilità del credito e volta ad esplicitare tutte le procedure di riscossione intraprese, le indagini svolte ed a motivare le ragioni dell’inesigibilità del credito, oltre a mettere a disposizione dell’Ente tutta la documentazione relativa alle spese sostenute per lo svolgimento delle suddette procedure. La documentazione può essere trattenuta dal Concessionario ma deve poter essere trasmessa, anche per via telematica, qualora l’Ente la richieda per le quote per le quali intende esercitare il controllo di merito. Qualora si richieda copia della documentazione questa deve essere inviata all’Ente entro il termine perentorio di 120 giorni dalla richiesta ai sensi di quanto disposto dall’art. 19 comma 6 del D.lgs. 112/1999 o altro termine concordato tra le parti; in alternativa l’Ente può procedere alla verifica della stessa documentazione presso il concessionario e in tal caso deve essere disponibile alla richiesta.
8. In caso di diniego di discarico, si provvederà nei tempi e nei modi previsti dall’art.11 punto 4 del capitolato.
9.Si conferma che la penale prevista sarà cumulata all’obbligo di pagamento dell’intera quota in capo al Concessionario in caso di inesigibilità allo stesso imputabile



Chiarimento PI399232-21

Ultimo aggiornamento: 10/01/2022 13:30

Domanda : Buongiorno, con la presente siamo a richiedere quanto segue: Chiarimento n.1: In merito alla richiesta di L'operatore economico dovrà presentare a corredo dell'offerta economica il proprio Piano Economico Finanziario, sottoscritto dal legale rappresentante e da un professionista iscritto all'ordine dei "Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili" di cui si dovrà evincere la sostenibilità e la coerenza con l'offerta presentata, si chiede di chiarire se il PEF deve essere sottoscritto da un professionista iscritto all’ordine dei Dottori Commercialista e dei revisori contabili, o se il Piano Economico Finanziario dovrà essere sottoscritto da un Commercialista di una società di revisione contabile regolarmente iscritta alla Consob. Chiarimento n. 2: Si chiede di conoscere se gli oneri per la riscossione di cui all’art. 1 comma 803 lett. A) della legge 160/2019, saranno di competenza dell’Ente o del Concessionario che si aggiudicherà la commessa. In attesa di un riscontro in merito, porgiamo cordiali saluti.

Risposta : 1 - Il bando di gara al paragrafo 17 indica che il Piano Economico Finanziario debba essere firmato, oltre che dal legale rappresentante del concorrente, anche da un professionista iscritto all'Ordine dei "Dottori Commercialisti e degli esperti contabili"

2 - In merito al quesito posto si precisa che gli oneri per la riscossione di cui all’art. 1 comma 803 lett. A) della legge 160/2019, saranno di competenza dell’Ente. Al concessionario ai sensi art. 4, comma 2, lettera a del capitolato spetta un compenso in termini percentuali, come da offerta, calcolato esclusivamente sulle somme effettivamente riscosse a titolo di provento/tributo, sanzioni/penalità, interessi (compresi gli interessi di mora di cui all’art.1 comma 802 della L. 160/2019) e oneri per la riscossione di cui all’art. 1 comma 803 lett. a) della L. 160/2019

Chiarimento PI394639-21

Ultimo aggiornamento: 03/01/2022 11:11

Domanda : In merito alla procedura in parola si richiede un riscontro alle seguenti richieste di chiarimenti: 1. Si richiede se al concessionario sarà fornito gratuitamente l’accesso alle informazioni relative ai debitori presenti nell’Anagrafe tributaria così come disposto dall’art. 1, co. 791, art. 1, L. 160/2019; 2. Si richiede se al concessionario sarà fornito gratuitamente l’accesso alle informazioni relative ai debitori presenti nelle banche dati anagrafiche dell’Unione; 3. Si richiede di precisare se la procedura mobiliare eseguita a mezzo Funzionario Responsabile della Riscossione prevista dal Titolo II del D.P.R. n. 602/1973 debba essere effettuata a discrezione del Concessionario, qualora ritenuta la miglior procedura esperibile per ottenere la riscossione in termini di efficacia ed efficienza, o se invece debba essere svolta per tutte le partite affidate indistintamente e nel caso di esito infruttuoso addebitando i relativi costi alla Stazione appaltante; 4. Si richiede di conoscere il precedente affidatario del servizio di riscossione, nonché la relativa percentuale di riscossione; 5. In ordine all’apertura dello sportello si richiede se il Comune metterà a disposizione i relativi locali all’aggiudicatario del servizio. In caso affermativo si richiede di precisare se all’affidatario del servizio saranno richiesti fitti e/o altri oneri circa lo spazio messo a disposizione per allestire lo sportello per la gestione dei rapporti con i contribuenti; 6. Tenuto conto della precisazione del MEF circa gli oneri di cui al comma 803, art. 1, L. 160/2019, e cioè: “si deve sottolineare che gli oneri di cui trattasi non devono essere confusi con le condizioni economiche pattuite tra l’ente locale e il soggetto incaricato della riscossione poiché le somme di cui al comma 803 non hanno natura di corrispettivo contrattuale ma rispondono ad esigenze diverse e cioè di prevedere espressamente la possibilità di porre a carico dei contribuenti “costi di elaborazione e di notifica degli atti” nei limiti però previsti dal Legislatore”, si richiede pertanto conferma circa la spettanza al concessionario degli oneri di riscossione a carico del debitore ex art. 1, co. 803, lettera a), Legge 27 dicembre 2019, n. 160; 7. Si richiede di dettagliare la documentazione necessaria ai fini dei discarichi per inesigibilità; 8. Si richiede se è subappaltabile il servizio di front-office previsto all’art. 9 del Capitolato d’oneri. Si resta in attesa di Vostro cortese riscontro e si porgono distinti saluti.

Risposta :

  1. Si, sarà fornito l'accesso gratuito come da previsione normativa
  2. Si, sarà fornito l'accesso gratuito, compatibilmente con la normativa in essere, previa nomina a responsabile esterno trattamento dati
  3. Si precisa che l'art. 8, punto 2.4 del capitolato prevede, in merito alla gestione di tutte le fasi delle procedure cautelari ed esecutive, che il Concessionario deve preventivamente valutare, avvalendosi di tutti gli strumenti e delle banche dati a disposizione, tanto il debito, inteso come importo ed anzianità, quanto il debitore, inteso come persona fisica e/o giuridica. La valutazione del debitore deve consentire di delinearne il profilo in termini di capacità contributiva, provvedendo ad accertare la solvibilità anche dei soggetti coobbligati, svolgendo tutte le attività di ricerca dei cespiti e delle informazioni, in ordine alla situazione reddituale e patrimoniale mobiliare e immobiliare.La valutazione del debito deve essere effettuata sulla base delle “linee guida” proposte in sede di gara e concordate con l’Ente in fase di esecuzione del contratto. Infatti per ogni evento attivabile devono essere predefiniti e concordati gli importi minimi per procedere, le priorità in relazione all’anzianità del debito e delle fasce di importo relative al tipo di procedura da adottare. La valutazione invece del debitore consentirà di delinearne il profilo in termini di capacità contributiva e quindi di poter risparmiare sui costi a fronte di quote certamente inesigibili. Resta inteso che le procedure esecutive devono essere attivate obbligatoriamente solo in presenza di beni aggredibili.In merito ai costi l’art 4 del capitolato prevede al comma 2 lettera d) che al concessionario spetta “il rimborso delle eventuali spese sostenute per le attività cautelari ed esecutive sulle partite riscosse denominate “spese di notifica ed esecutive”, che restano a carico del soggetto debitore qualora quest’ultimo esegua il versamento del dovuto. In caso di infruttuosa esecuzione invece queste ultime sono interamente a carico del concessionario qualora il debitore ometta il pagamento degli importi intimati (art. 4, comma 3 del capitolato).Si puntualizza che restano a carico dell’Ente e pertanto saranno rimborsate al Concessionario le spese di notifica ed esecutive già sostenute, di cui alla precedente lettera d), soltanto nel caso in cui il carico delle entrate affidate venga annullato per effetto di provvedimento di sgravio dovuto ad errore dell’Ente mentre è fatta salva la facoltà dell’Ente di richiedere che il versamento di tali spese spetti al debitore nel caso in cui lo sgravio sia imputabile a ritardi ovvero omissioni di quest’ultimo (art. 4 comma 5 del capitolato).
  4. L'attuale concessionario dal 2017 è Agenzia delle Entrate Riscossione spa (ADER). In merito alle percentuali di riscossione coattiva si rinvia al sito internet del Comune di Cesena alla sezione Amministrazione Trasparente – altri contenuti – altri dati - monitoraggio riscossione coattiva;
  5. Il Comune non metterà a disposizione dell'aggiudicatario i locali per lo sportello.
  6. No, al concessionario ai sensi art. 4, comma 2, lettera a del capitolato spetta un compenso in termini percentuali, come da offerta, calcolato esclusivamente sulle somme effettivamente riscosse a titolo di provento/tributo, sanzioni/penalità, interessi (compresi gli interessi di mora di cui all’art.1 comma 802 della L. 160/2019) e oneri per la riscossione di cui all’art. 1 comma 803 lett. a) della L. 160/2019
  7. La documentazione necessaria è quella indicata all'art. 11, comma 3, del capitolato e deve essere necessaria e sufficiente ad analizzare le cause di perdita del diritto al discarico di cui al comma 5 del medesimo art. 11
  8. No, non è subappaltabile il servizio di front office.I soli servizi subappaltabili sono indicati all'art. 15 del capitolato.





Chiarimento PI392221-21

Ultimo aggiornamento: 27/12/2021 10:07

Domanda : Buongiorno, si conferma che le spese postali e quelle relative alle procedure cautelari ed esecutive saranno rimborsate dall'Ente al concessionario in caso di inesigibilità del credito? cordiali saluti

Risposta :

In risposta al quesito posto si precisa che l’art 4 del capitolato prevede al comma 2 lettera d) che al concessionario spetta il rimborso delle eventuali spese sostenute per le attività cautelari ed esecutive sulle partite riscosse denominate “spese di notifica ed esecutive”, che restano a carico del soggetto debitore qualora quest’ultimo esegua il versamento del dovuto.

In caso di infruttuosa esecuzione invece queste ultime sono interamente a carico del concessionario qualora il debitore ometta il pagamento degli importi intimati (art. 4, comma 3 del capitolato).

Si puntualizza che restano a carico dell’Ente e pertanto saranno rimborsate al Concessionario le spese di notifica ed esecutive già sostenute, di cui alla precedente lettera d), soltanto nel caso in cui il carico delle entrate affidate venga annullato per effetto di provvedimento di sgravio dovuto ad errore dell’Ente mentre è fatta salva la facoltà dell’Ente di richiedere che il versamento di tali spese spetti al debitore nel caso in cui lo sgravio sia imputabile a ritardi ovvero omissioni di quest’ultimo (art. 4 comma 5 del capitolato).

In caso di pagamento parziale le spese di notifica ed esecutive saranno rimborsate solo per la parte eccedente il credito vantato dall’Ente


Ultimo aggiornamento: 04-04-2022, 12:25