Chiarimento PI001753-22
Ultimo aggiornamento: 13/01/2022 14:28
Domanda : Buongiorno, con la presente si richiede il seguente chiarimento: premesso che al punto b dell'Avviso si tratta del requisito di capacità tecnico-professionale da possedere (comprovata esperienza nella gestione dei servizi rivolti ad utenti con disturbo dello spettro autistico, con particolare attenzione alla raccolta dati a fini di ricerca e all’organizzazione ed alla conduzione di attività formative sul tema, a professionisti e operatori sanitari e/o socio-sanitari), è possibile, come previsto dalla normativa e dalla giurisprudenza in materia, ricorrere all’avvalimento tramite altro operatore economico per ovviare alla mancanza dei requisiti di cui sopra nella fase successiva alla presente ovverosia a seguito dell'invito alla procedura negoziata? ringraziando per l'attenzione restiamo in attesa di un gentile riscontro, Distinti Saluti
Risposta :
Secondo le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs 50/2016) è possibile ricorrerre all'avvalimento entro il termine per presentare le offerte, posto che a rigor dell’art 89, comma 1
“Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto”.
Si richiama a sostegno inoltre la giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. V, in particolare sentenza 20 agosto 2019 n. 5747, per cui:
· - l'anteriorità del contratto di avvalimento rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte altro non è che il predicato implicito della norma di cui all’art. 89 cit.;
- .la legge si riferisce alla produzione del contratto unitamente domanda di partecipazione, la quale non potrebbe essere proposta se non prima della scadenza di detto termine, con la conseguenza che il contratto ad essa allegato dovrà essere anch’esso perlomeno contestuale..
Si rammenta, peraltro, che , sempre secondo il disposto dell'art 89, per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'Allegato XVII, parte II, lett. f) o alle esperienze professionali pertinenti, i concorrenti possono avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori/servizi per i quali tali capacità sono richieste.