Domanda : a) Rif. Capitolato Tecnico, art. 17.9 “Attività Di Formazione E Addestramento Del Personale”: “Nel definire i programmi di addestramento finalizzati alle qualifiche dei componenti l’equipaggio di missione la D.A. deve tenere conto della formazione già acquisita dal personale sanitario e del soccorso, intesa propedeutica per le funzioni assegnate a bordo, quindi integrando quella formazione con l’addestramento per tutte le fasi del volo, compreso quello stazionario per missioni HHO. In materia di competenze aeronautiche, nel redigere detti programmi la D.A. deve tenere conto di metodologie già in uso e conseguenti a pratiche consolidate per specificità di ambiente operativo; in tale ottica la D.A. è sollecitata ad adottare le procedure vigenti, fatti salvi quegli interventi di miglioria condivisi con i comparti dei servizi interessati. Gli aspetti di cui sopra sono attualmente definiti nel “Documento Formazione e addestramento Tecnico/Aeronautico del personale sanitario RER operante nella base HEMS/HSR di Pavullo nel Frignano (MO)”. Dal momento che non è possibile redigere un’offerta che includa “Attività Di Formazione E Addestramento Del Personale” secondo un programma che adotti metodologie già in uso e conseguenti a pratiche consolidate per specificità di ambiente operativo, senza disporre, in sede di offerta, di informazioni dettagliate al riguardo (contenute nel richiamato documento), si chiede di voler rendere noto il contenuto del “Documento Formazione e addestramento Tecnico/Aeronautico del personale sanitario RER operante nella base HEMS/HSR di Pavullo nel Frignano (MO)”, elemento sostanziale e imprescindibile per poter soddisfare la richiesta della SA. b) Rif. Disciplinare di gara, art. 9, pag. 18 lettera g) “La garanzia fideiussoria deve: ……… g) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori ... [indicare] giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione”. Si chiede di specificare per quanti giorni deve essere rinnovata la garanzia, nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. c) Rif. Disciplinare di gara, art. 14 “Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa”. Nell’elencare i documenti da inserire nella busta amministrativa, al punto n. 12 si riportano le “certificazione di cui al punto 6.3”, ovvero requisiti di capacità tecnica a professionale di cui al punto 6.3.1, 6.3.2 e 6.3.3. Si chiede di confermare che nella busta A vada inserita tutta la documentazione di cui all’art. 6, ovvero quella di cui al punto 6.3.1, 6.3.2 e 6.3.3 e che la stessa, conseguentemente, non vada caricata sulla piattaforma AVCPass. Si chiede altresì di voler confermare che, in presenza di subappalto, non è necessario presentare in fase di offerta documentazione relativa ai subappaltatori (DGUE e PassOE) in considerazione della vigenza (proroga) di quanto stabilito dal D.L. del 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri), per cui si dovrà indicare, nel DGUE dell’Operatore Concorrente, esclusivamente le parti di servizio per le quali si intende ricorrere al subappalto. d) Rif. Disciplinare di gara, art. 5 “Requisiti Generali”: “La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di Integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”. Art.14.1 “Domanda Di Partecipazione Ed Eventuale Procura”: “Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara……. di accettare il patto di integrità approvato con delibera n.41 del 30.01.2015…”. Si chiede di confermare che il requisito di cui all’art. 5 è soddisfatto mediante la dichiarazione di accettazione del patto di integrità contenuta nella domanda di partecipazione, di cui al modello allegato alla documentazione di gara (Allegato A). e) Rif. Disciplinare di gara, art. 14.2 “Documento Di Gara Unico Europeo”: “Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato”. Atteso che manca il modello in allegato, si chiede conferma circa l’utilizzabilità di un qualunque altro modello di DGUE in formato pdf. f) Rif. Disciplinare di gara, art.15 “Offerta Tecnica”, punto b) “Progetto di assorbimento personale in applicazione clausola sociale”. L’Allegato P “tabella personale utilizzato”, con riferimento al CCNL, specifica “CCNL PILOTI ELICOTTERI + INTEGRATIVO AZIENDALE” e “CCNL INDUSTRIAMETALMECCANICA E DELLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI + INTEGRATIVO AZIENDALE”. Ai fini di una corretta compilazione del progetto di assorbimento, è necessario conoscere gli elementi economici dell’integrativo aziendale relativamente al personale indicato (piloti e tecnici). g) Rif. Disciplinare di gara, art. 17.1 “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica”, criterio “D - Risorse proposte per il servizio – piano di formazione, esperienza e qualifiche del personale”. È prevista l’attribuzione di n. 2 punti discrezionali per la valutazione dei “Profili professionali relativi al rappresentante della D.A. e ad un suo sostituto (ART. 2.1)”. L’art. 2.1 “ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO” del Capitolato Tecnico specifica che, tra i vari elementi oggetto di valutazione, è richiesto che la persona abbia “familiarità con l’organizzazione delle strutture sanitarie alle quali fa capo il servizio oggetto della presente procedura”. Si chiede di voler confermare la portata generica del requisito in questione. Diversamente, il requisito, così come formulato, dovrebbe essere inteso come familiarità con le strutture sanitarie della regione Emilia Romagna (“alle quali fa capo il servizio oggetto della presente procedura”); ne conseguirebbe il mancato possesso da parte di qualsiasi operatore che, seppur avendo l’adeguata familiarità richiesta, in relazione a strutture sanitarie alle quali fanno capo altri, diversi e complessi servizi di elisoccorso, non operi direttamente sul territorio dell’Emilia Romagna. h) Rif. Capitolato Tecnico, art. 25.1.1 “Piloti”: “Per tutti i piloti che si intendono impiegare nel servizio oggetto del presente capitolato si richiede una dichiarazione con firma autenticata del Responsabile delle Operazioni della D.A. (Flight Operations Manager - FOM) e del legale rappresentante …..”. Alla luce della valenza legale della firma digitale, già richiesta per la sottoscrizione di molti altri documenti di gara, si chiede, qualora anche il Flight Operations Manager ne sia in possesso, che la sottoscrizione di detta dichiarazione possa avvenire mediante apposizione della firma digitale da parte di entrambi i soggetti sopra indicati, ovvero del FOM e del Legale Rappresentante. i) Rif. Capitolato Tecnico, Titolo II - Servizi Aeronautici, art. 4.0 “Sistema Per La Gestione Della Sicurezza E Conformità Delle Operazioni Aeronautiche”. È previsto che “in fase di offerta la Ditta Concorrente e in fase esecutiva la Ditta Aggiudicataria devono fornire evidenza di avere implementato un “Management System” ai sensi delle norme aeronautiche di riferimento, che comprenda almeno i seguenti elementi…... Un Emergency Response Plan (ERP), per ognuna delle basi operative, condiviso per gli aspetti di interfaccia con la rispettiva Azienda Ospedaliera o Sanitaria di riferimento”. Il Disciplinare di gara, all’art. 17.1 “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” premia il “Management System implementato nell’ambito dell’organizzazione dell’Operatore Economico (ART.4.0)”. Si richiedono, pertanto, tutte le informazioni in possesso, in merito a: - dimensioni di ciascuna base; - eventuali ostacoli nelle immediate vicinanze che possano essere rilevanti per le traiettorie di decollo e atterraggio; - qualsiasi non conformità di ciascuna Base operativa con l'Annesso 14 ICAO Volume 2 – Eliporti e Reg. (UE) n. 965/2012 Subpart J - GM1 SPA.HEMS.100 (a); - eventuali strumenti per le comunicazioni terra-bordo-terra come richieste da Reg. (UE) n. 965/2012 Subpart J - SPA.HEMS.115; in quanto, per essere conformi al requisito richiesto, è necessaria un’interfaccia con le Aziende Sanitarie della regione Emilia Romagna che, attualmente, nessuno operatore è in grado di avere, ad eccezione dell’attuale gestore del servizio. Il requisito in oggetto è altresì attributivo di punteggio con criterio discrezionale, pertanto, le informazioni richieste sono assolutamente indispensabili per la predisposizione ottimale di un Emergency Response Plan (ERP), per ciascuna delle basi operative. Diversamente, l’unico concorrente in grado di soddisfarlo sarebbe l’attuale affidatario, essendo già in possesso di tali imprescindibili dati e, dunque, in grado di predisporre un ERP completo, dettagliato e quindi premiabile con il massimo punteggio. j) Rif. Capitolato Tecnico, Titolo II - Servizi Aeronautici, art. 21.0 “Caratteristiche Degli Aeromobili”: “L’Operatore Economico partecipante deve dimostrare di avere la disponibilità incondizionata degli elicotteri proposti per il servizio, identificando sia le marche di immatricolazione sia i numeri di serie dei singoli elicotteri nella documentazione tecnica di gara. Nel caso in cui uno o più elicotteri offerti non risultino ancora immatricolati alla data di presentazione dell’offerta, l’Operatore Economico partecipante deve presentare: idoneo documento contenente i numeri di serie degli elicotteri (*), sottoscritto dal Costruttore e/o da Società di leasing, che attesti l’impegno per la consegna degli aeromobili al solo Concorrente identificato per ragione/denominazione sociale; una dichiarazione di impegno a presentare i certificati dell’aeromobile (Immatricolazione, Aeronavigabilità, Stazione Radio, Rumore e Assicurazione) alla consegna degli elicotteri. (*) si ritiene accettabile la presentazione in offerta, nei termini previsti dagli atti di gara, di un documento attestante l’impegno del Costruttore o della Società di leasing a fornire gli aeromobili all’Operatore Economico partecipante, con l’obbligo dell’aggiudicatario di produrre evidenza dei relativi numeri di serie e associati certificati in data antecedente a quella di sottoscrizione del contratto accordo quadro”. Con pubblicazione del Bollettino n. 13 del 01/04/2019, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha specificato che “La possibilità di partecipare alla gara non dovrebbe, inoltre, essere subordinata alla previa diponibilità degli aeromobili e/o piloti richiesti per la prestazione del servizio, essendo sufficiente che questa sia assicurata dall’aggiudicatario alla data di inizio del servizio”. In merito alla richiesta della lex specialis, si rappresenta, quindi, il contrasto evidente con la normativa sopra richiamata, come confermato dal TAR Basilicata con sentenza n. 771/2019 Reg. Prov. Coll. Al riguardo, inoltre, si rammenta che per ottenere dal Costruttore/Società di Leasing l’impegno per la consegna dell'elicottero/i al solo operatore offerente, riportante il numero/i di serie, è necessario sottoscrivere il contratto d'acquisto con contestuale versamento di caparra, pari normalmente al 10% del prezzo di acquisto per ciascuna macchina. Essendo richiesti 4 elicotteri certificati FAR/CS/JAR 29, l’operatore che volesse presentare 4 elicotteri nuovi di fabbrica per offrire il massimo in termini di mezzi proposti e conseguire il maggior punteggio, dovrebbe versare al Costruttore/Società di Leasing una caparra di circa 4 milioni di euro. E’evidente che una ditta non può impegnarsi economicamente all'acquisto di tali elicotteri senza avere la certezza dell'aggiudicazione. Premesso ciò, al fine di garantire la massima partecipazione alla procedura in parola e, in ottemperanza a quanto stabilito dall’AGCOM, si chiede di consentire agli operatori partecipanti di produrre, in sede di offerta, l'impegno alla presentazione di mezzi nuovi, a firma del Legale Rappresentante degli stessi, in luogo di quello da parte del Costruttore/Società di Leasing. k) Rif. Disciplinare di gara. 12.1 pag. 21 “Regole per la presentazione dell’offerta”: “Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana” Si chiede di confermare che l’eventuale documentazione di certificazione/tecnica/operativa (es. TCDS, STC, RFM, MM, ecc.) a supporto del progetto tecnico/operativo proposto, possa essere presentata in lingua originale, così come risulta approvata. l) Rif. “Allegato 1 - Rete di destinazioni HEMS_131221”ed Operazioni in Deroga al DM 1 Feb 2006 (Dimensioni Elisuperfici < 1,5D) Considerato che gli elicotteri moderni di sovente offerti per contratti di settore della medesima tipologia (ad es. EC145/H145 ovvero AW169) hanno dimensioni fuori tutto eccedenti i 13 mt totali, limitazione prevista nelle note presenti per l'elisuperficie in elevazione di Pezzorgna, si chiede conferma che sia possibile applicare le Minumum Demostrated Heliport Size certificate sull' RFM dell'elicottero da offrire, con un incremento di 3 metri, a partire dal bordo della FATO, previsto per la safety area. Detto assunto è stato più volte esposto da ENAC che ha fornito le modalità attuative e la corretta interpretazione in merito ad alcuni aspetti tecnici ed operativi previsti dal DM 1 Feb 2006 . Alla luce delle circolari nr. 37951, 38574,39561 del 2007 oltre che la definitiva nr. 20810 del 2008 è stato chiarito come poter interpretare la coesistenza del DM e le prestazioni certificate a RFM di un elicottero. Di fatto si evince che: “è consentito su di un’elisuperficie l’atterraggio e il decollo di elicotteri che intendano operare con prestazioni di classe 1, a condizione che le dimensioni di approdo e decollo siano almeno pari a quelle fissate dal manuale di volo dell’elicottero, a partire dal bordo, di una lunghezza pari a 3 metri o allo 0.25metri del Fuori Tutto, quale delle due maggiori” (Ref 20810 2008). E' stato precisato, inoltre, che: “le dimensioni della piazzola, in fase di progettazione per un determinato elicottero, devono esser compatibili con le dimensioni minime certificate dall’autorità competente (ENAC, EASA, Ecc..) ove esistenti” (Ref 38574 2007). Si chiede conferma della accettazione di quanto su esposto, ai fini della corretta identificazione dell'elicottero da offrire. m) Rif. Capitolato Tecnico, art. 4.0 “Sistema Per La Gestione Della Sicurezza E Conformità Delle Operazioni Aeronautiche”, pag. 15, “Segnalazioni ed analisi di eventi (Safety Reporting)”. In conformità a quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 965/2012 – ORO.GEN.160, ogni operatore deve aver implementato un sistema per la segnalazione e l’analisi degli eventi (Safety Reporting), il quale comprenda sia gli occurrences oggetto di notifica obbligatoria che quelli oggetto di notifica volontaria. Atteso che tale sistema permette alle organizzazioni di adottare le opportune misure di sicurezza sulla base delle informazioni raccolte, si precisa che, soprattutto in relazione agli eventi o situazioni che possano aver generato un impatto alla sicurezza, anche solo potenziale, le informazioni contenute nelle segnalazioni di eventi dovrebbero essere adeguatamente tutelate al fine di garantire la fiducia nei confronti dell’SMS dell’organizzazione, da parte dei dipendenti e del personale a contratto. Secondo tale approccio si richiamano il principio della Just Culture e l’applicazione delle norme in materia di riservatezza, fondamentali affinchè la segnalazione di eventi e l’utilizzazione delle relative informazioni siano improntate su un rapporto di fiducia tra il segnalatore e l’organizzazione responsabile della raccolta e della valutazione delle informazioni stesse. Sulla base dei principi sopra richiamati e, in riferimento al Capitolato Speciale, si richiede di specificare cosa si intende per “Il sistema, salvaguardando i criteri di riservatezza, deve prevedere la condivisione delle segnalazioni con i rappresentanti designati della D.A., dal DEC e dal GCT, affinchè si proceda all’analisi obiettiva delle segnalazioni pervenute”. Si chiede: • di confermare che la condivisione di tali informazioni con la Committente abbia il solo scopo di mantenere o migliorare la sicurezza aerea nel rispetto dei criteri di riservatezza definiti dalla DA stessa. • di specificare il profilo professionale delle figure del DEC (Direttore dell’Esecuzione) e del GCT (Gruppo di Coordinamento Tecnico). • di precisare se le segnalazioni di interesse per la condivisione con DEC e GCT sono da intendersi di tipo aeronautico, tecnico/manutentivo e/o sanitario.
Risposta :
a) La coerenza del programma di formazione con quanto già in uso da parte del personale sanitario e SAER è richiesta alla D.A., e pertanto applicabile in fase di esecuzione contrattuale. Ad ogni buon conto si trasmette il documento “Documento Formazione e addestramento Tecnico/Aeronautico del personale sanitario RER operante nella base HEMS/HSR di Pavullo nel Frignano (MO)”
b) Per ulteriori 180 giorni
c) Si conferma che nella Busta Documentazione andrà inserita la documentazione richiesta all’art.6 del Disciplinare, senza doverla caricare su AVCPass.
Si conferma altresì che in presenza di subappalto non occorre indicare i subappaltatori ma solo esprimere la possibilità di ricorrere ad eventuale subappalto.
d) Si conferma
e) Il modello di DGUE è presente nella Busta Documentazione (Specializza modulo DGUE Request Mandataria) ed è da compilare direttamente sulla piattaforma; non fa parte quindi della documentazione caricata dalla Stazione Appaltante e non può essere sostituito da altri modelli
f) E’ stata inoltrata richiesta ad attuale ditta che svolge il servizio de quo e si è in attesa di riscontro
g) Si conferma che è richiesta la familiarità delle figure proposte con strutture organizzative e dotazioni del sistema sanitario riconducibili alla tipologia di servizio oggetto di appalto, ma non specificamente riconducibili alle Aziende Committenti il servizio.
h) La richiesta dell’Operatore Economico è ritenuta accettabile.
i) In fase di offerta è oggetto di valutazione tecnica il Sistema di Gestione implementato dall’Operatore Economico, che comprenda, senza escluderne altri, almeno gli argomenti riportati all’art. 4.0 del Capitolato Speciale. Non è richiesto che siano già stati predisposti i piani di emergenza (ERP) specifici per le quattro basi regionali del servizio di elisoccorso, che invece sono necessari nella fase esecutiva della prestazione.
j) In fase di offerta è ritenuta accettabile la dichiarazione del Legale Rappresentante dell’Operatore Economico attestante l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad intraprendere immediatamente le azioni necessarie nei confronti del Costruttore o Società di leasing per assicurare la piena disponibilità degli elicotteri presentati in offerta. In questa circostanza, la presentazione degli effettivi numeri di serie e associati certificati degli aeromobili viene differita a data successiva all’aggiudicazione, ma antecedente la firma dell’accordo contrattuale.
k) In fase di offerta è ammessa la presentazione di documentazione in lingua originale non italiana per quei contenuti di natura tecnico-aeronautica, (es. certificazioni, estratti di manuali, ecc.) che la competente Autorità aeronautica ha ritenuto idonei.
l) Come riportato all’art. 21.0 del Capitolato Speciale, si conferma che in fase di offerta è ammessa la presentazione di elicotteri aventi una lunghezza fuori-tutto non superiore a 15 mt e una massa massima certificata per il decollo non superiore a 6000 kg.
m) Come descritto all’art. 4.0 del Capitolato Speciale, è atteso che venga implementato un sistema di segnalazione di eventi o situazioni che possano avere un potenziale impatto sulla sicurezza; il sistema di segnalazione deve essere accessibile da parte di tutto il personale che concorre alla prestazione; scopo del sistema è quello di monitorare la sicurezza delle operazioni e, laddove ritenuto necessario, attuare azioni coordinate per salvaguardare la prestazione operativa del servizio in sicurezza. Il sistema di segnalazione intende supportare il principio che la sicurezza del servizio non è patrimonio esclusivo dell’Operatore Aereo, bensì di tutte le Parti che congiuntamente concorrono ad esso. Pertanto in fase di esecuzione del servizio, le Parti coinvolte, ciascuna per propria competenza e responsabilità in materia di tutela della riservatezza e trattamento di dati, designerà il proprio rappresentante che parteciperà al monitoraggio delle segnalazioni..