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Dati del bando

APPALTO CON AGGIUDICAZIONE CONGIUNTA E AFFIDAMENTO DISGIUNTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEI COMUNI DI BORETTO, BRESCELLO, GUALTIERI, GUASTALLA, LUZZARA, POVIGLIO E REGGIOLO (RE) - CIG 90298102F1 - CPV 66518100-5.
Ente appaltanteUNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA
Stato proceduraChiuso
Importo appalto195.767,27 €
Criterio di aggiudicazioneCosto Fisso
Data di pubblicazione a sistema22/12/2021
Termine richiesta chiarimenti28/01/2022 12:00
Termine presentazione delle offerte07/02/2022 12:00
Apertura busta amministrativa07/02/2022 12:01
Data chiusura procedura16/03/2022
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Gamberini Elena

telefono: 0522655414
cellulare: 0522655433

Cig

Lotto 1APPALTO CON AGGIUDICAZIONE CONGIUNTA E AFFIDAMENTO DISGIUNTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEI COMUNI DI BORETTO, BRESCELLO, GUALTIERI, GUASTALLA, LUZZARA, POVIGLIO E REGGIOLO (RE) - CIG 90298102F1 - CPV 66518100-5.

CIG: 90298102F1
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI019132-22

Ultimo aggiornamento: 02/02/2022 15:18

Domanda : Con riferimento alla procedura in oggetto siamo a chiedervi i seguenti chiarimenti. 1-L’art. 7, punto 3, lettera u del Capitolato prevede che “La banca dati, allo scadere del contratto, rimarrà di esclusiva proprietà del Comune e l’aggiudicatario non avrà diritto a compenso alcuno”: Vi chiediamo di confermarci che col termine “banca dati” non si intenda il software gestionale (che resterà di proprietà del broker), ma unicamente i dati in esso contenuti, che dovranno essere forniti agli Enti in formato pdf, xls, jpg e simili al fine di garantire il corretto passaggio di consegne col nuovo aggiudicatario. 2-In relazione alla nomina del broker aggiudicatario quale Responsabile del Trattamento dei dati prevista dall’art. 21 del Capitolato, segnaliamo che la specificità dell’attività posta in essere dal broker dovrebbe guidare la scelta rispetto al ruolo da assumere nella gestione dei dati personali, secondo la normativa ad oggi vigente, deponendo a favore dell’inquadramento dello stesso come Titolare autonomo del trattamento e ciò in virtù sia delle specifiche attività svolte dall’intermediario assicurativo, che di quanto disposto dal Garante della Privacy sul tema della corretta veste giuridica delle Imprese di Assicurazione (cui la figura del broker viene assimilata per analogia di attività svolta) ad essere nominate Titolari del trattamento dei dati. Il broker, al fine di poter correttamente svolgere il suo ruolo di intermediario nell’interesse del Cliente, necessita, infatti, di un grado di autonomia operativa ampio, che è possibile ottenere solo attraverso la qualifica di Titolare. Inoltre, l’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa non può in alcun modo formare oggetto di “delega” da parte del soggetto che affida tale servizio (presupposto di una nomina a Responsabile), in quanto la stessa può essere svolta esclusivamente da soggetti specializzati e sottoposti ad una disciplina di settore. Ciò peraltro trova ulteriore conferma nei due provvedimenti emessi dal Garante (“Ruolo soggettivo dell’impresa assicurativa nell’ambito dei bandi di gara per l’affidamento dei servizi assicurativi” e “Esonero dall’informativa in ambito assicurativo – c.d. catena assicurativa”) dal cui combinato disposto si ricava che ai fini della qualificazione di un soggetto quale titolare o responsabile del trattamento, è necessario valutare, caso per caso, la specificità dell’attività posta in essere, non rilevando a tal fine la modalità con la quale avviene il trasferimento dei dati. L’attività di intermediazione assicurativa, come noto, è disciplinata da una specifica normativa primaria e secondaria (artt. 1882 ss. c.c.; D. Lgs. n. 209/2005 – “Codice delle assicurazioni”; Regolamento IVASS n. 40/2018) che ne riserva l’esercizio ad operatori specializzati che operano sotto la vigilanza di un’Autorità di controllo (IVASS). Precisiamo altresì che la base giuridica legittimante il trasferimento dei dati, può essere rinvenibile nell’art. 6, par.1, lett. b), del Regolamento stesso (trattamento necessario per l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte). Ipotesi, questa, che rende evidente come un eventuale trattamento effettuato a fini diversi da quelli di intermediazione assicurativa (es. marketing) sia a noi precluso pena la violazione degli obblighi contrattuali, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Alla luce di quanto sopra riportato, vi chiediamo gentilmente di confermarci che il broker aggiudicatario verrà nominato quale Titolare Autonomo del Trattamento dei dati.

Risposta : 1- Si conferma

2- Si conferma

Il Funzionario del Servizio Appalti
f.to dott.ssa Giorgia Boni

Ultimo aggiornamento: 15-04-2022, 08:09