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Dati del bando

PROCEDURA APERTA INDETTA DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI COMACCHIO, CODIGORO, FISCAGLIA, GORO, JOLANDA DI SAVOIA, LAGOSANTO, MESOLA, ASP DEL DELTA FERRARESE PER CONTO DEL COMUNE DI COMACCHIO PER L'AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE, EX ART. 164 E SS. DEL D. LGS. N. 50 DEL 2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE E LAVORI DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO LIDI COMACCHIESI, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I.
Ente appaltanteCOMUNE DI COMACCHIO
Stato proceduraChiuso
Importo appalto120.000,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema10/01/2022
Termine richiesta chiarimenti30/01/2022 23:59
Termine presentazione delle offerte09/02/2022 17:00
Apertura busta amministrativa10/02/2022 09:30
Data chiusura procedura22/03/2022
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno
NoteSi precisa che il valore della concessione ai sensi dell'art. 167 del Codice è pari ad euro 3.934.426,23. L'importo a base d'asta soggetto a rialzo è il canone annuale pari ad € 120.000,00.

Allegati

Referenti

Bottoni Cecilia

telefono: 0533310126

Bellotti Erik

telefono: 0533310130

Cavallini Daniele

telefono: 0533310135

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1concessione gestione parcheggi

CIG: 9042676C4A

Chiarimenti

Chiarimento PI020535-22

Ultimo aggiornamento: 01/02/2022 08:14

Domanda : Q1: Si richiede se il Computo Metrico del Progetto Definitivo debba riferirsi non solo alle voci riportate all’Articolo 3 del Capitolato Speciale d’Appalto (Lavori di manutenzione straordinaria per il solo Lido degli Estensi - tavola 8), ma anche a quanto evidenziato all’Articolo 6 del Capitolato stesso. In particolare, si richiede se sia corretto inserire nel Computo Metrico tutte quelle voci incluse nei punti da 1 a 9 dell’Articolo 6 del Capitolato (Somme per il servizio di gestione e manutenzione) che riguardano lavori, quali ad esempio la fornitura e la posa di: Parcometri, Colonnine, Nuove staccionate in Legno. Q2: Per quanto concerne quanto riportato nel Capitolato Speciale d’Appalto (a pagina 6): “[…] Il Concessionario dovrà realizzare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, in conformità al “Piano di gestione da realizzare” inserito nell’Offerta Tecnica…”, si richiede conferma che il suddetto Piano di Gestione sia parte della Relazione tecnica (vedi punto a] del par. 15 del Disciplinare di Gara), se debba invece essere un elaborato autonomo, e se sia necessario un Piano di manutenzione da includersi negli elaborati del Progetto definitivo. Q3: In riferimento al Criterio di Aggiudicazione a.2: “Opere di miglioramento” - Saranno elementi premianti di valutazione opere di miglioramento rispetto al progetto di fattibilità a base di gara, quali: fornitura e posa di arredi, rivisitazione del sistema di illuminazione pubblica delle vie interessate dai lavori, interventi in aree limitrofe quali la Via Severo Pozzati, detto “Sepo” e opere a verde nelle aiuole presenti nel comparto oggetto di lavori di manutenzione straordinaria (Disciplinare di Gara p. 30 – par. 17.1), si richiede se si debbano considerare queste migliorie solo ed esclusivamente per l’area del Lido degli Estensi (tav. 8 dello Studio di fattibilità) o per tutti i Lidi. E inoltre, se possano essere proposte altre migliorie non contemplate in questa descrizione (es. migliorie per le colonnine di ricarica). Q4: Si richiede se gli elaborati del Progetto Definitivo debbano riportare i nominativi dei progettisti incaricati e debbano essere firmati digitalmente da quest’ultimi. Q5: Relativamente alla dimostrazione del possesso del requisito della SOA OG 3 class. III bis è possibile soddisfare tale requisito mediante un avvalimento frazionato di n. 2 SOA OG 3 class. III o di n. 1 OG 3 Classifica III e N. 1 OG 3 class. II; Q6: Per quanto concerne la stima dei costi della manodopera richiesta all’art. 16 lettera b) del disciplinare di gara, gli stessi devono essere divisi tra esecuzione delle opere e servizio di gestione? Q7: Per quanto concerne la stima dei costi della manodopera richiesta all’art. 16 lettera c) del disciplinare di gara, gli stessi devono essere divisi tra esecuzione delle opere e servizio di gestione? Q8: Per quanto concerne la stima dei costi della manodopera richiesta all’art. 16 lettera c) del disciplinare di gara, gli stessi devono essere redatti (per quanto riguarda l’esecuzione delle opere) con i valori indicati sul prezziario regionale o con i valori previsti dal contratto collettivo nazionale dell’artigianato? Q9: Per quanto concerne la stima dei costi della manodopera richiesta all’art. 16 lettera c) del disciplinare di gara, gli stessi devono essere redatti (per quanto riguarda la gestione) con i valori del contratto collettivo settore commercio? Q10: Per quanto concerne l’indicazione dei costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro devono essere indicati suddividendo gli stessi tra le opere da realizzare (una tantum) e la gestione (importo annuo da moltiplicare per gli anni della concessione)? Per gli stessi possono essere presi come riferimento i parametri indicati nella tabella ITACA (Istituto per l'Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale), attraverso la quale è possibile verificare la congruità degli oneri aziendali della sicurezza nei contratti di lavori pubblici? Q11: Per la dimostrazione dei requisiti indicati nel disciplinare indicati all’art. 6.2 lettera b) e 6.2 lettera c) si chiede conferma che il triennio di riferimento, in entrambi i casi, sia il 2019-2020-2021. In caso negativo si chiede di specificare quale sia il triennio di riferimento. Q12: Per la dimostrazione del requisito indicato nel disciplinare indicati all’art. 6.2 lettera b) – fatturato specifico minimo annuo – è possibile utilizzare l’intero fatturato di un’impresa che svolge attività per la gestione di parcheggio anche se lo stesso è in parte afferente ad attività correlate? Q13: Per la dimostrazione del requisito indicato nel disciplinare indicati all’art. 6.2 lettera b) – fatturato specifico minimo annuo – è possibile utilizzare anche il fatturato per attività comunque afferenti all’oggetto della gara come la gestione e la manutenzione di aree verdi, manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale? Q14: Per la dimostrazione del requisito indicato nel disciplinare indicati all’art. 6.2 lettera b) e 6.2 lettera c) per un’azienda costituita in data 14/11/2019? Il triennio di riferimento è sempre 2019-2020-2021? In caso negativo si chiede di specificare quale sia il triennio di riferimento. Q15: Per la dimostrazione del requisito indicato nel disciplinare indicati all’art. 6.2 lettera b) – fatturato specifico minimo annuo – è possibile utilizzare il fatturato relativo alla gestione di parcheggi di camper tra privati? Q16: Per la dimostrazione del requisito indicato nel disciplinare indicati all’art. 6.2 lettera b) – fatturato specifico minimo annuo – è possibile utilizzare il fatturato derivante dalla vendita di biglietti e abbonamenti per parcheggi in aeree pubbliche e private?

Risposta : Buongiorno, di seguito le risposte ai Vostri quesiti:

R1: Il computo metrico del progetto definitivo deve essere relativo esclusivamente alle voci riportate nell’art. 3 del CSA in quanto inerente la quota parte lavori.

R2: Si conferma che il Piano di gestione è da includere nella relazione tecnica di cui al punto a) del paragrafo 15 del disciplinare.

Il piano di manutenzione è già quello indicato nel CSA all’art. 6.

R3: Si, solo per l’area del Lido degli Estensi.

Si, possono essere proposte altre migliorie

R4: Si

R5: Si è possibile

R6: Va indicato un unico importo complessivo nell’apposito spazio dell’offerta economica

R7: Si veda risposta al Q6

R8: I costi della manodopera devono essere determinati dagli operatori economici sulla base del CCNL applicato da loro stessi.

R9: Si veda risposta al Q8

R10: Va indicato un unico importo complessivo nell’apposito spazio dell’offerta economica.

I costi aziendali indicati dagli operatori economici sono i costi calcolati sulla base dell’organizzazione interna di ciascun operatore economico

R11: Per i requisiti dell’art. 6.2 lett b) del disciplinare (fatturato) il periodo di riferimento sono gli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili.

Per i requisiti dell’art. 6.2 lett c) del disciplinare (servizi analoghi) il periodo di riferimento sono gli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del bando. Quindi non sono anni solari.

R12: Come precisato nel disciplinare di gara al paragrafo 6.2 lett b) si deve trattare del fatturato per la gestione dei parcheggi

R13: No

R14: Per il requisito di cui all’art. 6.2 lett b) come indicato nel disciplinare di gara nello stesso articolo, “per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti del fatturato devono essere rapportati al periodo di attività”.

Per il requisito di cui all’art. 6.2 lett c) in ragione del principio generale del favor partecipationis come più volte riconosciuto da ANAC e dalla giurisprudenza il calcolo per la verifica del possesso dei requisiti indicati nel bando va effettuato sugli anni di effettiva esistenza dell’impresa e della sua operatività. (tra gli atri, sentenza Consiglio di Stato 607/2020 – Deliberazioni ANAC 674/2017-1349/2017-473/2018)

R15: Si

R16: Si


Chiarimento PI011874-22

Ultimo aggiornamento: 19/01/2022 09:06

Domanda : Spett.le Comune di Comacchio, Con la presente si intende chiarire il quesito PI009668-22 inerente quanto in oggetto: "PROCEDURA APERTA INDETTA DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI COMACCHIO, CODIGORO, FISCAGLIA, GORO, JOLANDA DI SAVOIA, LAGOSANTO, MESOLA, ASP DEL DELTA FERRARESE PER CONTO DEL COMUNE DI COMACCHIO PER L'AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE, EX ART. 164 E SS. DEL D. LGS. N. 50 DEL 2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE E LAVORI DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO LIDI COMACCHIESI, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I." In particolare vogliamo specificare che con il nostro quesito non intendevamo avere chiarimenti circa l'affidamento del servizio di pagamento, ma volevamo evidenziare che il pagamento tramite smartphone funziona indipendentemente dal pagamento della sosta tramite parcometro. Pertanto non abbiamo affermato che la sosta dovrebbe essere pagata esclusivamente tramite smartphone o parcometro. Vedendo quanto riportato nella tabella dei criteri punto A.1 "Ammodernamento parcometri forniti dall'Amministrazione" del Capitolato di gara volevamo dei chiarimenti circa il motivo per cui il pagamento tramite smartphone è inserito come criterio di ammodernamento del parcometro quando invece è uno strumento di pagamento che non è in alcun modo legato al parcometro. Il pagamento della sosta tramite smartphone dovrebbe rappresentare un ulteriore criterio separato rispetto a quello relativo all’ammodernamento dei parcometri. Ci scusiamo per la mancata chiarezza del nostro precedente quesito. Ringraziando anticipatamente per una risposta in merito, porgiamo distinti saluti,

Risposta : Buongiorno,

l'Ente considera il pagamento tramite smartphone una ulteriore forma di ammodernamento del parcometro, inteso come ulteriore ed innovativo metodo di pagamento e, pertanto, ha ritenuto di inglobarlo in un unico criterio di valutazione.
Cordiali saluti

Chiarimento PI011871-22

Ultimo aggiornamento: 19/01/2022 09:05

Domanda : Spett.le Comune di Comacchio, Con la presente si richiede gentile chiarimento in relazione alla vostra risposta PI011422-22 data in merito al quesito PI009664-22. Riteniamo la risposta data non pertinente al quesito fatto in quanto il nostro intento era quello di chiedere allo spettabile Ente come intende porsi nei confronti delle dichiarazioni fatte dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (bollettino n. 24 del 6 luglio 2015). L’Ente è favorevole all’ingresso di più App per il pagamento della sosta tramite smartphone, garantendo in questo modo una più ampia scelta di piattaforme per il pagamento della sosta ai propri cittadini? Nello specifico chiediamo allo spettabile Ente come intende porsi nei confronti di eventuali chiusure all’ingresso di più App per il pagamento della sosta tramite smartphone all’interno del Comune di Comacchio. Ci scusiamo per la mancata chiarezza del nostro precedente quesito. Ringraziando anticipatamente per una risposta in merito, porgiamo distinti saluti,

Risposta : Buongiorno,

l'Ente è favorevole all'ingresso di più App, in modo da garantire una più ampia scelta di piattaforme per il pagamento della sosta.
Cordiali saluti

Chiarimento PI010673-22

Ultimo aggiornamento: 18/01/2022 12:58

Domanda : Spett.le Stazione Appaltante, si inoltrano di seguito i seguenti chiarimenti: 1. Si richiede, al fine di permettere la massima partecipazione al bando di gara ed a seguito della generalizzata sensibile riduzione dei ricavi nel settore della sosta nell'anno 2020 dovuta alle limitazioni alla circolazione imposte dalla diffusione del coronavirus, se sia possibile, come d'altronde indicato nella maggior parte delle gare del settore, attestare l’importo dei ricavi richiesti quale requisito di partecipazione (vedi pagina 8 del Disciplinare di Gara, art. 6.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica professionale) come valore medio conseguito nel triennio e non come valore minimo per tutti e tre gli anni precedenti a quello del bando, o in alternativa prendendo a riferimento gli esercizi del triennio 2017-2018 e 2019. 2. Si richiede se il PEF da presentare in sede di gara debba essere asseverato, visto anche che al predetto documento non verrà attribuito alcun punteggio. 3. Si richiede di confermare che sia possibile utilizzare le sanzioni previste dal Codice della Strada per l’accertamento delle violazioni nelle aree oggetto dell’affidamento e se sia possibile per il Concessionario effettuare sanzioni privatistiche ad integrazione di quelle previste dal Codice della Strada. 4. Si richiede di confermare che il Computo metrico Estimativo deve essere inserito all’interno del Progetto Definitivo richiesto tra la documentazione da predisporre per l’offerta tecnica, anche se nello stesso rientrano elementi a valenza economica 5. Si richiede di confermare che non sarà addebitato al concessionario il pagamento di tributi locali quali TOSAP, TARSU, TARES, TASI, TARI e/o altri, presenti e futuri o in via subordinata, qualora si preveda l'applicazione di tributi, confermare che il canone annuo che dovrà essere corrisposto all'Ente appaltante è omnicomprensivo di qualsiasi onere e/o tributo locale. 6. Si richiede in quali voci riportate nel Q.T.E relativo al servizio di gestione e manutenzione riportato a pag. 18 e segg del CSA sono inseriti costi di gestione afferenti: a. i costi del coordinatore del servizio amministrativo che rientrano tra le figure da riassorbire dall’attuale gestore; b. I costi del manutentore dei parcometri, figura indispensabile per garantire la funzionalità delle apparecchiature utilizzate per la riscossione del pagamento della sosta e se tali costi sono da intendersi comprese fra quelle identificate per il pagamento delle retribuzioni per gli ausiliari; c. i costi per materiali di consumo e per la manutenzione dei parcometri (parti di ricambio, interventi manutentivi, etc.) che potrebbero avere importante valenza soprattutto nel caso di reimpiego degli attuali parcometri di proprietà dell’Ente che sono datati e certamente da revisionare (attività che non è stato possibile valutare per la mancanza di un sopralluogo in contraddittorio con l’Ente); d. i costi telefonici per la centralizzazione dei dati dei parcometri; e. i costi per la gestione degli incassi o per l'utilizzo di APP, se non venissero proposte APP il cui costo è a totale carico degli utenti; f. i costi per la manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale; g. i costi per la fornitura dei componenti necessari alle implementazioni hardware e software dei parcometri (attività richiesta all’art. 02 del CSA). Tutti costi diretti legati alla gestione che non possono essere considerati tra le spese generali e che rendono sensibilmente superiori i costi relativi alla gestione del servizio. 7. Si chiede di confermare che sono a carico dell’aggiudicatario i costi del Direttore dell’Esecuzione. 8. Si chiede di confermare che la voce a.7) del QTE relativo alla gestione e manutenzione (pag 18 e segg. Del CSA) si riferisce alla potatura, trasporto e oneri del materiale di risulta della stessa potatura e non alla fornitura e posa in opera di staccionata come erroneamente riportato. 9. Si chiede di confermare che non verrà considerata, nella attribuzione dei punteggi, la eventuale proposta di sostituzione dei parcometri mentre sarà valorizzata la loro implementazione. Tale quesito discende dalle notizie di mercato che danno il produttore dei parcometri di proprietà del Comune non più operativo nel settore come d’altronde confermato dalla analisi del loro sito WEB dal quale è sparito ogni riferimento a tale tipo di apparecchiature. L’eventuale aggiornamento con parti recuperate dal mercato e non coperte da garanzia da parte del fornitore non garantisce la sopravvivenza degli attuali parcometri per l’interra durata della Concessione visto il disimpegno dello stesso fornitore. 10. Si chiede l’analisi prezzi sulla base della quale è stato riportato, per le voci relative alle lavorazioni riportate nel Q.T.E relative alle Opere di manutenzione straordinaria (Art.03 pag. 8 e segg. Del CSA), un prezzo unitario di 86,00 €/mq, in quanto lo stesso importo risulta troppo basso se deve comprendere tutte le lavorazioni previste nella specifica voce del Q.T.E., tanto da rendere impossibile la realizzazione della lavorazioni, nelle quantità riportate, all’interno dell’importo totale previsto nello stesso Q.T.E, con la conseguenza di rendere impossibile la partecipazione alla gara. 11. Si richiede di sapere se i parcometri di proprietà del Comune e di cui si prevede l’utilizzo per la gestione dei pagamenti della sosta siano dotati di modem che permetta la centralizzazione relativa ai pagamenti ed allo stato di funzionamento degli stessi Distinti saluti I presenti quesiti sostituiscono e annullano quelli erroneamente caricati con n. PI002912-22, come da mail pec inviata all'Amministrazione Appaltante in data odierna.

Risposta : Buongiorno, di seguito le risposte ai singoli quesiti:

1) Non è possibile in quanto l'Amministrazione ha stimato un maggior incasso del servizio nelle prossime annualità, in virtù anche dei maggiori introiti dello stesso, realizzati nel periodo COVID dal concessionario uscente;
2) Si
3) Si conferma l'accertamento delle sanzioni previste dal CDS, ma non quelle privatistiche;
4) Si conferma. Il CME va inserito dall'operatore economico nel progetto definitivo;
5) No, vedasi articolo 9 del CSA;
6) Per la computazione dei servizi di gestione e manutenzione si deve fare riferimento alla tabella che riporta il relativo costo annuale complessivo (vedasi articolo 6);
7) Si;
8) Si, trattasi di refuso poichè le staccionate sono rappresentate dalla voce a.6);
9) Si;
10) L'amministrazione non ritiene di dover fornire l'analisi dei prezzi, pur precisando che tale analisi è stata effettuata sulla base dei prezzi attuali di mercato e, pertanto, si ritiene remunerativa rispetto alla lavorazioni previste;
11) Si.
Cordiali saluti

Chiarimento PI009668-22

Ultimo aggiornamento: 18/01/2022 12:50

Domanda : Spett.le Comune di Comacchio, Con la presente si richiede gentile chiarimento in relazione a quanto riportato nel documento in oggetto: "PROCEDURA APERTA INDETTA DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI COMACCHIO, CODIGORO, FISCAGLIA, GORO, JOLANDA DI SAVOIA, LAGOSANTO, MESOLA, ASP DEL DELTA FERRARESE PER CONTO DEL COMUNE DI COMACCHIO PER L'AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE, EX ART. 164 E SS. DEL D. LGS. N. 50 DEL 2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE E LAVORI DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO LIDI COMACCHIESI, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I." In particolare chiediamo un chiarimento riguardo a quanto descritto nell'ART. 17.1 del disciplinare di gara - “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica”, tabella dei criteri punto A.1 "Ammodernamento parcometri forniti dall'Amministrazione". Premesso che Il pagamento della sosta tramite smartphone è un pagamento diverso ed ancillare rispetto a quello fatto tramite parcometro. A questo proposito evidenziamo che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con il parere del 18 giugno 2015 (bollettino n. 24 del 6 luglio 2015) ha definito il pagamento tramite smartphone come un servizio commerciale a valore aggiunto ed ancillare rispetto al servizio principale rappresentato dai parcometri. Ne deriva che la possibilità di effettuare il pagamento della sosta su strisce blu tramite smartphone dovrebbe rappresentare un criterio di valutazione a sé e separato rispetto al pagamento della sosta tramite parcometro e non essere contenuto all’interno del punto A.1 come invece appare all’interno del disciplinare di gara. Tutto quanto premesso, considerato ed evidenziato la scrivente Società ritiene necessario un chiarimento riguardo a come codesto spettabile Ente possa agire in relazione a quanto indicato sopra e a quanto riportato nella tabella dei criteri punto A.1 "Ammodernamento parcometri forniti dall'Amministrazione" del Capitolato di gara. Ringraziando anticipatamente per una risposta in merito, porgiamo distinti saluti,

Risposta : Buongiorno,

come già ribadito nel riscontro al precedente quesito, all'art. 17.1 del disciplinare di gara, il criterio di valutazione A1) prevede la valutazione della proposta di ammodernamento dei parcometri messi a disposizione dall'Amministrazione, con particolare riguardo agli aggiornamenti per il pagamento con strumento elettronico (bancomat, carta di credito, ecc) uso di smartphone ed altro; ciò significa che verrà valutato il livello di approfondimento della proposta che rappresenterà al meglio l'ammodernamento di detti parcometri. In altre parole, l'affidamento del servizio di pagamento non avviene esclusivamente mediante smartphone perciò non si limita la concorrenza del mercato, ma semplicemente è uno dei possibili elementi che, se previsto dall'operatore economico, possono permettere di ottenere un maggior punteggio.

Chiarimento PI009664-22

Ultimo aggiornamento: 18/01/2022 12:48

Domanda : Spett.le Comune di Comacchio, Con la presente si richiede gentile chiarimento in relazione a quanto riportato nel documento in oggetto: "PROCEDURA APERTA INDETTA DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI COMACCHIO, CODIGORO, FISCAGLIA, GORO, JOLANDA DI SAVOIA, LAGOSANTO, MESOLA, ASP DEL DELTA FERRARESE PER CONTO DEL COMUNE DI COMACCHIO PER L'AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE, EX ART. 164 E SS. DEL D. LGS. N. 50 DEL 2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE E LAVORI DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO LIDI COMACCHIESI, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. Premesso che Con parere del 18 giugno 2015 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (bollettino n. 24 del 6 luglio 2015) è stato auspicato che i soggetti incaricati del servizio pubblico di gestione della sosta a pagamento nelle aree comunali introducano un regime di tipo autorizzatorio (e, dunque, libero) nel settore dei servizi di pagamento della sosta tramite smartphone, al fine di favorire la concorrenza “nel” mercato tra gli operatori del settore. Ne discende che l’offerta del servizio da parte di una pluralità di operatori apparirebbe la soluzione più idonea a garantire un corretto confronto competitivo. Il Capitolato appare non aver preso in considerazione all’interno del disciplinare di gara la possibilità di favorire l’ingresso nel mercato di più operatori garantendo in questo modo una più ampia scelta di piattaforme per il pagamento della sosta ai propri cittadini. La liberalizzazione del servizio di sosta a pagamento, dovrebbe essere la regola, mentre la sottoposizione di tale servizio ad un regime di esclusiva (o quasi esclusiva) dovrebbe essere confinato ai soli casi in cui la libera concorrenza non garantisse il perseguimento dell’interesse pubblico alla migliore esecuzione del servizio. Tutto quanto premesso, considerato ed evidenziato Chiediamo allo spettabile Ente come intende porsi nei confronti di quanto auspicato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e come codesto spettabile Ente intende porsi nei confronti di quanto indicato sopra. Ringraziando anticipatamente per una risposta in merito, porgiamo distinti saluti,

Risposta : Buongiorno,

all'art. 17.1 del disciplinare di gara, il criterio di valutazione A1) prevede la valutazione della proposta di ammodernamento dei parcometri messi a disposizione dall'Amministrazione, con particolare riguardo agli aggiornamenti per il pagamento con strumento elettronico (bancomat, carta di credito, ecc) uso di smartphone ed altro; ciò significa che verrà valutato il livello di approfondimento della proposta che rappresenterà al meglio l'ammodernamento di detti parcometri. In altre parole, l'affidamento del servizio di pagamento non avviene esclusivamente mediante smartphone perciò non si limita la concorrenza del mercato, ma semplicemente è uno dei possibili elementi che, se previsto dall'operatore economico, possono permettere di ottenere un maggior punteggio.

Ultimo aggiornamento: 23-03-2022, 09:58