Domanda : QUESITO UNO: L’ART. 36.2 DEL CAPITOLATO DI APPALTO PARLA DI “custodia, conservazione e manutenzione” PERSINO DEI “macchinari, attrezzature o a piè d’opera dei materiali e dei manufatti esclusi dall’appalto”. SI RIBADISCE CHE L’ART. 2051 C.C. INERENTE PROPRIO LA CUSTODIA NON TROVA APPLICAZIONE PER COSTANTE GIURISPRUDENZA, QUANDO SI TRATTA DI BENI DI VASTE DIMENSIONI E APERTI AL PUBBLICO, ESSENDO IMPOSSIBILE ESERCITARE UN POTERE DI CONTROLLO E DI VIGILANZA. DIFATTI. NON E’ NEMMENO PREVISTO ALCUN PREZZO PER IL SERVIZIO DI GUARDIANIA. 1) QUINDI, STANTE LA NON APPLICABILITA’ DELL’ART. 2051 CC E NON ESSENDO OGGETTO DI APPALTO ALCUN SERVIZIO DI GUARDIANIA, COSA SI INTENDE PER SORVEGLIANZA E CUSTODIA DEL CANTIERE ? 2) E COME DOVREBBE SVOLGERSI TALE CUSTODIA E SORVEGLIENZA IN PARTICOLARE NEI PERIODI IN CUI L’AREA NON E’ OGGETTO DI CANTIERE O COMUNQUE AL DI FUORI DELL’ORARIO IN CUI SI STA SVOLGENDO IL LAVORO? 3) COSA SI INTENDE PER CANTIERE? 4) NEI CASI DI TAGLIO DELL’ERBA AD ESEMPIO, IN COSA CONSISTEREBBE LA CUSTODIA E SORVEGLIANZA? 5) OVVERO NEI CASI DI ULTERIORI INCARICHI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE SI SPECIFICHI COSA SI INTENDE PER SORVEGLIANZA O MANUTENZIONE; 6) LA CUSTODIA E SORVEGLIANZA, NON ESSENDO LA GUARDIANIA OGGETTO DELL’APPALTO, COME VERRA’ PAGATA? VI SARA’ UNA VOCE APPOSITA NEI CONTRATTI DISCENDENTI?E QUALE SARA’ L’IMPORTO?
Risposta :
Il Capitolato speciale d’Appalto prevede all’art. "36.2 Sorveglianza, custodia e manutenzione del cantiere, delle opere eseguite e dei materiali" e si esplicita, nel caso di specie, in relazione alle due differenti tipologie di aree oggetto di lavorazione cosi come di seguito precisato:
Le aree oggetto di appalto si differenziano in:
· un’area circoscritta e non aperta al pubblico, se non sotto sorveglianza del personale del comune, comunemente denominata Giardino Storico Villa Sorra;
· un’area aperta al pubblico, destinata a parco, comunemente denominata Parco di Villa Sorra;
Nel caso in cui le lavorazioni oggetto del Contratto discendente si svolgano presso il Giardino Storico, essendo i luoghi in parte delimitati da barriere naturali (canali) ed in parte da barriere artificiali (recinzioni), quindi complessivamente comunque delimitate e accessibili solo dall’ingresso carraio, la sorveglianza, custodia e manutenzione del cantiere, delle opere eseguite e dei materiali si devono intendere relativi alle parti circoscritte dalle succitate barriere e per le quali è prevista la normale custodia del cantiere di lavorazione a carico dell’impresa esecutrice ovviamente per i soli giorni ed ore di lavorazione in quanto non vi saranno interferenze con attività dell’ente e, quindi, di prassi prevista per ogni qualsivoglia cantiere e non remunerata.
Nel caso in cui le lavorazioni oggetto del Contratto discendente si svolgano presso il Parco di Villa Sorra, essendo i luoghi non delimitati da barriere naturali (canali) e da barriere artificiali (recinzioni), quindi complessivamente aperti al pubblico ed accessibili, la sorveglianza, custodia e manutenzione del cantiere, delle opere eseguite e dei materiali si devono intendere relativi alle normali lavorazioni previste in aree aperte al pubblico come un qualsiasi parco pubblico restando l’impresa responsabile di eventuali danni o danneggiamenti da essa procurati a persone o cose presenti nell’area oggetto di intervento, anche in questo caso non si prevede alcuna remunerazione.
In entrambi i casi si applica quanto definito dal Dlgs 81/08 con particolare riferimento agli apprestamenti della sicurezza, i quali limitano i rischi nei confronti dell’utenza e costituiscono misure per il contenimento delle aree di intervento (recinzioni mobili o fisse) nel cui perimetro, in caso di interventi prolungati, la custodia e sorveglianza è in carico all’esecutore.