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Dati del bando

PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI ACCORDI QUADRO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER I COMUNI DI BUDRIO E CASTENASO E L'UNIONE TERRE DI PIANURA
Ente appaltanteUNIONE DI COMUNI TERRE DI PIANURA
Stato proceduraChiuso
Importo appalto1.700.000,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema06/04/2022
Termine richiesta chiarimenti20/04/2022 12:00
Termine presentazione delle offerte02/05/2022 18:00
Apertura busta amministrativa03/05/2022 09:00
Data chiusura procedura01/08/2022
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno
NoteL'appalto ha per oggetto il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, ad orario pieno e/o parziale, per le mansioni connesse alle figure professionali di cui al vigenti C.C.N.L. Funzioni Locali, da impiegare per ragioni di carattere produttivo ed organizzativo dell’utilizzatore, non altrimenti fronteggiabili, o per necessità di carattere temporaneo o eccezionale, da parte del Comune i Budrio, Castenaso e dell’Unione Terre di Pianura e da parte degli entri aderenti alla stessa (Comune di Baricella, Granarolo dell’Emilia, Malalbergo e Minerbio) compresa l’attività di ricerca, selezione, formazione, gestione e sostituzione del personale somministrato, la gestione amministrativa e i relativi oneri. CPV 79620000-6.

Allegati

Referenti

Fantazzini Silvia

telefono: 0516004341

Filippini Manuela

telefono: 0516004346

Riberto Eleonora

telefono: 0516004341

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1Somministrazione lavoro temporaneo Comune di Budrio

CIG: 9168634421
OpenData ANAC

Lotto 2Somministrazione lavoro temporaneo Comune di Castenaso

CIG: 9168651229
OpenData ANAC

Lotto 3Somministrazione lavoro temporaneo Unione Terre di Pianura

CIG: 9168660994
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI104846-22

Ultimo aggiornamento: 26/04/2022 15:47

Domanda : 1) Dalla tabella dei costi orari fornita, le retribuzioni orarie non corrispondono a quelle ottenibili dividendo la somma degli emolumenti fissi mensili x il divisore orario mensile. Quest’ultimo si ottiene dalla seguente formula: orario settimanale x 52 / 12. Si chiede di rettificare secondo le indicazioni fornite. Come correttamente evidenziato da codesto Ente, al punto 1.3 del capitolato di gara lo stesso corrisponde a 156. 2) Capitolato di gara. 1.3 VALORE DELL’ACCORDO QUADRO punto 11.In ordine agli adempimenti a carico dell’agenzia, connessi ex lege all’assunzione e segnatamente alla richiesta di certificazione del casellario giudiziario ai sensi dell’art. 2 del d.lgs 39/2014, occorre puntualizzare che l'Apl non è legittimata a richiedere ai somministrati il casellario giudiziale e il certificato dei carichi pendenti, nemmeno in presenza dello svolgimento di una prestazione lavorativa presso una Pubblica Amministrazione. APL e committente agiscono in qualità di titolari autonomi del trattamento dati. Pertanto, il committente è tenuto a trattare i somministrati (dei quali è datore di lavoro sostanziale) al pari dei dipendenti diretti. Occorre precisare che le informazioni contenute all’interno del casellario giudiziale, qualora previste da obblighi di legge, dovranno richieste direttamente dall’utilizzatore, che ne ha concreto interesse, ai lavoratori somministrati. 3) Capitolato di gara 3.1 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO. Punto 8. In ordine all’onere a carico dell’agenzia di provvedere all’addestramento all’uso delle attrezzature occorre evidenziare che il lavoratore somministrato, ai sensi dell'art. 34, c. 3, D.Lgs. 81/2015, è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro; ne deriva che l'addestramento inteso come complesso delle attività volte a garantire l’apprendimento da parte dei somministrati dell’utilizzo corretto a seconda delle attività affidate - di attrezzature, impianti, sostanze, dispositivi viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro (art. 37 c. 5 D.Lgs. 81/08) non può che ascriversi in capo all’utilizzatore. La ratio della norma è duplice: sotto un primo profilo garantire un addestramento idoneo che, nell’ambito della somministrazione, deve essere reso a cura del datore di lavoro sostanziale (rectius utilizzatore) che eterodirige la prestazione di lavoro ed adotta il documento di valutazione dei rischi relativo ai luoghi di lavoro ove è svolta la prestazione lavorativa; sotto altro profilo garantire che l’addestramento sia efficace e, dunque, atto a prevenire eventi infortunistici o malattie professionali. Alla luce di tale premessa, si chiede di voler rivedere la prescrizione che pone in capo all’APL l’addestramento del personale all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della mansione richiesta, documentando opportunamente l’avvenuto adempimento. In caso in cui, al contrario, si confermi la disposizione si chiede di indicare quale sia l’addestramento richiesto. 4) In caso di interruzione del rapporto di lavoro somministrato per cause di forza maggiore (Capitolato di gara 3.4) e recesso (Capitolato di gara 6.6), si chiede di rettificare specificando che l’ente rimborserà l’agenzia delle spettanze retributive dovute sino alla naturale scadenza della missione. Invero, l’articolo 33 del D.Lgs.81/2015 prevede testualmente: “con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”; l’articolo 45 del CCNL delle Agenzie di somministrazione, in caso di interruzione della missione nei contratti a tempo determinato, prevede, tra l’altro, la possibilità di essere impiegato in un’altra missione, fermo restando l’utilizzo nell’ambito dell’area professionale di cui alla classificazione del personale del presente CCNL, nella quale è stato originariamente inquadrato o, in questo stesso ambito professionale, sentite le OO.SS stipulanti il presente CCNL, presso la medesima APL. 5) Capitolato di gara 4.1. In ordine all’obbligo di fornire copia delle buste paga dei lavoratori somministrati, si puntualizza che la stessa potrà avvenire nel rispetto della disciplina del GDPR 679.2016. 6) In ordine a possibili pretese risarcitorie promosse dall’ente verso l’agenzia, si chiede di puntualizzare che le pretese risarcitorie non potranno riguardare danni indiretti o perdite di profitto e comunque non dovranno eccedere (singolarmente o congiuntamente considerate) il valore del corrispettivo previsto a favore dell'agenzia.

Risposta : 1) Il valore orario specificato in allegato al capitolato è comprensivo della 13ma mensilità.


2) Qualora l’attività svolta dal lavoratore somministrato comporti contatti diretti e regolari con soggetti minori ai sensi del D.Lgs 39/2014, l’impresa utilizzatrice si impegna a comunicarlo espressamente all’ Apl, la quale si impegna a richiedere il relativo certificato penale del casallario giudiziale al fine di verificare eventuali condizioni interdittive all’esercizio di attività a contatto con i minori. L’evidenza di quanto sopra riportato, si può reperire nella Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 11/04/2014 a seguito dell’uscita del D.Lgs n. 39 del 04/03/2014 che recita testualmente: “l’obbligo in questione riguarda datori di lavoro che impieghino personale per lo svolgimento di attività professionali “che comportino contatti diretti e regolari con minori”, ivi comprese le agenzie di somministrazione qualora dal relativo contratto di fornitura risulti evidente l’impiego del lavoratore nelle attività in questione”.

3) Si conferma che sono a carico del somministratore aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione pre assuntiva sulla sicurezza, parte generale.

4) Si precisa che ai sensi dell’art. 45 del CCNL Agenzie per il lavoro, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, deve essere garantito dall’Apl e non dall’ente utilizzatore, infatti lo stesso articolo sopraindicato esplicita che, nel caso in cui la missione si interrompa prima della scadenza del contratto a tempo determinato, l’agenzia può sottoporre al lavoratore le seguenti ipotesi: “a) essere impiegato in un’altra missione, fermo restando l’utilizzo nell’ambito dell’area professionale di cui alla classificazione del personale del presente CCNL, nella quale è stato originariamente inquadrato o, in questo stesso ambito professionale, sentite le OO.SS stipulanti il presente CCNL, presso la medesima ApL; b) partecipare a interventi formativi nell’ambito di progetti aziendali in ambito territoriale, come definito dall’articolo 11”. In caso di interruzione del rapporto di lavoro somministrato per cause di forza maggiore si conferma quanto contenuto nel Capitolato, art. 3.4. Il recesso, art. 6.6 del Capitolato, riguarda l’Accordo Quadro e non i singoli contratti di somministrazione.

5) Si conferma.

6) La pretesa risarcitoria conseguente ad illecito contrattuale non è necessariamente limitata all’ammontare del corrispettivo, né si vede per quale ragione dovrebbe esserlo.

Chiarimento PI104517-22

Ultimo aggiornamento: 26/04/2022 15:45

Domanda : 1) in merito al ribasso percentuale offerto, si chiede se dovrà essere applicato ad es sul valore orari pari ad € 10,97 previsto per il livello B1, oppure sul costo orario comprensivo anche dei contributi formatemp / ebitemp / aspi / inail e inps; 2) in merito alle festività infrasettimanali e domenicali “non lavorate” ricadenti nel periodo di assunzione, poiché dovranno essere regolarmente retribuite al lavoratore, si chiede se potranno essere fatturate al costo al loro evento, in quanto considerata la durata di 36 mesi dell'appalto, nonché la possibilità che alcune risorse potrebbero non essere somministrate per l'intero periodo, l'incidenza delle stesse in un arco temporale così ampio, andrebbe ad incidere notevolmente sul ribasso percentuale, nonché sulla tariffa oraria; 3) in considerazione delle maggiorazioni che saranno applicate all'indennità di vacanza contrattuale a partire dal mese di Aprile 2022 e successivamente da luglio 2022, si chiede conferma che la differenza di costo non dovrà essere coperta dal ribasso percentuale offerto, ma verranno aggiunti al costo del lavoro; 4) In considerazione della pronuncia in tema di somministrazione di manodopera del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1571/2018 con la quale viene chiarito che il contratto di appalto ha per oggetto una obbligazione di risultato, mentre la “somministrazione di lavoro” sottende una tipica obbligazione di mezzi (attraverso cui l’Agenzia per il lavoro si limita a fornire prestazioni lavorative organizzate e finalizzate dal committente), alla presente procedura non sono applicabili le disposizioni del D.Lgs. 50/16 (salvo quelle espressamente richiamate dal capitolato e dal bando-disciplinare di gara in sede di autoregolamentazione). Per espressa previsione dell’art. 1 D.Lgs. 50/16, il codice dei contratti limita il suo ambito di applicazione ai soli contratti di appalto e di concessione. inoltre si ricorda che ai sensi di quanto previsto dall’art 17, comma 1, lett. g) gli appalti aventi ad oggetto i “contratti di lavoro”, sono esclusi dalla disciplina del Codice appalti. 5) Tenuto conto delle diverse tipologie di permessi di cui agli articoli 31 – 32 e 35, in aggiunta a quelli per lutto, studio per esami universitari, malattie figli, ecc…, previsti dal CCNL degli Enti Locali, vista la non prevedibilità relativa al verificarsi dell'evento legato al soggetto assunto con contratto di somministrazione, considerata la tipologia degli eventi suindicati altamente aleatoria che potrebbe incidere in maniera sostanziale sul rendimento della commessa rendendola non remunerativa , in virtù della responsabilità solidale insita nel rapporto in somministrazione si chiede conferma di poter richiedere il rimborso degli eventi suindicati al loro verificarsi e per il solo costo del lavoro.

Risposta : 1) Il ribasso verrà applicato esclusivamente sul coefficiente moltiplicatore unico. Come previsto dall’art. 1.3 del Capitolato: “L'Ente Committente è tenuto a corrispondere all’Agenzia, per ogni ora ordinaria e/o straordinaria di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro, il prezzo risultante dall’applicazione del coefficiente moltiplicatore unico offerto in sede di gara al costo orario lordo previsto dal CCNL vigente alla data della prestazione (i costi orari lordi attualmente vigenti sono specificati in allegato al presente Capitolato), oltre all'IVA sulla parte imponibile.”


2) L’ente committente procederà al rimborso delle ore effettivamente lavorate, come indicato al capitolato di gara articolo 4.3.

3) Il coefficiente moltiplicatore unico offerto in sede di gara, rimarrà invariato fino alla fine dell’appalto, mentre tutti i costi orari tabellari varieranno in base alla contrattazione collettiva, come da art. 5.2 del Capitolato.

4) La sentenza citata fa riferimento all’acquisto di prestazioni lavorative (oggetto della sentenza era in effetti una procedura aperta per l'affidamento di attività di supporto agli uffici della stazione appaltante: supporto giuridico, amministrativo, tecnico e contabile, ecc.) che sono indubbiamente prestazioni di mezzi. L’oggetto della presente gara, al contrario, è l’acquisto dei servizi dell’agenzia di somministrazione. La gara è finalizzata alla stipula di un accordo quadro con il quale l’agenzia si impegna a reperire i lavoratori, metterli a disposizione, rendicontare, ecc. Mentre la prestazione del lavoratore è una prestazione di mezzi, quella dell’agenzia è una prestazione di risultato.

5) L’ente committente procederà unicamente al rimborso delle ore effettivamente lavorate, come indicato nel Capitolato, articolo 4.3.

Chiarimento PI102568-22

Ultimo aggiornamento: 26/04/2022 15:41

Domanda : 1) CAPITOLATO ART. 3 PUNTI 8 ED 11. Posto che il lavoratore, ai sensi dell'art. 34, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015 ss.mm.ii è computato nell'organico dell'Utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro e che, ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/2015 ss.mm.ii, tutti gli obblighi in materia di prevenzione e protezione sono in capo all’utilizzatore, ne deriva che la formazione sui rischi specifici e l’addestramento non possano che essere posti in capo all'azienda utilizzatrice. L'addestramento, inteso come complesso delle attività volte a garantire l’apprendimento da parte dei lavoratori somministrati dell’utilizzo corretto – a seconda delle attività affidate - di attrezzature, impianti, sostanze, dispositivi “viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro” (art. 37 co. 5 D.lgs. 81/08 ss.mm.ii). La ratio della norma è duplice: sotto un primo profilo garantire un addestramento idoneo che, nell’ambito della somministrazione, non può che realizzarsi a cura del datore di lavoro sostanziale (rectius utilizzatore) che eterodirige la prestazione di lavoro ed adotta il documento di valutazione dei rischi relativo ai luoghi di lavoro ove è svolta la prestazione lavorativa; sotto altro profilo garantire che l’addestramento sia efficace e, dunque, atto a prevenire eventi infortunistici o malattie professionali. Alla luce di tale premessa, si chiede conferma che saranno a carico del somministratore aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione pre assuntiva sulla sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione, formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria e tutte le relative responsabilità. Qualora Codesto Ente non ritenesse di dover procedere in conformità a quanto sopra rappresentato si chiede di specificare - rispetto allo specifico affidamento de quo – in cosa si sostanzi l’addestramento del personale somministrato. 2) CAPITOLATO ART. 4.1. LETT. A. Al fine di poter puntualmente corrispondere la retribuzione spettante al lavoratore il giorno 15 di ogni mese, si chiede di poter ricevere il riepilogo mensile presenze/assenze entro il secondo giorno del mese successivo a quello di riferimento. 3) CAPITOLATO ART. 5.2. Come è noto il 29 marzo 2022 è entrata in vigore la Legge 28 marzo 2022, n. 25 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. decreto Sostegni ter). In applicazione dell’art. 29, le stazioni appaltanti hanno l’obbligo per tutte le procedure di dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati tra il 27 gennaio 2022 e il 31 dicembre 2023 , nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l’invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato tra il 27 gennaio 2022 e il 31 dicembre 2023, di applicare le seguenti disposizioni: “a) è obbligatorio l’inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall’articolo 106, comma 1, lettera a) , primo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lettera a).” Si chiede come Codesto Ente intende dare applicazione al predetto obbligo previsto ex lege. 4) CAPITOLATO ART. 6.3. Si chiede conferma che la clausola troverà applicazione nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa di settore secondo cui la responsabilità civile in tali fattispecie di affidamento è, ex lege, prevista in capo al solo Utilizzatore per quanto concerne i danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell’esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo (art. 35, comma 7, d.lgs. n. 81/2015). In capo all’Apl sussiste , invece, la responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell’espletamento delle attività oggetto dell’appalto. Giova, altresì, rammentare che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie. (cfr. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007). 5) CAPITOLATO ART.6.4. Si chiede conferma che in caso di applicazione delle penali il relativo importo non sarà decurtato dalla parte di fattura costituente il rimborso del costo del lavoro. 6) CAPITOLATO ART. 6.6. Si chiede in caso di recesso/conclusione anticipata del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa di voler garantire – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, dunque, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente-utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15).

Risposta : 1) Si conferma che sono a carico del somministratore aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione pre-assuntiva sulla sicurezza, parte generale.


2) Si conferma che è il lavoratore a comunicare il riepilogo nei termini indicati.

3) La revisione prezzi è riconosciuta dall’art. 5.2 del Capitolato speciale sulla base delle modifiche ai contratti collettivi, modalità adeguata alla tipologia di appalto e che copre la parte preponderante dei costi.

4) Si conferma che in base alla disciplina di settore, l’assicurazione della responsabilità civile per danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato è in capo all’Utilizzatore.

5) Come previsto dal Capitolato, le penalità applicate saranno detratte dai successivi pagamenti o, in mancanza, dalla fideiussione prestata.

6) Si precisa, che ai sensi dell’art. 45 del CCNL Agenzie per il lavoro, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, deve essere garantito dall’Apl e non dall’ente utilizzatore, infatti lo stesso articolo sopraindicato esplicita che, nel caso in cui la missione si interrompa prima della scadenza del contratto a tempo determinato, l’agenzia può sottoporre al lavoratore le seguenti ipotesi: “a) essere impiegato in un’altra missione, fermo restando l’utilizzo nell’ambito dell’area professionale di cui alla classificazione del personale del presente CCNL, nella quale è stato originariamente inquadrato o, in questo stesso ambito professionale, sentite le OO.SS stipulanti il presente CCNL, presso la medesima ApL; b) partecipare a interventi formativi nell’ambito di progetti aziendali in ambito territoriale, come definito dall’articolo 11”. In caso di interruzione del rapporto di lavoro somministrato per cause di forza maggiore si conferma quanto contenuto nel Capitolato, art. 3.4.

Chiarimento PI104278-22

Ultimo aggiornamento: 26/04/2022 09:18

Domanda : Con riferimento alle previsioni ex art 3.1 n. 8 e 11 del Capitolato si chiede conferma che l’unica formazione in materia salute e sicurezza in capo all’Agenzia è quella generale e che la formazione specifica e l’addestramento saranno effettuati da codesta spett.le Amministrazione . Infatti, ai sensi dell'art. 34, comma 3 d. lgs. 81/15, Il lavoratore somministrato non e' computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ed ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/15 L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui e' tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti. A ciò si aggiunga che, in considerazione del livello di specificità delle mansioni e della responsabilità in capo all’Utilizzatore su tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei confronti dei lavoratori (diretti e) somministrati, i contenuti della formazione specifica e di eventuali addestramenti dovranno essere omogenei per tutti e ciò potrà essere garantito al meglio esclusivamente dal Datore di Lavoro/Utilizzatore dei lavoratori in somministrazione. Stesse valutazioni anche circa l’addestramento che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 4 e art, 34, comma 3 del d.lgs 81/2015 e art. 37 co. 5 D.lgs. n. 81/08 « viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro». Infatti, l’addestramento è definito dallo stesso d.lgs 81/08 (art 2, comma 1, lett. cc) il complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e le procedure di lavoro; pertanto, deve essere eseguito da personale esperto circa i luoghi ove i lavoratori somministrati eseguiranno la propria prestazione. Pertanto si chiede conferma che l’unica formazione in materia salute e sicurezza in capo all'aggiudicatario è la formazione generale restando in capo a codesta spett.le Amministrazione l’addestramento e la formazione specifica ed ogni altro onere informativo e formativo.

Risposta :

Si conferma che sono a carico del somministratore aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione pre assuntiva sulla sicurezza, parte generale.

Chiarimento PI103583-22

Ultimo aggiornamento: 26/04/2022 09:16

Domanda : Si domanda conferma che ciascun dichiarante potrà allegare un solo documento di riconoscimento in corso di validità anche in presenza di più dichiarazioni su più documenti distinti.

Risposta : Si conferma.

Chiarimento PI101803-22

Ultimo aggiornamento: 26/04/2022 09:16

Domanda : Si chiede se sia possibile la cessione del credito derivante dai contratti.

Risposta : Da parte degli Enti Committenti non c'è consenso preventivo alla cessione del credito.

Chiarimento PI097845-22

Ultimo aggiornamento: 26/04/2022 09:15

Domanda : Chiediamo se fosse possibile ottemperare all'assolvimento dell'imposta di bollo attraverso l'applicazione della marca da bollo sulla domanda di partecipazione, poi scansionata, oppure attraverso l'assolvimento virtuale, ai sensi dell’art. 15 del DPR 642/1972 e S.M.

Risposta : L'utilizzo della marca da bollo è ammesso come modalità di assolvimento dell'imposta, è infatti previsto sul Modello II lo spazio per applicarla.

Ultimo aggiornamento: 18-08-2023, 15:08