Domanda : Buongiorno Con riferimento alla gara di SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO, inviamo le seguenti richieste di chiarimento: Disciplinare di gara Art. 18: Con riferimento al Criterio di Valutazione 1) Numero di Filiali, si chiede conferma che, visto quanto richiesto al punto 7.4,: “… l’impegno ad aprire una Filiale nel raggio di 40 km, tale disponibilità possa essere valutato con un punteggio = 2 Capitolato Art. 4 Con riferimento alla previsione del capitolato di gara nella parte in cui si prevede che il personale somministrato dovrà già essere formato a cura dell'agenzia aggiudicataria in relazione ai rischi generici in materia di salute e sicurezza, si chiede di confermare che ci si riferisca alla sola formazione pre-assuntiva e che la formazione specifica e l'addestramento rimangano oneri in capo alla Stazione Appaltante/ente utilizzator. Considerato che con il contratto di somministrazione, il lavoratore ai sensi dell'art. 34, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015 è computato nell'organico dell'Utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro e che ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/15 tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell’utilizzatore/datore di lavoro si ritiene che la formazione specifica in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro sia onere a carico dell'azienda utilizzatrice, anche in un'ottica di maggior tutela per codesto ente, unico soggetto in grado di conoscere nello specifico gli effettivi livelli di rischio della mansione svolta e di conseguenza garantire il rispetto della compliance in materia formativa. E' da ritenersi infatti onere dell’impresa utilizzatrice assicurarsi che il percorso formativo realizzato sia coerente con i rischi “specifici” dell'azienda e non risulti in alcun caso carente rispetto ad alcuni di essi (si ricorda che in caso di accertamento conseguente ad evento infortunistico spesso la valutazione degli enti preposto verte sul soggetto obbligato alla valutazione dei rischi e alla conseguente formazione sugli stessi). CAPITOLATO Art. 6.5 Considerato che l’Art. 30 del D.Lgs 81/2015 prevede che; “Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore” Riteniamo che la responsabilità di far osservare da parte del lavoratore somministrato le enorme riguardanti la riservatezza e I dati sensibili sia di pertinenza della Stazione Appaltante CONTRATTO QUADRO Art. 10 Riguardo a tale disposizione chiediamo alla stazione appaltante di volerne chiarire la portata prescrittiva, precisando se la stessa si rivolga ai dipendenti diretti della ApL impiegati nella gestione della commessa o, piuttosto, al personale somministrato. Circa i somministrati, infatti, si precisa che ai sensi dell’art. 35, comma 7 d. Lgs. 81/2015 “L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni.” CONTRATTO QUADRO Art. 14 Per quanto concerni i modelli F24 ad esempio, segnaliamo che nel rispetto della privacy e delle tempistiche con cui vengono forniti l’Agenzia potrà rilasciare delle autocertificazioni per accertare la regolarità dei versamenti. In caso di contestazioni chiediamo di sospendere i pagamenti solo per la parte di fattura contestata CONTRATTO QUADRO Art. 14 1) 2) Vale quanto sopra: circa i somministrati, infatti, si precisa che ai sensi dell’art. 35, comma 7 d. Lgs. 81/2015 “L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni.” Inoltre si precisa che ai sensi dell’art. 34, comma 3 d. Lgs. 81/2015 “Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. CONTRATTO QUADRO Art. 17 e 18 1) Stante l’indiscussa facoltà di recesso spettante alla SA, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.Lgs. 276/2003, oggi D. Lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. CONTRATTO QUADRO Art. 23 Riguardo a tale disposizione chiediamo alla stazione appaltante di volerne chiarire la portata prescrittiva, precisando se la stessa si rivolga ai dipendenti diretti della ApL impiegati nella gestione della commessa o, piuttosto, al personale somministrato. In quest’ultimo caso, infatti, le previsioni di gara sembrerebbero ricondurre erroneamente l’attività di somministrazione alla disciplina generale in materia di appalto genuino di cui all’art. 1655 del Codice Civile, ed ignorare del tutto, invece, la particolare e distinta natura contrattuale della somministrazione di lavoro a tempo determinato, dettata dal D. Lgs. 276/2003, oggi D. Lgs. 81/2015 art. 35. L’istituto specifico della somministrazione prevede infatti la stipula di due contratti distinti ma tra loro collegati: il contratto di somministrazione di lavoro, concluso tra somministratore ed utilizzatore, e il contratto di lavoro concluso tra somministratore e lavoratore, caratterizzandosi dunque come fattispecie complessa che prevede il necessario coinvolgimento di tre soggetti, il somministratore, l’utilizzatore ed il lavoratore. Tale peculiare rapporto trilatere si contraddistingue proprio perché l’attività lavorativa viene svolta da un dipendente dell’impresa somministratrice nell’interesse di un altro soggetto che poi ne utilizza la prestazione per soddisfare le proprie esigenze produttive. Il lavoratore, dunque, pur essendo assunto e retribuito dall’impresa somministratrice, svolge la propria attività sotto la direzione ed il controllo del solo utilizzatore. Di conseguenza, per quanto attiene la responsabilità per danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell’esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo, l’articolo 26 del summenzionato D.lgs. 276, oggi art. 35 del Decreto 81, pone espressamente la relativa responsabilità civile in capo al solo utilizzatore in quanto unico soggetto che effettivamente si avvale della prestazione del lavoratore e pertanto quale datore di lavoro sostanziale, in deroga alla disciplina generale di cui all’art. 2043 del c.c. Tutto quanto sopra è stato ulteriormente riconosciuto anche dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007 (articolo 3), la quale, oltre a ribadire tale principio, di conseguenza esclude anche la possibilità di richiedere la stipula di polizze assicurative in capo alle agenzie di somministrazione. In senso conforme si è poi più volte espressa anche la stessa Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, da ultimo nella Deliberazione n. 100 del 2012. Tali considerazioni trovano un’ulteriore conferma nella stessa ratio giuridica sottesa all’istituto della somministrazione di lavoro a termine, esplicitata nell’art. 29 del Decreto 276 previgente, il quale, nel ribadire che si tratta di un istituto giuridico sostanzialmente difforme dal contratto di appalto di cui all’art. 1665 cc, stabilisce espressamente che “…il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell’articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per l’organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché per l’assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d’impresa”. Occorre infine tener presente che la stazione appaltante è comunque garantita, rispetto ad eventuali irregolarità od inadempimenti nell’esecuzione del servizio, dalla prestazione, da parte dell’aggiudicatario, della cauzione definitiva, in conformità a quanto previsto dall’art.103 del D. Lgs. 50/2016. CONTRATTO QUADRO Art. 28 Con riferimento all’ art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 - relativo alla tutela del trattamento dei dati personali delle persone fisiche - si segnala che nell’ambito dei servizi di somministrazione, l’Agenzia per il Lavoro si qualifica come titolare autonomo del trattamento dei dati e non come Responsabile esterno. Questo perché l’APL non ha accesso ai dati di cui l’azienda utilizzatrice è titolare. I dati trattati dai lavoratori in somministrazione, infatti, rimangono nel controllo e nella gestione dell’utilizzatore che fornisce ai lavoratori somministrati gli stessi strumenti di lavoro di cui sono dotati i dipendenti diretti e li sottopone alle medesime procedure, anche in tema di protezione dei dati personali. Offerta Economica Nell’offerta economica è richiesto di indicare un ribasso unico percentuale offerto, in cifre, da applicare al moltiplicatore massimo posto a base di gara pari a 1,900. Il moltiplicatore risultante verrebbe applicato alla retribuzione lorda oraria per ottenere la tariffa oraria di fatturazione. Dato che i tassi Inail applicati dal vostro ente variano da un 5 per mille ad un 48 per mille risulterebbe complicato effettuare un’univoca offerta tra tutte le APL. Ci potete confermare che il moltiplicatore offerto è considerato per un utilizzo di personale amministrativo con tasso del 5 per mille e che, in caso di utilizzo di personale con tassi superiori, la differenza di costo Inail verrà aggiunta alla tariffa risultante dal moltiplicatore offerto? Distinti saluti
Risposta : Disciplinare di gara Art. 18:
Gentile operatore, i criteri di valutazione e i punteggi dell’offerta tecnica sono esplicitati all’art. 18.1) del disciplinare di gara.
Capitolato Art. 4
Gentile operatore, ai sensi dell’art. 35 comma 4 D Lgs 81/2015, tutte le attività previste dagli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008 restano in capo al Somministratore/Agenzia così come riportato all’art. 11 punto 2 del capitolato.
CONTRATTO QUADRO Art. 14
Gentile operatore, si rinvia al quesito precedente.
CONTRATTO QUADRO Art. 17 e 18
Gentile Operatore, resta ferma l'osservanza della normativa vigente in materia.
CONTRATTO QUADRO Art. 23
Gentile Operatore, si precisa che le assicurazioni richieste all’art 23 del contratto sono richieste all’Esecutore a copertura di eventuali danni cagionati dai propri dipendenti diretti. In merito ai lavoratori somministrati si richiama la normativa specifica di riferimento.
CONTRATTO QUADRO Art. 28
Gentile operatore, si rinvia alla disciplina specifica di settore e all’art. 26 dello schema di contratto
Offerta Economica
Gentile Operatore, si conferma.
Area Blu S.p.A.