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Dati del bando

PROCEDURA APERTA PER SERVIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO IN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE
Ente appaltanteAREA BLU SPA
Stato proceduraChiuso
Importo appalto1.200.000,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema25/03/2022
Termine richiesta chiarimenti11/04/2022 12:00
Termine presentazione delle offerte15/04/2022 12:00
Apertura busta amministrativa19/04/2022 10:00
Data chiusura procedura02/08/2022
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno
NoteSi evidenzia che il ribasso unico percentuale offerto verrà applicato al moltiplicatore massimo posto a base di gara pari a 1,900 come previsto all'art. 20 del Disciplinare di Gara

Allegati

Referenti

Pacella Filomena

Russo Mariangela

telefono: 0542689726

Santagiuliana Chiara

telefono: 0542689715

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1SERVIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO IN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE

CIG: 905716944D

Chiarimenti

Chiarimento PI097995-22

Ultimo aggiornamento: 12/04/2022 10:32

Domanda : 1. Art. 4 - Compiti, obblighi e responsabilità dell'Agenzia a. Si chiede di precisare che la richiesta di sostituzione delle risorse valutate negativamente dovrà avvenire entro il termine del periodo di prova. b. Per quanto attiene la produzione del LUL, buste paga, Uniemens/DM10 si rappresenta che la stessa potrà avvenire nel rispetto di quanto disposto dal GDPR 679.2016. 2. Art. 6 - Personale impiegato in ordine all’obbligo di riservatezza del personale somministrato, si evidenzia che ai sensi dell’art.30 del D. Lgs 81/2015 attribuisce potere direttivo e di controllo in capo all’utilizzatore. 3. Art. 9 - – ESECUZIONE DEL SERVIZIO (contratto) in ordine a possibili pretese risarcitorie esperite dall’ente si chiede di precisare che, al di fuori dei casi di dolo o colpa grave, le stesse non dovranno riguardare danni indiretti e perdite di perdite di profitto e non dovranno comunque superare il valore dell’affidamento. 4. Art. 10 - RESPONSABILITÀ DELL’ESECUTORE CIRCA L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO Per quanto concerne i danni, si precisa che per il personale somministrato l’art. 35 comma 7 del D. Lgs 81/2015 stabilisce che “L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni” e l’art. 30 del D. Lgs 81/2015 attribuisce potere direttivo e di controllo in capo all’utilizzatore; pertanto l’agenzia risponderà limitatamente al proprio personale di staff. Per tale motivo anche l’accensione di polizza assicurativa sarà limitata al solo personale di staff. Cordiali Saluti

Risposta : 1. Art. 4 - Compiti, obblighi e responsabilità dell'Agenzia
a. Gentile Operatore, si conferma.

b. Gentile Operatore, resta ferma l’osservanza della normativa vigente in materia.

2. Art. 6 - Personale impiegato
Gentile Operatore, resta ferma l’osservanza della normativa di settore.

3. Art. 9 - – ESECUZIONE DEL SERVIZIO (contratto)
Gentile operatore, in merito si rinvia a quanto già riportato agli artt. 9 e 10 dello schema di contratto

4. Art. 10 - RESPONSABILITÀ DELL’ESECUTORE CIRCA L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Gentile Operatore, si precisa che le assicurazioni richieste all’art 23 del contratto sono richieste all’Esecutore a copertura di eventuali danni cagionati dai propri dipendenti diretti. In merito ai lavoratori somministrati si richiama la normativa specifica di riferimento.

Area Blu S.p.A.

Chiarimento PI097305-22

Ultimo aggiornamento: 12/04/2022 10:08

Domanda : Gentilissimi, con la presente si chiede se ci sono indicazioni in merito alla tipologia di carattere, interlinea eventuali margini da utilizzare per l'elaborazione dell'offerta tecnica Cordiali saluti

Risposta :

Gentile Operatore,
si rinvia a quanto indicato all’art. 18 del disciplinare di gara in merito alla formulazione dell’offerta tecnica.

Area Blu S.p.A.


Chiarimento PI096582-22

Ultimo aggiornamento: 12/04/2022 10:01

Domanda : Buongiorno Con riferimento alla gara di SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO, inviamo le seguenti richieste di chiarimento: Disciplinare di gara Art. 18: Con riferimento al Criterio di Valutazione 1) Numero di Filiali, si chiede conferma che, visto quanto richiesto al punto 7.4,: “… l’impegno ad aprire una Filiale nel raggio di 40 km, tale disponibilità possa essere valutato con un punteggio = 2 Capitolato Art. 4 Con riferimento alla previsione del capitolato di gara nella parte in cui si prevede che il personale somministrato dovrà già essere formato a cura dell'agenzia aggiudicataria in relazione ai rischi generici in materia di salute e sicurezza, si chiede di confermare che ci si riferisca alla sola formazione pre-assuntiva e che la formazione specifica e l'addestramento rimangano oneri in capo alla Stazione Appaltante/ente utilizzator. Considerato che con il contratto di somministrazione, il lavoratore ai sensi dell'art. 34, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015 è computato nell'organico dell'Utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro e che ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/15 tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell’utilizzatore/datore di lavoro si ritiene che la formazione specifica in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro sia onere a carico dell'azienda utilizzatrice, anche in un'ottica di maggior tutela per codesto ente, unico soggetto in grado di conoscere nello specifico gli effettivi livelli di rischio della mansione svolta e di conseguenza garantire il rispetto della compliance in materia formativa. E' da ritenersi infatti onere dell’impresa utilizzatrice assicurarsi che il percorso formativo realizzato sia coerente con i rischi “specifici” dell'azienda e non risulti in alcun caso carente rispetto ad alcuni di essi (si ricorda che in caso di accertamento conseguente ad evento infortunistico spesso la valutazione degli enti preposto verte sul soggetto obbligato alla valutazione dei rischi e alla conseguente formazione sugli stessi). CAPITOLATO Art. 6.5 Considerato che l’Art. 30 del D.Lgs 81/2015 prevede che; “Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore” Riteniamo che la responsabilità di far osservare da parte del lavoratore somministrato le enorme riguardanti la riservatezza e I dati sensibili sia di pertinenza della Stazione Appaltante CONTRATTO QUADRO Art. 10 Riguardo a tale disposizione chiediamo alla stazione appaltante di volerne chiarire la portata prescrittiva, precisando se la stessa si rivolga ai dipendenti diretti della ApL impiegati nella gestione della commessa o, piuttosto, al personale somministrato. Circa i somministrati, infatti, si precisa che ai sensi dell’art. 35, comma 7 d. Lgs. 81/2015 “L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni.” CONTRATTO QUADRO Art. 14 Per quanto concerni i modelli F24 ad esempio, segnaliamo che nel rispetto della privacy e delle tempistiche con cui vengono forniti l’Agenzia potrà rilasciare delle autocertificazioni per accertare la regolarità dei versamenti. In caso di contestazioni chiediamo di sospendere i pagamenti solo per la parte di fattura contestata CONTRATTO QUADRO Art. 14 1) 2) Vale quanto sopra: circa i somministrati, infatti, si precisa che ai sensi dell’art. 35, comma 7 d. Lgs. 81/2015 “L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni.” Inoltre si precisa che ai sensi dell’art. 34, comma 3 d. Lgs. 81/2015 “Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. CONTRATTO QUADRO Art. 17 e 18 1) Stante l’indiscussa facoltà di recesso spettante alla SA, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.Lgs. 276/2003, oggi D. Lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. CONTRATTO QUADRO Art. 23 Riguardo a tale disposizione chiediamo alla stazione appaltante di volerne chiarire la portata prescrittiva, precisando se la stessa si rivolga ai dipendenti diretti della ApL impiegati nella gestione della commessa o, piuttosto, al personale somministrato. In quest’ultimo caso, infatti, le previsioni di gara sembrerebbero ricondurre erroneamente l’attività di somministrazione alla disciplina generale in materia di appalto genuino di cui all’art. 1655 del Codice Civile, ed ignorare del tutto, invece, la particolare e distinta natura contrattuale della somministrazione di lavoro a tempo determinato, dettata dal D. Lgs. 276/2003, oggi D. Lgs. 81/2015 art. 35. L’istituto specifico della somministrazione prevede infatti la stipula di due contratti distinti ma tra loro collegati: il contratto di somministrazione di lavoro, concluso tra somministratore ed utilizzatore, e il contratto di lavoro concluso tra somministratore e lavoratore, caratterizzandosi dunque come fattispecie complessa che prevede il necessario coinvolgimento di tre soggetti, il somministratore, l’utilizzatore ed il lavoratore. Tale peculiare rapporto trilatere si contraddistingue proprio perché l’attività lavorativa viene svolta da un dipendente dell’impresa somministratrice nell’interesse di un altro soggetto che poi ne utilizza la prestazione per soddisfare le proprie esigenze produttive. Il lavoratore, dunque, pur essendo assunto e retribuito dall’impresa somministratrice, svolge la propria attività sotto la direzione ed il controllo del solo utilizzatore. Di conseguenza, per quanto attiene la responsabilità per danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell’esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo, l’articolo 26 del summenzionato D.lgs. 276, oggi art. 35 del Decreto 81, pone espressamente la relativa responsabilità civile in capo al solo utilizzatore in quanto unico soggetto che effettivamente si avvale della prestazione del lavoratore e pertanto quale datore di lavoro sostanziale, in deroga alla disciplina generale di cui all’art. 2043 del c.c. Tutto quanto sopra è stato ulteriormente riconosciuto anche dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007 (articolo 3), la quale, oltre a ribadire tale principio, di conseguenza esclude anche la possibilità di richiedere la stipula di polizze assicurative in capo alle agenzie di somministrazione. In senso conforme si è poi più volte espressa anche la stessa Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, da ultimo nella Deliberazione n. 100 del 2012. Tali considerazioni trovano un’ulteriore conferma nella stessa ratio giuridica sottesa all’istituto della somministrazione di lavoro a termine, esplicitata nell’art. 29 del Decreto 276 previgente, il quale, nel ribadire che si tratta di un istituto giuridico sostanzialmente difforme dal contratto di appalto di cui all’art. 1665 cc, stabilisce espressamente che “…il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell’articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per l’organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché per l’assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d’impresa”. Occorre infine tener presente che la stazione appaltante è comunque garantita, rispetto ad eventuali irregolarità od inadempimenti nell’esecuzione del servizio, dalla prestazione, da parte dell’aggiudicatario, della cauzione definitiva, in conformità a quanto previsto dall’art.103 del D. Lgs. 50/2016. CONTRATTO QUADRO Art. 28 Con riferimento all’ art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 - relativo alla tutela del trattamento dei dati personali delle persone fisiche - si segnala che nell’ambito dei servizi di somministrazione, l’Agenzia per il Lavoro si qualifica come titolare autonomo del trattamento dei dati e non come Responsabile esterno. Questo perché l’APL non ha accesso ai dati di cui l’azienda utilizzatrice è titolare. I dati trattati dai lavoratori in somministrazione, infatti, rimangono nel controllo e nella gestione dell’utilizzatore che fornisce ai lavoratori somministrati gli stessi strumenti di lavoro di cui sono dotati i dipendenti diretti e li sottopone alle medesime procedure, anche in tema di protezione dei dati personali. Offerta Economica Nell’offerta economica è richiesto di indicare un ribasso unico percentuale offerto, in cifre, da applicare al moltiplicatore massimo posto a base di gara pari a 1,900. Il moltiplicatore risultante verrebbe applicato alla retribuzione lorda oraria per ottenere la tariffa oraria di fatturazione. Dato che i tassi Inail applicati dal vostro ente variano da un 5 per mille ad un 48 per mille risulterebbe complicato effettuare un’univoca offerta tra tutte le APL. Ci potete confermare che il moltiplicatore offerto è considerato per un utilizzo di personale amministrativo con tasso del 5 per mille e che, in caso di utilizzo di personale con tassi superiori, la differenza di costo Inail verrà aggiunta alla tariffa risultante dal moltiplicatore offerto? Distinti saluti

Risposta : Disciplinare di gara Art. 18:

Gentile operatore, i criteri di valutazione e i punteggi dell’offerta tecnica sono esplicitati all’art. 18.1) del disciplinare di gara.

Capitolato Art. 4
Gentile operatore, ai sensi dell’art. 35 comma 4 D Lgs 81/2015, tutte le attività previste dagli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008 restano in capo al Somministratore/Agenzia così come riportato all’art. 11 punto 2 del capitolato.

CAPITOLATO Art. 6.5
Gentile operatore, si applica e si rinvia alla normativa vigente in materia.

CONTRATTO QUADRO Art. 10
Gentile operatore, in merito ai lavoratori somministrati si richiama la normativa specifica di riferimento e le risposte ai chiarimenti già fornite e pubblicate.

CONTRATTO QUADRO Art. 14
Gentile operatore, si conferma la possibilità in attesa di modelli F24, di rilasciare documenti equipollenti attestanti la regolarità dei versamenti contributivi e fiscali.
Si conferma quanto previsto all’art. 14 dello schema di contratto.

CONTRATTO QUADRO Art. 14
Gentile operatore, si rinvia al quesito precedente.

CONTRATTO QUADRO Art. 17 e 18
Gentile Operatore, resta ferma l'osservanza della normativa vigente in materia.

CONTRATTO QUADRO Art. 23
Gentile Operatore, si precisa che le assicurazioni richieste all’art 23 del contratto sono richieste all’Esecutore a copertura di eventuali danni cagionati dai propri dipendenti diretti. In merito ai lavoratori somministrati si richiama la normativa specifica di riferimento.

CONTRATTO QUADRO Art. 28
Gentile operatore, si rinvia alla disciplina specifica di settore e all’art. 26 dello schema di contratto

Offerta Economica
Gentile Operatore, si conferma.


Area Blu S.p.A.

Chiarimento PI095386-22

Ultimo aggiornamento: 11/04/2022 09:59

Domanda : 1) Si chiede conferma che ferie e permessi goduti dai lavoratori in missione saranno fatturati a parte con applicazione del moltiplicatore offerto per l'ora ordinaria. 2)Con riferimento alla previsione ex art 11 del Capitolato si chiede conferma che l’unica formazione in materia salute e sicurezza in capo all’Agenzia è quella generale e che la formazione specifica e l’addestramento saranno effettuati da codesta spett.le Amministrazione . Infatti, ai sensi dell'art. 34, comma 3 d. lgs. 81/15, Il lavoratore somministrato non e' computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ed ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/15 L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui e' tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti. A ciò si aggiunga che, in considerazione del livello di specificità delle mansioni e della responsabilità in capo all’Utilizzatore su tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei confronti dei lavoratori (diretti e) somministrati, i contenuti della formazione specifica e di eventuali addestramenti dovranno essere omogenei per tutti e ciò potrà essere garantito al meglio esclusivamente dal Datore di Lavoro/Utilizzatore dei lavoratori in somministrazione. Stesse valutazioni anche circa l’addestramento che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 4 e art, 34, comma 3 del d.lgs 81/2015 e art. 37 co. 5 D.lgs. n. 81/08 « viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro». Infatti, l’addestramento è definito dallo stesso d.lgs 81/08 (art 2, comma 1, lett. cc) il complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e le procedure di lavoro; pertanto, deve essere eseguito da personale esperto circa i luoghi ove i lavoratori somministrati eseguiranno la propria prestazione. Pertanto si chiede conferma che l’unica formazione in materia salute e sicurezza in capo all'aggiudicatario è la formazione generale restando in capo a codesta spett.le Amministrazione l’addestramento e la formazione specifica ed ogni altro onere informativo e formativo 3) Con riferimento alla previsione ex art 23 dello schema di contratto e più in generale in tema di responsabilità civile (RCT) si chiede conferma che tala disposizioni non troveranno applicazione con i lavoratori somministrati e che le uniche responsabilità addebitabili all’Agenzia sono quelle riconducibile ai danni causati dai lavoratori diretti. Circa i somministrati, infatti, si precisa che ai sensi dell’art. 35, comma 7 d. Lgs. 81/2015 “L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni.” . Si precisa altresì che in considerazione del fatto che il lavoratore somministrato agisce sotto il diretto controllo dell’azienda utilizzatrice e, pertanto, alcun danno potrà essere addebitato al contraente aggiudicatario. Si chiede quindi conferma che eventuali responsabilità civile dell’agenzia aggiudicataria, ivi compresa la copertura assicurativa menzionata, si riferisca solo ed esclusivamente ad eventuali danni direttamente imputabili ai dipendenti diretti dell'aggiudicatario e non anche a quelli causati dai lavori somministrati, come da normativa vigente. 4) Con riferimento alla previsione ex art 23 dello schema di contratto per Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) si precisa altresì che i lavoratori somministrati sono assicurati INAIL e che l'utilizzatore ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/15, osserva nei confronti dei lavoratori somministrati medesimi gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti: eventuali azioni di rivalsa esperite dall’INAIL e/o autonome pretese risarcitorie dei somministrati a titolo di risarcimento del danno differenziale e di quello non coperto dall'assicurazione di legge (INAIL) incomberanno direttamente sullo stesso e non sull'agenzia per il lavoro aggiudicataria, pertanto alcun onere assicurativo aggiuntivo potrà essere richiesto a quest'ultima. Grazie

Risposta : 1) Gentile operatore, si richiama quanto riportato all’art. 3 del capitolato dove vengono espressamente indicati tutti gli elementi ricompresi nel moltiplicatore (come ferie e permessi) e quelli esclusi dal moltiplicatore (art. 3.4).


2) Gentile operatore, ai sensi dell’art. 35 comma 4 D Lgs 81/2015, tutte le attività previste dagli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008 restano in capo al Somministratore/Agenzia così come riportato all’art. 11 punto 2 del capitolato.

3) Gentile operatore, si conferma che le assicurazioni richieste all’art 23 dello schema di contratto sono richieste all’Esecutore a copertura di eventuali danni cagionati dai propri dipendenti diretti.

In merito ai lavoratori somministrati si richiama la normativa specifica di riferimento.


4) Gentile operatore, in merito si rinvia alle disposizioni specifiche in materia.

Chiarimento PI095382-22

Ultimo aggiornamento: 11/04/2022 09:42

Domanda : In ottica collaborativa si espone quanto segue. La gara è aggiudicata correttamente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tuttavia l’applicazione data dagli atti di gara vanifica l’effettività della normativa. A mente dell’art 95, comma 10 bis, del d.lgs n. 50/2016 “La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.” Senonché, in contrasto con quanto sopra e con la legge di gara, la formula dell’offerta economica individuata da codesta spett.le Amministrazione impedisce ai concorrenti di ottenere il punteggio massimo di 30 punti, con evidente sviamento della normativa codicistica e penalizzazione della concorrenza La formula scelta per l’attribuzione del punteggio economico, infatti, evidenzia un gap non giustificato tra le possibili offerte. Posto che il moltiplicatore massimo è di 1,900, riportiamo, di seguito, l’andamento delle possibili offerte e dell’attribuzione dei punteggi qualità: MOL RIBASSO % Ci PUNTI DIFFERENZA PUNTI 1,90 0,0% 0,0 0,00 -30,00 1,89 0,5% 0,1 4,29 -25,71 1,88 1,1% 0,3 8,57 -21,43 1,87 1,6% 0,4 12,86 -17,14 1,86 2,1% 0,6 17,14 -12,86 1,85 2,6% 0,7 21,43 -8,57 1,84 3,2% 0,9 25,71 -4,29 1,83 3,7% 1,0 30,00 0,00 Dalla tabella si evince che tra un ribasso del 3,7% e del 3,2% ( delta 0,0053) si ha un delta punti di -4,29 assolutamente non recuperabili dall’offerta tecnica, tenendo conto della presenza di 18 punti tabellari. La formula scelta, pertanto, svilisce le offerte tecniche e cambia la natura della gara da qualità/prezzo a gara al massimo ribasso. Si chiede, in ottica collaborativa, di rivedere la formula del prezzo per poter apprezzare le offerte tecniche e graduare le differenze delle offerte economiche con una formula che valorizzi al meglio il rapporto qualità prezzo, come a titolo esemplificativo: Ci = MOL max/MOL offerto Cordiali saluti

Risposta :

Gentile Operatore,

si conferma il metodo di attribuzione di cui all’art. 21.3 del disciplinare di gara, precisando che il punteggio di 30 punti viene assegnato al “Ribasso dell’offerta più conveniente” richiamato nella formula matematica indicata.


Chiarimento PI094407-22

Ultimo aggiornamento: 08/04/2022 12:29

Domanda : Spett.le AREA BLU segnaliamo: CAPITOLATO: ART. 11 Si chiede conferma che la Stazione appaltante applicherà la disciplina di settore secondo cui sussiste in capo all’utilizzatore, con riferimento ai lavoratori somministrati, l’obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l’obbligo di sorveglianza sanitaria secondo il combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii. nonché l’obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi specifici dotandoli anche dei dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato è equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sarà, di conseguenza, l’utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza e tutela sul luogo di lavoro, atteso che solo a quest’ultimo soggetto compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati nonché l’onere di osservare le disposizioni in materia di sicurezza, tutela della salute e prevenzione degli infortuni. Saranno a carico del somministratore aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione pre-assuntiva sulla sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione, formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria e tutte le relative responsabilità. Si chiede inoltre sempre alla luce della suddetta premessa di voler prevedere in capo all’Utilizzatore l’onere di formare i lavoratori somministrati sulle procedure di primo soccorso, di lotta antincendio ed evacuazione, di rischi collegati alle mansioni SCHEMA DI CONTRATTO ART. 10 Al fine di poter puntualmente corrispondere la retribuzione spettante al lavoratore il giorno 15 di ogni mese, si chiede di poter ricevere il riepilogo mensile presenze/assenze entro il secondo giorno del mese successivo a quello di riferimento. ART. 14 La normativa in materia di pagamenti della PA (Legge europea n. 27/2019 e art. 113 bis del d.lgs.50/2016 ss.mm.ii.) impone alle Pubbliche Amministrazioni (che non operino nel settore sanitario) il pagamento entro 30 giorni. Si chiede, pertanto, conferma che il pagamento sarà effettuato entro i 30 giorni dal ricevimento della fattura senza vincolarlo all’ulteriore termine di 30 giorni per le verifiche di conformità contrattuale (dilatando così il termine sino a 60 giorni). Trattandosi di un contratto a prestazioni continuative tali verifiche possono essere svolte in qualunque momento dall’Ente utilizzatore senza però, che tale verifica si traduca in un’ulteriore condizione temporale a cui vincolare il pagamento del corrispettivo dovuto all’Agenzia. Si chiede di voler quindi prevedere che il pagamento del corrispettivo avverrà previa verifica di regolarità contributiva (DURC) e che le verifiche di conformità del servizio seguano tempistiche diverse senza ancorare ad esse il pagamento stesso ART. 18 Si chiede in caso di recesso/conclusione anticipata del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa di voler garantire – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, dunque, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente-utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15). ART. 19 Si chiede di indicare l’importo delle spese contrattuali che saranno poste in capo all’Agenzia aggiudicataria ART. 23 Si chiede conferma che la clausola troverà applicazione nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa di settore secondo cui la responsabilità civile in tali fattispecie di affidamento è, ex lege, prevista in capo al solo Utilizzatore per quanto concerne i danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell’esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo (art. 35, comma 7, d.lgs. n. 81/2015). In capo all’Apl sussiste , invece, la responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell’espletamento delle attività oggetto dell’appalto. Giova, altresì, rammentare che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie. (cfr. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007). Si chiede inoltre di specificare cosa si intende con l’espressione riferita alla copertura assicurativa secondo cui debba essere prevista “l’estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL”.

Risposta :

Gentile Operatore, si rappresenta quanto segue:

CAPITOLATO:
ART. 11
Gentile operatore, ai sensi dell’art. 35 comma 4 D Lgs 81/2015, tutte le attività previste dagli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008 restano in capo al Somministratore/Agenzia così come riportato all’art. 11 punto 2 del capitolato.

SCHEMA DI CONTRATTO
ART. 10
Gentile operatore, sarà cura delle Parti definire le modalità operative volte a garantire il rispetto delle tempistiche legate agli obblighi di pagamento.

ART. 14
Gentile Operatore, ai conferma che il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni decorrenti dall’emissione del certificato di pagamento, il quale sarà rilasciato contestualmente al ricevimento della fattura elettronica definitiva ai sensi della normativa vigente. Per completezza di chiarimento, si rinvia al quesito evaso e pubblicato sulla Piattaforma in data 30/03/2022.

ART. 18
Gentile Operatore, resta ferma l'osservanza della normativa vigente in materia.

ART. 19
Gentile Operatore, si precisa che le spese di cui all’art. 19 dello schema di contratto non son preventivabili in quanto eventuali in caso d’uso.

ART. 23
Gentile Operatore, si conferma che le assicurazioni richieste all’art 23 del contratto sono richieste all’Esecutore a copertura di eventuali danni cagionati dai propri dipendenti diretti. In merito ai lavoratori somministrati si richiama la normativa specifica di riferimento.
In merito ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, si intendono i danni riconducibili a responsabilità dell’assicurato ai sensi del Codice Civile, non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23/2/2000 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, cagionati ai prestatori di lavoro, per morte e per lesioni personali

Chiarimento PI087524-22

Ultimo aggiornamento: 30/03/2022 15:06

Domanda : Buongiorno, si richiede il seguente chiarimento: Al fine di avere una scadenza certa delle fatture per il servizio regolarmente svolto si chiede di conoscere in che tempi ( arco temporale espresso in giorni ) sarà rilasciato il certificato di pagamento da cui decorrono i 30 giorni. Grazie

Risposta :

Gentile Operatore,

ai sensi dell’art. 14 dello schema di contratto l’Esecutore dovrà inviare “un report mensile con valore di pre-fatture, almeno 5 giorni lavorativi prima dell’invio della fattura definitiva, al fine di consentire un controllo puntuale di tutte le voci ricadenti nel mese di riferimento”.

Il certificato di pagamento sarà pertanto rilasciato contestualmente al ricevimento della fattura elettronica definitiva emessa a seguito del predetto controllo.

Area Blu spa


Ultimo aggiornamento: 21-09-2022, 15:01