Domanda : Con riferimento al rischio siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: - Relativamente a quanto riportato nel Disciplinare di gara all’art 1. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO, ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI e all’art 3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI, si chiede conferma che i lotti 1-2-3-4-12 – 14 – 15 siano tra loro separati (potrà essere presentata offerta per uno o più di essi). Il riferimento al “lotto unico” riportato negli stessi articoli, deve intendersi esclusivamente in relazione al fatto che l’offerta relativa a ciascun lotto dovrà essere presentata per tutti i rischi o polizze incluse nel lotto - Si chiede se per ogni Lotto saranno emesse singole polizze per ogni Comune, oppure sarà emessa un’unica polizza - Si chiede se siano ammesse varianti peggiorative relativamente alle garanzie per le quali sono previste varianti migliorative Con riferimento al lotto Incendio si chiede: - Elenco fabbricati comprensivo del relativo valore di ricostruzione a nuovo - Indicazione della MUR per ogni Comune - Conferma che gli stop loss di polizza debbano intendersi quali limiti di indennizzo di polizza, sinistro, anno, fermi i sottolimiti previsti per le singole garanzie - Si chiede conferma che il tasso relativo ai fabbricati storici dovrà intendersi imponibile, sebbene le schede riportino “tasso lordo” - In caso di aggiudicazione del rischio si chiede disponibilità ad emettere polizze separate per i beni esenti imposte, fermo restando che i contratti formeranno rischio unico. Si chiede a tal fine, vista anche la denominazione della partita “Contenuto comune e pregevole” di conoscere anche la somma assicurata alla partita contenuto pregevole eventualmente esente imposte - Si chiede conferma siano escluse dalla copertura: i beni immobili e mobili di discariche, inceneritori, trattamento e smaltimento rifiuti, nonché beni mobili rientranti nella definizione di rifiuto. - Si chiede se la ripetizione del servizio, se richiesta dall’Ente, sia obbligatoria per la Compagnia - Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento delle clausole indicate in calce, esclusione malattie trasmissibili, sanction clause, esclusione cyber clause - ART.11 ASSICURAZIONE PARZIALE: conferma della piena operatività del solo comma 1, e non operatività del comma 2 - Si chiede conferma che il differenziale storico artistico operi fermo il limite previsto per la garanzia colpita dal sinistro Con riferimento al lotto Incendio: - Si chiede se la ripetizione del servizio, se richiesta dall’Ente, sia obbligatoria per la Compagnia - Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento delle clausole indicate in calce, esclusione malattie trasmissibili, sanction clause, esclusione cyber clause - Si chiede la giacenza media delle ricette mediche e si chiede di specificare quale sia il limite previsto per tale garanzia e se operante per tutti i Comuni - Si chiede quale dei due articoli debba intendersi operante tra ART. 8 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO e art 2) VALORE A NUOVO CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO “MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE” Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per “Malattia pandemica o epidemica”. Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest’ultimo caso, per la gravità abbia comportato l’adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio. Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita. Resta altresì specificatamente convenuto che: • sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell’attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione; • la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza. Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione. MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI (SANCTION CLAUSE) La Compagnia dichiara e il Contraente prende atto che la Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione. CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE Con riferimento a tutte le garanzie, salvo quanto specificamente previsto per le eventuali garanzie di Responsabilità Civile, resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità: (i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva (“le Acque”), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / territori o relative Acque e con l’eccezione delle rotte internazionali; (ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque; (iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi. In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato al (ri) assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio. Con riferimento alle garanzie di responsabilità civile, ove previste, le stesse non comprendono il rischio e quindi la Compagnia non è tenuta a indennizzare l’Assicurato, in relazione ad eventuali responsabilità (i) nei confronti del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, di persone fisiche o giuridiche residenti in uno o più dei predetti Paesi o territori (ii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno degli stessi; (iii) derivanti da qualsiasi giudizio, provvedimento, pagamento, rimborso, costi e spese legali o accordo pronunciati, effettuati o sostenuti qualora le azioni legali siano intentate davanti ad un Tribunale o Autorità all’interno di Paesi che operano secondo le leggi di uno o più dei predetti Paesi / Territori o qualsiasi ordine, effettuato ovunque nel mondo, che attui tale giudizio, provvedimento, pagamento, rimborso, spese legali o accordo. La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione. Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: • Iran • Corea del Nord • Siria • Crimea Region • Venezuela • Cuba • Libia • Russia Cyber Clause Relativamente alle garanzie prestate dalla presente polizza, rimane in ogni caso escluso qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, a: a) manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, archivi digitali, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione; b) utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari; c) riduzione della funzionalità, disponibilità, funzionamento di hardware, microchip, circuiti integrati o dispositivi simili nelle apparecchiature informatiche o non informatiche; d) trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica); e) computer hacking; f) computer virus o programmi simili (trojan, worm, bombe logiche e codici dannosi in genere, ecc.); g) funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o similari; h) danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi (se conseguenti ad un evento sopraindicato); i) qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto); j) violazione del nuovo regolamento GDPR sulla Privacy, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, e successive modifiche ed integrazioni; salvo che ne derivi un danno di incendio, esplosione o scoppio. Per tale esclusione non hanno valore le condizioni particolari "colpa grave" e "buona fede" che pertanto s’intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione a tali eventi. Per Computer Virus si intende un programma software in grado di riprodursi e installarsi autonomamente, o che può essere installato inavvertitamente dagli utenti, su altri programmi e apparecchiature causando: - modifica dei programmi software e/o; - riduzione o alterazione della funzionalità, riservatezza, integrità, disponibilità di dati e programmi.
Risposta :
quanto ai quesiti posti per i rispettivi punti si precisa che:
ü punto 1, l’articolazione dei lotti è quella indicata nel disciplinare i lotti indicano tra loro distinti ed includono rischi da intendersi separati. Il termine lotto unico include una rischio omogeneo (es. lotto 1 Incendio) per più committenti, l’offerta per lotto unico deve essere presentata per il lotto di riferimento a valere per tutti i committenti come espressamente indicato nel disciplinare;
ü punti 2, per i lotti unici (es. lotto 1 incendio), si conferma che l’aggiudicatario dovrà emettere distinte polizze per ogni committente che assumerà la qualifica di Contraente;
ü punto 3. Si rimanda a quanto indicato nel disciplinare, e alle singole schede di offerta tecnica che contemplano anche varianti positivi per le quali in concorrente potrà conseguire un punteggio aggiuntivo;
ü punto 4.. Vedasi profilo di rischio che contiene tutte le informazioni richieste;
ü punto 5. Vedasi profilo di rischio che contiene tutte le informazioni richieste;
ü punto 6. Vedasi la disciplina del capitolato tecnico di riferimento;
ü punto 7. Il tasso sarà senza imposte.
ü punto 8. In caso di aggiudicazione ove presenti beni pregevoli potranno essere emesse distinte polizze con esenzione imposte;
ü punto 9. Vedasi la disciplina del capitolato tecnico di riferimento;
ü punto 10. Vedasi la disciplina del capitolato tecnico di riferimento, nonché le informazioni relative al profilo di rischio di ogni committente che oltre alla tipologia di beni indicano anche le attività e servizi di competenza;
ü punto 11. SI ripetizione obbligatoria nei termini della disciplina del capitolato d’oneri;
ü punto 12. Si rimanda alla lettura dei precedenti chiarimenti resi sul punto per le clausole richiamate;
ü punto 13. Norma derogata da condizioni aggiuntive;
ü punto 14. Il differenziale storico opera per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico artistiche possono subire a seguito di sinistro nel limite della somma a PRA ed in aggiunta ai limiti delle singole garanzie interessate dall’evento;
ü punto 15. Si rimanda a quanto indicato al precedente punto 11
ü punto 16. Si rimanda alla lettura dei precedenti chiarimenti resi sul punto per le clausole richiamate;
ü punto 17. Quanto al furto di farmaci, la garanzia interessa unicamente il Comune di Collecchio come indicato nel capitolato d’oneri;
punto 18. Prevale la condizione aggiuntiva 24 valore a nuovo come indicato nel capitolato d’oneri