Salta al contenuto

Dati del bando

PROCEDURA APERTA SERVIZI ASSICURATIVI PER CONTO DELL'UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE, DEI COMUNI DI COLLECCHIO, FELINO, SALA BAGANZA, TRAVERSETOLO, MONTECHIARUGOLO E AZIENDA PEDEMONTANA SOCIALE FINO AL 31.12.2025 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO.
Ente appaltanteUNIONE PEDEMONTANA PARMENSE
Stato proceduraChiuso
Importo appalto3.796.200,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema27/04/2022
Termine richiesta chiarimenti16/05/2022 13:00
Termine presentazione delle offerte24/05/2022 13:00
Apertura busta amministrativa26/05/2022 09:30
Data chiusura procedura19/08/2022
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Botti Filippo

telefono: 0521301202

Vitali Michela

telefono: 0521301123

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1INCENDIO

CIG: 9179442B2A

Lotto 2FURTO

CIG: 917945129A

Lotto 3ELETTRONICO

CIG: 91794566B9

Lotto 4KASKO KM

CIG: 9179467FCA

Lotto 5RCT/RCO - COLLECCHIO

CIG: 917949246F

Lotto 6RCT/RCO - FELINO

CIG: 9179501BDA

Lotto 7RCT/RCO - MONTECHIARUGOLO

CIG: 91795135C3

Lotto 8RCT/RCO - SALA BAGANZA

CIG: 9179524ED4

Lotto 9RCT/RCO - TRAVERSETOLO

CIG: 91795303CB

Lotto 10RCT/RCO - UNIONE PEDEMONTANA P.SE

CIG: 917955044C

Lotto 11RCT/RCO - AZIENDA PEDEMONTANA SOCIALE

CIG: 917955693E

Lotto 12RC PATRIMONIALE - COMUNI E UNIONE PEDEMONTANA P.SE

CIG: 9179568327

Lotto 13RC PATRIMONIALE - AZIENDA PEDEMONTANA SOCIALE

CIG: 917959054E

Lotto 14RCA/CVT VEICOLI

CIG: 917960300A

Lotto 15INFORTUNI

CIG: 91796105CF

Lotto 16TUTELA LEGALE - COLLECCHIO

CIG: 9179619D3A

Lotto 17TUTELA LEGALE - FELINO

CIG: 9179626304

Lotto 18TUTELA LEGALE - MONTECHIARUGOLO

CIG: 9179635A6F

Lotto 19TUTELA LEGALE - SALA BAGANZA

CIG: 9179640E8E

Lotto 20TUTELA LEGALE - TRAVERSETOLO

CIG: 917964852B

Lotto 21TUTELA LEGALE - AZIENDA PEDEMONTANA SOCIALE

CIG: 9179655AF0

Lotto 22FINE ART

CIG: 9179660F0F

Lotto 23ALL-RISK

CIG: 9179664260

Chiarimenti

Chiarimento PI129106-22

Ultimo aggiornamento: 18/05/2022 12:26

Domanda : Buongiorno, dopo attenta lettura del capitolato proposto, sono a chiedervi di attivarvi per ottenere ii seguenti chiarimenti: 1°) Con espresso riferimento agli articoli 27 ESTENSIONI – ultimo punto (l’avvelenamento del sangue e le infezioni comprovatamene contratte durante le attività oggetto della presente assicurazione) e 10 MALATTIE CONTRATTE IN SERVIZIO E PER CAUSE DI SERVIZIO, si chiede conferma sull’esclusione delle malattie derivanti da contagio di virus, quali SARS-Cov2 e Coronavirus di qualunque natura/tipologia e variante pandemica, dalla copertura assicurativa; 2°) L’importo di € 30.000,00 indicato all’articolo 7. CONTAGIO ACCIDENTALE DA VIRUS HIV, è da ritenersi in aggiunta a quanto espresso nelle singole schede di categoria, oppure è da ritenersi tale l'importo per tutte le categorie assicurate indipendentemente da quanto indicato in dettaglio in ogni scheda? 3°) La descrizione della categoria P) PERSONE INSERITE IN PROGETTI DI RECUPERO, prevede la copertura per "le persone inserite in progetti di recupero promossi e/o gestiti dal Contraente, per gli infortuni che possono subire nello svolgimento di tutte le attività inter/extra/pre organizzate dal Comune o da soggetti da esso autorizzati a gestire l’attività, sia all’interno che all’esterno di strutture di accoglimento in qualunque orario ed in qualunque giorno, compresi i festivi." Fermo l'articolo Art. 30 PERSONE NON ASSICURABILI ("Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi. Di conseguenza l'assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni."), si richiedono maggiori delucidazioni sui soggetti da ritenere in copertura. Resto in attesa di ricevere le risposte ai quesiti e invio cordiali saluti.

Risposta :

quanto ai quesiti posti per i rispettivi punti si precisa che:

  • punto 1, oggetto dell’assicurazione sono gli infortuni come definiti che provochino lesioni fisiche obiettivamente constatabili pertanto non le malattie salvo quanto previsto per la garanzia malattie professionali contratte per cause di servizio ove SARS-Cov2 e Coronavirus di qualunque natura/tipologia e variante pandemica non sono escluse;
  • punto 2, la garanzia contagio da HIV è operante per il massimale indicato unicamente per le categorie ove è richiamata in scheda di polizza;
  • punto 3, la garanzia di tali soggetti può includere persone affidate che versino in situazione di alcoolismo e tossicodipendenza che comporta la deroga alla esclusione, ferme le restanti condizioni di inassicurabilità.

Chiarimento PI126299-22

Ultimo aggiornamento: 18/05/2022 08:43

Domanda : Spett.le Ente, in merito al PASSOE, si chiede quanto di seguito riportato: - di confermare che, in caso di partecipazione a più lotti, possa essere generato un unico PASSOE; - dal momento che, nel creare il PASSOE è richiesto di allegare documenti a comprova dei requisiti generali, la cui verifica viene condotta d’ufficio dalla Stazione Appaltante, si chiede di confermare che, in detta fase non sia necessario allegare al PASSOE alcuna documentazione a comprova, ma che quest'ultima avverrà in fase di eventuale aggiudicazione.

Risposta :

Si precisa che:

Punto 1: Si conferma la possibilità di generare un unico PASSOE comprendente i lotti di interesse;

Punto 2: si conferma che NON è necessario allegare documentazione per la comprova dei requisiti generali in fase di richiesta del PASSOE, in quanto detta verifica è effettuata in sede di aggiudicazione e sulla base di quanto dichiarato nel modello DGUE. In caso di difficoltà durante la fase di creazione del PASSOE, è possibile rivolgersi al contact center Anac 800 896936.


Chiarimento PI128460-22

Ultimo aggiornamento: 17/05/2022 15:11

Domanda : Relativamente ad una eventuale partecipazione alla gara siamo a richiedere se fosse possibile ottemperare all'assolvimento dell'Imposta di bollo mediante contrassegno, applicato su un foglio con i dati della gara e comprovando l’assolvimento dell’imposta indicando nel documento inviato il codice numerico composto da 14 cifre rilevabili dal contrassegno telematico rilasciato dall’intermediario. In tal caso, sarà cura dell’utente conservare il contrassegno utilizzato entro il termine di decadenza triennale previsto per l’accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria (articolo 37 del DPR n 642 del1972). Le sopra evidenziate indicazioni sono rilevabili altresì dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n.89/E del 6/10/2016.

Risposta : Si conferma la possibilità di assolvere al pagamento dell'imposta di bollo anche con la modalità indicata.

Chiarimento PI129531-22

Ultimo aggiornamento: 17/05/2022 10:03

Domanda : segue richiesta chiarimenti precedentemente inviata... 4°) In merito alle singole schede riepilogative, si chiede se per il Comune di Montechiarugolo e Pedemontana Sociale il parametro di calcolo del premio relativo alla categoria D) Volontari Servizio C+

Risposta :

quanto ai quesiti posti per i rispettivi punti si precisa che:

ü punto 1,

per il Comune di Montechiarugolo pur non essendo chiara la richiesta si indicano i parametri riportati nel capitolato d’oneri:

25d Volontari servizio civile = n. 0

25e Volontari e LSU = n. 5 teste

per Pedemontana Sociale pur non essendo chiara la richiesta si indicano i parametri riportati nel capitolato d’oneri:

25d Volontari servizio civile = n. 0

25e Volontari e LSU = n. 2 teste


Chiarimento PI128937-22

Ultimo aggiornamento: 17/05/2022 09:59

Domanda : Con riferimento al rischio siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: - Relativamente a quanto riportato nel Disciplinare di gara all’art 1. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO, ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI e all’art 3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI, si chiede conferma che i lotti 1-2-3-4-12 – 14 – 15 siano tra loro separati (potrà essere presentata offerta per uno o più di essi). Il riferimento al “lotto unico” riportato negli stessi articoli, deve intendersi esclusivamente in relazione al fatto che l’offerta relativa a ciascun lotto dovrà essere presentata per tutti i rischi o polizze incluse nel lotto - Si chiede se per ogni Lotto saranno emesse singole polizze per ogni Comune, oppure sarà emessa un’unica polizza - Si chiede se siano ammesse varianti peggiorative relativamente alle garanzie per le quali sono previste varianti migliorative Con riferimento al lotto Incendio si chiede: - Elenco fabbricati comprensivo del relativo valore di ricostruzione a nuovo - Indicazione della MUR per ogni Comune - Conferma che gli stop loss di polizza debbano intendersi quali limiti di indennizzo di polizza, sinistro, anno, fermi i sottolimiti previsti per le singole garanzie - Si chiede conferma che il tasso relativo ai fabbricati storici dovrà intendersi imponibile, sebbene le schede riportino “tasso lordo” - In caso di aggiudicazione del rischio si chiede disponibilità ad emettere polizze separate per i beni esenti imposte, fermo restando che i contratti formeranno rischio unico. Si chiede a tal fine, vista anche la denominazione della partita “Contenuto comune e pregevole” di conoscere anche la somma assicurata alla partita contenuto pregevole eventualmente esente imposte - Si chiede conferma siano escluse dalla copertura: i beni immobili e mobili di discariche, inceneritori, trattamento e smaltimento rifiuti, nonché beni mobili rientranti nella definizione di rifiuto. - Si chiede se la ripetizione del servizio, se richiesta dall’Ente, sia obbligatoria per la Compagnia - Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento delle clausole indicate in calce, esclusione malattie trasmissibili, sanction clause, esclusione cyber clause - ART.11 ASSICURAZIONE PARZIALE: conferma della piena operatività del solo comma 1, e non operatività del comma 2 - Si chiede conferma che il differenziale storico artistico operi fermo il limite previsto per la garanzia colpita dal sinistro Con riferimento al lotto Incendio: - Si chiede se la ripetizione del servizio, se richiesta dall’Ente, sia obbligatoria per la Compagnia - Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento delle clausole indicate in calce, esclusione malattie trasmissibili, sanction clause, esclusione cyber clause - Si chiede la giacenza media delle ricette mediche e si chiede di specificare quale sia il limite previsto per tale garanzia e se operante per tutti i Comuni - Si chiede quale dei due articoli debba intendersi operante tra ART. 8 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO e art 2) VALORE A NUOVO CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO “MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE” Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per “Malattia pandemica o epidemica”. Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest’ultimo caso, per la gravità abbia comportato l’adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio. Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita. Resta altresì specificatamente convenuto che: • sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell’attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione; • la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza. Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione. MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI (SANCTION CLAUSE) La Compagnia dichiara e il Contraente prende atto che la Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione. CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE Con riferimento a tutte le garanzie, salvo quanto specificamente previsto per le eventuali garanzie di Responsabilità Civile, resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità: (i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva (“le Acque”), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / territori o relative Acque e con l’eccezione delle rotte internazionali; (ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque; (iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi. In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato al (ri) assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio. Con riferimento alle garanzie di responsabilità civile, ove previste, le stesse non comprendono il rischio e quindi la Compagnia non è tenuta a indennizzare l’Assicurato, in relazione ad eventuali responsabilità (i) nei confronti del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, di persone fisiche o giuridiche residenti in uno o più dei predetti Paesi o territori (ii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno degli stessi; (iii) derivanti da qualsiasi giudizio, provvedimento, pagamento, rimborso, costi e spese legali o accordo pronunciati, effettuati o sostenuti qualora le azioni legali siano intentate davanti ad un Tribunale o Autorità all’interno di Paesi che operano secondo le leggi di uno o più dei predetti Paesi / Territori o qualsiasi ordine, effettuato ovunque nel mondo, che attui tale giudizio, provvedimento, pagamento, rimborso, spese legali o accordo. La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione. Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: • Iran • Corea del Nord • Siria • Crimea Region • Venezuela • Cuba • Libia • Russia Cyber Clause Relativamente alle garanzie prestate dalla presente polizza, rimane in ogni caso escluso qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, a: a) manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, archivi digitali, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione; b) utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari; c) riduzione della funzionalità, disponibilità, funzionamento di hardware, microchip, circuiti integrati o dispositivi simili nelle apparecchiature informatiche o non informatiche; d) trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica); e) computer hacking; f) computer virus o programmi simili (trojan, worm, bombe logiche e codici dannosi in genere, ecc.); g) funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o similari; h) danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi (se conseguenti ad un evento sopraindicato); i) qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto); j) violazione del nuovo regolamento GDPR sulla Privacy, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, e successive modifiche ed integrazioni; salvo che ne derivi un danno di incendio, esplosione o scoppio. Per tale esclusione non hanno valore le condizioni particolari "colpa grave" e "buona fede" che pertanto s’intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione a tali eventi. Per Computer Virus si intende un programma software in grado di riprodursi e installarsi autonomamente, o che può essere installato inavvertitamente dagli utenti, su altri programmi e apparecchiature causando: - modifica dei programmi software e/o; - riduzione o alterazione della funzionalità, riservatezza, integrità, disponibilità di dati e programmi.

Risposta :

quanto ai quesiti posti per i rispettivi punti si precisa che:

ü punto 1, l’articolazione dei lotti è quella indicata nel disciplinare i lotti indicano tra loro distinti ed includono rischi da intendersi separati. Il termine lotto unico include una rischio omogeneo (es. lotto 1 Incendio) per più committenti, l’offerta per lotto unico deve essere presentata per il lotto di riferimento a valere per tutti i committenti come espressamente indicato nel disciplinare;

ü punti 2, per i lotti unici (es. lotto 1 incendio), si conferma che l’aggiudicatario dovrà emettere distinte polizze per ogni committente che assumerà la qualifica di Contraente;

ü punto 3. Si rimanda a quanto indicato nel disciplinare, e alle singole schede di offerta tecnica che contemplano anche varianti positivi per le quali in concorrente potrà conseguire un punteggio aggiuntivo;

ü punto 4.. Vedasi profilo di rischio che contiene tutte le informazioni richieste;

ü punto 5. Vedasi profilo di rischio che contiene tutte le informazioni richieste;

ü punto 6. Vedasi la disciplina del capitolato tecnico di riferimento;

ü punto 7. Il tasso sarà senza imposte.

ü punto 8. In caso di aggiudicazione ove presenti beni pregevoli potranno essere emesse distinte polizze con esenzione imposte;

ü punto 9. Vedasi la disciplina del capitolato tecnico di riferimento;

ü punto 10. Vedasi la disciplina del capitolato tecnico di riferimento, nonché le informazioni relative al profilo di rischio di ogni committente che oltre alla tipologia di beni indicano anche le attività e servizi di competenza;

ü punto 11. SI ripetizione obbligatoria nei termini della disciplina del capitolato d’oneri;

ü punto 12. Si rimanda alla lettura dei precedenti chiarimenti resi sul punto per le clausole richiamate;

ü punto 13. Norma derogata da condizioni aggiuntive;

ü punto 14. Il differenziale storico opera per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico artistiche possono subire a seguito di sinistro nel limite della somma a PRA ed in aggiunta ai limiti delle singole garanzie interessate dall’evento;

ü punto 15. Si rimanda a quanto indicato al precedente punto 11

ü punto 16. Si rimanda alla lettura dei precedenti chiarimenti resi sul punto per le clausole richiamate;

ü punto 17. Quanto al furto di farmaci, la garanzia interessa unicamente il Comune di Collecchio come indicato nel capitolato d’oneri;

punto 18. Prevale la condizione aggiuntiva 24 valore a nuovo come indicato nel capitolato d’oneri

Chiarimento PI128345-22

Ultimo aggiornamento: 17/05/2022 09:56

Domanda : Buongiorno, scrivo per chiedere chiarimenti relativi al lotto 22 – Fine Art.: - viene riportata nelle esclusioni ART. 13 – punto p) SANCTION LIMITATION AND EXCLUSION CLAUSE. Solitamente la si trova tra le clausole speciali di polizza. Chiedo conferma che quanto indicato sia escluso e non oggetto di copertura. - elnco dei beni della Partita 1 a STIMA ACCETTATA. - è disponibile l’elenco dei beni della Partita 2 e, se non presente, l’indicazione delle macro categorie dei beni (es: reperti archeologici; statue lignee; beni librari etc.) - l’indirizzo del deposito è il medesimo del Museo? In caso contrario se è possibile indicarlo -facility report delle ubicazioni oppure la descrizione dei sistemi di sicurezza delle stesse. - condition report aggiornato delle opere - se possibile ricevere, in caso di aggiudicazione, le schede sanitarie aggiornate così come dichiarato nell’Art.9 DANNI CAUSATI DA TARLI, TARME O ALTRI INSETTI delle CONDIZIONI AGGIUNTIVE - l’Art. 07 Spese peritali delle CONDIZIONI PARTICOLARI non è conglobabile all’Art. 06 Onorari dei periti / consulenti. - precisazione della LIMITE DI INDENNIZZO della somma assicurata con furto d’allarme dell’ EVENTO Furto con impianto di allarme inefficiente.

Risposta :

quanto ai quesiti posti per i rispettivi punti si precisa che:

ü punto 1, istanza non pertinente, ad ogni buon conto si precisa che è esclusione generale non deroga da diverse disposizioni

ü punti 2-3-4-5-6, per assumere le informazioni richieste è necessario come previsto dal Bando-Disciplinare di gara formulare espressa istanza utilizzando il modello prescritto e pubblicato denominato “stanza informazioni valutazione rischio lotto 22”. In ragione del contenuto delle informazioni utili alla valutazione del rischio si è ritenuto per ragioni di sicurezza e tutela del committente non pubblicare la documentazioni ed informazioni richieste

ü punto 7. In caso di aggiudicazione si applicheranno le condizioni previste dall’ultimo comma della norma “ Il Contraente deve conservare tali schede e darne copia alla Società e/o ai periti, a semplice richiesta.

ü Punto 8, trattasi di prestazioni specifiche nei termini di ogni singola disposizione come disciplinata e l’una non ingloba l’altra e viceversa;

ü Punto 9, vedasi quanto disciplinato all’articolo 2 gestione sistemi di sicurezza ove è disciplinato: “In caso di furto commesso con effrazione di mezzi di chiusura non conformi a quanto previsto, la Società corrisponderà all’Assicurato il 60% dell’importo liquidato a termini di polizza, restando il 40% rimanente a carico dell’Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all’indennizzo, farlo assicurare da altri. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l’Indennità verrà determinata ai sensi delle condizioni generali di assicurazione senza tener conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall’importo così calcolato”


Chiarimento PI126074-22

Ultimo aggiornamento: 12/05/2022 14:53

Domanda : in riferimento alla gara di cui in oggetto chiediamo gentilmente i seguenti chiarimenti relativamente il lotto n. 1 “Incendio”: - chiediamo gentilmente di voler indicare per i singoli comuni i premi e la durata del contratto assicurativo in essere; - chiediamo gentilmente conferma che anche la compagnia possa esercitare il recesso in occasione di ogni scadenza annuale (art. 5 del capitolato); - di voler indicare se i sinistri elencati siano a lordo o netto della franchigia;

Risposta :

quanto ai quesiti posti per i rispettivi punti si precisa che:
Punto 1: la durata dell’affidamento delle polizze incendio in essere con scadenza al 30-06-2022 è di anni 3 (anni 3 + anni 3) e mesi 6 (proroga tecnica) decorrenza iniziale 31-12-20215. Quanto al premio non si ritiene rilevante l’informazione richiesta considerando che nel profilo di rischio sono contenute tutte le informazioni tecniche funzionali alla corretta ponderazione del premio in relazione alle garanzie del capitolato tecnico e premio posto a base d’asta elementi sui quali al concorrente si richiede se interessato di formulare la propria proposta / offerta. Inoltre il premio di affidamento iniziale risulta computato su elementi non aventi alcuna relazione tecnica con quelli della presente procedura, per i seguenti elementi: precedente sinistri occorsi, condizioni normative, scoperti franchigie e limiti di indennizzo, consistenza del patrimonio per valori assicurati indicati in polizza. Ad ogni buon conto con le precisazioni sopra riportate si indicano i premi correnti annui lordi: Comune di Collecchio € 25.264,00, Comune di Montechiarugolo € 19.161,00, Comune di Felino € 16.569, Comune di Sala Baganza € 25.613,00, Comune di Traversetolo € 17.283,00
Punto 2: La facoltà di recesso è da intendersi riconosciuta unicamente in favore del Contraente come indicato letteralmente nella prima parte art. 5” È facoltà del Contraente rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata”. Il recesso anticipato è consentito all’Assicuratore ove si verifichino le condizioni dell’istituto della revisione del prezzo disciplinato all’artico 4. E’ facoltà dell’offerente nei limiti e termini di valutazione fissati dal disciplinare di gare variare la clausola secondo i propri canoni assuntivi
Punto 3: Importo liquidato per gli eventi attinenti il rischio INCENDIO è da intendersi detratta la franchigia contrattuale in relazione alla tipologia di evento occorso ed indennizzato a termini di contratto.

Chiarimento PI111372-22

Ultimo aggiornamento: 12/05/2022 14:49

Domanda : Buongiorno, con la presente si chiede di confermare che, in caso di aggiudicazione, i contratti saranno stipulati in modalità elettronica (firmati digitalmente), mediante scrittura privata e, a mezzo corrispondenza.

Risposta :

Fermo quanto disposto dall’articolo 27 del disciplinare di gara AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO al punto:


“Prima della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario dovrà rimborsare le spese di pubblicazione del bando e degli esiti di gara nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e nei quotidiani stimabili complessivamente in circa € 2.500,00. Sono altresì a carico dell’aggiudicatario le spese di contratto.”


si precisa che:

1. La sottoscrizione della polizza potrà essere eseguita dall’offerente con modalità elettronica (firma digitale);


Chiarimento PI125659-22

Ultimo aggiornamento: 12/05/2022 14:44

Domanda : Spett.le Ente, in merito alla procedura in oggetto la scrivente società richiede i chiarimenti di seguito riportati: 1- In merito ai requisiti di capacità economica-finanziaria di cui all’art. 6.2 del Disciplinare, si chiede di confermare che la riduzione prevista, in caso di partecipazione al Lotto Tutela Legale, riguardi sempre la Raccolta premi nel ramo danni. 2- Si chiede di confermare che la comprova dei requisiti di capacità tecnica-professionale di cui all’art. 6.3 del Disciplinare potrà avvenire mediante copia dei relativi contratti/polizze. 3- Si chiede di specificare se, in caso di partecipazione a più lotti, possa essere emessa un’unica cauzione e se la stessa debba essere intestata all’Unione Pedemontana Parmense o ai singoli Comuni.

Risposta :

Quanto ai quesiti posti per i rispettivi punti si precisa che:

Punto 1: Si conferma che la riduzione prevista, in caso di partecipazione al Lotto Tutela Legale, riguardi sempre la Raccolta premi nel ramo danni.

Punto 2: Si conferma che la prova della capacità tecnica-professionale di cui all’art. 6.3 del Disciplinare potrà avvenire mediante copia dei relativi contratti/polizze sottoscritti

Punto 3: Qualora il Concorrente intenda presentare offerta per più lotti potrà essere emessa un’unica cauzione provvisoria intestata all’Unione Pedemontana Parmense. Si precisa che qualora il concorrente dovesse risultare aggiudicatario, in caso di affidamento la fideiussione definitiva dovrà essere emessa in favore di ogni singolo Committente per l’importo di garanzia corrispondente all’offerta formulata.

Chiarimento PI120374-22

Ultimo aggiornamento: 06/05/2022 11:04

Domanda : Buongiorno, in relazione al lotto 1 Incendio, chiediamo che la garanzia Terrorismo/sabotaggio non operi per contaminazione di natura biologica, chimica e nucleare

Risposta :

quanto ai quesiti posti per i rispettivi punti si precisa che:

fermo quanto disposto dal disciplinare di gara all’articolo 18. MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO il Concorrente ha facoltà di includere deroghe e varianti al capitolato tecnico di riferimento che saranno oggetto di valutazione secondo i criteri indicati. Qualora la deroga inserita determini una riduzione di garanzie in relazione all’oggetto della copertura ed al rischio che è interesse tutelare, la stessa sarà oggetto di assegnazione di punteggio riduttivo (variante peggiorativa) in relazione all’incidenza e gravità della stessa, nel caso di specie si rimanda a quanto disposto dalla clausola specifica nonché dalle esclusioni generali del capitolato speciale di appalto a cui si rimanda.


Chiarimento PI120371-22

Ultimo aggiornamento: 06/05/2022 11:03

Domanda : Con la presente siamo a richiedere che per il lotto 1 Incendio,relativamente al rischio Cyber venga inserita la seguente formulazione in merito alla relativa esclusione: “Si intendono esclusi i danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti da cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date) oppure in seguito ad attacco od infezione di virus informatici nonché conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi.”

Risposta :

Quanto ai quesiti posti per i rispettivi punti si precisa che:

Fermo quanto disposto dal disciplinare di gara all’articolo 18. MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO il Concorrente ha facoltà di includere deroghe e varianti al capitolato tecnico di riferimento che saranno oggetto di valutazione secondo i criteri indicati. Qualora la deroga inserita determini una riduzione di garanzie in relazione all’oggetto della copertura ed al rischio che è interesse tutelare, la stessa sarà oggetto di assegnazione di punteggio riduttivo (variante peggiorativa) in relazione all’incidenza e gravità della stessa, qualora la stessa nella formulazione esposta dal Concorrente e/o secondo formulazioni equipollenti dei trattati assicurativi e riassicurativi non comporti una riduzione di garanzie in relazione all’oggetto della copertura ed al rischio che è interesse tutelare si precisa, l'inserimento non sarà conteggiato nel numero delle varianti minime ammesse nè alla variante stessa sarà assegnato punteggio negativo alcuno.


Chiarimento PI120097-22

Ultimo aggiornamento: 06/05/2022 10:54

Domanda : In merito ai lotti di RC Patrimoniale e di Tutela legale con la presente chiediamo se sarà possibile emettere una nuova polizza rispetto a quella iniziale per il periodo di ripetizione del servizio nel caso in cui decideste di procedere in tal senso

Risposta :

Quanto al quesito posto per i rispettivi punti si precisa che:

premesso che per emissione di nuova polizza deve intendersi l’assegnazione di nuova numerazione ferme le condizioni normative di disciplina del contratto e premio del periodo iniziale di assicurazione 30-06-2022 al 31-12-20205 è possibile procedere alla eventuale ripetizione con emissione di nuova polizza rispetto a quella iniziale (fermi i termini e condizioni di offerta resi dal Concorrente nella procedura di gara formale anno 2022). A valere sia per il rischio RC danni patrimoniali che per il rischio Tutela legale


Chiarimento PI120090-22

Ultimo aggiornamento: 05/05/2022 17:51

Domanda : Egregi In merito al lotto RC Patrimoniale della gara per i servizi assicurativi, non essendo prevista la copertura per il rischio Cyber Risk nelle condizioni normative, con la presente chiediamo in caso di aggiudicazione di poter inserire nell’emissione della polizza la seguente clausola: CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO CYBER (Questa appendice prevale su qualsiasi altra disposizione prevista dal presente contratto di Assicurazione.) 1) Il presente contratto esclude qualsiasi perdita, danno, responsabilità, reclamo, costo, spesa, multa, sanzione, costo di mitigazione o qualsiasi altro importo direttamente causato, derivante o risultante da: a) Un Attacco Cyber; b) Indisponibilità parziale o totale o guasto di qualsiasi Sistema Informatico; a condizione che il Sistema Informatico sia di proprietà o controllato dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato; o c) la ricezione o la trasmissione di malware, codici dannosi o simili da parte dell'Assicurato o di qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato. d) qualsiasi guasto o interruzione del servizio fornito: i. all'Assicurato o qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato da un fornitore di servizi Internet, un fornitore di telecomunicazioni o un fornitore di servizi cloud, ad eccezione dell'hosting di hardware e software di proprietà dell'assicurato; ii. da qualsiasi fornitore di servizi, limitatamente al caso in cui tale mancanza di interruzione del servizio abbia un impatto su un Sistema Informatico posseduto o controllato dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato. 2) Qualunque copertura per i costi di ricostituzione o recupero di documenti persi, inaccessibili o danneggiati in possesso o controllo dell’Assicurato o di qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato in questo contratto, non si applicherà in caso di perdita, inaccessibilità o danneggiamento di Dati se conseguenza diretta o indiretta di un Attacco Cyber. Ai fini della presente appendice si applicano le seguenti definizioni: Per Sistema informatico si intende qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, ma non limitati a, smartphone, laptop, tablet, dispositivo indossabile), server, cloud o microcontroller compreso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione dei suddetti e compreso qualsiasi input, output, dispositivo di archiviazione dati, apparecchiatura di rete o struttura di backup associati. Per Attacco Cyber si intende un atto non autorizzato, dannoso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dannosi o criminali correlati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o dalla loro minaccia o presunta minaccia, che comportino l'accesso, l'elaborazione, l'utilizzo o il funzionamento di qualsiasi Sistema Informatico. Per Dati si intendono informazioni, fatti, concetti, codici o qualsiasi altro tipo di informazioni che vengono registrati o trasmessi in una forma che consenta l’utilizzo, l’accesso, l’elaborazione, la trasmissione o l’archiviazione da un sistema informatico. cordialmente

Risposta :

Quanto ai quesiti posti per i rispettivi punti si precisa che:

fermo quanto disposto dal disciplinare di gara all’articolo 18. MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO il Concorrente ha facoltà di includere deroghe e varianti al capitolato tecnico di riferimento che saranno oggetto di valutazione secondo i criteri indicati. Qualora la deroga inserita determini una riduzione di garanzie in relazione all’oggetto della copertura ed al rischio che è interesse tutelare, la stessa sarà oggetto di assegnazione di punteggio riduttivo (variante peggiorativa) in relazione all’incidenza e gravità della stessa, qualora la stessa nella formulazione esposta dal Concorrente e/o secondo formulazioni equipollenti dei trattati assicurativi e riassicurativi non comporti una riduzione di garanzie in relazione all’oggetto della copertura ed al rischio che è interesse tutelar si precisa, l'inserimento non sarà conteggiato nel numero delle varianti minime ammesse nè alla variante stessa sarà assegnato punteggio negativo alcuno.


Chiarimento PI117305-22

Ultimo aggiornamento: 05/05/2022 07:55

Domanda : Con la presente, siamo a richiedere, in merito al lotto Tutela Legale, in relazione all’art, 5 del Capitolato “Durata del contratto”, se la facoltà di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale sia riservata al solo Contraente e non anche alla Società. Ciò in quanto il medesimo articolo prevede che tale volontà di rescindere il contratto sia inviata “dall’una all’altra Parte….” facendo quindi presumere la reciprocità della facoltà di recedere.

Risposta :

Quanto al quesito posto si precisa che:

La facoltà di recesso è da intendersi riconosciuta unicamente in favore del Contraente come indicato letteralmente nella prima parte art. 5” È facoltà del Contraente rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata”. Il recesso anticipato è consentito all’Assicuratore ove si verifichino le condizioni dell’istituto della revisione del prezzo disciplinato all’artico 4. E’ facoltà dell’offerente nei limiti e termini di valutazione fissati dal disciplinare di gare variare la clausola secondo i propri canoni assuntivi.


Chiarimento PI113718-22

Ultimo aggiornamento: 03/05/2022 17:28

Domanda : In riferimento alla gara di cui in oggetto chiediamo gentilmente i seguenti chiarimenti relativamente al capitolato “incendio”: 1. chiediamo gentilmente di voler confermare che il capitolato “incendio” a livello di condizioni corrisponda alla polizza “incendio” in essere (in caso negativo si richiede copia della polizza in essere); 2. chiediamo gentilmente di inserire la seguente clausola Sanction Clause / OFAC: Fatte salve le altre disposizioni contrattuali, la copertura (ri)assicurativa esiste solo nella misura in cui e fino a quando nessuna sanzione o embargo economico, commerciale o finanziario del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC), dell'Unione Europea (UE) o della legislazione nazionale applicabile alle parti contraenti lo impedisca. Questo vale anche per le sanzioni o gli embarghi economici, commerciali o finanziari imposti dagli Stati Uniti d'America o da altri paesi, nella misura in cui ciò non sia in conflitto con la legislazione dell'Unione Europea (UE) o locale.

Risposta :

Quanto ai quesiti posti per i rispettivi punti si precisa che:

1. Il capitolato incendio posto in gara è stato elaborato considerando l’esposizione di rischio propria dell’Ente locale in rapporto ai canoni della tecnica assicurativa secondo consuetudine del mercato e pur avendo una articolazione a rischi nominati come le precedenti polizze presenta caratteristiche proprie in relazione alle garanzie prestate principali ed accessori, ai limiti di indennizzo e alla parte di danno a carico assicurando. Non si ritiene essenziale ne funzionale alla valutazione del rischio la produzione della copia della precedente polizza, dovendo il concorrente formulare una offerta sulla base delle condizioni di cui al capitolato tecnico di gara per il premio di stima computato a base d’asta a remunerazione del rischio. Quanto pubblicato è idoneo alla valutazione del rischio consentendo al concorrente interessato di formulare un’ offerta ponderata ed economicamente sostenibili, risultando infatti prodotte tutte le informazioni circa lo stato dei sinistri e la consistenza del patrimonio, il valore della polizza, la remunerazione broker.

2. fermo quanto disposto dal disciplinare di gara all’articolo 18. MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO il Concorrente ha facoltà di includere deroghe e varianti al capitolato tecnico di riferimento che saranno oggetto di valutazione secondo i criteri indicati. Ad ogni buon conto per varianti che incidano unicamente sull'Esclusione OFAC secondo le differenti formulazione dei trattati assicurativi e riassicurativi si precisa che salvo che la stessa possa nella formulazione proposta comportare effetti riduttivi delle prestazioni assicurative dei capitolati, l'inserimento della non sarà conteggiato nel numero delle varianti minime ammesse ne alla variante stessa sarà assegnato punteggio negativo alcuno.


Chiarimento PI111989-22

Ultimo aggiornamento: 03/05/2022 17:24

Domanda : Buongiorno, con la presente, siamo a chiedere, in caso di aggiudicazione, l’inserimento nei Capitolati Rc Patrimoniale e Tutela Legale, dell’appendice di seguito riportata: APPENDICE DI RESTRIZIONE DELL’AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE Le parti convengono che la presente polizza sia modificata come segue: Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non sarà prestata alcuna garanzia dalla polizza per qualsiasi: i. ente o persona giuridica organizzata, disciplinata o costituita ai sensi della legge applicabile dell’Area Specifica o registrata o avente sede in un’Area Specifica; ii. persona fisica durante il periodo in cui la stessa si trovi in un’Area Specifica; iii. parte di una pretesa, azione, causa o procedimento promossi, incardinati o perseguiti in un’Area Specifica; o iv. perdita di, furto di, danno a, perdita d’uso, criptaggio di, interruzione delle attività o della disponibilità di, o distruzione di qualsiasi proprietà o bene (materiale o immateriale) situato in un’Area Specifica, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi sistema informatico, dato, asset digitale, denaro o titoli situato in un’Area Specifica. Ai fini della presente appendice, per “Area Specifica” si intende: (i) la Repubblica di Bielorussia e/o (ii) la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite), o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite). Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa appendice e la polizza, prevarrà il contenuto della presente appendice, salva in ogni caso l’applicazione di ogni clausola in materia di Sanzioni/misure restrittive. Se una qualsiasi disposizione di questa appendice sia, o in qualsiasi momento diventi, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa appendice, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa appendice non saranno influenzate. TUTTI GLI ALTRI TERMINI, CONDIZIONI ED ESCLUSIONI RIMANGONO INVARIATI. Mentre, per il solo lotto INFORTUNI, siamo a richiedere cortesemente se siete in grado di affermare se vi sia o meno una qualunque forma di esposizione nei riguardi di proprietà e/o cittadini riconducibili allo Stato della Federazione Russa o allo Stato della Bielorussia.

Risposta :

Fermo quanto disposto dal disciplinare di gara all’articolo 18. MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO

si precisa che:

il Concorrente ha facoltà di includere deroghe e varianti al capitolato tecnico di riferimento che saranno oggetto di valutazione secondo i criteri indicati.

Ad ogni buon conto per varianti che interessino i rischi RC PATRIMONIALE – TUTELA LEGALE con inserimento di APPENDICE DI RESTRIZIONE DELL’AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE come definita dal Concorrente e/o secondo formulazioni equipollenti salvo che la stessa possa nella formulazione proposta comportare effetti riduttivi delle prestazioni assicurative dei capitolati, l'inserimento non sarà conteggiato nel numero delle varianti minime ammesse ne alla variante stessa sarà assegnato punteggio negativo alcuno.

Quanto al rischio INFORTUNI, fermi e destinatari delle prestazioni come indicati dai capitolati tecnici al momento non vi sono esposizione nei riguardi di proprietà e/o cittadini riconducibili allo Stato della Federazione Russa o allo Stato della Bielorussia. Può essere tuttavia interesse dei Committenti per le categorie di soggetti assicurandi (es iscritti asilo nido) includere tra i destinati delle prestazioni persone aventi la nazionalità e/o prevenienti dalla Federazione Russa o dello Stato della Bielorussia.

Chiarimento PI111986-22

Ultimo aggiornamento: 03/05/2022 17:17

Domanda : Buongiorno, Con la presente si chiede la Vs. disponibilità, certi che non vi sia alcun interesse, né tantomeno la volontà, da parte della Stazione Appaltante (Ente Contraente se diverso) di esporre l’Appaltatore (“Assicuratore Aggiudicatario dell’appalto”) ad eventuali violazioni di legge o regolamenti, tra cui quelle in materia di sanzioni internazionali, a prevedere in caso di aggiudicazione l’inserimento nei rispettivi Capitolati di Polizza della Clausola di seguito riportata: ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI: Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali. Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE OFAC, ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima.

Risposta :

Fermo quanto disposto dal disciplinare di gara all’articolo 18. MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO
si precisa che:
il Concorrente ha facoltà di includere deroghe e varianti al capitolato tecnico di riferimento che saranno oggetto di valutazione secondo i criteri indicati.
Ad ogni buon conto per varianti che incidano unicamente sull'Esclusione OFAC secondo le differenti formulazione dei trattati assicurativi e riassicurativi si precisa che salvo che la stessa possa nella formulazione proposta comportare effetti riduttivi delle prestazioni assicurative dei capitolati, l'inserimento della non sarà conteggiato nel numero delle varianti minime ammesse ne alla variante stessa sarà assegnato punteggio negativo alcuno.

Ultimo aggiornamento: 19-08-2022, 09:16