Domanda : Buongiorno, si pone il seguente quesito: quali requisiti di carattere sanitario/normativo si deve possedere per la gestione del punto ristoro?
Risposta :
In risposta al quesito sui requisiti necessari per avviare un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande si dispone quanto segue:
L’attività è soggetta alla disciplina contenuta nella L.R. Emilia-Romagna 14/2003 “Disciplina dell’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande”,
REQUISITI OGGETTIVI
• Rispetto delle norme in materia di edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, di destinazione d’uso dei locali e degli edifici e in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e prevenzione incendi;
• Rispetto delle norme in materia di sorvegliabilità di cui al D.M. 17 dicembre 1992, n. 564 qualora si tratti di esercizi aperti al pubblico;
• I locali e le aree adibiti, anche temporaneamente o per attività stagionali ad esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande devono possedere caratteristiche costruttive tali da rispettare o criteri di sorvegliabilità delle vie d'accesso o d'uscita; questo requisito è richiesto ai fini dell’esercizio attività e quest’ultimo resta precluso in assenza di esso; non condiziona il rilascio dell’autorizzazione ed è possibile regolarizzare la posizione entro 180 giorni dal rilascio dell’autorizzazione stessa;
• Obbligo di registrazione dell’attività: l’attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a un obbligo di registrazione presso il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL competente per territorio in ottemperanza a quanto previsto dalla disciplina comunitaria sull’igiene degli alimenti e dei prodotti di origine animale. L’operatore del settore deve inviare al SUAP del Comune competente una notifica attestante il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dalla normativa; il SUAP, verificata la completezza e la veridicità delle dichiarazioni, provvede all’inserimento dell’attività nell’anagrafe delle Registrazioni;
• Essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, qualora non lo fosse, può iscriversi anche in un secondo tempo, ma entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione della scia al comune territorialmente competente;
• Essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di igiene alimenti e prodotti di origine animale
Per l'esercizio di somministrazione alimenti e bevande necessita essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dall art 71 cm 6 D. L. gs. n 59/2010 e smi
PER I REQUISITI SOGGETTIVI
L'esercizio di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
• Aver frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande, o per il commercio e la preparazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna o da un'altra Regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano;
• Essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, con materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti e bevande;
• Per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, avere esercitato in proprio un'attività d'impresa nel settore merceologico alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande oppure aver prestato la propria opera presso tali imprese in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS;
Oppure ( sia per imprese individuali che per le società) :
I requisiti professionali previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività ( art 71 comma 6 del D. Lgs n. 59 del 26.03.2010) devono essere posseduti dal preposto ai sensi dell' art 5 cm 6 del DLgs 114/1998 smi
Si premette che il preposto alla vendita può essere nominato, con apposito atto, dal titolare dell’esercizio commerciale, purché in possesso dei requisiti morali e professionali per l’esercizio dell’attività, previsti dall’art. 71 del D. Lgs. 59/2010