Salta al contenuto

Dati del bando

ACCORDO QUADRO RELATIVO AL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO DEL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Ente appaltanteNUOVO CIRCONDARIO IMOLESE
Stato proceduraChiuso
Importo appalto290.000,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema06/05/2022
Termine richiesta chiarimenti20/05/2022 18:00
Termine presentazione delle offerte30/05/2022 14:00
Apertura busta amministrativa31/05/2022 09:30
Data chiusura procedura12/07/2022
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Dagustin Daniela

telefono: 0516954186

Neri Michele

telefono: 0542603315

Cig

Lotto 1Accordo quadro per servizio di somministrazione lavoro temporaneo

CIG: 9209447415
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI134436-22

Ultimo aggiornamento: 24/05/2022 14:57

Domanda : Con riferimento alla gara in oggetto e in funzione della presentazione di una corretta Offerta Economica facciamo presente quanto segue: Le tabelle riportanti le varie voci retributive riportano i valori della Indennità di Vacanza Contrattuale ante aprile 2022, Da tale data infatti si è verificato il seguente incremento: C1 da € 11,87 a € 16,96 D1 da € 12,91 a € 18,44 con conseguente aumento del TOTALE COSTO ORARIO da voi indicato nelle tabelle. Chiediamo pertanto una modifica del TOTALE COSTO ORARIO ovvero la tariffa orari di aggiudicazione verrà reintegrata successivamente.

Risposta :

Come riportato nella risposta alla domanda n. 2, lettera h), già pubblicata, si conferma che ai fini della predisposizione dell'offerta economica si dovrà tener conto dei valori indicati in tabella e che al momento delle assunzioni il moltiplicatore verrà applicato sul reale costo.

Chiarimento PI134392-22

Ultimo aggiornamento: 24/05/2022 14:56

Domanda : 1) In ordine all’Art. 5.2 par. 4 del capitolato di gara, si fa riferimento all’eventuale visita preassuntiva di idoneità alla mansione effettuata dal Medico Competente dell’Ente con costo a carico del Fornitore. Si chiede di indicare il costo per singola visita e la durata come per i Dipendenti Diretti dell’Ente. 2) In ordine all’Allegato A del capitolato di gara, si fa riferimento a 32 giorni di ferie per il personale su turni da 5 giorni comprensivi dei 4 giorni di ex-festività previste dal CCNL Comparto Funzioni Locali. Si evidenzia però che il suddetto CCNL prevede, per turni di 5 giorni, 26 giorni di ferie e 4 di ex-festività per un totale di 30 giorni. Si chiede conferma che i giorni di ferie da considerare siano 30 giorni e non 32. 3) In ordine all’impegno del Fornitore (art. 5.5 parr. 7 e 12 del capitolato di gara) a fornire le copie delle buste paga dei lavoratori somministrati e UNIMENS si evidenza che detto adempimento avverrà nel rispetto del dettato di cui al GDPR 679.2016. 4) In riferimento all’art. 9 del capitolato di gara in ordine allo sciopero del personale, si evidenza che il D.lgs. 81/15 vieta alle Agenzie sia di intervenire/impedire il diritto allo sciopero, e di conseguenza di avvisare l’Ente con almeno 7 giorni di anticipo, sia la sostituzione dei lavoratori che ne esercitano il diritto.

Risposta :

1) Il costo per singola visita ammonta indicativamente ad € 30,00, IVA esclusa, e la durata è, di norma, ogni 3 anni.

2) Per i lavoratori con meno di tre anni di servizio (come dipendenti a tempo determinato o indeterminato) presso pubbliche amministrazioni, si confermano i 26 giorni di ferie e 4 di ex-festività, per un totale di 30 giorni; per i lavoratori con più di tre anni di servizio (come dipendenti a tempo determinato o indeterminato) presso pubbliche amministrazioni i giorni sono 32 di ferie e 4 di ex-festività.

3) Si conferma che i dati trattati saranno quelli necessari ai fini del controllo, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy e delle clausole contrattuali.

4) Considerato che l’Accordo quadro viene prevalentemente utilizzato dall’Ente committente per sostituzioni temporanee nei nidi d’infanzia, disciplinati dalla normativa sui servizi pubblici essenziali (L. 146/90), si conferma, relativamente ai lavoratori somministrati con tale destinazione, l’obbligo del preavviso previsto dall’art. 9 dello schema di Accordo quadro-capitolato speciale.


Chiarimento PI134304-22

Ultimo aggiornamento: 24/05/2022 14:54

Domanda : Si chiede confermare le ex festività e le ferie godute non comprese nell'allegato A si potranno fatturare applicando il MOL offerto. si chiede confermare le ex festività e le ferie non godute non comprese nell'allegato A si potranno fatturare applicando il MOL offerto.

Risposta :

Fermo restando che, come previsto dall’art. 5, punto 5.7, comma 4 e dall’art. 12, comma 8 dello schema di Accordo quadro-capitolato speciale “L’Ente corrisponderà al Fornitore unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori …” e che l’art. 13, comma 3, indica espressamente che ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve contenere, fra le altre, “il numero di ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione”, l’art. 4 prevede che la tariffa oraria derivante dall’applicazione del moltiplicatore unico offerto in sede di gara al costo orario indicato per ciascuna categoria professionale, comprende, tra gli altri elementi, anche la remunerazione del rateo ferie considerate su 5 giorni lavorativi settimanali ed il rateo ferie ex festività.


Chiarimento PI134196-22

Ultimo aggiornamento: 24/05/2022 14:52

Domanda : Con riferimento alla sorveglianza sanitaria, si chiede conferma che in applicazione del combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i., l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria sarà esclusivamente in capo all’Ente utilizzatore (cfr anche art 34 c. 3 D. Lgs 81/15 e art. 40CCNL Agenzie per il lavoro.Secondo la citata disciplina normativa di settore, infatti sussiste in capo all’utilizzatore l’obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l’obbligo di sorveglianza sanitaria nonché l’obbligo di informare e garantire i lavoratori in punto di sorveglianza medica ed i rischi specifici, dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato è equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti.

Risposta :

Ai sensi dell’art. 5.6, commi 3 e 4, dell’Accordo quadro-capitolato speciale:

“3. L’Ente osserva altresì nei confronti dei medesimi prestatori tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.

4. In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, all’Ente competono le seguenti attività:

a. informare i lavoratori somministrati sui rischi specifici dei singoli luoghi di lavoro;

b. dotare il personale dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa e di tutte le attrezzature necessarie per l’espletamento del servizio;

c. verifica dell’avvenuta formazione in materia di sicurezza sul lavoro (intendendosi quella a carico, per legge, del Fornitore) al lavoratore somministrato. L’Ente formerà a proprio carico il lavoratore per quanto attiene l’uso di attrezzature specifiche.”

Come previsto poi all’art. 5.2, comma 4 del medesimo Accordo, il lavoratore somministrato potrà essere eventualmente sottoposto, a cura dell’Ente committente, ad apposita visita preassuntiva di idoneità alla mansione: in tal caso il costo sarà a carico del Fornitore.

Chiarimento PI132670-22

Ultimo aggiornamento: 24/05/2022 14:51

Domanda : CAPITOLATO ART. 4.23 Come è noto il 29 marzo 2022 è entrata in vigore la Legge 28 marzo 2022, n. 25 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. decreto Sostegni ter). In applicazione dell’art. 29, le stazioni appaltanti hanno l’obbligo per tutte le procedure di dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati tra il 27 gennaio 2022 e il 31 dicembre 2023 , nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l’invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato tra il 27 gennaio 2022 e il 31 dicembre 2023, di applicare le seguenti disposizioni: “a) è obbligatorio l’inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall’articolo 106, comma 1, lettera a) , primo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lettera a).” Si chiede come Codesto Ente intende dare applicazione al predetto obbligo previsto ex lege. ART. 5.4.2 Al fine di poter puntualmente corrispondere la retribuzione spettante al lavoratore il giorno 15 di ogni mese, si chiede di poter ricevere il riepilogo mensile presenze/assenze entro il secondo giorno del mese successivo a quello di riferimento. ART.5.5. E ART. 5.6 Alla luce di quanto prescritto all’art. 5.5. e 5.6., si chiede conferma che la Stazione appaltante applicherà la disciplina di settore secondo cui sussiste in capo all’utilizzatore, con riferimento ai lavoratori somministrati, l’obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l’obbligo di sorveglianza sanitaria secondo il combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii. nonché l’obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi specifici dotandoli anche dei dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato è equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sarà, di conseguenza, l’utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza e tutela sul luogo di lavoro, atteso che solo a quest’ultimo soggetto compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati nonché l’onere di osservare le disposizioni in materia di sicurezza, tutela della salute e prevenzione degli infortuni. Saranno a carico del somministratore aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione pre assuntiva sulla sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione, formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria e tutte le relative responsabilità. Si chiede altresì - sempre tenuto conto di quanto sopra rappresentato – di chiarire quali siano gli adempimenti richiesti all’art. 5.5.8 lett. h in capo al Fornitore. ART. 21 Si chiede conferma che in caso di applicazione delle penali il relativo importo non sarà decurtato dalla parte di fattura costituente il rimborso del costo del lavoro. ART. 24 Si chiede in caso di recesso/conclusione anticipata del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa di voler garantire – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, dunque, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente-utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15). ART. 27 Si segnala che le Agenzie per il Lavoro, con riferimento al servizio di somministrazione di lavoro, trattano i dati dei candidati e dei lavoratori somministrati in qualità di Titolari del Trattamento dei Dati ai sensi dell’art. 4.7 del Reg. UE 679/2016. Ne deriva, dunque, che le Agenzie per il Lavoro e l’ente Utilizzatore saranno ciascuno Titolare autonomo del trattamento ognuno per il proprio ambito di competenza e per esigenze e finalità diverse. Questo perché l’APL non ha accesso ai dati di cui l’azienda utilizzatrice è titolare. I dati trattati dai lavoratori in somministrazione, infatti, rimangono nel controllo e nella gestione dell’utilizzatore che fornisce ai lavoratori somministrati gli stessi strumenti di lavoro di cui sono dotati i dipendenti diretti e li sottopone alle medesime procedure, anche in tema di protezione dei dati personali Si chiede conferma dell’applicazione normativa sopra delineata.

Risposta :

1) L’Ente committente ha espressamente previsto la clausola di revisione prezzi, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, all’art. 4, commi dal 19 al 23, dell’Accordo quadro-capitolato speciale.

2) Ai sensi dell’art. 4.15 dell’Accordo quadro-capitolato speciale, “l’Ente, in persona del soggetto che verrà comunicato al Fornitore, sottoscriverà un’apposita scheda indicante le ore lavorate, che sarà trasmessa al Fornitore entro i primi cinque giorni del mese successivo, o diversa tempistica concordata tra le parti al fine di garantire il corretto pagamento dei lavoratori entro il 15 del mese”.

3) Ai sensi dell’art. 5.6, commi 3 e 4, dell’Accordo quadro-capitolato speciale:

“3. L’Ente osserva altresì nei confronti dei medesimi prestatori tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.

4. In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, all’Ente competono le seguenti attività:

a. informare i lavoratori somministrati sui rischi specifici dei singoli luoghi di lavoro;

b. dotare il personale dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa e di tutte le attrezzature necessarie per l’espletamento del servizio;

c. verifica dell’avvenuta formazione in materia di sicurezza sul lavoro (intendendosi quella a carico, per legge, del Fornitore) al lavoratore somministrato. L’Ente formerà a proprio carico il lavoratore per quanto attiene l’uso di attrezzature specifiche.”

Spetta invece al Fornitore, come previsto dall’art. 5.5, comma 8, lett. h) la formazione sui contenuti generali relativi alla sicurezza. Laddove poi i lavoratori somministrati siano già in possesso di attestati di primo soccorso e di antincendio, gli stessi verranno forniti all’Ente.

4) L’Ente procederà a richiedere al Fornitore il pagamento delle eventuali penali irrogate. In caso di mancato pagamento entro il termine assegnato il Responsabile del procedimento potrà procedere alla decurtazione dell’importo dalla fattura o escutere pro-quota la cauzione definitiva.

5) La risposta è negativa. Come previsto dall’art. 6, comma 3 dello schema di Accordo quadro-capitolato speciale “Se, per qualsiasi motivo, cessi l’efficacia dell’Accordo Quadro o di ogni singolo Contratto attuativo, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a Ditte diverse dal medesimo Fornitore”. Si rimanda anche alle disposizioni contenute agli artt. 22, comma 4 e 24, comma 4’, del medesimo documento per i casi, rispettivamente, di risoluzione e di recesso. Si segnala inoltre che a tutela dei lavoratori è prevista anche la clausola sociale di cui all’art. 8 dell’Accordo quadro-capitolato speciale.

6) In relazione alla precisazione si da atto che la responsabilità per i trattamenti effettuati dal lavoratore in somministrazione all’interno dell’organizzazione dell’Ente committente è indubbiamente in capo allo stesso. Ai sensi dell’art. 27 dell’Accordo quadro-capitolato speciale, qualora in esecuzione dell’Accordo quadro, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l’Ente risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento UE/2016/679.


Chiarimento PI130028-22

Ultimo aggiornamento: 24/05/2022 14:48

Domanda : Si richiedono i seguenti chiarimenti: 1) Con riferimento alla previsione di cui all'art. 5.1 punto 5 dell'Accordo quadro -capitolato di gara nella parte in cui si prevede che Il Fornitore è tenuto a presentare copia del contratto tra il medesimo ed il prestatore di lavoro prima dell’inizio dell’attività e, comunque, non oltre 10 giorni dalla data di stipulazione, al servizio interessato dell’Ente, al fine della tutela in ordine alle responsabilità solidali previste dall’art. 35 del D.Lgs. 81/2015, nonchè all'art. 5.5.7 (Il Fornitore si impegna a fornire, dietro richiesta, all’Ente copie delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell’inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata ed ogni altra informazione che si ritenga utile dover reperire per la verifica del servizio) si chiede a Codesta Stazione Appaltante che la suddetta documentazione potrà essere fornita, nel rispetto della normativa in materia di privacy e data protection oscurata nei dati particolari e non necessari, ciò al fine di ridurre al minimo il flusso di informazioni effettivamente necessarie, evitando che siano trattati dati superflui ed eccessivi. 2) Con riferimento alla previsione di cui all'art.5.5.4 dell'accordo quadro - Capitolato di gara si precisa che, in considerazione della previsione di cui all'art. 30 D. Lgs. 81/15 (Il contratto di somministrazione di lavoro e' il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o piu' lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attivita' nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.) sarà onere dell'azienda utilizzatrice vigilare sul rispetto da parte dei lavoratori somministrati del “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”. Unico onere imputabile al fornitore sarà quello informativo verso i dipendenti somministrati. Si chiede di confermare. 3) Con riferimento alla previsione ex art 5.5.19 dell'Accordo Quadro - Capitolato di gara , ove previsto che “19. Il potere disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo è riservato al Fornitore, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 81/2015. L’Ente comunica tempestivamente al Fornitore tutti gli elementi che formeranno oggetto della contestazione. Il Fornitore è tenuto a comunicare all’Ente secondo le disposizioni del vigente CCNL l’eventuale adozione del provvedimento disciplinare, assumendo ogni onere anche economico relativo alla procedura, compresi gli oneri economici conseguenti all’impugnazione del provvedimento da parte del lavoratore interessato. L’Ente utilizzatore si riserva, a suo insindacabile giudizio, di richiedere motivatamente la sostituzione del lavoratore sottoposto a procedimento disciplinare.” si precisa che, in considerazione del fatto che il somministrato agisce sotto la direzione e controllo dell’utilizzatore (cfr. art. 30 d.lgs n. 81/2015) ed in ragione del fatto che è onere dell’utilizzatore comunicare al somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione disciplinare (cfr. art. 35 comma 6 del d.lgs n 81/2015) appare improprio, anche ai fine di una difesa in giudizio, che sia solo l’Agenzia a supportare le conseguenze di un impugnativa. Infatti, per le regioni esposte, sebbene il provvedimento disciplinare sia un atto formalmente dell’Agenzia, appare evidente che il contenuto dello stesso venga elaborato in concerto con l’utilizzatore; sicchè si chiede di confermare che nessuna manleva sulle possibile conseguenze ed impugnazioni sarà adottata esclusivamente nei confronti dell’Agenzia, rettificando gli atti di gara 4) Con riferimento alla previsione di cui all'art. 16 comma 9 dell'accordo quadro - Capitolato di gara si precisa che, in considerazione della previsione di cui all'art. 30 D. Lgs. 81/15 (Il contratto di somministrazione di lavoro e' il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o piu' lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attivita' nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.) sarà onere dell'azienda utilizzatrice vigilare sul rispetto delle norme sulla tutela della riservatezza da parte dei lavoratori somministrati. L'unico onere imputabile al fornitore sarà quello di tipo informativo nei confronti dei lavoratori somministrati.

Risposta :

1) Si conferma che i dati trattati saranno quelli necessari ai fini del controllo, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy e delle clausole contrattuali.

2) L’art. 5.5.4 dell’Accordo quadro-capitolato speciale prevede espressamente, all’ultimo capoverso, che “L’Ente, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, dovrà far osservare ai lavoratori somministrati, i medesimi obblighi di condotta”, ossia quelli previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal Codice di comportamento dell’Ente nel capoverso precedente del medesimo articolo, che vede come destinatari, pertanto, gli altri dipendenti o collaboratori del fornitore che saranno impegnati nell’esecuzione dell’appalto.

3) La disposizione di cui all’art. 5.5.19 dell’Accordo quadro-capitolato speciale viene confermata. In caso di contenzioso l’Ente deciderà, in ragione dei motivi di impugnazione del provvedimento disciplinare, se costituirsi o meno in giudizio.

4) Si prende atto della precisazione e si conferma che è onere dell’Ente vigilare sul rispetto delle norme sulla tutela della riservatezza da parte dei lavoratori somministrati.


Chiarimento PI128795-22

Ultimo aggiornamento: 24/05/2022 14:46

Domanda : Ai fini dell’applicazione della cosiddetta clausola sociale prevista dal capitolato speciale d’appalto, si chiede cortesemente di conoscere: • Il numero dei lavoratori ad oggi in forza con contratto di somministrazione • L’inquadramento di tali lavoratori, con evidenza dei profili professionali e delle mansioni; •La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) tra lavoratori somministrati e fornitore uscente • La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi • La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione •L’attuale fornitore

Risposta :

Come già riportato nelle risposte alle domande n. 1 e 2, l’Ente committente ad oggi non ha in forza lavoratori somministrati, motivo per cui non è stato allegato alla documentazione di gara alcun elenco di personale. Il contratto in essere con l’attuale fornitore, di cui si forniscono di seguito gli estremi, viene infatti utilizzato per sostituzioni di breve durata di educatori per il nido d’infanzia, dovute ad eventi non programmabili:

Tempor S.p.A., via G.B. Morgagni n. 28, Milano.


Chiarimento PI125309-22

Ultimo aggiornamento: 12/05/2022 15:50

Domanda : In riferimento alla presente procedura di gara, siamo a sottoporLe i seguenti chiarimenti: a) in merito all'applicazione della clausola sociale, si chiede di poter conoscere qual è l'Agenzia per il Lavoro che attualmente somministra il personale, nonché il numero di risorse suddivise per mansione e livello; b) in merito alle spese relative alla stipula del contratto, si chiede di poter conoscere una stima dell'importo relativo alle spese di registrazione, nonché degli eventuali diritti di segreteria; c) si chiede conferma se con la presenza di una filiale nella città di Bologna, possa ritenersi soddisfatto il requisito di capacità tecnica e professionale; d) in merito all'elaborato tecnico, si chiede conferma che il carattere di scrittura s'intende libero ma dovrà essere inferiore a 12; e) si chiede conferma che il moltiplicatore offerto, ad esempio per il livello C1, dovrà essere applicato al costo orario di € 13,06 così come indicato in tabella; f) stante l'indiscussa facoltà di recesso spettante all'Ente, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art.45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente – utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c.2 D.Lgs. 81/15); g) in merito alle festività infrasettimanali e domenicali “non lavorate” ricadenti nel periodo di assunzione, si chiede se potranno essere fatturate al costo, comportando così ad una riduzione della tariffa da offrire per le ore ordinarie; h) in merito al valore dell'indennità di vacanza contrattuale riportato nelle tabelle, si comunica che non comprendono l'aumento dello 0,30% della paga base, previsto dal 1 Aprile. Inoltre a partire dal mese di Luglio, l'importo sarà ulteriormente incremento delle 0,50%, pertanto si chiede conferma che ai fini della predisposizione dell'offerta economica si dovranno tener conto dei valori indicati in tabella e che al momento delle assunzioni, il moltiplicatore verrà applicato sul reale costo.

Risposta :

a) L’Ente committente ad oggi non ha in forza lavoratori somministrati, motivo per cui non è stato allegato alla documentazione di gara alcun elenco di personale. Il contratto in essere con l’attuale fornitore, di cui si forniscono di seguito gli estremi, viene infatti utilizzato per sostituzioni di breve durata di educatori per il nido d’infanzia, dovute ad eventi non programmabili:
Tempor S.p.A., via G.B. Morgagni n. 28, Milano.

b) In relazione all’Accordo Quadro - che, come previsto al punto 23 del disciplinare di gara, verrà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante - le spese di stipula ammontano indicativamente ad € 1.700,00 comprendenti imposta di registro, imposta di bollo e diritti di segreteria. I contratti attuativi verranno invece stipulati mediante scrittura privata e pertanto per ogni contratto saranno dovuti solo l’imposta di bollo (di € 32,00) ed i diritti di segreteria (indicativamente € 4,16).

c) Si conferma.

d) Come espressamente indicato al punto 15 del disciplinare di gara la relazione tecnica dovrà avere carattere non inferiore a 12; il carattere di scrittura si intende libero.

e) Si conferma.

f) La risposta è negativa. Come previsto dall’art. 6, comma 3 dello schema di Accordo quadro-capitolato speciale “Se, per qualsiasi motivo, cessi l’efficacia dell’Accordo Quadro o di ogni singolo Contratto attuativo, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a Ditte diverse dal medesimo Fornitore”. Si rimanda anche alle disposizioni contenute agli artt. 22, comma 4 e 24, comma 4, del medesimo documento per i casi, rispettivamente, di risoluzione e di recesso.

g) La risposta è negativa. Come previsto dall’art. 5, punto 5.7, comma 4 e dall’art. 12, comma 8 dello schema di Accordo quadro-capitolato speciale “L’Ente corrisponderà al Fornitore unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori …”. L’art. 13, comma 3, indica poi espressamente che ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve contenere, fra le altre, “il numero di ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione”.

h) Si conferma.


Chiarimento PI121901-22

Ultimo aggiornamento: 12/05/2022 15:42

Domanda : Al fine della applicazione della cosiddetta Clausola Sociale (art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro), ovvero che in caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l'Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l'Agenzia aggiudicata ria è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso. Sulla base di tale obbligo, si chiede cortesemente di conoscere se la Stazione Appaltante ha in forza dei lavoratori somministrati e in caso affermativo chiediamo; - Il numero dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione, - L'inquadramento di tali lavoratori, con evidenza dei profili professionali e delle mansioni, - La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) di tali lavoratori, - In caso di contratto di somministrazione a tempo indeterminato, la data di assunzione o trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato), - La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi - La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione - L'attuale fornitore. L'obbligo alla pubblicazione/rilascio di tali informazioni trova ampia sponda anche nel parere n. 2703/2018 del 21.11.2018 del Consiglio di Stato sulle linee Guida ANAC relative alla clausola sociale. Nel predetto parere il Consiglio di Stato ha avuto modo di ribadire con forza che l'effettivo contemperamento della libertà di impresa con il diritto al lavoro ad avviso della Commissione richiede l'eliminazione di un'asimmetria informativa fra i potenziali imprenditori entranti, l'imprenditore entrante e l'imprenditore uscente, che è titolare, nell'ambito che interessa , di una posizione dominante, o comunque di vantaggio informativo, della quale occorre prevenire il possibile abuso al fine di evitare fenomeni di azzardo morale. In termini economici, infatti, l'imprenditore che già gestisce il servizio da affidare è necessariamente in possesso di tutte le informazioni sul numero degli addetti che impiega e sui relativi costi, ovvero delle informazioni che gli esterni non conoscono, e che però sono loro necessarie per concorrere alla gara con un'offerta sostenibile. Ad avviso della Commissione, applicare in modo effettivo la clausola sociale postula che la descritta asimmetria informativa venga eliminata. Pertanto, vista la vincolatività della clausola sociale, le informazioni appena richieste risultano imprescindibili sia per formulare adeguatamente l'offerta economica, si a per garantire il rispetto del principio fondamentale della par condicio concorrentium, nonché il rispetto della buona fede e correttezza (art. 1375 e 1175 del Codice Civile) poiché, diversamente, il fornitore attuale godrebbe di un indubbio vantaggio rispetto agli altri partecipanti alla procedura in quanto unico concorrente in possesso di tali informazioni.

Risposta :

L’Ente committente ad oggi non ha in forza lavoratori somministrati, motivo per cui non è stato allegato alla documentazione di gara alcun elenco di personale. Il contratto in essere con l’attuale fornitore, di cui si forniscono di seguito gli estremi, viene infatti utilizzato per sostituzioni di breve durata di educatori per il nido d’infanzia, dovute ad eventi non programmabili:

Tempor S.p.A., via G.B. Morgagni n. 28, Milano.


Ultimo aggiornamento: 01-08-2022, 09:02