Domanda : CAPITOLATO ART. 4.23 Come è noto il 29 marzo 2022 è entrata in vigore la Legge 28 marzo 2022, n. 25 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. decreto Sostegni ter). In applicazione dell’art. 29, le stazioni appaltanti hanno l’obbligo per tutte le procedure di dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati tra il 27 gennaio 2022 e il 31 dicembre 2023 , nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l’invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato tra il 27 gennaio 2022 e il 31 dicembre 2023, di applicare le seguenti disposizioni: “a) è obbligatorio l’inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall’articolo 106, comma 1, lettera a) , primo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lettera a).” Si chiede come Codesto Ente intende dare applicazione al predetto obbligo previsto ex lege. ART. 5.4.2 Al fine di poter puntualmente corrispondere la retribuzione spettante al lavoratore il giorno 15 di ogni mese, si chiede di poter ricevere il riepilogo mensile presenze/assenze entro il secondo giorno del mese successivo a quello di riferimento. ART.5.5. E ART. 5.6 Alla luce di quanto prescritto all’art. 5.5. e 5.6., si chiede conferma che la Stazione appaltante applicherà la disciplina di settore secondo cui sussiste in capo all’utilizzatore, con riferimento ai lavoratori somministrati, l’obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l’obbligo di sorveglianza sanitaria secondo il combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii. nonché l’obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi specifici dotandoli anche dei dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato è equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sarà, di conseguenza, l’utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza e tutela sul luogo di lavoro, atteso che solo a quest’ultimo soggetto compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati nonché l’onere di osservare le disposizioni in materia di sicurezza, tutela della salute e prevenzione degli infortuni. Saranno a carico del somministratore aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione pre assuntiva sulla sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione, formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria e tutte le relative responsabilità. Si chiede altresì - sempre tenuto conto di quanto sopra rappresentato – di chiarire quali siano gli adempimenti richiesti all’art. 5.5.8 lett. h in capo al Fornitore. ART. 21 Si chiede conferma che in caso di applicazione delle penali il relativo importo non sarà decurtato dalla parte di fattura costituente il rimborso del costo del lavoro. ART. 24 Si chiede in caso di recesso/conclusione anticipata del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa di voler garantire – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, dunque, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente-utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15). ART. 27 Si segnala che le Agenzie per il Lavoro, con riferimento al servizio di somministrazione di lavoro, trattano i dati dei candidati e dei lavoratori somministrati in qualità di Titolari del Trattamento dei Dati ai sensi dell’art. 4.7 del Reg. UE 679/2016. Ne deriva, dunque, che le Agenzie per il Lavoro e l’ente Utilizzatore saranno ciascuno Titolare autonomo del trattamento ognuno per il proprio ambito di competenza e per esigenze e finalità diverse. Questo perché l’APL non ha accesso ai dati di cui l’azienda utilizzatrice è titolare. I dati trattati dai lavoratori in somministrazione, infatti, rimangono nel controllo e nella gestione dell’utilizzatore che fornisce ai lavoratori somministrati gli stessi strumenti di lavoro di cui sono dotati i dipendenti diretti e li sottopone alle medesime procedure, anche in tema di protezione dei dati personali Si chiede conferma dell’applicazione normativa sopra delineata.
Risposta :
1) L’Ente committente ha espressamente previsto la clausola di revisione prezzi, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, all’art. 4, commi dal 19 al 23, dell’Accordo quadro-capitolato speciale.
2) Ai sensi dell’art. 4.15 dell’Accordo quadro-capitolato speciale, “l’Ente, in persona del soggetto che verrà comunicato al Fornitore, sottoscriverà un’apposita scheda indicante le ore lavorate, che sarà trasmessa al Fornitore entro i primi cinque giorni del mese successivo, o diversa tempistica concordata tra le parti al fine di garantire il corretto pagamento dei lavoratori entro il 15 del mese”.
3) Ai sensi dell’art. 5.6, commi 3 e 4, dell’Accordo quadro-capitolato speciale:
“3. L’Ente osserva altresì nei confronti dei medesimi prestatori tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.
4. In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, all’Ente competono le seguenti attività:
a. informare i lavoratori somministrati sui rischi specifici dei singoli luoghi di lavoro;
b. dotare il personale dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa e di tutte le attrezzature necessarie per l’espletamento del servizio;
c. verifica dell’avvenuta formazione in materia di sicurezza sul lavoro (intendendosi quella a carico, per legge, del Fornitore) al lavoratore somministrato. L’Ente formerà a proprio carico il lavoratore per quanto attiene l’uso di attrezzature specifiche.”
Spetta invece al Fornitore, come previsto dall’art. 5.5, comma 8, lett. h) la formazione sui contenuti generali relativi alla sicurezza. Laddove poi i lavoratori somministrati siano già in possesso di attestati di primo soccorso e di antincendio, gli stessi verranno forniti all’Ente.
4) L’Ente procederà a richiedere al Fornitore il pagamento delle eventuali penali irrogate. In caso di mancato pagamento entro il termine assegnato il Responsabile del procedimento potrà procedere alla decurtazione dell’importo dalla fattura o escutere pro-quota la cauzione definitiva.
5) La risposta è negativa. Come previsto dall’art. 6, comma 3 dello schema di Accordo quadro-capitolato speciale “Se, per qualsiasi motivo, cessi l’efficacia dell’Accordo Quadro o di ogni singolo Contratto attuativo, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a Ditte diverse dal medesimo Fornitore”. Si rimanda anche alle disposizioni contenute agli artt. 22, comma 4 e 24, comma 4’, del medesimo documento per i casi, rispettivamente, di risoluzione e di recesso. Si segnala inoltre che a tutela dei lavoratori è prevista anche la clausola sociale di cui all’art. 8 dell’Accordo quadro-capitolato speciale.
6) In relazione alla precisazione si da atto che la responsabilità per i trattamenti effettuati dal lavoratore in somministrazione all’interno dell’organizzazione dell’Ente committente è indubbiamente in capo allo stesso. Ai sensi dell’art. 27 dell’Accordo quadro-capitolato speciale, qualora in esecuzione dell’Accordo quadro, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l’Ente risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento UE/2016/679.