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Dati del bando

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO BONIFICA IN AREA EX CARBOCHIMICA II STRALCIO FUNZIONALE
Ente appaltanteCOMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME
Stato proceduraChiuso
Importo appalto1.891.838,78 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema06/05/2022
Termine richiesta chiarimenti06/06/2022 12:00
Termine presentazione delle offerte13/06/2022 12:00
Apertura busta amministrativa14/06/2022 10:00
Data chiusura procedura19/06/2022
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Palladini Maurizio

telefono: 0524580132
cellulare: 0524580135

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO BONIFICA IN AREA EX CARBOCHIMICA II STRALCIO FUNZIONALE

CIG: 9220197B41

Chiarimenti

Chiarimento PI145812-22

Ultimo aggiornamento: 07/06/2022 14:48

Domanda : Quesito A A.1 Egregi signori, rileviamo che, all’esame dei documenti economici della gara in oggetto, i.e.: • RA4_ComputoMetrico_RevD • RE4_Computo metrico estimativo_REV(1).D • RE5_Analisi prezzi(1) • RA5_ElencoPrezzi-RevD • RA6_Capitolato d’Appalto-RevD • RA8_Contratto d’ appalto I prezzi unitari posti a base di gara risultano ad oggi, a nostro giudizio, in buona parte insufficienti alla copertura dei costi. Specificatamente, i prezziari 2021, al quale l’analisi dei prezzi fa riferimento, non sono in linea con i listini 2022 e con la situazione attuale di mercato. Alla luce di quanto rilevato si richiede un approfondimento in merito ed eventuale rettifica dei prezzi in conseguenza di quanto sopra (vedi anche TAR del Lazio, sez. III, decreto 15.04.2022 N.4262 … i prezzi a base di gara non possono prescindere da una seria verifica, soprattutto nelle congiunture economiche sfavorevole…; Tar Campania sentenza 2117/2022 che considera che un importo a base d'asta insufficiente alla copertura dei costi rappresenta una clausola «immediatamente escludente» … .Si faccia riferimento anche alla sentenza del Tar Lecce n. 497/2021 che si esprime in termini di obbligatorietà circa l’applicazione, da parte delle stazioni appaltanti, di prezzari aggiornati). A.2 Con riferimento all’art. 4.3 del DISCIPLINARE DI GARA si chiede se la revisione dei prezzi verrà applicata ai costi energetici (nell’analisi dei prezzi è stato inserito un costo di 0,15 euro/kW mentre oggi i costi sostenuti dalla nostra impresa sono di 0,22-0,25 euro/kW (+ 46 - 66 %) . A.3 siamo a chiedere inoltre se il riferimento al DL. n° 4/2022 (convertito in L. n 25/2022) debba intendersi non solo applicabile alle variazioni dei prezzi dei singoli materiali da costruzione, ma anche alle attività di servizi, quali gli smaltimenti, rientranti comunque nell'oggetto dell'appalto, per le quali il meccanismo revisionale è previsto come obbligatorio dalla lettera (a) comma 1 dellart.29 del sopracitato decreto legge. A.4 Rilevando una discrepanza tra quanto previsto all’art 4.3 del DISCIPLINARE DI GARA e l’art. 23 revisione prezzi del Capitolato Speciale d’Appalto ai sensi del DLgs 50/2016 laddove è espressamente esclusa ogni revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art. 1664 del CC, chiediamo quale principio prevalga. Quesito B Le modalità di esecuzione tecnica richiedono: B.1 All’art. 12 del Disciplinare di Gara alla lettera f) viene richiesto il possesso di impianto di biopila autorizzato come impianto mobile ex art. 208 cm.15 DLgs 152/2006, così come ribadito nella Vs. Risposta al quesito PI144214-22. Chiediamo se sia ugualmente accettabile proporre in alternativa un trattamento in biopila ex situ. B.3 Nella relazione RE4, C.M.E. Apparecchiature elettromeccaniche Si fa riferimento a S.T., S.T. 1,2,3,4,5 che presumiamo essere Specifiche Tecniche/ Schede Tecniche che parrebbero mancare nei documenti messi a disposizione, chiediamo cortesemente la pubblicazione delle medesime.

Risposta :

Quesito A

A.1:
I prezzi posti a base di gara sono stati desunti, principalmente, dai seguenti listini:

prezzario Regione Emilia Romagna 2021 e prezzario Regione Emilia Romagna anno 2022, entrato in vigore successivamente all'approvazione del Progetto Esecutivo e nelle more della pubblicazione della gara: gli aumenti registrati per le principali voci descritte non sono superiori al 4,5% rispetto alla corrispondente voce del 2021 e i prezzi applicati si ritiene mantengano una loro congruità;

prezzario Regione Lombardia 2021: l'edizione vigente 2022 (approvata a dicembre 2021) presenta un incremento del 30% negli oneri di smaltimento di rifiuti vegetali ma in considerazione della modesta quantità prevista si ritiene tale incremento non rilevante;

prezzario Regione Piemonte 2021: l'edizione 2022 è entrato in vigore successivamente all'approvazione del Progetto Esecutivo, inoltre i prezzi corrispondenti sono rimasti pressoché invariati rispetto all'edizione precedente;

prezzario Regione Veneto 2021: il prezzario Regione Veneto anno 2022, infatti, è entrato in vigore successivamente all'approvazione del Progetto Esecutivo. Tuttavia si registra, per la voce descritta, un aumento inferiore all'ordine del 2,0% rispetto alla corrispondente voce del 2021, si ritiene tale incremento non rilevante e non tale da incidere sulla congruità dei prezzi;

prezzario ANAS 2021: i prezzi previsti dall'edizione 2022, entrata in vigore nel mese di dicembre 2021, sono rimasti pressoché invariati rispetto all'edizione precedente;

Prezzi da Variante al Progetto Definitivo: tali prezzi sono stati desunti da indagini di mercato, in considerazione della specificità dei servizi correlati;

Nuovi prezzi: in considerazione della specificità dei servizi/lavori correlati, sono stati desunti da indagini di mercato, alcune delle quali effettuate in occasione di interventi di messa in sicurezza e prevenzione attuati nella medesima area ex Carbochimica;

Analisi prezzi in relazione RE5: per la parte elettromeccanica sono stati utilizzati prezzi di mercato desunti da indagine effettuata durante la progettazione esecutiva del progetto posto a base di gara. Si registrano alcuni scostamenti nei lavori in economia che comunque rientrano nell'ordine del 10% che in termini assoluti forniscono valori intorno a poche migliaia di euro, ritenuti non rilevanti ma soprattutto da confrontare con la complessiva organizzazione delle modalità di intervento;

Analisi prezzo bonifica vasca 80: in considerazione della specificità dei servizi/lavori correlati, sono stati desunti da specifica indagine di mercato effettuata durante la progettazione esecutiva del progetto posto a base di gara.

A.2:
I costi energetici indicati sono stati calcolati sulla base di tariffe attualmente in capo al Comune di Fidenza, titolare di contratto di fornitura di energia elettrica. Qualora le condizioni di mercato dovessero risultare superiori, si provvederà all'applicazione del meccanismo previsto dall'art. 4.3 del Disciplinare di gara.

A.3:
L'appalto è di lavori comprese le prestazioni accessorie e complementari che rientrano nelle singole voci e nelle relative analisi di prezzi, il riferimento al D.L. 4/2022 di cui all'art. 4.3 del Disciplinare di gara è da intendersi applicabile ai lavori riferiti complessivamente all'appalto.

A.4:
Vale il principio previsto all'art. 4.3 del Disciplinare di gara.

Quesito B

B.1: il trattamento tramite biopila effettuato extra situ non è accettabile, la realizzazione della biopila deve avvenire entro il perimetro del sito, nel rispetto di tutto quanto già comunicato in risposta a quesito precedente.
B.3: si allegano le specifiche tecniche richieste.

Chiarimento PI131547-22

Ultimo aggiornamento: 01/06/2022 10:46

Domanda : Nel bando viene richiesto come requisito di partecipazione, fra gli alri, anche il possesso di autorizzazione ex art. 208 comma 15 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. per impianto mobile di smaltimento/recupero di rifiuti ai fini dell'attività di biopila, dotato di adeguata disponibilità di trattamento”. La biopila è una installazione fissa. Non capiamo cosa sia/si intenda esattamente per “impianto mobile di smaltimento/recupero di rifiuti ai fini dell'attività di biopila”. Preghiera precisare

Risposta : Buongiorno,

in riferimento al quesito posto si comunica quanto segue.
La biopila non è considerata una installazione fissa, in quanto trattasi di impianto per il trattamento rifiuti (R5), di tipo temporaneo, il cui funzionamento è teso alla cessazione della qualifica di rifiuto ("End of waste") dei materiali in ingresso, nell'ambito di un cantiere di bonifica, così come richiesto specificatamente dal Ministero della Transizione Ecologica durante l'iter di approvazione del Progetto Definitivo. Altresì gli impianti che vanno a costituire la stessa biopila (a titolo esemplificativo e non esaustivo: soffianti per insufflazione aria o per estrazione soil gas, impianto trattamento vapori con carboni attività o altra tecnologia altrettanto efficace, pompe per l’aspirazione dei percolati, etc..) o che comunque permettono la sua realizzazione e la sua gestione sono mobili in quanto terminato l’uso possono essere spostati in altro sito. In virtù di quanto premesso, il possesso dell'autorizzazione ex art. 208 comma 15 del d. lgs. 152/06 e s.m.i., quindi, risulta essere necessario per la natura stessa dell'attività sottesa all'esercizio della biopila medesima, che deve essere considerata come un impianto di trattamento rifiuti costituito da diverse fasi procedurali connesse tra di loro, ciascuna delle quali può essere gestita/effettuata tramite un impianto mobile autorizzato come sopra ed in dotazione al concorrente.

Chiarimento PI131931-22

Ultimo aggiornamento: 30/05/2022 12:36

Domanda : “Con riferimento alla procedura in oggetto e al relativo disciplinare, lo scrivente consorzio quale operatore economico ex art. 45 c. 2 lett. b) D.lgs. n. 50/2016, chiede quanto segue. Si chiede conferma che, in caso di indicazione ai sensi dell’art. 48 c. 7 cd. “a cascata”, i requisiti di idoneità professionale e condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione previste dall’art. 12 lett. d); e); f); g); f) del Disciplinare di gara, possano essere posseduti esclusivamente dalla consorziata esecutrice e non anche dai consorzi a monte”

Risposta : In riferimento al quesito posto, in caso di partecipazione di operatore economico ex art. 45 c. 2 lett. b), si conferma che i requisiti di idoneità professionale previsti all’art. 12 lett. d); e); f); g); f) del Disciplinare di gara possano essere posseduti esclusivamente dalla consorziata individuata come esecutrice, in virtù della specificità delle certificazioni e delle autorizzazioni richieste per la partecipazione.

Chiarimento PI137955-22

Ultimo aggiornamento: 26/05/2022 14:55

Domanda : Buon pomeriggio, La Società, in possesso di attestazione SOA per la cat. OG12 cl.V., chiede conferma circa la possibilità di partecipare in forma singola, subappaltando al 100% la categoria OG6 cl. II scorporabile a qualificazione obbligatoria. Restiamo in attesa di un Vs. cortese riscontro. Cordiali saluti.

Risposta : Si conferma che, come previsto dal disciplinare di gara, nel caso in cui un concorrente non sia in possesso della qualificazione nella categoria scorporabile, può partecipare in forma singola purchè qualificato nella categoria prevalente per la classifica.

Chiarimento PI130666-22

Ultimo aggiornamento: 19/05/2022 11:47

Domanda : Buongiorno, si chiede, per il punto 12, lettere f), g), h), se sia possibile subappaltare il possesso degli impianti mobili di smaltimento/recupero.

Risposta : Buongiorno,

in merito al punto 12, lettere f), g) ed h), si conferma che non è possibile subappaltare il possesso degli impianti mobili di smaltimento/recupero, così come previsto dall'art. 4 del capitolato speciale d'appalto, ove sono elencati i lavori non subappaltabili, tra cui figurano i lavori di Macinazione e vagliatura - Biopile - Inertizzazione

Chiarimento PI130748-22

Ultimo aggiornamento: 18/05/2022 09:09

Domanda : Si chiede conferma che non sia obbligatorio effettuare il sopralluogo

Risposta : Si conferma la non obbligatorietà del sopralluogo.

Ultimo aggiornamento: 19-06-2022, 19:01