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Dati del bando

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO RELATIVO A DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI
Ente appaltanteASP CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA
Stato proceduraChiuso
Importo appalto3.912.002,64 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema17/05/2022
Termine richiesta chiarimenti11/06/2022 09:00
Termine presentazione delle offerte21/06/2022 09:00
Apertura busta amministrativa21/06/2022 10:00
Data chiusura procedura14/09/2022
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Bindini Federico

telefono: 0532799526

Pubblicazioni

Cig

Lotto 1SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO RELATIVO A DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI

CIG: 9236767542
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI153180-22

Ultimo aggiornamento: 10/06/2022 12:58

Domanda : Spett.le Ente, 1) si chiede conferma che in riferimento al punto 7.3 – REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE - del Disciplinare di gara, i mesi di attività dei lavoratori in somministrazione, che il concorrente deve aver svolto per ciascuno degli ultimi tre anni (2019 – 2020 – 2021), siano da intendersi sufficienti qualora siano pari o superiori a 12 (dodici), così come indicato nell’oggetto della gara in questione, senza tener conto nel computo dei termini di un eventuale rinnovo e/o di una proroga tecnica. 2) In riferimento all’assolvimento dell’imposta di bollo, si chiede conferma che quanto previsto al punto 14.1 del Disciplinare di gara sia frutto di mero refuso e che, pertanto, sia sufficiente il pagamento dell’importo complessivo pari ad euro 16,00 (sedici/00).

Risposta :

Si risponde ai quesiti
1) si conferma che in riferimento al punto 7.3 – REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE - del Disciplinare di gara i mesi di attività dei lavoratori in somministrazione che il concorrente deve aver svolto per ciascuno degli ultimi tre anni (2019 – 2020 – 2021) sono da intendersi sufficienti qualora siano pari o superiori a 12 (dodici);
2) In relazione all'imposta di bollo si rimanda a quanti previsto dal punto 14.1 del Disciplinare di gara

Chiarimento PI152206-22

Ultimo aggiornamento: 10/06/2022 11:00

Domanda : Spett.le Ente, inviamo la seguente richiesta di chiarimenti: CAPITOLATO: ART. 7 LETT. H Al fine di poter puntualmente corrispondere la retribuzione spettante al lavoratore il giorno 15 di ogni mese, si chiede di poter ricevere il riepilogo mensile presenze/assenze entro il secondo giorno del mese successivo a quello di riferimento. ART. 7 LETT K Si chiede conferma che la Stazione appaltante applicherà la disciplina di settore secondo cui sussiste in capo all’utilizzatore, con riferimento ai lavoratori somministrati, l’obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l’obbligo di sorveglianza sanitaria secondo il combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii. nonché l’obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi specifici dotandoli anche dei dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato è equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sarà, di conseguenza, l’utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza e tutela sul luogo di lavoro, atteso che solo a quest’ultimo soggetto compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati nonché l’onere di osservare le disposizioni in materia di sicurezza, tutela della salute e prevenzione degli infortuni. Saranno a carico del somministratore aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione pre assuntiva sulla sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione, formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria e tutte le relative responsabilità. ART. 7 LETT. L La verifica dell’idoneità alla mansione è un onere in capo all’utilizzatore e pertanto accertata dal Medico competente dello stesso. Tale verifica è riconducibili alla generale “sorveglianza sanitaria” di cui all’art. 41 D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii che, in quanto onere di natura preventiva, ai sensi di legge, grava sull’utilizzatore (art. 35 comma 4 del D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii) e comprende: “a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. e-bis) visita medica preventiva in fase pre assuntiva; e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.” Per quanto sopra, si ribadisce che dal combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.ii. non può che desumersi l’onere – di legge, non delegabile – in capo all’azienda utilizzatrice circa l’assolvimento delle visite mediche concernenti l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria. ART. 12 Si chiede conferma che in caso di applicazione delle penali sarà garantito il previo contraddittorio scritto tra le Parti e che il relativo importo non sarà decurtato dalla parte di fattura costituente il rimborso del costo del lavoro. ART. 22 Si chiede in caso di recesso/conclusione anticipata del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa di voler garantire – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, dunque, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente-utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15). ART. 25 Con riferimento all’ art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 - relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - si segnala che nell’ambito dei servizi di somministrazione, l’Agenzia per il Lavoro si qualifica come titolare autonomo del trattamento dei dati. Si chiede conferma. ART. 27 Si chiede di indicare l’importo delle spese contrattuali che saranno poste in capo all’Agenzia aggiudicataria. Grazie, cordiali saluti

Risposta :

ART. 7 LETT. H - Il riepilogo mensile delle presenze/assenze sarà trasmesso entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento.

ART. 7 LETT K - Si conferma quanto chiesto dall’Agenzia.

ART. 7 LETT. L - Si conferma quanto chiesto dall’Agenzia.

ART. 12 - Si conferma quanto chiesto dall’Agenzia.

ART. 22 - In caso di interruzione del rapporto di lavoro per cause di forza maggiore imputabili ad Asp, l’Agenzia avrà diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo spettante sino al momento dell'interruzione del servizio. Asp garantirà la retribuzione del lavoratore fino al termine del contratto di lavoro.

ART. 25 - Si conferma quanto chiesto dall’Agenzia.

ART. 27 - Ai sensi dell’art. 216, comma 11, D.Lgs. 50/2016 l’Aggiudicatario deve rimborsare ad ASP le spese per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara entro e non oltre sessanta giorni dall'aggiudicazione (art. 216 comma 11 del D. Lgs 50/2016); tali spese sono stimate indicativamente in euro €. 4.000,00. Il contratto viene concluso per via telematica e non vi sono ulteriori spese di registrazione.





Chiarimento PI151144-22

Ultimo aggiornamento: 09/06/2022 14:26

Domanda : Spett.le Ente, In riferimento al punto F dell’Art. 7 del capitolato di gara: Il personale dovrà essere già istruito e formato in relazione alle competenze da svolgere, dovendosi garantire uno standard prestazionale qualitativo e quantitativo in linea con quello già presente presso i servizi di Asp “Centro Servizi alla Persona”. In merito all’aggiornamento formativo del personale infermieristico e fisioterapista somministrato, l’Agenzia si obbliga ad assicurare opportuno aggiornamento professionale specialistico, ai sensi dell’Accordo Stato Regioni sul sistema di formazione continua in medicina (Accordo del 19 aprile 2012), pari a 50 crediti ECM annui per ciascuna figura somministrata, con oneri economici che si intendono già compresi nel prezzo di offerta, anche mediante utilizzo delle opportunità fornite dai fondi strutturali appositamente predisposti. Si chiede se per l’erogazione dell’aggiornamento formativo professionale specialistico pari a 50 crediti ECM, sia possibile avvalersi di altri operatori attraverso lo strumento dell’Avvalimento. Grazie, cordiali saluti

Risposta : La risposta è negativa. Si faccia riferimento all'art 7 del Capitolato, in cui si specifica che l'Agenzia si obbliga ad assicurare aggiornamento professionale specialistico pari a 50 crediti ECM annui per ciascuna figura somministrata.

Chiarimento PI139141-22

Ultimo aggiornamento: 07/06/2022 12:52

Domanda : Spett.le Ente, in merito alla presente procedura, al fine di porre in essere le valutazioni propedeutiche alla presentazione della nostra migliore offerta, si chiede cortesemente di specificare: 1) il costo unitario delle visite mediche; 2) il costo unitario delle divise per i lavoratori somministrati; 3) il costo del corso per aggiornamento crediti ECM; 4) la percentuale di assenteismo per malattia/infortuni dei lavoratori negli ultimi 36 mesi. *** Inoltre, preso atto che ai lavoratori inseriti con contratto di somministrazione è altresì riconosciuta la fruizione del buono pasto, si chiede cortesemente di specificare il valore e la tipologia dello stesso e di specificare: 1) la quota di costo buono pasto a carico dell’ApL; 2) il valore soglia oltre il quale l’operatore avrà la possibilità di rifatturare il costo maggiorato della sola contribuzione. *** Si ringrazia anticipatamente per la preziosa collaborazione e si resta a disposizione per qualsivoglia chiarimento dovesse occorrere. Cordialmente.

Risposta :

Si forniscono i dati richiesti

1) Il Costo unitario delle visite mediche è pari ad euro 28,00, il costo per i visiotest è pari ad euro 14,00 ed il costo per visita di rientro da malattia ed infortunio è pari ad euro 28,00

2) Il costo per la divisa completa (escluse le calzature), uniforme a quella in uso presso le strutture gestite da Asp “Centro Servizi alla Persona” nella quantità di n. 5 divise annuali è di € 0,85 oltre Iva al 22% per giacca o casacca per singolo lavaggio, € 0,85 oltre Iva al 22% per pantalone per singolo lavaggio

3) il costo del corso per aggiornamento crediti ECM varia in base al tipo di corso e sarà proporzionato in base al numero dei dipendenti di ruolo ASP che parteciperanno ù

4) La percentuale dell’ultimo triennio è pari a circa il 10%

Per entrambe le richieste relative al buono pasto si specifica che lo stesso è totalmente a carico di ASP

Chiarimento PI134946-22

Ultimo aggiornamento: 07/06/2022 10:44

Domanda : Spett.le S.A. siamo cortesemente a richiedervi di riscontare ai seguenti chiarimenti: - in presenza di una filiale nel Comune di Bologna, con una distanza inferire ai 50 Km dalla Città di Ferrara, si chiede conferma che il requisito di esecuzione, possa ritenersi soddisfatto; - considerato che, nelle schede tecniche di calcolo del costo orario non viene riportata l'indennità di vacanza contrattuale, nonché l'elemento perequativo, oltre al fatto che i tassi inail considerati sono medi e non riferiti alle specifiche mansioni; considerato che per l’individuazione dell’offerta più bassa (punteggio economico) si terrà conto in gara del solo Margine di Agenzia, indipendentemente dal costo del lavoro determinato dal C.C.N.L. di riferimento, si chiede conferma che il margine orario offerto verrà applicato al reale costo del lavoro che potrà essere diverso rispetto a quelli indicati nelle medesime schede; - si chiede conferma che i controlli fiscali sulle assenze per malattie anche della durata di un solo giorno (richiesti da ASP) potranno essere fatturati a parte; - in riferimento alle festività infrasettimanali e domenicali "non lavorate", cadenti nel periodo di assunzione, si chiede conferma che per il personale soggetto a turnazione potrebbero coincidere con la giornata di riposo, mentre per il personale amministrativo / assistenti sociali / magazzinieri, si chiede conferma che potranno essere fatturate al costo, anche in considerazione del fatto che con un margine posto a base d'asta pari ad € 0,80 non si riuscirebbe a coprire il costo di tutte le festività; - in riferimento ai buoni pasto da riconoscere al personale somministrato, si chiede conferma che dovranno essere erogati soltanto nei confronti di coloro che risultano assunti con contratto a 36 ore e che si prevendo n. 2 buoni a settimana. In attesa di cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti

Risposta :

Si forniscono di seguito le risposte al quesito

1) Si conferma che il requisito di esecuzione possa ritenersi soddisfatto.

2) Si conferma che il margine orario offerto verrà applicato al reale costo del lavoro che potrà essere diverso rispetto a quelli indicati nelle schede fornite in sede di gara.
3) Si conferma che i controlli fiscali sulle assenze per malattie anche della durata di un solo giorno (richiesti da ASP) potranno essere fatturati a parte.

4) Per quanto riguarda le festività, si chiarisce che è da fatturare a parte esclusivamente la maggiorazione sulle ore effettivamente prestate. Si conferma che per il personale soggetto a turnazione potrebbero coincidere con la giornata di riposo.
5) Si conferma che i buoni pasto dovranno essere erogati soltanto nei confronti di coloro che risultano assunti con contratto a 36 ore e che si prevendono n. 2 buoni a settimana.

Chiarimento PI139332-22

Ultimo aggiornamento: 07/06/2022 10:40

Domanda : Spett.le ASP chiediamo cortesemente di riscontrare al seguente chiarimento: Gli allegati 3-4-5-6 “scheda costi categoria” B1-B3-C1-D1 non considerano né l’IVC (aggiornata all’1/4/2022 ed in ulteriore aggiornamento dal 1/7/2022) né l’Elemento Perequativo. Inoltre si sottolinea quanto segue: “2. Con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori.” Si chiede pertanto a Vs spettabile Ente di confermare il contenuto dell’art.33 c.2 del D.lgs 81/2015 e di consentire all’aggiudicatario di richiedere il rimborso totale degli oneri retributivi (comprese festività infrasettimanali e assenteismo in genere) e previdenziali a cui applicare il margine offerto. Grazie

Risposta :

Si conferma che il margine orario offerto verrà applicato al reale costo del lavoro che potrà essere diverso rispetto a quelli indicati nelle schede fornite in sede di gara. L’aggiudicatario può richiedere il rimborso totale degli oneri retributivi (comprese festività infrasettimanali e assenteismo in genere) e previdenziali a cui viene applicato il margine offerto.

Chiarimento PI139354-22

Ultimo aggiornamento: 07/06/2022 10:39

Domanda : Spett.le ASP chiediamo cortesemente di riscontrare al seguente chiarimento: Con riferimento alle divise richieste (5 all'anno), ai DPI in dotazione ai lavoratori somministrati e alla sorveglianza sanitaria, si chiede di uniformare la prescrizione al dettato normativo, prevedendo che i citati siano forniti a cura dell’ente utilizzatore che si assume tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Si chiede conferma che in applicazione del combinato disposto del citato art. 35 comma 4 Pag. 2 a 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i., l’assolvimento degli obblighi sarà esclusivamente in capo all’Ente utilizzatore (cfr anche art 34 c. 3 D. Lgs 81/15 e art. 40CCNL Agenzie per il lavoro). Secondo la citata disciplina normativa di settore, infatti sussiste in capo all’utilizzatore l’obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l’obbligo di sorveglianza sanitaria nonché l’obbligo di informare e garantire i lavoratori in punto di sorveglianza medica ed i rischi specifici, dispositivi di protezione individuali nonché le divise in quanto il lavoratore somministrato è equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Grazie

Risposta :

Si conferma che vengono forniti divise richieste (5 all'anno), DPI in dotazione ai lavoratori somministrati e sorveglianza sanitaria; restano in capo all’Aggiudicatario gli oneri per il lavaggio specificati nel Capitolato.

Chiarimento PI133068-22

Ultimo aggiornamento: 24/05/2022 14:45

Domanda : Spett.le S.A. chiediamo cortesemente di riscontrare al seguente chiarimento: Con riferimento ai DPI in dotazione ai lavoratori somministrati e alla sorveglianza sanitaria, si chiede di uniformare la prescrizione al dettato normativo, prevedendo che i citati dispositivi siano forniti a cura dell’ente utilizzatore che si assume tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Si chiede conferma che in applicazione del combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i., l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria sarà esclusivamente in capo all’Ente utilizzatore (cfr anche art 34 c. 3 D. Lgs 81/15 e art. 40CCNL Agenzie per il lavoro.Secondo la citata disciplina normativa di settore, infatti sussiste in capo all’utilizzatore l’obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l’obbligo di sorveglianza sanitaria nonché l’obbligo di informare e garantire i lavoratori in punto di sorveglianza medica ed i rischi specifici, dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato è equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti

Risposta :

Si conferma che i DPI in dotazione ai lavoratori somministrati sono forniti dalla Stazione Appaltante e che la sorveglianza sanitaria è in carico alla stessa.

Chiarimento PI133046-22

Ultimo aggiornamento: 24/05/2022 14:41

Domanda : Spett.le S.A. chiediamo cortesemente di riscontrare ai seguenti chiarimenti: 1) confermare o meno se viene valutata favorevolmente anche la possibilità di attivare, in alternativa ad una sede, uno sportello operativo nelle zone territoriali di interesse del presente bando 2) se è possibile allegare cv, percorsi formativi e slide e se gli appena indicati concorrono o meno al limite riservato all’elaborato 3) in merito alla presenza della clausola sociale chiediamo indicare il numero dei lavoratori attualmente in forza e l’APL che attualmente li somministra; sempre in merito chiediamo, quindi, di specificare oltre al numero: mansione, livello, monte orario 4) chiediamo se le festività infrasettimanali ricadenti nella durata dell’appalto sono da fatturare alla stessa tariffa delle ore ordinarie 5) stante l'indiscussa facoltà di recesso spettante all'Ente, laddove vi siano sopravvenute esigenze di pubblico interesse, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art.45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente – utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c.2 D.Lgs. 81/15) 6) relativamente alla registrazione del contratto e ai diritti di segreteria siamo a richiedervi, attesa la previsione o meno nel vs Regolamento interno, di specificare, e quindi quantificare, il relativo importo 7) In tali fattispecie di affidamento, la responsabilità civile, secondo la normativa di settore è, ex lege, prevista in capo al solo Utilizzatore per quanto concerne i danni arrecati ai terzi dal lavoratore somministrato nell’esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo (art.35, comma 7, d.lggs.n.81/2015). In capo all’Apl sussiste, invece, la responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell’espletamento delle attività oggetto dell’appalto qualora imputabili a titolo di dolo e/o colpa. Giova, altresì, rammentare che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie. (cfr Circolare del Diapartimento della Funzione Pubblica n.9 del 2007). Si chiede conferma che troverà applicazione la disciplina normativa sopra richiamata. In attesa di cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti

Risposta :

1) Si conferma il requisito di esecuzione previsto dal Disciplinare di gara all’art. 7.4, ovvero è necessario il “possesso di almeno una sede operativa nel territorio provinciale di Ferrara o impegno ad aprire detta sede entro 20 giorni dalla data di inizio del servizio oggetto del contratto, almeno nel raggio di 50 Km dalla città di Ferrara, nelle provincie confinanti".
2) In relazione all’offerta tecnica, eventuali cv - slide - progetti formativi possono essere allegati senza concorrere al raggiungimento del limite delle 8 pagine (sedici facciate) previsto dal Disciplinare.
3) In merito alla Clausola Sociale di chiarisce che i dati richiesti sono riportati nell’Allegato 8) Prospetto personale attualmente impegnato per clausola sociale – art. 50 d.lgs.50/2016 facente parte della documentazione di gara.
4) Per quanto riguarda le festività, si chiarisce che è da fatturare a parte esclusivamente la maggiorazione sulle ore effettivamente prestate.
5) Si conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art.45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente – utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c.2 D.Lgs. 81/15).
6) Si precisa che la stipula contrattuale avverrà per via telematica e non sono previsti oneri di registrazione del contratto; gli oneri cui si fa riferimento sono le spese di pubblicazione gara a carico dell’aggiudicatario come da Codice degli Appalti e stimate in euro 4.000,00.
7) Si conferma che l'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni. L’art. 13 del Capitolato è riferito ad eventuali danni arrecati dall’Agenzia a terzi.

Ultimo aggiornamento: 08-11-2022, 15:46