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Dati del bando

Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per il profilo di esecutore educativo per gli anni scolastici 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 – CIG 9115102420
Ente appaltanteCOMUNE DI MODENA
Stato proceduraChiuso
Importo appalto2.520.756,84 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema23/05/2022
Termine richiesta chiarimenti18/06/2022 13:00
Termine presentazione delle offerte28/06/2022 13:00
Apertura busta amministrativa30/06/2022 10:00
Data chiusura procedura12/12/2022
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Guerra Patrizia

telefono: 0592032713

Marchianò Luisa

telefono: 0592032400
cellulare: 0592032504

Malagoli Sandra

telefono: 0592032764

Dalla Libera Alessandra

telefono: 0592032778

Degl'Innocenti Paolo

telefono: 0592032410

Mignoni Barbara

telefono: 0592032408

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per il profilo di esecutore educativo per gli anni scolastici 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025

CIG: 9115102420

Chiarimenti

Chiarimento PI160657-22

Ultimo aggiornamento: 22/06/2022 11:44

Domanda : In riferimento ai costi orari pubblicati sul capitolato di gara, si evidenzia che entrambi risultano in media inferiori di oltre 0,30/h. Infatti, il costo totale orario è comprensivo della retribuzione lorda mensile (stipendio tabellare, IVC, Ind. Comparto, Ind. di Qualifica ed Elemento Perequativo) per un valore di € 10,16/h, del rateo 13^, per un valore di € 0,808/h, e di un rateo ferie/ex festività che risulta essere più basso; quest'ultimo è composto da rispettivamente 26gg e 4gg annui pari a € 2150,46 annui e € 1,15/h. Di conseguenza, tutta la contribuzione dovrà essere calcolata su una base di costo totale orario di €12,14/h. Si chiede pertanto di riformulare i totali di costi totali orari del lavoratore base sulla base corretta di calcolo.

Risposta :

Risposte a richieste di chiarimento n. 10

Si evidenzia che a decorrere dal 01/04/2022 e dal 01/07/2022 variano i valori dell'indennità di vacanza contrattuale, importi da sommarsi alle basi mensili.
Tuttavia, l'offerta va formulata sulla base della tabella pubblicata.

Chiarimento PI160723-22

Ultimo aggiornamento: 22/06/2022 11:40

Domanda : Quesito n. 1: Con riferimento alla previsione di cui all'art. ART. 4A - comma 7 lettera b) del Capitolato di gara nonchè all'art. 1B comma 5 del capitolato di gara, si segnala che, ai sensi dell’art. 40, comma 8 del CCNL per la categoria delle Agenzia di Somministrazione di lavoro la sorveglianza sanitaria, comprese le eventuali visite in fase pre-assuntiva, rientra tra gli obblighi dell'impresa utilizzatrice, per il tramite del proprio medico competente, che dovrà pertanto trasmettere il giudizio di idoneità sanitaria allo stesso ente utilizzatore. Si chiede quindi conferma che gli oneri relativi alla sorveglianza sanitaria siano in capo a codesto Comune. Con riferimento al chiarimento fornito ( PI148651-22) si precisa che l'onere dell'effettuazione della valutazione dei rischi è in capo all'azienda utilizzatrice (da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori) Quesito n. 2: Con riferimento alla previsione di cui all'art. ART. 4A - comma 7 lettera K) si precisa che nell'ambito del servizio di somministrazione la responsabilità civile, è, ex lege, prevista in capo al solo Utilizzatore in relazione ai danni cagionati a terzi da parte del lavoratore somministrato nell’esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo (art. 35, comma 7, d.lgs. n. 81/2015). In capo all’agenzie sussiste, invece, la sola responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell'espletamento delle attività oggetto dell’appalto. Si chiede quindi di confermare che la previsione di cui sopra si riferisca ai danni cagionati dai soli dipendenti diretti dell'aggiudicatario Quesito n. 3: Con riferimento alla previsione di cui all'art. 10A – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Nomina Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016 si rende necessario precisare che la caratteristica principale della Somministrazione di lavoro (servizio richiesto nell'ambito della presente procedura) è quella per cui il lavoratore - pur essendo formalmente dipendente dell’Agenzia per il Lavoro che gestisce ogni aspetto amministrativo del rapporto - opera, in concreto, nell’ambito dell’organizzazione dell’impresa utilizzatrice in cui si inserisce “nell’interesse e sotto la direzione ed il controllo” di quest’ultima (Art. 30 D.lgs 81/2015).Il personale somministrato agisce, quindi, sotto la diretta autorità dell’impresa utilizzatrice che, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali gestiti presso le proprie strutture, è tenuta ai sensi della normativa privacy a nominare ed istruire il personale somministrato che tratterà dei Dati Personali.Per definizione (art. 4, par.1, n.8 e art. 28 Reg.UE 2016/679), infatti, il Responsabile del Trattamento è “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”.Non avendo, pertanto, l'aggiudicatario alcun tipo di controllo sui lavoratori (dei quali è solo datore di lavoro formale), e quindi sui dati stessi che vengono trattati, non è ipotizzabile che allo stesso venga imputata la responsabilità in merito alle modalità del trattamento dei dati ed alla compliance con la nuova normativa europea in tema di dati personali.I dati trattati dai lavoratori in somministrazione, infatti, rimangono nel controllo e nella gestione dell’utilizzatore in qualità di titolare del trattamento, che dota i lavoratori somministrati degli stessi strumenti di lavoro di cui sono dotati i dipendenti diretti e li sottopone alle medesime procedure, anche in tema di data protection.Quindi, i trattamenti, le procedure di sicurezza e le tutele richieste dal Regolamento per i dati trattati dai lavoratori somministrati dovranno essere gestiti da parte dell’utilizzatore, direttamente, analogamente a quanto fatto, nella sua qualità di titolare del trattamento, con i suoi dipendenti diretti.Si chiede pertanto a Codesta Stazione Appaltante conferma che non troveranno applicazione le previsioni di cui sopra in quanto inerenti l’eventuale Nomina a responsabile dell’aggiudicatario. Quesito n 4: Con riferimento alla richiesta di Codesto Ente di fornire documentazione relativa al rapporto di lavoro instaurato con le risorse somministrate (a titolo esemplificativo ma non esaustivo contratto di lavoro, buste paga, etc..) al fine di accertare la regolarità dell’inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata, si chiede a Codesta Stazione Appaltante che la suddetta documentazione potrà essere fornita, nel rispetto della normativa in materia di privacy e data protection oscurata nei dati particolari e non necessari, ciò al fine di ridurre al minimo il flusso di informazioni effettivamente necessarie, evitando che siano trattati dati superflui ed eccessivi. Quesito n. 5: Con riferimento alla previsione di cui all'art. ART. 1B – OBBLIGHI DELL'AGENZIA AFFIDATARIA del capitolato di gara, commi 7 e 8 si chiede di precisare la responsabilità degli oneri in materia di formazione sulla sicurezza, parte generale e specifica. Considerato che con il contratto di somministrazione, il lavoratore ai sensi dell'art. 34, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015 è computato nell'organico dell’Utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d’igiene e sicurezza sul lavoro e che ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/15 tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell’utilizzatore/datore di lavoro si chiede conferma che anche la formazione generale e specifica siano oneri a carico dell'azienda utilizzatrice, anche in un'ottica di maggior tutela per codesto ente, unico soggetto in grado di conoscere nello specifico gli effettivi livelli di rischio della mansione svolta e di conseguenza garantire il rispetto della compliance in materia formativa. Si chiede inoltre di confermare che anche l'addestramento, in quanto complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro che ai sensi dell'art. 37 co. 5 D.lgs. 81/08 «viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro» , sia onere in capo a Codesta Amministrazione.Nella denegata ipotesi di conferma degli oneri formativi in capo all'aggiudicatario, al fine di garantire la compliance formativa si chiede di confermare che, in caso di aggiudicazione, Codesto Ente invierà nei termini concordati con l'aggiudicatario, le seguenti documentazione/informazioni:a) Livello di rischio della formazioneb) Contenuti formativic) DVR (Documento di Valutazione dei rischi ex D.Lgs. n.81/2008 es.m.i.) attinente le attività oggetto della garad) Piano di gestione delle emergenze (ex DM 10/03/1998 e sm.i.)e) Mansioni, Job Description (descrizione della mansione), descrizione delle attività svolte;e che in caso di mancata consegna, troverà automatica applicazione la delega di cui all'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/15 e, pertanto l'obbligo formativo sarà da considerarsi in capo a Codesto ente utilizzatore. Quesito n. 6: Con riferimento alla previsione di cui all'art. 1B comma 12 del Capitolato di gara si precisa che, in considerazione della previsione di cui all'art. 30 D. Lgs. 81/15 (Il contratto di somministrazione di lavoro e' il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o piu' lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attivita' nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.) sarà onere dell'azienda utilizzatrice vigilare sul rispetto da parte dei lavoratori somministrati del “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”. Quesito n. 7: Con specifico riferimento alle risorse interessate dalla clausola sociale, si chiede di conoscere se le stesse siano già in possesso della necessaria formazione salute e sicurezza e dei relativi attestati; Questito n. 8: Si chiede a Codesta Amministrazione di poter conoscere lo specifico tasso di assenteismo dei lavoratori somministrati; Quesito n. 9: Con riferimento alla chiamata n. 7 dell'offerta tecnica, Esperienza, (Esperienza nella somministrazione del profilo oggetto dell'appalto: indicare per gli ultimi 3 anni (2019-2020- 2021) solari il numero di operatori somministrati suddivisi per: anno/oggetto del contratto CIG /committente Devono essere indicati unicamente gli operatori con il profilo di ausiliario/collaboratore scolastico/esecutore educativo assegnati a Nidi e Scuole d'infanzia) si chiede di conoscere quali criteri di valutazione e metodo di comparazione saranno utilizzati dalla commissione al fine dell'attribuzione dei 5 punti discrezionali.

Risposta :

Risposte a richieste di chiarimento n. 9

Risposta n. 1
Si rimanda alla risposta n.3 in Risposte a richieste di chiarimento 4 pubblicata in SATER.

Risposta n. 2
In riferimento a quanto riportato all'art. ART. 4A comma 7 lettera K) Assicurazione di responsabilità civile per danni causati a terzi ed all’utilizzatore si precisa che la polizza assicurativa RCT, di cui all'art. 13A del Capitolato Speciale d'Appalto, deve intendersi riferita al solo personale che opera alle dipendenze dell'Agenzia e non anche al personale dipendente messo a disposizione dell'Amministrazione utilizzatrice. L'Agenzia affidataria è, altresì, tenuta a contrarre e produrre, prima della stipula del contratto, la polizza assicurativa per la garanzia responsabilità civile verso i prestatori di lavoro cd. RCO, di cui al medesimo art. 13A del CSA, per tutto il personale dipendente dell'Agenzia, ivi compreso il personale messo a disposizione dell'Amministrazione.

Risposta n. 3
Si rimanda alla risposta 2 in Risposte a richieste di chiarimento 6 pubblicata in SATER.

Risposta n. 4
Si evidenzia che quanto richiesto rientra nell'ambito di verifica in corso di esecuzione del contratto propria del committente, dunque, il trattamento dati in questo contesto è lecito e riconosciuto dalla legge. Tuttavia, in accordo con il committente, se si ravvisano le condizioni, i dati ritenuti non necessari potranno essere oscurati.

Risposta n. 5
Si rimanda alla risposta n.3 in Risposte a richieste di chiarimento n. 4 pubblicata in SATER.

Risposta n. 6
Si rimanda a quanto disposto all'art. 10B, comma 4
“Gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento del Comune di Modena, approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 601 dell'11/12/2013 e successive modificazioni a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001, si estendono ai lavoratori somministrati. L'Agenzia, pertanto, si impegna a fornire il Codice di comportamento ad ogni addetto, prima di avviarlo ai servizi del presente appalto e a far applicare ai propri dipendenti gli obblighi ivi previsti, con particolare riguardo alle norme relative all'accettazione di regali, compensi o altre utilità, agli obblighi di astensione dal prendere decisioni o svolgere attività in situazione di conflitto anche potenziali di interessi personali, del coniuge, dei conviventi, dei parenti affini entro il secondo grado.”

Risposta n. 7
Si conferma che le risorse interessate dalla clausola sociale sono formate e in possesso degli attestati.

Risposta n. 8
Il tasso di assenteismo del personale esecutore educativo somministrato risulta il seguente:
2019 – 8,255603%
2020 – 6,116121%
2021 – 8,402678%

Risposta n. 9
Si conferma che il criterio di valutazione 7 dell'offerta tecnica, elencato nella tabella con la relativa ripartizione dei punteggi del Disciplinare di gara, è da intendersi come criterio discrezionale. Esso sarà valutato dalla Commissione tenedo conto di quanto indicato dal concorrente nell'offerta tecnica.

Chiarimento PI160727-22

Ultimo aggiornamento: 22/06/2022 11:26

Domanda : Il rateo indicato nella tabella a pag 4 del Capitolato pari a 0,933 non appare coerente. Infatti il totale delle ore di ferie che danno luogo a questo rateo non tengono conto di ulteriori 24 h che corrispondono alle ex festività. infatti sembrerebbe che per dar luogo a tale importo si sia tenuto conto solo delle 180 h di ferie .Questo porta ad un costo orario della nostra azienda che appare più alto rispetto a quello da voi indicato. Chiediamo cortesemente di rivedere tale importo.

Risposta :

Risposta a richiesta di chiarimento n. 8

Il calcolo del rateo di ferie su base oraria è fatto nel seguente modo:
- si determina dapprima il costo del singolo gg di ferie dividendo la base mensile per 26 (numero di giorni contrattuali retribuibili nel mese)
- si moltiplica il costo del singolo gg di ferie per il numero di gg totali di ferie fruibili annui (30) ottenendo il costo relativo a tutte le ferie dell'anno
- si divide infine per il numero di ore retribuibili nell'anno (156*12)
Si evidenzia che a decorrere da 01/04/2022 e da 01/07/2022 variano i valori dell'indennità di vacanza contrattuale, importi da sommarsi alle basi mensili tuttavia l'offerta va formulata in base alla tabella pubblicata.

Chiarimento PI160725-22

Ultimo aggiornamento: 22/06/2022 11:19

Domanda : Facciamo seguito a quanto riscontrato da codesto Ente al quesito n. 5 e segnatamente alle visite mediche pre assuntive. Occorre ribadire fermamente che nel servizio di somministrazione lavoro tutta la materia dell’igiene e sicurezza è in capo all’impresa utilizzatrice. Dal combinato disposto dei dettati normativi del D Lgs 81.2015 si evince, infatti, che: “Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro” (art. 34, comma 3 d.lgs. n. 81/2015) “L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti (art. 35, comma 4, d.lgs. n. 81/2015).” Nondimeno, l’art. 40 del CCNL delle ApL ribadisce che tutti gli oneri in tema di salute e sicurezza sono in capo all’impresa utilizzatrice, costituendo giusta causa di dimissioni del lavoratore in caso di mancato rispetto dei predetti obblighi da parte della stessa.E’ parimenti incontrovertibile che detto adempimento sia da ascriversi in capo all’utilizzatore anche in fase pre assuntiva, come previsto dai propri protocolli sanitari.Alla luce delle argomentazioni addotte, si intima codesta Amministrazione a confermare che detti oneri sono in capo all’utilizzatore e che può essere spostata in capo all’agenzia solo un’attività meramente organizzativa/segretariale nonché i costi sostenti per detto adempimento senza alcuna inversione in ordine alla responsabilità. Diversamente, il mantenimento di dette clausole costituisce presupposto per un’azione giudiziaria dinanzi all’Autorità competenti.

Risposta : Si rimanda alla risposta n.3 in Risposte a richieste di chiarimento 4 pubblicata in SATER

Chiarimento PI159080-22

Ultimo aggiornamento: 20/06/2022 16:35

Domanda : Quesito n. 1: CAPITOLATO:ART. 5A PUNTO 6La normativa in materia di pagamenti della PA (Legge europea n. 27/2019 e art. 113 bis del d.lgs.50/2016 ss.mm.ii.) impone alle Pubbliche Amministrazioni (che non operino nel settore sanitario) il pagamento entro 30 giorni. Si chiede, pertanto, conferma che il pagamento sarà effettuato entro i 30 giorni dal ricevimento della fattura senza vincolarlo all’ulteriore termine di 30 giorni per le verifiche di conformità contrattuale (dilatando così il termine sino a 60 giorni). Trattandosi di un contratto a prestazioni continuative tali verifiche possono essere svolte in qualunque momento dall’Ente utilizzatore senza però, che tale verifica si traduca in un’ulteriore condizione temporale a cui vincolare il pagamento del corrispettivo dovuto all’Agenzia. Si chiede di voler quindi prevedere che il pagamento del corrispettivo avverrà previa verifica di regolarità contributiva (DURC) e che le verifiche di conformità del servizio seguiranno tempistiche diverse senza ancorare ad esse il pagamento stesso. Quesito n. 2: CAPITOLATO: Art. 10 ASi segnala che le Agenzie per il Lavoro, con riferimento al servizio di somministrazione di lavoro, trattano i dati dei candidati e dei lavoratori somministrati in qualità di Titolari del Trattamento dei Dati ai sensi dell’art. 4.7 del Reg. UE 679/2016. Ne deriva, dunque, che le Agenzie per il Lavoro e l’ente Utilizzatore saranno ciascuno Titolare autonomo del trattamento ognuno per il proprio ambito di competenza e per esigenze e finalità diverse.Questo perché l’APL non ha accesso ai dati di cui l’azienda utilizzatrice è titolare. I dati trattati dai lavoratori in somministrazione, infatti, rimangono nel controllo e nella gestione dell’utilizzatore che fornisce ai lavoratori somministrati gli stessi strumenti di lavoro di cui sono dotati i dipendenti diretti e li sottopone alle medesime procedure, anche in tema di protezione dei dati personali. Si chiede conferma dell’applicazione normativa sopra delineata. Quesito n. 3: CAPITOLATO ART. 1 B SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO Si chiede conferma che la Stazione appaltante applicherà la disciplina di settore secondo cui sussiste in capo all’utilizzatore, con riferimento ai lavoratori somministrati, l’obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l’obbligo di sorveglianza sanitaria secondo il combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii. nonché l’obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi specifici dotandoli anche dei dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato è equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sarà, di conseguenza, l’utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza e tutela sul luogo di lavoro, atteso che solo a quest’ultimo soggetto compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati nonché l’onere di osservare le disposizioni in materia di sicurezza, tutela della salute e prevenzione degli infortuni. Saranno a carico del somministratore aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione pre assuntiva sulla sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione, formazione sicurezza, parte speciale,addestramento e sorveglianza sanitaria e tutte le relative responsabilità. Quesito n. 4 ART. 13 A e art. 9 schema di contratto Si chiede conferma che la clausola troverà applicazione nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa di settore secondo cui la responsabilità civile in tali fattispecie di affidamento è, ex lege, prevista in capo al solo Utilizzatore per quanto concerne i danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell’esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo (art. 35, comma 7, d.lgs. n. 81/2015). In capo all’Apl sussiste , invece, la responsabilità per i danni cagionati dai propri dipendenti diretti nell’espletamento delle attività oggetto dell’appalto qualora ad essi imputabili a titolo di dolo e/o colpa. Giova, altresì, rammentare che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie. (cfr. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007). Quesito n. 5 CAPITOLATO Art. 14 A Si chiede conferma che in caso di applicazione delle penali il relativo importo non sarà decurtato dalla parte di fattura costituente il rimborso del costo del lavoro. Quesito n. 6 ART. 16 A Si chiede in caso di recesso/conclusione anticipata del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa di voler garantire – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, dunque, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente-utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15).

Risposta :

Risposte a richieste di chiarimento 6

Risposta n. 1
Si conferma quanto disciplinato dall'ART. 5A – FATTURAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI punto 6.
“Il pagamento verrà disposto, a mezzo mandato emesso dalla Ragioneria Comunale, entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di ricezione della fattura da parte del Sistema Dati di Interscambio, a condizione che il pagamento risulti esigibile, ovvero siano compiuti, con esito positivo, la verifica di conformità della prestazione, la verifica di regolarità della fattura e la verifica di regolarità contributiva e assicurativa e fiscale. Il termine di sessanta giorni è giustificato, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 4, del D.Lgs.231/2002, dalla necessità di svolgere le opportune verifiche sull'effettività della prestazione resa, sugli importi fatturati e sulla correttezza contabile degli stessi.”

Risposta n. 2
Nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, i soggetti pubblici possono ricorrere alla collaborazione di privati a cui affidano determinate attività. In tali ipotesi, con riferimento alla sola problematica relativa al trattamento dei dati personali, indipendentemente dal tipo di rapporto sottoscritto (concessione, convenzione, appalto ... ), il privato assume il ruolo di collaboratore esterno del soggetto pubblico, che coadiuva l'amministrazione trattando i dati per conto dell'amministrazione stessa.
Quest'ultima, quale titolare del trattamento dei dati, deve indicare, con atto scritto, il soggetto che svolge il ruolo del "responsabile esterno" del trattamento per suo conto da individuarsi nella stessa struttura esterna cui è affidata l'attività.
La desiganzione a responsabile esterno ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 non comporta modifiche alla disciplina relativa al rapporto contrattuale, ma costituisce un'assunzione di responsabilità, da parte del soggetto esterno, in ordine al rispetto della normativa in materia di privacy.
Il Responsabile esterno è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attivita oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del contratto, nei limiti delle finalita' ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE n. 2016/679.
Le categorie di interessati per il contratto oggetto dell'affidamento sono: minori utenti dei servizi, dipendenti del Comune di Modena.

Risposta n. 3
SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO
Si conferma quanto riportato in Risposte a richieste di chiarimento 2 alla risposta n. 5 già pubblicata in SATER
SORVEGLIANZA SANITARIA
Si conferma quanto riportato in Risposte a richieste di chiarimento 4 alla risposta n. 3 già pubblicata in SATER

Risposta n. 4
Si conferma quanto riportato in Risposte a richieste di chiarimento 2 alla risposta n. 4 già pubblicata in SATER

Risposta n. 5
Si conferma quanto disciplinato al punto 8. “L’Amministrazione comunale, per l'applicazione delle penali, potrà rivalersi sui crediti vantati dall'Agenzia nei confronti dell'Amministrazione medesima, per le prestazioni effettuate e non ancora liquidate mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dall’appaltatore inadempiente.
In alternativa, l’Amministrazione potrà avvalersi della cauzione presentata come garanzia fideiussoria senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario, in tal caso l'appaltatore è obbligato al reintegro della cauzione nei 10 gg. successivi alla comunicazione.”

Risposta n. 6
Si conferma quanto riportato in Risposte a richieste di chiarimento 2 alla risposta n. 3 già pubblicata in SATER.

Chiarimento PI156566-22

Ultimo aggiornamento: 20/06/2022 16:23

Domanda : Quesito n. 1: In merito al rimborso forfettario messo a disposizione dell'agenzia aggiudicataria del servizio, si chiede conferma che per ogni anno scolastico verrà rimborsato il costo effettivamente sostenuto, considerando che l'importo massimo spendibile per i tre anni scolastici sia pari ad € 7.380,00 iva compresa; Quesito n. 2: Si chiede conferma che il costo relativo ai controlli fiscali sulle assenze per malattie anche della durata di un giorno, non potrà essere fatturato al Comune.

Risposta :

Risposte a richieste di chiarimento 5
Risposta n. 1
Si conferma quanto disposto all'ART. 5B punto 4. : verranno riconosciuti € 2.460,00 da corrispondere al termine di ciascun anno scolastico per un totale di € 7.380,00 iva compresa - importo massimo spendibile.
Risposta n. 2
Si conferma quanto riportato all'ART. 4A punto 7. lettera m) pertanto il corrispettivo economico deve ricomprendere e compensare il costo relativo ai controlli fiscali sulle assenze per malattie anche della durata di un giorno.

Chiarimento PI140561-22

Ultimo aggiornamento: 07/06/2022 12:18

Domanda : Quesito n. 1: Clausola Sociale. L’art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro prescrive l’applicazione della c.d. Clausola Sociale, ovvero che in caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l’Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l’Agenzia aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso. Anche l’art. 50 del D.lgs. 50/20216 e ss.mm.ii. prevede l’applicazione della clausola sociale indipendentemente dal fatto che l’appaltatore “uscente” sia o meno una Agenzia per il lavoro. Sulla base di tali obblighi, si chiede cortesemente di conoscere: - Il numero dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione, - L’inquadramento di tali lavoratori, con evidenza dei profili professionali e delle mansioni, - La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) di tali lavoratori, - In caso di contratto di somministrazione a tempo indeterminato, la data di assunzione o trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato), - La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi - La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione e - L’attuale fornitore. L’obbligo alla pubblicazione/rilascio di tali informazioni trova ampia sponda anche nel parere n. 2703/2018 del 21.11.2018 del Consiglio di Stato sulle linee Guida ANAC relative alla clausola sociale. Nel predetto parere il Consiglio di Stato ha avuto modo di ribadire con forza che “l’effettivo contemperamento della libertà di impresa con il diritto al lavoro ad avviso della Commissione richiede l’eliminazione di un’asimmetria informativa fra i potenziali imprenditori entranti, l’imprenditore entrante e l’imprenditore uscente, che è titolare, nell’ambito che interessa, di una posizione dominante, o comunque di vantaggio informativo, della quale occorre prevenire il possibile abuso al fine di evitare fenomeni di azzardo morale. In termini economici, infatti, l’imprenditore che già gestisce il servizio da affidare è necessariamente in possesso di tutte le informazioni sul numero degli addetti che impiega e sui relativi costi, ovvero delle informazioni che gli esterni non conoscono, e che però sono loro necessarie per concorrere alla gara con un’offerta sostenibile. Ad avviso della Commissione, applicare in modo effettivo la clausola sociale postula che la descritta asimmetria informativa venga eliminata”. Pertanto, vista la vincolatività della clausola sociale, le informazioni appena richieste risultano imprescindibili sia per formulare adeguatamente l’offerta economica, sia per garantire il rispetto del principio fondamentale della par condicio concorrentium, nonché il rispetto della buona fede e correttezza (art. 1375 e 1175 del Codice Civile) poiché, diversamente, il fornitore attuale godrebbe di un indubbio vantaggio rispetto agli altri partecipanti alla procedura in quanto unico concorrente in possesso di tali informazioni. Infatti, come sancito dal Consiglio di stato nel succitato parere “Potrebbe poi trattarsi, e sarà la regola per la maggior parte di esse, di informazioni di cui è in possesso solo l’imprenditore uscente: per questi dati, è rintracciabile nel sistema un obbligo di renderli noti che prescinde da specifiche previsioni contrattuali. (…) consente di individuare obblighi di informazione e di protezione non solo nei confronti della controparte, ovvero della stazione appaltante, ma anche di terzi qualificati. E’ pertanto possibile ricavare un obbligo dell’impresa uscente direttamente nei confronti dei terzi interessati sussumendolo nella nota categoria generale degli obblighi di protezione nei confronti di terzi”. Peraltro, qualora la Stazione Appaltante non fosse in possesso delle informazioni richieste dalla Scrivente, ben potrà richiederle al fornitore uscente che sarà obbligato a rilasciarle anche alla luce del fatto che si tratta “di obblighi per i quali è configurabile anche una specifica sanzione, dato che il loro ingiustificato inadempimento potrebbe integrare gli estremi del grave illecito professionale di cui all’art. 80 comma 5 lettera c) del Codice dei contratti, e comunque essere valutato ai fini di un’esclusione dall’elenco degli imprenditori invitati alla gara”( cfr. parere n. 2703/2018 del 21.11.2018 del Consiglio di Stato sulle linee Guida ANAC relative alla clausola sociale). Quesito n. 2: Sulla salute e sicurezza. Si segnala che il contratto di somministrazione di lavoro e quello di appalto sono due istituti contrattuali distinti tra loro quanto a natura e normativa applicabile, di seguito i riferimenti normativi: Somministrazione: artt. 30-40 del D.Lgs. n. 81/2015; Appalto: art. 1655 c.c.. In particolare: APPALTO Con il contratto di appalto di servizi un’impresa (committente) incarica un’altra (appaltatrice) di svolgere una serie di attività con gestione a proprio rischio e con propria organizzazione di mezzi (art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003). I lavoratori impiegati nell’appalto sono – formalmente e sostanzialmente – dipendenti dell’impresa appaltatrice, unico soggetto che può (pena l’illegittimità dell’appalto stesso) esercitare il potere direttivo e di controllo sui medesimi. In caso d’appalto l’impresa appaltatrice risponde della corretta e puntuale esecuzione del servizio ed è responsabile di garantire adeguate misure di prevenzione e protezione dei suoi lavoratori. SOMMINISTRAZIONE Il rapporto che intercorre tra Agenzia per il Lavoro e Utilizzatore non può in nessun modo essere considerato o equiparato per analogia al contratto d’appalto/opera. In effetti, con il contratto di somministrazione l’Agenzia per il Lavoro fornisce lavoratori in somministrazione all'Utilizzatore ma non svolge lavori/servizi alcuno all’interno dei sui locali e i mezzi utilizzati dal singolo lavoratore non possono che essere quelli forniti dall’utilizzatore (anche per quanto previsto in merito alla direzione e controllo oltre che per quanto relativo alla sicurezza). Più analiticamente: - per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore (art. 30, co. 1, del D.Lgs. n. 81/2015); - in caso di contratto di somministrazione, il prestatore di lavoro è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro (art. 34, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015); - l’utilizzatore osserva nei confronti del prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi (art. 35, co. 4, del D.Lgs. n. 81/2015). - Nell’ipotesi di prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell’utilizzatore/datore di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008, con particolare riferimento agli artt. 26 e 37). Ad ulteriore conferma di quanto sopra, sul tema, si riporta quanto autorevolmente segnalato dall’Associazione Italiana Imprese Esperte in Sicurezza sul Lavoro e Ambiente: “la cosa che emerge subito e desta perplessità è l’attribuzione di obblighi prevenzionistici assolutamente essenziali per la prevenzione di infortuni e malattie professionali (la formazione, l’informazione e l’addestramento) ad un soggetto giuridico (l’Agenzia di lavoro) che non ha poteri rispetto al luogo in cui si svolge la prestazione del lavoratore (l’azienda dell’impresa utilizzatrice); ciò è in contrasto con la logica stessa della valutazione dei rischi che richiede la programmazione, la realizzazione e il miglioramento delle misure di prevenzione conseguenziali alla valutazione dei rischi da parte dell’impresa nella cui organizzazione il soggetto lavori (valutazione che è obbligo del datore di lavoro in senso prevenzionistico, inteso come responsabile dell’organizzazione in cui il lavoratore svolga la sua attività, come da previsione dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 81/2008). … spetterà comunque al datore di lavoro dell’impresa utilizzatrice assicurarsi che il percorso formativo realizzato dal somministratore sia coerente con i rischi “specifici” dell’azienda che ospita il lavoratore e non risulti carente rispetto ad alcuni di essi (circostanza che è molto frequentemente oggetto di valutazione e accertamento in sede di giudizio infortunistico e spesso a fondamento della condanna del soggetto obbligato alla valutazione dei rischi e alla formazione), senza potere, in difetto, addurre la mancata ottemperanza di tale obbligo da parte del datore di lavoro dell’Agenzia. … Analoga conclusione valga anche rispetto alle attività di addestramento, particolarmente importanti in materia di prevenzione di infortuni e malattie, che secondo quanto disposto dall’articolo 37, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 81/2008, vanno effettuate al momento dell’inizio dell’utilizzazione, da “persona esperta” e necessariamente “sul luogo di lavoro”. E’ chiaro che una attività di addestramento svolta in un luogo diverso (presumibilmente presso il somministratore o soggetti formativi di cui questo si avvalga per l’addestramento) da quello in cui il lavoratore opererà e/o su una attrezzatura diversa da quella che il lavoratore dovrà usare presso l’utilizzatore non solo non è conforme a quanto nella vigente legislazione (il citato articolo 37, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 81/2008) ma soprattutto rischia di essere gravemente inefficace in termini prevenzionistici aggravando il rischio infortunistico e, allo stesso modo, esponendo il datore di lavoro utilizzatore a possibili contestazioni giudiziali in caso di infortunio” (cfr. https://www.aiesil.it/la-salute-sicurezza-nella-somministrazione-lavoro-disciplina-tante-criticita/). Alla luce di quanto sopra si chiede conferma che saranno a carico dell’aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, come anche previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, nonché tutte le relative responsabilità. Quesito n. 3: Sulle visite mediche In ragione della già rappresentata differenza tra appalto e somministrazione di cui al precedente quesito, si rappresenta che il combinato disposto di cui ai decreti legislativi nn. 81/2008 e 81/2015 prevedono, ai fini delle visite mediche e sorveglianza sanitaria che: - Art. 34 co. 3 D.lgs. 81/2015: “Il lavoratore somministrato non è computato nell’organico ai fini dell’applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”. - Art. 35 co. 4 D.lgs. 81/2015: “L’Utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti”. - Art. 41 co. 2 D.lgs. 81/2008: “La sorveglianza sanitaria comprende: a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di contrindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; … e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva” - Art. 41 co. 4 D.lgs. 81/2008: “Le viste mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono […] ritenuti necessari dal medico competente […]”. In ragione di quanto esposto si chiede cortese conferma che l’Utilizzatore debba procedere con tutti gli oneri connessi alle visite mediche, che comporteranno l’emissione del relativo certificato mettendo altresì a disposizione dei lavoratori somministrati il proprio medico competente. Diversamente si segnala che l’Agenzia per il lavoro potrà, eventualmente e qualora ritenuto opportuno, assolvere solo compiti meramente operativi nella gestione organizzativa delle visite mediche (quali la convocazione dei lavoratori). Ciò in quanto i lavoratori somministrati, a differenza dell’appalto, sono pienamente assimilati nell’organico dell’Utilizzatore ai fini della Sicurezza e Sorveglianza Sanitaria. Quesito n. 4: Sul costo del lavoro Si chiede cortese conferma che il Margine di Agenzia orario risultante dall'applicazione del ribasso indicato in sede di offerta dal concorrente si applicherà all’intero costo del lavoro delle Agenzie e quindi, a tutte le componenti retributive, contributive e previdenziali del costo del lavoro previsti ex lege e ridefinite altresì a seguito della pubblicazione della Legge di Bilancio 2022 che ha apportato un ricalcolo dell’importo IVC 2022 per il personale appartenente al comparto Funzioni Locali. Ciò anche sulla base dell’espresso disposto di cui all’art. 33, co. 2, del D.Lgs. N. 81/2015, laddove prevede che: “Con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di … rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”. A riguardo, si segnala anche la responsabilità solidale in capo all’Utilizzatore in caso di mancato versamento da parte dell’Agenzia della retribuzione e contribuzione corretta, come sancito dall’art. 35, co. 2, del D.Lgs. N. 81/2015, che si riporta: “L'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali”. Quesito n. 5: Sul rimborso costi vestiario. Si prende atto che come disposto all’art. 5B del capitolato di gara il personale avviato al servizio dall'Agenzia dovrà essere munito di idoneo vestiario e che per la fornitura dello stesso all'Agenzia verrà riconosciuto un rimborso forfettario onnicomprensivo che ammonterebbe a € 7.380,00, oneri IVA compresi per il triennio di affidamento. Sul punto si chiede cortesemente voler precisare in dettaglio com’è stato costruito e cosa comprende l’importo di cui sopra che verrebbero rimborsato all’Agenzia.

Risposta : Risposte a richieste di chiarimento 4

Risposta n. 1
L'attuale fornitore è l'agenzia GiGroup SpA.
Per le altre informazioni si rimanda a quanto riportato al punto 3. del Progetto.
La durata media delle missioni attivate non è quantificabile trattandosi per lo più di sostituzioni di breve durata.
Risposta n. 2
Si conferma quanto disposto dall'ART. 5B del capitolato speciale di gara al punto 1 lett.g) “...restando come onere al Comune assicurare tutte le informazioni previste dal D.Lgs. 81/2008. Gli oneri di formazione sulla sicurezza sono posti a carico dell'Agenzia di somministrazione”
Risposta n. 3
Si conferma quanto disposto dall'ART. 1B – OBBLIGHI DELL'AGENZIA AFFIDATARIA del capitolato speciale di gara ai seguenti punti:
“5. L'Agenzia si obbliga ad accertare l'idoneità psico-fisica all'impiego dei lavoratori da inviare in somministrazione effettuando le visite mediche preventive trasmettendo se richiesto dalla stazione appaltante apposita documentazione comprovante detta idoneità; le spese derivanti da tali accertamenti saranno ad esclusivo carico dell'Agenzia.
7. L'Agenzia deve provvedere, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 81/2015, ad informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi con le attività lavorative in generale e a formarli ed addestrarli all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale vengono assunti, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.”
E' indubbio, infatti, che tale valutazione precede la somministrazione collocandosi nella fase preassuntiva e, quindi, precedente l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione dell'utilizzatore. L'Agenzia sarà responsabile, pertanto, dell'invio di un lavoratore in possesso delle capacità e condizioni psico-fisiche necessarie per lo svolgimento delle mansioni specifiche.
A tale conclusione si giunge anche in base al richiamo dell'art. 32 lett. d) D.Lgs. 81/2015, per cui la stipula del contratto di somministrazione di lavoro è vietata se non è stata effettuata la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e dell'art. 33, comma 1, lett. c) del medesimo decreto per cui tale valutazione va inserita nel contratto che deve essere redatto in forma scritta, e alla disposizione di cui all'art. 35, comma 4, che pone a carico del somministratore l'obbligo di informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e la formazione ed addestramento all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; lo stesso comma, poi prevede la facoltà e non l'obbligo che tali oneri siano assunti dall'utilizzatore. La norma da ultimo citata, dispone poi che l'utilizzatore osserverà nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti, ovviamente, tale obbligo nei confronti dei lavoratori somministrati potrà sorgere in capo all'utilizzatore solo dopo che gli stessi siano messi a sua disposizione dall'Agenzia.
Risposta n. 4
Si conferma quanto disposto dal Capitolato speciale di gara all'art .4A – CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO, FATTURAZIONE E PAGAMENTI
“1. L'Amministrazione si obbliga a corrispondere all'Agenzia, per ogni ora di lavoro effettuata dal personale somministrato, la tariffa oraria che comprende il costo orario previsto per la categoria B1 sulla base del CCNL vigente, che si modificherà in diretta dipendenza alle variazioni del costo del lavoro determinate dalla sottoscrizione di successivi contratti collettivi di riferimento, e il Margine di Agenzia orario, espresso in valore assoluto, risultante dall'applicazione del ribasso indicato in sede di offerta, oltre IVA sulla parte imponibile”
e all'art.3B lettera f) “Il trattamento economico è corrispondente a quello previsto dal vigente CCNL Enti Locali e Regioni per ausiliari di assistenza dipendenti di categoria “B”, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future.”
Risposta n. 5
Si rimanda alla risposta n. 5 in risposta a richieste di chiarimento n 3.

Chiarimento PI141809-22

Ultimo aggiornamento: 07/06/2022 12:02

Domanda : Quesito n. 1: se è possibile allegare cv, percorsi formativi e slide e se gli appena indicati concorrono o meno al limite riservato all’elaborato. Quesito n. 2: relativamente alla registrazione del contratto e ai diritti di segreteria siamo a richiedervi, attesa la previsione o meno nel vs Regolamento interno, di specificare, e quindi quantificare, il relativo importo. Quesito n. 3: stante l'indiscussa facoltà di recesso spettante all'Ente, laddove vi siano sopravvenute esigenze di pubblico interesse, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art.45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente – utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c.2 D.Lgs. 81/15). Quesito n. 4: Con riferimento ai DPI in dotazione ai lavoratori somministrati e alla sorveglianza sanitaria, si chiede di uniformare la prescrizione al dettato normativo, prevedendo che i citati dispositivi siano forniti a cura dell’ente utilizzatore che si assume tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Si chiede conferma che in applicazione del combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i., l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria sarà esclusivamente in capo all’Ente utilizzatore (cfr anche art 34 c. 3 D. Lgs 81/15 e art. 40CCNL Agenzie per il lavoro. Secondo la citata disciplina normativa di settore, infatti sussiste in capo all’utilizzatore l’obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l’obbligo di sorveglianza sanitaria nonché l’obbligo di informare e garantire i lavoratori in punto di sorveglianza medica ed i rischi specifici, dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato è equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Quesito n. 5: In merito alle fornitura delle divise si chiede di specificare se verranno rimborsate solo le spese forfettarie quantificate in euro 7.380,00. Quesito n. 6: In tali fattispecie di affidamento, la responsabilità civile, secondo la normativa di settore è, ex lege, prevista in capo al solo Utilizzatore per quanto concerne i danni arrecati ai terzi dal lavoratore somministrato nell’esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo (art.35, comma 7, d.lggs.n.81/2015). In capo all’Apl sussiste, invece, la responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell’espletamento delle attività oggetto dell’appalto qualora imputabili a titolo di dolo e/o colpa. Giova, altresì, rammentare che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie. (cfr Circolare del Diapartimento della Funzione Pubblica n.9 del 2007). Si chiede conferma che troverà applicazione la disciplina normativa sopra richiamata. Quesito n. 7: si chiede di indicare l'importo dei buoni pasto e quindi di specificare se la differenza è a suo carico o viceversa dell'agenzia. Si chiede pertanto in quest'ultimo caso se può essere fatturata a parte.

Risposta : Risposte a richieste di chiarimento 3

Risposta n. 1
Vedi risposta a richieste di chiarimento 2.
Risposta n. 2
Vedi risposta a richieste di chiarimento 2.
Risposta n. 3
Vedi risposta a richieste di chiarimento 2.
Risposta n. 4
Vedi risposta a richieste di chiarimento 2.
Risposta n. 5
Si conferma quanto disciplinato all'ART. 5B – CARATTERISTICHE E FORMAZIONE DEGLI ADDETTI punto 4. “Il personale avviato al servizio dall'Agenzia deve essere munito di idoneo vestiario, che consiste in:
· maglietta di colore bianco giro collo “t-shirt”, manica corta, 100% cotone;
· un camice con abbottonatura centrale, collo sportivo, due tasche, manica corta
· un paio di ciabatte, certificate EN 347, tomaia in pelle con cinturino girevole di colore bianco, suola anti-shock, antiscivolo, sottopiede in vero cuoio, con tomaia liscia o forata;
· in caso l'addetto debba svolgere funzioni di servizio a tavola per gli utenti, anche un camice bianco per collaboratore scolastico, con abbottonatura centrale, collo sportivo, due tasche e un taschino, manica corta, cuffietta raccogli capelli usa e getta.
In caso di operatori di sesso maschile o, comunque, a richiesta, in alternativa al camice, sarà fornito una casacca e un paio di pantaloni.
L'Agenzia dovrà pure avere a disposizione camici “usa e getta” per le supplenze brevi per le quali non risulti possibile fornire il vestiario prima dell'assunzione del servizio.
L'Agenzia potrà proporre al Responsabile del contratto lievi modifiche delle forniture di cui sopra, mentre l'accettazione di dette modifiche è rimessa alla discrezione del Responsabile comunale del contratto.
Per la fornitura di cui sopra, all'Agenzia viene riconosciuto un rimborso forfettario onnicomprensivo che ammonta a € 7.380,00, oneri IVA compresi per il triennio di affidamento da corrispondere al termine di ciascun anno scolastico.”
Si precisa che il pagamento avverrà dietro presentazione di fattura di acquisto.
Risposta n. 6
Vedi risposta a richiesta di chiarimento 2.
Risposta n. 7
Vedi risposta a richiesta di chiarimento 2.

Chiarimento PI137769-22

Ultimo aggiornamento: 07/06/2022 11:56

Domanda : Quesito n. 1: Se è possibile allegare cv, percorsi formativi e slide e se gli appena indicati concorrono o meno al limite riservato all’elaborato. Quesito n. 2: Se è possibile conoscere a quanto a quanto ammontano le spese contrattuali. Quesito n. 3: Stante l'indiscussa facoltà di recesso spettante all'Ente, laddove vi siano sopravvenute esigenze di pubblico interesse, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art.45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente – utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c.2 D.Lgs. 81/15). Quesito n. 4: In tali fattispecie di affidamento, la responsabilità civile, secondo la normativa di settore è, ex lege, prevista in capo al solo Utilizzatore per quanto concerne i danni arrecati ai terzi dal lavoratore somministrato nell’esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo (art.35, comma 7, d.lggs.n.81/2015). In capo all’Apl sussiste, invece, la responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell’espletamento delle attività oggetto dell’appalto qualora imputabili a titolo di dolo e/o colpa. Giova, altresì, rammentare che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie. (cfr Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.9 del 2007). Si chiede conferma che troverà applicazione la disciplina normativa sopra richiamata. Quesito n. 5: Con riferimento ai DPI in dotazione ai lavoratori somministrati e alla sorveglianza sanitaria, si chiede di uniformare la prescrizione al dettato normativo, prevedendo che i citati dispositivi siano forniti a cura dell’ente utilizzatore che si assume tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Si chiede conferma che in applicazione del combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i., l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria sarà esclusivamente in capo all’Ente utilizzatore (cfr anche art 34 c. 3 D. Lgs 81/15 e art. 40CCNL Agenzie per il lavoro. Secondo la citata disciplina normativa di settore, infatti sussiste in capo all’utilizzatore l’obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l’obbligo di sorveglianza sanitaria nonché l’obbligo di informare e garantire i lavoratori in punto di sorveglianza medica ed i rischi specifici, dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato è equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Quesito n. 6: Relativamente all'importo del pasto, qualora utilizzato, si chiede se la differenza, quale risultanza dello storno di euro 2,18 a carico dei lavoratori, sia a carico dell'Apl o viceversa fatturabile alla S.A.

Risposta : Risposte a richieste di chiarimento 2

Risposta n. 1
Si conferma quanto stabilito al punto 15 lettera a) del Disciplinare di gara “la relazione tecnica dei servizi offerti elaborata su fogli di formato A4, con numerazione unica e progressiva delle pagine, utilizzando un font Times New Roman 12 pt, interlinea singola ed essere contenuta in 35 facciate complessive di un’unica colonna ciascuna, esclusi indice, copertina.”
Risposta n. 2
L'importo presunto delle spese contrattuali, comprensivo dell'imposta di registro, imposta di bollo e dei diritti di segreteria, ammonta indicativamente ad € 4.000,00.
Risposta n. 3
Si conferma quanto riportato dal Capitolato speciale di gara ai punti 15A - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 5. “All'Agenzia aggiudicataria verrà corrisposto il prezzo concordato per il servizio effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni. Per l'applicazione delle suddette disposizioni, l'Amministrazione potrà rivalersi su eventuali crediti della aggiudicataria senza bisogno di diffide formali” e 16A – RECESSO 2. “Dalla data di efficacia del recesso, l'Agenzia dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione. In caso di recesso l'Agenzia ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice civile.
3. “Si precisa che in relazione ai singoli contratti stipulati per la somministrazione di lavoro costituisce giusta causa di recesso la sospensione delle attività nei servizi educativi e per l'infanzia disposta dall'autorità competente in occasione di calamità naturali, o altre cause che coinvolgano la salute e la sicurezza. In tali casi il termine di preavviso può essere inferiore ai 30 giorni di cui sopra.”.
Risposta n. 4
Si conferma quanto disciplinato dal Capitolato speciale di gara all'ART. 13A – COPERTURE ASSICURATIVE punto 1
L'Agenzia affidataria dovrà contrarre e produrre prima della stipula del contratto, pena decadenza dall'aggiudicazione, con conseguenti spese per eventuali danni derivanti all'Amministrazione comunale, una polizza assicurativa RCT ed RCO a copertura dei rischi connessi all'esecuzione di tutte le attività oggetto dell'appalto, da parte degli impiegati dell'Agenzia addetti alla gestione del servizio di somministrazione, per qualsiasi danno che possa derivare al patrimonio dell'Amministrazione comunale, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché a terzi. Tale polizza deve avere un massimale unico pari a 2.000.000,00 di Euro. La polizza deve prevedere, inoltre, l'espressa rinuncia ad azione di rivalsa nei confronti del Comune ed avere validità ed efficacia per tutta la durata del contratto.
Risposta n. 5
Si conferma quanto riportato dal Capitolato speciale di gara all'ART. 6B – OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE punto 3. “L’Amministrazione comunale dichiara di aver effettuato la valutazione dei rischi ex D.Lgs 81/2008 è tenuta ad informare l'Agenzia sui rischi specifici connessi all'attività lavorativa e a dotare i lavoratori somministrati dei dispositivi di protezione individuale ove adottati per gli altri lavoratori.”
Risposta n. 6
Si conferma quanto disciplinato dal Capitolato speciale di gara all'ART. 7B – MENSA E BUONI PASTO punto 2. “Qualora il lavoratore somministrato intenda avvalersi di tale diritto, il costo di ogni pasto è a suo carico per un terzo dell’importo e, precisamente, per € 2,18 alla data attuale; se tali somme dovessero essere aumentate per il personale dipendente dal Comune, lo stesso aumento si applicherà anche a quello somministrato.” e al punto 3. “Le somme vengono trattenute ai lavoratori da parte dell’Agenzia e poi da questa restituite al Comune in sede di fatturazione mensile.”
ART. 7B – MENSA E BUONI PASTO punto 3 “...Il personale eventualmente in servizio nei giorni di chiusura all'utenza dei nidi e scuole d'infanzia ha diritto di utilizzare i buoni pasto, che devono essere erogati dall'Agenzia e poi fatturati al Comune, per un importo complessivo pari alla somma del valore nominale e dei contributi sulla quota parte assoggettata in vigore per il personale comunale nel dato momento.”
Si da atto che il valore nominale del buono pasto/ticket è di € 7,00 alla data attuale.

Chiarimento PI137113-22

Ultimo aggiornamento: 07/06/2022 11:40

Domanda : Quesito n. 1: 1) chiediamo conferma, in quanto l'oggetto della gara è il servizio di somministrazione a tempo determinato, che l'importo orario corretto da moltiplicare per le ore stimate sia €16,92 e non €16,70. 2) segnaliamo inoltre che le festività e le assenze ex lege non si ritrovano nella vostra tabella di ricostruzione del costo, pertanto qualora fossero presenti e liquidate a formare costo del lavoro e quindi saranno fuori campo IVA, se invece intendete che vadano ricomprese nel margine - con palese contravvenzione delle norme fiscali - verrebbero assoggettate a IVA. Chiediamo pertanto dove tali elementi andranno considerati.

Risposta :

Risposte a richieste di chiarimento 1
Risposta n. 1
1) Come riportato nella tabella al Punto 3 del Progetto, al Punto 3 del Disciplinare di gara e all'Art. 4A del Capitolato speciale di gara si conferma che il costo orario lavoratore base è di € 16,70. Il costo di € 16,92, di cui alla Legge 92/2012 articolo 2, commi 28 e 29, sarà applicato al ricorrere delle condizioni ivi previste.
2) Secondo quanto esposto ai punti 7 e 8 dell'ART. 4A – CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO, FATTURAZIONE E PAGAMENTI del Capitolato di gara ferie e festività soppresse sono comprese nella voce rateo ferie e ricomprese nel costo lavoratore base di € 16,70. Il costo derivante da festività e festività infrasettimanali nazionali civili e religiose, in quanto costo del lavoro, sarà rifatturato all’utilizzatore al costo dell’ora ordinaria.
Inoltre, poiché l'attività lavorativa è articolata su 5 giorni lavorativi se tali festività ricadono nel giorno in cui il lavoratore non è tenuto a prestare servizio (il sabato), non compete alcun riconoscimento.
Allo stesso modo, se la festività è concomitante con la domenica o con altro giorno di riposo settimanale, non spetta alcun riconoscimento.
Di seguito il punto 8 dell'ART. 4A – CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO, FATTURAZIONE E PAGAMENTI del Capitolato di gara:
"8. Qualsiasi costo contrattuale non tassativamente indicato nel costo orario base, oltre alle eventuali voci di cui sopra, comprese le diverse tipologie di assenze (per esempio: malattie, infortuni, maternità, permessi di studio, congedi straordinari, permessi per lutto, permessi sindacali, permessi elettorali, permessi per matrimonio assenze disciplinate dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e s.m.i. dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80, dalla Legge 8 Marzo 2000 n. 53 e s.m.i., dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i. ecc) sono a carico dell'Agenzia e si ritengono incluse nel margine orario di agenzia offerto che si intende, pertanto, remunerativo del servizio svolto ed onnicomprensivo".

Ultimo aggiornamento: 06-02-2023, 13:43