Domanda : Quesito n. 1: Con riferimento alla previsione di cui all'art. ART. 4A - comma 7 lettera b) del Capitolato di gara nonchè all'art. 1B comma 5 del capitolato di gara, si segnala che, ai sensi dell’art. 40, comma 8 del CCNL per la categoria delle Agenzia di Somministrazione di lavoro la sorveglianza sanitaria, comprese le eventuali visite in fase pre-assuntiva, rientra tra gli obblighi dell'impresa utilizzatrice, per il tramite del proprio medico competente, che dovrà pertanto trasmettere il giudizio di idoneità sanitaria allo stesso ente utilizzatore. Si chiede quindi conferma che gli oneri relativi alla sorveglianza sanitaria siano in capo a codesto Comune. Con riferimento al chiarimento fornito ( PI148651-22) si precisa che l'onere dell'effettuazione della valutazione dei rischi è in capo all'azienda utilizzatrice (da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori) Quesito n. 2: Con riferimento alla previsione di cui all'art. ART. 4A - comma 7 lettera K) si precisa che nell'ambito del servizio di somministrazione la responsabilità civile, è, ex lege, prevista in capo al solo Utilizzatore in relazione ai danni cagionati a terzi da parte del lavoratore somministrato nell’esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo (art. 35, comma 7, d.lgs. n. 81/2015). In capo all’agenzie sussiste, invece, la sola responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell'espletamento delle attività oggetto dell’appalto. Si chiede quindi di confermare che la previsione di cui sopra si riferisca ai danni cagionati dai soli dipendenti diretti dell'aggiudicatario Quesito n. 3: Con riferimento alla previsione di cui all'art. 10A – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Nomina Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016 si rende necessario precisare che la caratteristica principale della Somministrazione di lavoro (servizio richiesto nell'ambito della presente procedura) è quella per cui il lavoratore - pur essendo formalmente dipendente dell’Agenzia per il Lavoro che gestisce ogni aspetto amministrativo del rapporto - opera, in concreto, nell’ambito dell’organizzazione dell’impresa utilizzatrice in cui si inserisce “nell’interesse e sotto la direzione ed il controllo” di quest’ultima (Art. 30 D.lgs 81/2015).Il personale somministrato agisce, quindi, sotto la diretta autorità dell’impresa utilizzatrice che, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali gestiti presso le proprie strutture, è tenuta ai sensi della normativa privacy a nominare ed istruire il personale somministrato che tratterà dei Dati Personali.Per definizione (art. 4, par.1, n.8 e art. 28 Reg.UE 2016/679), infatti, il Responsabile del Trattamento è “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”.Non avendo, pertanto, l'aggiudicatario alcun tipo di controllo sui lavoratori (dei quali è solo datore di lavoro formale), e quindi sui dati stessi che vengono trattati, non è ipotizzabile che allo stesso venga imputata la responsabilità in merito alle modalità del trattamento dei dati ed alla compliance con la nuova normativa europea in tema di dati personali.I dati trattati dai lavoratori in somministrazione, infatti, rimangono nel controllo e nella gestione dell’utilizzatore in qualità di titolare del trattamento, che dota i lavoratori somministrati degli stessi strumenti di lavoro di cui sono dotati i dipendenti diretti e li sottopone alle medesime procedure, anche in tema di data protection.Quindi, i trattamenti, le procedure di sicurezza e le tutele richieste dal Regolamento per i dati trattati dai lavoratori somministrati dovranno essere gestiti da parte dell’utilizzatore, direttamente, analogamente a quanto fatto, nella sua qualità di titolare del trattamento, con i suoi dipendenti diretti.Si chiede pertanto a Codesta Stazione Appaltante conferma che non troveranno applicazione le previsioni di cui sopra in quanto inerenti l’eventuale Nomina a responsabile dell’aggiudicatario. Quesito n 4: Con riferimento alla richiesta di Codesto Ente di fornire documentazione relativa al rapporto di lavoro instaurato con le risorse somministrate (a titolo esemplificativo ma non esaustivo contratto di lavoro, buste paga, etc..) al fine di accertare la regolarità dell’inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata, si chiede a Codesta Stazione Appaltante che la suddetta documentazione potrà essere fornita, nel rispetto della normativa in materia di privacy e data protection oscurata nei dati particolari e non necessari, ciò al fine di ridurre al minimo il flusso di informazioni effettivamente necessarie, evitando che siano trattati dati superflui ed eccessivi. Quesito n. 5: Con riferimento alla previsione di cui all'art. ART. 1B – OBBLIGHI DELL'AGENZIA AFFIDATARIA del capitolato di gara, commi 7 e 8 si chiede di precisare la responsabilità degli oneri in materia di formazione sulla sicurezza, parte generale e specifica. Considerato che con il contratto di somministrazione, il lavoratore ai sensi dell'art. 34, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015 è computato nell'organico dell’Utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d’igiene e sicurezza sul lavoro e che ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/15 tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell’utilizzatore/datore di lavoro si chiede conferma che anche la formazione generale e specifica siano oneri a carico dell'azienda utilizzatrice, anche in un'ottica di maggior tutela per codesto ente, unico soggetto in grado di conoscere nello specifico gli effettivi livelli di rischio della mansione svolta e di conseguenza garantire il rispetto della compliance in materia formativa. Si chiede inoltre di confermare che anche l'addestramento, in quanto complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro che ai sensi dell'art. 37 co. 5 D.lgs. 81/08 «viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro» , sia onere in capo a Codesta Amministrazione.Nella denegata ipotesi di conferma degli oneri formativi in capo all'aggiudicatario, al fine di garantire la compliance formativa si chiede di confermare che, in caso di aggiudicazione, Codesto Ente invierà nei termini concordati con l'aggiudicatario, le seguenti documentazione/informazioni:a) Livello di rischio della formazioneb) Contenuti formativic) DVR (Documento di Valutazione dei rischi ex D.Lgs. n.81/2008 es.m.i.) attinente le attività oggetto della garad) Piano di gestione delle emergenze (ex DM 10/03/1998 e sm.i.)e) Mansioni, Job Description (descrizione della mansione), descrizione delle attività svolte;e che in caso di mancata consegna, troverà automatica applicazione la delega di cui all'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/15 e, pertanto l'obbligo formativo sarà da considerarsi in capo a Codesto ente utilizzatore. Quesito n. 6: Con riferimento alla previsione di cui all'art. 1B comma 12 del Capitolato di gara si precisa che, in considerazione della previsione di cui all'art. 30 D. Lgs. 81/15 (Il contratto di somministrazione di lavoro e' il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o piu' lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attivita' nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.) sarà onere dell'azienda utilizzatrice vigilare sul rispetto da parte dei lavoratori somministrati del “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”. Quesito n. 7: Con specifico riferimento alle risorse interessate dalla clausola sociale, si chiede di conoscere se le stesse siano già in possesso della necessaria formazione salute e sicurezza e dei relativi attestati; Questito n. 8: Si chiede a Codesta Amministrazione di poter conoscere lo specifico tasso di assenteismo dei lavoratori somministrati; Quesito n. 9: Con riferimento alla chiamata n. 7 dell'offerta tecnica, Esperienza, (Esperienza nella somministrazione del profilo oggetto dell'appalto: indicare per gli ultimi 3 anni (2019-2020- 2021) solari il numero di operatori somministrati suddivisi per: anno/oggetto del contratto CIG /committente Devono essere indicati unicamente gli operatori con il profilo di ausiliario/collaboratore scolastico/esecutore educativo assegnati a Nidi e Scuole d'infanzia) si chiede di conoscere quali criteri di valutazione e metodo di comparazione saranno utilizzati dalla commissione al fine dell'attribuzione dei 5 punti discrezionali.
Risposta :
Risposte a richieste di chiarimento n. 9
Risposta n. 1
Si rimanda alla risposta n.3 in Risposte a richieste di chiarimento 4 pubblicata in SATER.
Risposta n. 2
In riferimento a quanto riportato all'art. ART. 4A comma 7 lettera K) Assicurazione di responsabilità civile per danni causati a terzi ed all’utilizzatore si precisa che la polizza assicurativa RCT, di cui all'art. 13A del Capitolato Speciale d'Appalto, deve intendersi riferita al solo personale che opera alle dipendenze dell'Agenzia e non anche al personale dipendente messo a disposizione dell'Amministrazione utilizzatrice. L'Agenzia affidataria è, altresì, tenuta a contrarre e produrre, prima della stipula del contratto, la polizza assicurativa per la garanzia responsabilità civile verso i prestatori di lavoro cd. RCO, di cui al medesimo art. 13A del CSA, per tutto il personale dipendente dell'Agenzia, ivi compreso il personale messo a disposizione dell'Amministrazione.
Risposta n. 3
Si rimanda alla risposta 2 in Risposte a richieste di chiarimento 6 pubblicata in SATER.
Risposta n. 4
Si evidenzia che quanto richiesto rientra nell'ambito di verifica in corso di esecuzione del contratto propria del committente, dunque, il trattamento dati in questo contesto è lecito e riconosciuto dalla legge. Tuttavia, in accordo con il committente, se si ravvisano le condizioni, i dati ritenuti non necessari potranno essere oscurati.
Risposta n. 5
Si rimanda alla risposta n.3 in Risposte a richieste di chiarimento n. 4 pubblicata in SATER.
Risposta n. 6
Si rimanda a quanto disposto all'art. 10B, comma 4
“Gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento del Comune di Modena, approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 601 dell'11/12/2013 e successive modificazioni a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001, si estendono ai lavoratori somministrati. L'Agenzia, pertanto, si impegna a fornire il Codice di comportamento ad ogni addetto, prima di avviarlo ai servizi del presente appalto e a far applicare ai propri dipendenti gli obblighi ivi previsti, con particolare riguardo alle norme relative all'accettazione di regali, compensi o altre utilità, agli obblighi di astensione dal prendere decisioni o svolgere attività in situazione di conflitto anche potenziali di interessi personali, del coniuge, dei conviventi, dei parenti affini entro il secondo grado.”
Risposta n. 7
Si conferma che le risorse interessate dalla clausola sociale sono formate e in possesso degli attestati.
Risposta n. 8
Il tasso di assenteismo del personale esecutore educativo somministrato risulta il seguente:
2019 – 8,255603%
2020 – 6,116121%
2021 – 8,402678%
Risposta n. 9
Si conferma che il criterio di valutazione 7 dell'offerta tecnica, elencato nella tabella con la relativa ripartizione dei punteggi del Disciplinare di gara, è da intendersi come criterio discrezionale. Esso sarà valutato dalla Commissione tenedo conto di quanto indicato dal concorrente nell'offerta tecnica.