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Dati del bando

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MINUTA MANUTENZIONE EDILE, IDRAULICO E SPURGHI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ O IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AVENTI SEDE NEL TERRITORIO REGIONALE, NONCHÉ LORO CONSORZI E ASSOCIAZIONI, OLTRE A ENTI PUBBLICI DI CARATTERE NON ECONOMICO A ESSI EQUIPARATI QUANTO ALLA NORMATIVA DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, PER UN PERIODO DI VENTIQUATTRO MESI, SUDDIVISA IN TRE LOTTI FUNZIONALI (TERRITORIALI). CIG LOTTO 1: 9294245D98 CIG LOTTO 2: 92944685A1 CIG LOTTO 3: 9294497D8D
Ente appaltanteCITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
Stato proceduraChiuso
Importo appalto22.660.000,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema01/07/2022
Termine richiesta chiarimenti23/07/2022 10:00
Termine presentazione delle offerte02/08/2022 10:00
Apertura busta amministrativa02/08/2022 14:00
Data chiusura procedura21/09/2022
Requisiti di sostenibilità ambientalesi

Il servizio è stato progettato tenendo conto, per quanto compatibili, delle prescrizioni relative all’oggetto dell’appalto, alla selezione dei candidati, alle specifiche tecniche ed alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui all'art. 34 del Codice, come previsti nel Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora MITE) in data 11 ottobre 2017 (in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017)

Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Monari Francesca

telefono: 0516598628

Gaetta Giada

telefono: 0516598713

Prandstraller Lisa

telefono: 0516598140

Sichetti Francesco

telefono: 0516598115

Astorri Irene

telefono: 0516598725

Saletti Stefano

telefono: 0516598586

Tisi Maria Teresa

telefono: 0516598054

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1Amministrazioni/Enti aventi sede nella provincia di Bologna, Ferrara e Modena

CIG: 9294245D98

Lotto 2Amministrazioni/Enti aventi sede nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini

CIG: 92944685A1

Lotto 3Amministrazioni/Enti aventi sede nelle province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza

CIG: 9294497D8D

Chiarimenti

Chiarimento PI193830-22

Ultimo aggiornamento: 22/07/2022 16:44

Domanda : In riferimento a quanto indicato all’art. 25 CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE del Disciplinare, viene anche richiesto: “all’operatore economico che esegue le attività di spurghi di essere iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali almeno nella categoria 4, classe F del D.M. 120/2014” Si chiede conferma che, come indicato nell’art. 7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ sia richiesta soltanto “Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per l'attività di trasporto dei propri rifiuti da parte del produttore iniziale (ex conto proprio) ex art. 212, comma 8, del D.lgs. 152/2006 che inquadra l’Impresa nella categoria 2-bis del D.M. 120/2014 (articolo 8, comma 1, lettera b), relativamente all’esecuzione del servizio di manutenzione edile” e che pertanto la richiesta della categoria 4 non sia da considerare in quanto trattasi di refuso. Si chiede inoltre conferma che l'iscrizione all'ANGA in cat. 2-bis richiesta all’art. 25 all'operatore economico che esegue le attività di manutenzione idraulico e spurghi (non solo all'esecutore della manutenzione edile, come richiesto invece all'art. 7.1) sia da considerarsi anch'esso un refuso e che quindi la stessa sia richiesta soltanto per la manutenzione edile.

Risposta :

Relativamente alle condizioni di esecuzione di cui al paragrafo 25 del disciplinare (non requisiti di idoneità necessari per la partecipazione alla gara) si conferma che l’operatore economico che esegue le attività di spurghi deve essere iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali almeno nella categoria 4, classe F del D.M. 120/2014, in quanto trattasi di rifiuti speciali.

Si conferma, altresì, che l’operatore economico che produce rifiuti derivanti dallo svolgimento di attività manutentive in genere (compresa la manutenzione idraulica) deve essere in possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 2-bis del D.M. 120/2014.


Chiarimento PI193761-22

Ultimo aggiornamento: 22/07/2022 16:42

Domanda : In riferimento all’Allegato 3 al Capitolato Tabelle V ed in particolare alla voce VA15 relativa alle linee vita si chiede conferma che le nuove installazioni siano da preventivare a parte qualora a seguito delle ispezioni ne venisse riscontrata la necessità e non siano comprese nel canone.

Risposta :

La lettura del combinato disposto della tabella V voce VA15 e dell’art. 20 comma 5 del Capitolato rende evidente che tutte le attività per garantire la fruizione di linee di vita, passerelle, andatoie, scale per l’accesso in sicurezza a coperti e sottotetti sono ricomprese nel canone, ivi comprese le nuove installazioni/integrazioni dell’esistente.


Chiarimento PI193085-22

Ultimo aggiornamento: 21/07/2022 16:29

Domanda : Riguardo alle attività relative agli approntamenti di sicurezza per i lavori in quota nella Relazione Illustrativa art. 5 – comma 1 si richiede il completamento delle attività entro 90 giorni naturali e consecutivi dall’attivazione dell’OF mentre nel Capitolato Tecnico Prestazionale art. 20 – pag. 19, punto 5, viene richiesto di dichiarare l’avvenuto completamento delle attività entro 120 giorni naturali e consecutivi dal verbale di presa in consegna. Si chiede di confermare che la tempistica richiesta nella Relazione Illustrativa sia un refuso e che il riferimento temporale è quello richiesto all’art. 20 – punto 5 del Capitolato Prestazionale.

Risposta :

Si conferma che si tratta di un refuso, presente sia in Relazione illustrativa art. 5 comma 1, che in Capitolato tecnico prestazionale all’art. 20.1.8 comma 2 (primo punto elenco), e che il completamento delle attività deve essere dichiarato entro 120 giorni dal verbale di presa in consegna, come correttamente indicato all’art. 20 comma 5 del Capitolato.

La data del verbale di presa in consegna coincide con quella di cui all’art. 7 comma 3 del Capitolato.


Chiarimento PI191952-22

Ultimo aggiornamento: 21/07/2022 14:52

Domanda : Si chiede di indicare, suddivisi per ogni Lotto, gli importi delle tre tipologie di Servizio previsti per la presente procedura. A pagina 13 del Disciplinare di Gara è presente una tabella con alcuni importi, che però sembrano fare riferimento ai singoli Lotti e non ai Singoli servizi; pertanto, si chiede anche conferma della correttezza della nostra interpretazione. In mancanza di tale indicazione, risulta possibile definire una suddivisione delle quote di partecipazione, ad esempio in RTI, solo per Lotti (e quindi geograficamente), ma non per tipologia di Servizi offerti.

Risposta :

Come sinteticamente descritto in relazione illustrativa, viene messo a bando un servizio unico (e non tre tipologie di servizio) che gli Enti possono acquistare con due diverse modalità alternative: il servizio “Minuta manutenzione edile” o il servizio completo “Minuta manutenzione edile, idraulico e spurghi”. Trattandosi, come noto, di procedura a perimetro indefinito, in analogia con la modalità comunemente adottata dai Soggetti aggregatori per gare analoghe, la Stazione appaltante ha individuato come prevalente il servizio minimo che gli Enti contraenti devono acquistare per aderire alla convenzione, e come secondari gli ulteriori servizi (idraulico e spurghi) opzionali, in quanto la prevalenza del primo rispetto agli altri è l’unico dato noto. La definizione delle quote di partecipazione dovrà, pertanto, essere frutto di valutazioni che rientrano nell’organizzazione d’impresa.


Chiarimento PI190873-22

Ultimo aggiornamento: 20/07/2022 11:54

Domanda : Premesso la che presente procedura è finalizzata all’aggiudicazione di una convenzione comprendente diverse tipologie di lavori e servizi da eseguirsi in ambiti territoriali con esigenze differenti e che lo studio di tutte le attività e dei territori coinvolti prevedono tempistiche adeguate chiediamo una proroga di gg. 30 (diconsi giorni trenta) dei relativi termini di presentazione al fine di consentire una puntuale ed accurata formulazione dell’offerta sia tecnica che economica.

Risposta :

La proroga dei termini di presentazione delle offerte non è compatibile con gli auspicabili tempi di attivazione delle convenzioni, al fine di evitare o comunque ridurre al minimo la soluzione di continuità della copertura del servizio di minuta manutenzione edile, obiettivo in funzione del quale è stata programmata l’attività del Soggetto aggregatore pubblicata sull’apposito portale. E ciò alla luce dell’improrogabile scadenza al 28/10 della convenzione in essere.


Chiarimento PI190335-22

Ultimo aggiornamento: 20/07/2022 11:51

Domanda : Con la presente chiede una proroga di 30 (trenta) giorni dei termini fissati per la presentazione delle relative offerte al fine di consentire una più attenta predisposizione dell’offerta stessa.

Risposta :

La proroga dei termini di presentazione delle offerte non è compatibile con gli auspicabili tempi di attivazione delle convenzioni, al fine di evitare o comunque ridurre al minimo la soluzione di continuità della copertura del servizio di minuta manutenzione edile, obiettivo in funzione del quale è stata programmata l’attività del Soggetto aggregatore pubblicata sull’apposito portale. E ciò alla luce dell’improrogabile scadenza al 28/10 della convenzione in essere.


Chiarimento PI189480-22

Ultimo aggiornamento: 19/07/2022 11:31

Domanda : Con riferimento alla redazione dell'offerta tecnica, par. 17.3 del Disciplinare di Gara, pag. 47, siamo a richiedere di definire il concetto di "cartella A4". N. 10 cartelle formato A4 (criterio 1) e n. 4 cartelle formato A4 (criterio 3) sono intese come facciate a video solo fronte oppure come pagine scritte in fronte e retro? Si chiede se le copertine e gli indici delle relazioni possono essere escluse dal conteggio delle pagine. Si chiede infine se la cartella A4 possa essere considerata anche in formato orizzontale.

Risposta :

Come previsto al paragrafo 15 del disciplinare di gara: “Il termine “cartella” deve essere inteso in modo tecnico come corrispondente a una facciata di dimensioni A4: l'eventuale copertina e indice non sono da considerarsi all'interno del numero massimo di cartelle consentite.”

Il disciplinare di gara non prevede restrizioni circa l’orientamento delle cartelle.


Chiarimento PI185756-22

Ultimo aggiornamento: 18/07/2022 12:41

Domanda : Siamo a chiedere se, in caso di partecipazione di consorzio stabile, il requisito di cui all'art. 7.3.4 (Certificazione SA8000) possa intendersi soddisfatto qualora posseduto solo dal consorzio anche nel caso in cui il consorzio stesso mutui tale certificazione da consorziato non indicato quale esecutore

Risposta :

Ai sensi del paragrafo 7.5 del Disciplinare, per i consorzi stabili il requisito di cui all'art. 7.3.4 deve essere posseduto, oltre che dal consorzio, anche dalle consorziate indicate come esecutrici.

Il Consorzio non può mutuare la certificazione da un’altra consorziata non indicata quale esecutrice, stante la diversa disciplina di qualificazione dei consorzi stabili con riferimento al possesso di certificazioni rispetto ai requisiti di capacità tecnico-professionale.


Chiarimento PI185212-22

Ultimo aggiornamento: 18/07/2022 12:37

Domanda : Premesso che il disciplinare di gara prevede: punto 7.3.3) “Possesso di una valutazione di conformità, in corso di validità, delle proprie misure di gestione ambientale al sistema EMAS – Regolamento (CE) n. 1221/2009 o alla norma UNI EN ISO 14001:2015 o equivalente nel settore delle attività di manutenzione edile.” ; punto 7.3.4) “Possesso della certificazione SA8000:2014 o equivalente nel settore delle attività di manutenzione edile”. punto “7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI” I requisiti relativi alle certificazioni di cui ai precedenti punti 7.3.3 e 7.3.4 sono attestati e verificati in relazione: a) al consorzio e alle singole imprese consorziate indicate quali esecutrici; b) al solo consorzio il cui ambito di certificazione del sistema gestionale include la verifica che l’erogazione dei servizi da parte delle imprese consorziate indicate quali esecutrici rispettino i requisiti delle norme coperte da certificazione; c) alle imprese consorziate indicate come esecutrici in caso di certificazioni specificamente correlate alla attività oggetto dell’appalto. In caso di partecipazione alla gara come Consorzio Stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice, si chiede conferma che, la previsione di cui alla lettera a) sia da leggersi nel senso che il requisito debba essere posseduto dal consorzio, solo qualora esecutore in proprio, altrimenti solo dalle imprese consorziate indicate come esecutrici delle attività di manutenzione edile.

Risposta : Ai sensi del paragrafo 7.5 del Disciplinare, per i consorzi stabili i requisiti di cui ai punti 7.3.3 e 7.3.4 devono essere posseduti sia dal consorzio, anche qualora non diretto esecutore dell’appalto, che dalle consorziate indicate come esecutrici.

Chiarimento PI185149-22

Ultimo aggiornamento: 13/07/2022 14:39

Domanda : Con riferimento al presente appalto, chiediamo se il sopralluogo è obbligatorio. Se si, potreste indicarci il termine ultimo per la richiesta?

Risposta :

Trattandosi di gara "a perimetro non definito" bandita da Soggetto aggregatore, non sono allo stato conosciuti, per nessuno dei tre lotti, gli Enti/Amministrazioni che, nel periodo di vigenza, aderiranno alla convenzione. Conseguentemente, non è possibile effettuare, in fase di gara, alcun sopralluogo.


Chiarimento PI178951-22

Ultimo aggiornamento: 08/07/2022 10:13

Domanda : Con riferimento al presente appalto, formuliamo le seguenti richieste di chiarimento: 1. Si chiede conferma che in caso di partecipazione di un Consorzio di cui all’art.45, comma 2, lettera b) del Codice degli Appalti, il requisito di cui al paragrafo 7.1.3 del Disciplinare di gara, ovvero l’Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 2-bis del D.M. 120/2014, (articolo 8, comma 1, lettera b), relativamente all’esecuzione del servizio di manutenzione edile, debba essere posseduto e pertanto dichiarato dalla/e sola/e impresa/e esecutrice del servizio in quanto il suddetto Consorzio per natura ha una struttura prettamente amministrativa-commerciale-tecnica e non svolge direttamente le attività; 2. In relazione ai requisiti di cui al paragrafo 7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE del Disciplinare di gara, si chiede conferma che per “ultimi tre anni antecedenti alla pubblicazione del presente disciplinare” si debbano intendere gli anni 2019-2020-2021.

Risposta :

1. Si conferma che il requisito di cui al paragrafo 7.1.3 del Disciplinare di gara deve essere posseduto dal consorzio, solo se esecutore in proprio, e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici delle attività di manutenzione edile.

2. Il triennio antecedente deve essere calcolato a ritroso dalla data di pubblicazione del bando: pertanto è da considerarsi utile il periodo intercorrente tra il 01-07-2019 e il 30-06-2022.

Chiarimento PI178692-22

Ultimo aggiornamento: 08/07/2022 10:04

Domanda : In riferimento alla procedura in oggetto, siamo a porre il seguente quesito relativo a quanto richiesto al punto 10 del disciplinare di gara, CONSIDERATO CHE al suddetto punto 10 del disciplinare viene chiesta garanzia provvisora pari al 2% ma gli importi indicati corrispondono all'1% dei prezzi base di ciascun lotto CHIEDE: 1. la garanzia provvisoria deve essere pari al 2% o all'1% 2. la garanzia provvisoria deve essere calcolata sul prezzo a base di gara soggetto a ribasso (es. lotto 1 € 10.000.000,00) o sull'importo complessivo del lotto per cui si partecipa (es. lotto 1 €10.300.000,00). 3. di confermare la possibilità di presentare una sola garanzia provvisoria se si partecipa a più lotti di importo pari alla somma degli importi dei i lotti per cui si partecipa.

Risposta :

Si conferma che la garanzia è correttamente indicata al paragrafo 10 del disciplinare nella misura del 2%, calcolato e da calcolarsi sull’importo a base di gara di ciascun lotto al netto quindi dell’opzione di rinnovo (L1 € 5.000.000,00, L2 € 4.000.000,00 e L3 € 2.000.000,00), ai sensi del combinato disposto dell’art. 93 del Codice e del par.10 del Disciplinare di Gara stesso.

Nel caso di partecipazione a più di un lotto, detta percentuale è calcolata sulla base della somma degli importi a base di gara dei lotti ai quali si intende partecipare, ed è pertanto possibile presentare un’unica garanzia provvisoria per l’importo complessivo.


Chiarimento PI178438-22

Ultimo aggiornamento: 08/07/2022 10:01

Domanda : In riferimento alla procedura, per i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) D.lgs. 50/2016, siamo a porre il seguente quesito in riferimento a quanto richiesto all’art. 7.1.3 iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali (punto 7 del disciplinare di gara), CONSIDERATO CHE • l’art. 47 c. 1 del succitato D.Lgs. 50/2016 prevede che il possesso dei requisiti relativi alle attrezzature e mezzi d’opera, nonché all’organico possano essere posseduti dalle singole imprese consorziate; SI CHIEDE di confermare che il possesso dei predetti requisiti possa essere dimostrato unicamente in capo al socio esecutore indicato.

Risposta :

L’art. 47, comma 1, non è rilevante nel caso di specie, in quanto riguarda i requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico professionali, non i requisiti di idoneità, quale è quello dell'iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al paragrafo 7.1.3.

Tuttavia, lo specifico punto del par. 7.5 del disciplinare è da leggersi nel senso che il requisito debba essere posseduto dal consorzio, solo qualora esecutore in proprio, e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici delle attività di manutenzione edile.


Chiarimento PI175809-22

Ultimo aggiornamento: 08/07/2022 09:54

Domanda : Buongiorno, relativamente al requisito do capacità tecnica e professionale 7.3 pag. 20 del “Disciplinare di gara”, siamo a richiedere conferma di poter utilizzare a comprova i seguenti servizi svolti nel periodo richiesto:..omissis..

Risposta : Si specifica che relativamente ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 7.3 del Disciplinare di gara, sono da considerarsi quali servizi analoghi solamente prestazioni che siano qualificate quali appalti di servizi e che tali risultino dalla documentazione a comprova. Eventuali appalti di lavori NON saranno presi in considerazione dalla stazione appaltante.

Ultimo aggiornamento: 24-11-2022, 14:22