Domanda : Spett.le Ente, in merito alla procedura “SERVIZIO DI INFORMAZIONE, PROMOZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA DEL COMUNE DI LANGHIRANO CIG 9297622066” rileviamo quanto segue. Al punto 2 della griglia di valutazione dell’offerta tecnica, pag. 2 All. C “DISCIPLINARE PRESTAZIONALE CRITERI PREMIALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE”, viene prevista l’attribuzione di un punteggio (punteggio massimo 30) in relazione alla “CAPACITÀ DI AGGREGAZIONE DI FORNITORI DEL SERVIZIO TURISTICO. LIVELLO DI APERTURA A TUTTI GLI INTERLOCUTORI. Si valuteranno le proposte tese a creare stabili rapporti di collaborazione con gli attori locali (associazioni, enti, istituzioni, servizi commerciali, ecc.), per la realizzazione di attività condivise di informazione, promozione e/o accoglienza rivolte ai turisti in visita al territorio (es. organizzazione manifestazioni specifiche, attivazione card degli operatori locali con annessa scontistica o benefit sostitutivi, realizzazione “marchio di qualità” da assegnare agli operatori che garantiscono determinati standard nell’erogazione dei servizi turistici, ecc.). Per ogni progetto dovranno essere specificati: - titolo e descrizione del progetto - finalità e obiettivi - target di riferimento - tipologia e numero degli attori coinvolti - modalità di coinvolgimento degli attori locali - modalità di realizzazione del progetto - cronoprogramma dettagliato - piano economico-finanziario (costi / copertura) - analisi dei risultati. Il punteggio verrà attribuito ad insindacabile valutazione della Commissione giudicatrice, in base all’idoneità dei progetti proposti ed alla copertura finanziaria resa disponibile dal proponente. Verrà attribuito massimo punteggio ai progetti corredati da copertura finanziaria certa, ovvero per i quali vengano individuate fin da subito fonti di finanziamento sicure, non subordinate al verificarsi di particolari condizioni (ottenimento sponsorizzazioni, contributi, ecc.) e, come tali, certamente attivabili in caso di aggiudicazione.” Tale criterio valutativo risulta chiaramente affetto da vizi di manifesta illogicità irrazionalità irragionevolezza e arbitrarietà. E’ evidente infatti che, l’attribuzione del massimo punteggio a progetti corredati da copertura finanziaria certa e sicura e come tali certamente attivabili in caso di aggiudicazione, implica la creazione di stabili rapporti e di collaborazione già in una fase precedente rispetto non solo alla aggiudicazione ma alla stessa partecipazione al bando di gara. Tale attività comporta inoltre l’instaurazione di relazioni preesistenti e avulse dall’oggetto della gara. Evidenziamo infatti che in capitolato non c’è alcuna traccia di questa attività, e proprio per tale motivo tale criterio valutativo risulta del tutto illogico e sconnesso con l’oggetto della prestazione da affidarsi. Non può infatti ritenersi che ciò possa valorizzare gli elementi qualitativi dell'offerta o garantire un confronto concorrenziale effettivo sul profilo tecnico (come previsto dall’art. 95 del d.lgs.50/2016), proprio in quanto non previsto da capitolato. Considerato quanto sopra, tale previsione è in realtà unicamente diretta a determinare l’applicazione di un criterio di premialità a favore di una o più realtà del territorio che hanno già in essere questo tipo di relazione anche economica con il territorio stesso introducendo un criterio di territorialità esplicitamente vietato dalla normativa vigente. Si rileva inoltre la totale irragionevolezza e arbitrarietà del criterio valutativo anche per quanto riguarda l’attribuzione di un punteggio massimo di 30 punti (sul totale attribuibile alla offerta tecnica di punti 80) indice della totale assenza di garanzia di tutela dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento perseguiti dalla normativa vigente. Nella concreta fattispecie, infatti, i criteri valutativi diretti a valorizzare gli elementi qualitativi dell'offerta e individuare i criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici, ai sensi dell’art. l’art. 95 co. 10 bis d.lgs. 50/2016, quali, ad esempio, le caratteristiche generali del servizio offerto (30 punti), con particolare riguardo ai parametri di qualità ed economicità, la realizzazione di materiale info promozionale, l’esperienza nella gestione dei servizi analoghi (20 punti) (elementi soggettivi ma in grado di valorizzare, nei limiti di punteggio, l’offerta) tendono a passare in secondo piano con una incidenza minima sul punteggio complessivo. Considerato quanto sopra esposto, conformemente al dettato della giurisprudenza costante in merito, si richiede a codesta Spettabile Stazione Appaltante di procedere ad una revisione della griglia di valutazione dell’offerta tecnica con revisione del parametro oggetto della presente segnalazione al fine di permettere la partecipazione alla gara di operatori del settore qualificati. Ciò al fine di evitare inutile dispendio di risorse economiche pubbliche dovuto all’eventuale impugnazione del bando dinnanzi all’autorità giudiziaria competente. Itur si riserva di presentare formale segnalazione all’Anac per irregolarità e criticità riscontrate nel presente bando al fine di rimuovere gli atti illegittimi ed adottare una procedura conforme alla normativa vigente, con conseguente possibile applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla disciplina applicabile in materia.
Risposta :
Seppure quanto trasmesso non abbia la forma di quesito, si ritiene di dare una risposta puntuale a quanto osservato (riportato in corsivo).
Al punto 2 della griglia di valutazione dell’offerta tecnica, pag. 2 All. C “DISCIPLINARE PRESTAZIONALE CRITERI PREMIALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE”, viene prevista l’attribuzione di un punteggio (punteggio massimo 30) in relazione alla “CAPACITÀ DI AGGREGAZIONE DI FORNITORI DEL SERVIZIO TURISTICO. LIVELLO DI APERTURA A TUTTI GLI INTERLOCUTORI. Si valuteranno le proposte tese a creare stabili rapporti di collaborazione con gli attori locali (associazioni, enti, istituzioni, servizi commerciali, ecc.), per la realizzazione di attività condivise di informazione, promozione e/o accoglienza rivolte ai turisti in visita al territorio (es. organizzazione manifestazioni specifiche, attivazione card degli operatori locali con annessa scontistica o benefit sostitutivi, realizzazione “marchio di qualità” da assegnare agli operatori che garantiscono determinati standard nell’erogazione dei servizi turistici, ecc.).
La normativa regionale di riferimento, in particolare la Delibera di Giunta Regionale n. 956/2005 che definisce gli standard minimi e di qualità dei servizi di accoglienza ed informazione turistica, afferma (Allegato G "Contenuti obbligatori rilevanti ai fine della redazione del bando di gara", secondo capitoletto "Caratteristiche del servizio da svolgere") che il servizio di accoglienza e informazione turistica deve essere svolto "promuovendo, incrementando e qualificando lo sviluppo turistico nell'ambito di sua competenza [...]; svolgendo tutte le funzioni attinenti al turismo che sono di interesse anche per le organizzazioni locali pubbliche e private [...]". La creazione di "stabili rapporti di collaborazione con gli attori locali" è funzionale al raggiungimento dell'obiettivo indicato dalla legge. Peraltro, come indicato, la valutazione riguarderà PROPOSTE (e dunque non attività già in essere), frutto magari dell'esperienza maturata dai concorrenti in altre realtà territoriali, al fine di poter "realizzare attività condivise di informazione, promozione e accoglienza rivolte ai turisti in visita al territorio" (compito precipuo dell'ufficio IAT). Le attività indicate tra parentesi hanno un mero carattere esemplificativo e non impediscono la formulazione di proposte differenti..
Per ogni progetto dovranno essere specificati: - titolo e descrizione del progetto - finalità e obiettivi - target di riferimento - tipologia e numero degli attori coinvolti - modalità di coinvolgimento degli attori locali - modalità di realizzazione del progetto - cronoprogramma dettagliato - piano economico-finanziario (costi / copertura) - analisi dei risultati. Il punteggio verrà attribuito ad insindacabile valutazione della Commissione giudicatrice, in base all’idoneità dei progetti proposti ed alla copertura finanziaria resa disponibile dal proponente. Verrà attribuito massimo punteggio ai progetti corredati da copertura finanziaria certa, ovvero per i quali vengano individuate fin da subito fonti di finanziamento sicure, non subordinate al verificarsi di particolari condizioni (ottenimento sponsorizzazioni, contributi, ecc.) e, come tali, certamente attivabili in caso di aggiudicazione.” Tale criterio valutativo risulta chiaramente affetto da vizi di manifesta illogicità irrazionalità irragionevolezza e arbitrarietà.
Si reputa il criterio funzionale alla piena valorizzazione turistica dell'ambito territoriale di competenza dell'ufficio, anche con riferimento alle attività di interesse delle organizzazioni locali pubbliche e private (vedi punto precedente), sia per quanto attiene alla sua dichiarata "arbitrarietà", discendendo come precisato da una previsione di legge. Su quest'ultimo punto, si segnala che nel già richiamato allegato G della delibera regionale n. 956/2005, alla voce "Valutazione dell'offerta" è esplicitamente previsto che il Comune valuti l'offerta sulla base di alcuni criteri tra cui (lettera C dell’allegato G) la "capacità di aggregazione di fornitori del servizio turistico (livello di apertura a tutti gli interlocutori)".
E’ evidente infatti che, l’attribuzione del massimo punteggio a progetti corredati da copertura finanziaria certa e sicura e come tali certamente attivabili in caso di aggiudicazione, implica la creazione di stabili rapporti e di collaborazione già in una fase precedente rispetto non solo alla aggiudicazione ma alla stessa partecipazione al bando di gara.
La creazione di stabili rapporti di collaborazione con gli operatori del territorio è l'obiettivo, non il presupposto, della misura ipotizzata (e infatti si valuteranno le PROPOSTE, non le attività in essere). Cronologicamente si colloca dunque a valle dell'affidamento e non certo a monte. Giova peraltro ricordare che la collaborazione in questione è finalizzata a consentire di "realizzare attività condivise di informazione, promozione e accoglienza rivolte ai turisti in visita al territorio", ovverosia ad offrire ai turisti un ventaglio il più possibile completo e qualificato di offerte turisticamente appetibili. Non si capisce in che modo l'esistenza di rapporti di collaborazione previgenti (certo possibili da parte dell'attuale gestore o di quelli precedenti) garantirebbe una disparità di condizione tra i concorrenti in ordine alla "copertura finanziaria" delle eventuali spese di organizzazione e gestione delle attività proposte. Le misure ipotizzate dai concorrenti riguarderanno il prossimo triennio/quinquennio, potranno comportare costi ma anche no (potrebbero risolversi benissimo in una mera attività di raccolta sistemizzata di informazioni da parte degli operatori locali, nella creazione di pacchetti turistici messi in vendita o semplicemente promossi, ecc.). Qualora però l'offerente intenda candidare proposte onerose (scelta assolutamente discrezionale), la stazione appaltante ritiene necessario sapere se tali proposte avranno una realizzazione certa o se dipenderanno dal verificarsi di condizioni di sostenibilità finanziaria non sicure all'atto della presentazione dell'offerta. E ciò per evitare di aggiudicare la gara in favore di offerte allettanti sulla carta ma puramente teoriche, magari a discapito di offerte realistiche e però meno intriganti.
Tale attività comporta inoltre l’instaurazione di relazioni preesistenti e avulse dall’oggetto della gara.
Vedasi quesito già posto (nessuna necessità di relazioni preesistenti ma la richiesta di progetti che dimostrino la capacità, post gara, di instaurare rapporti virtuosi con gli operatori del territorio - previsione in linea con gli obiettivi e le finalità degli uffici di informazione e accoglienza turistica, secondo quanto specificato nella normativa di riferimento)
Evidenziamo infatti che in capitolato non c’è alcuna traccia di questa attività, e proprio per tale motivo tale criterio valutativo risulta del tutto illogico e sconnesso con l’oggetto della prestazione da affidarsi.
Il capitolato all'articolo 2, primo capitoletto "Disposizioni di carattere generale", richiama le funzioni degli uffici IAT (sopra da me più volte citate: promozione, incrementazione e qualificazione dello sviluppo turistico nell'ambito di appartenenza + svolgimento di tutte le funzioni attinenti al turismo che sono di interesse anche per le organizzazioni locali pubbliche e private). Sempre all'articolo 2, terzo capitoletto "Attività ordinaria", si chiarisce che l'ufficio è chiamato a "reperire, trattare e diffondere ogni informazione turisticamente rilevante, con particolare riferimento alle emergenze turistiche, naturalistiche e culturali, ai monumenti, alle strutture ricettive, ai pubblici esercizi, ai servizi e alle iniziative turistiche, sportive, ricreative, folkloristiche e culturali [..]" + a "partecipare alla promozione e/o alla realizzazione degli eventi organizzati nel Comune" + a "promuovere pacchetti turistici di valorizzazione ed integrazione dell'offerta territoriale". Da ultimo, ancora l'articolo 2, quarto capitoletto "Attività supplementari", prevede che l'affidatario possa "progettare, organizzare e gestire manifestazioni, iniziative ed eventi a carattere enogastronomico, culturale e turistico". Il Capitolato prevede dunque espressamente, e in più punti, che l'affidatario concorra alla valorizzazione dell'offerta turistica locale attraverso la collaborazione con gli attori del territorio e/o mediante l'organizzazione di attività specifiche. E ciò costituisce la premessa nonché la sostanza della richiesta di proposte di "collaborazione con gli attori locali per la realizzazione di attività condivise di informazione, promozione e accoglienza rivolte ai turisti in visita al territorio
Non può infatti ritenersi che ciò possa valorizzare gli elementi qualitativi dell’offerta o garantire un confronto concorrenziale effettivo sul profilo tecnico (come previsto dall’art. 95 del d.lgs.50/2016), proprio in quanto non previsto da capitolato.
Si veda quanto precisato al punto precedente
Considerato quanto sopra, tale previsione è in realtà unicamente diretta a determinare l’applicazione di un criterio di premialità a favore di una o più realtà del territorio che hanno già in essere questo tipo di relazione anche economica con il territorio stesso introducendo un criterio di territorialità esplicitamente vietato dalla normativa vigente.
Come più volte ricordato, e come chiaramente esplicitato nel disciplinare prestazionale, ciò che si intende valorizzare è la PROPOSTA di misure di collaborazione stabile (proattiva) con gli operatori del territorio per adempiere nel miglior modo possibile agli obiettivi che la legge affida al servizio in appalto. L'esperienza maturata dagli operatori che negli anni si sono alternati nella gestione del nostro IAT piò certo costituire un punto di partenza utile agli stessi per la formulazione delle proprie proposte. Ma allo stesso modo, i concorrenti provenienti da altre realtà territoriali possono "sfruttare" l'esperienza maturata altrove e formulare proposte ugualmente, se non più, intriganti. Ovviamente non c'è alcuna volontà di discriminazione tra i potenziali concorrenti su base territoriale.
Si rileva inoltre la totale irragionevolezza e arbitrarietà del criterio valutativo anche per quanto riguarda l’attribuzione di un punteggio massimo di 30 punti (sul totale attribuibile alla offerta tecnica di punti 80) indice della totale assenza di garanzia di tutela dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento perseguiti dalla normativa vigente.
La pesatura dei fattori di valutazione prevede una discrezionalità da parte della stazione appaltante e non si comprende come una diversa valorizzazione di questo criterio assicurerebbe meglio la "tutela dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento perseguiti dalla normativa vigente".
Nella concreta fattispecie, infatti, i criteri valutativi diretti a valorizzare gli elementi qualitativi dell’offerta e individuare i criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici, ai sensi dell’art. l’art. 95 co. 10 bis d.lgs. 50/2016, quali, ad esempio, le caratteristiche generali del servizio offerto (30 punti), con particolare riguardo ai parametri di qualità ed economicità, la realizzazione di materiale info promozionale, l’esperienza nella gestione dei servizi analoghi (20 punti) (elementi soggettivi ma in grado di valorizzare, nei limiti di punteggio, l’offerta) tendono a passare in secondo piano con una incidenza minima sul punteggio complessivo.
Come rilevato dal ricorrente, il criterio "impugnato" pesa per 30 punti su un totale di 80 disponibili. Ve ne sono dunque altri 50 (quasi il doppio) assegnabili in base a criteri valutativi diversi, da quanto sembra non contestati. Per questo non si ritiene acquisibile l'asserzione per cui questi ultimi, quantitativamente più rilevanti del criterio oggetto di rilievo, "passerebbero in secondo piano con una incidenza minima sul punteggio complessivo".