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Dati del bando

BANDO RETTIFICATO - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI – PROGRAMMA DENOMINATO “SICURO, VERDE, E SOCIALE. RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA”. RIQUALIFICAZIONE E CONSOLIDAMENTO DEL FABBRICATO “CORTE DELLE NOCI” PER LA REALIZZAZIONE DI SPAZI DA DESTINARE AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 S.M.I. E DELL’ART. 48 COMMA 5 E SS DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2021 N. 108 DI APPALTO INTEGRATO.
Ente appaltanteUNIONE COLLINE MATILDICHE
Bando rettificato
Stato proceduraChiuso
Importo appalto1.829.438,78 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema15/07/2022
Termine richiesta chiarimenti15/09/2022 12:00
Termine presentazione delle offerte03/10/2022 18:00
Apertura busta amministrativa05/10/2022 16:00
Data chiusura procedura11/11/2022
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Casotti Rita

telefono: 0522590220

Giovannini Davide

telefono: 0522249257

Cig

Lotto 1PNRR-PNC APPALTO INTEGRATO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E CONSOLIDAMENTO DEL FABBRICATO CORTE DELLE NOCI - PNRR/PNC

CIG: 9320773135
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI246012-22

Ultimo aggiornamento: 26/09/2022 13:44

Domanda : si comunica che per mero errore materiale è stato inserito l'allegato 7 criteri tabellari errato.

Risposta : si pubblica l'allegato 7 criteri tabellari corretto

Chiarimento PI224994-22

Ultimo aggiornamento: 21/09/2022 12:13

Domanda : Buongiorno, con rifermento alla procedura in oggetto con la presente si richiede il seguente chiarimento: - nel caso di partecipazione in forma di operatore economico singolo che, ai fini dello svolgimento dei servizi di ingegneria ed architettura da appaltarsi, ricorra all’indicazione esplicita di un soggetto di cui all’art. 46 del D.lgs. n. 50/2016, senza necessità di avvalimento e/o di associazione in RTI con quest’ultimo, si chiede cortese conferma che l’offerta economica e temporale da presentarsi debba essere sottoscritto dal solo operatore economico concorrente e quindi NON anche dal soggetto di cui all’art. 46 del D.lgs. n. 50/2016 indicato per lo svolgimento dei servizi di ingegneria ed architettura. Confidando in un gentile riscontro, l’occasione è gradita per porgere Distinti saluti

Risposta : Si conferma che il soggetto di cui all’art. 46 del D.lgs. n. 50/2016 indicato per lo svolgimento dei servizi di ingegneria ed architettura, non è tenuto a sottoscrivere l’offerta temporale ed economica

Chiarimento PI222871-22

Ultimo aggiornamento: 21/09/2022 12:11

Domanda : Buon pomeriggio, con riferimento alla procedura in oggetto, con la presente si richiedono cortesemente i seguenti chiarimenti. 1) Premesso che il disciplinare di gara riporta: • al punto e) del paragrafo 8.1 che per lo svolgimento dei servizi di architettura ed ingegneria è possibile ricorrere alla “indicazione esplicita, quale incaricato dei servizi predetti, di un operatore economico di cui all'articolo 46 del Codice, senza necessità di avvalimento che di associazione in RTI”, • alla pag. 22 del disciplinare di gara all’interno della sezione denominata “CONCORRENTE CHE INDICHI ALTRI OPERATORI PER I SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA” che “Nel caso di concorrenti che individuino i prestatori dei servizi di architettura ed ingegneria mediante indicazione esplicita di un operatore economico di cui all'art 46 del Codice [paragrafo 8.1 lett b)] si possono definire le seguenti ipotesi: 1. il concorrente indica un singolo operatore economico “ausiliario”: in questo caso l'ausiliario dovrà possedere tutti i requisiti indicati ai precedenti punti lett a), b), c), c-bis), d) ed e); è ammesso l’avvalimento di più ausiliari. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto; in questo caso tutti gli ausiliari devono possedere singolarmente i requisiti di cui ai precedenti punti lett a), b), c), c-bis), c.ter) mentre il concorrente dimostrerà il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti d) ed e) cumulativamente mediante un unico contratto di avvalimento; 2. il concorrente indica un raggruppamento temporaneo di cui all'art 46 comma 1 lett e) del Codice: in questo caso per il possesso dei requisiti si rinvia a quanto previsto al successivo punto “indicazioni per i sub-raggruppamenti temporanei”; In ogni caso i soggetti indicati devono essere in possesso dei requisiti generali di cui al precedente paragrafo 9 e dovrà essere presentata tutta la documentazione richiesta per l'avvalimento (si rinvia a quanto previsto dai successivi paragrafi 12 e 12.1). Quanto sopra esposto ai precedenti punti 1, 2 e 3 si applica anche nel caso in cui il concorrente individui il prestatore dei servizi di architettura ed ingegneria mediante indicazione esplicita di un operatore economico di cui all'art 46 del Codice [paragrafo 8.1 lett e)].” Si chiede cortese conferma che nel caso in cui un operatore economico intende ricorrere alla indicazione esplicita, quale incaricato dei servizi di ingegneria ed architettura, di un operatore economico di cui all’articolo 46 del Codice degli Appalti, e nello specifico di una società di ingegneria, senza ricorrere ad avvalimento e associazione in RTI, quest’ultimo operatore economico non debba presentare alcuna documentazione relativa all’avvalimento, come invece sembrerebbe doversi desumere dall’ultimo periodo della sezione denominata “CONCORRENTE CHE INDICHI ALTRI OPERATORI PER I SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA” riportata alla pag. 22 del disciplinare di gara; 2) Si chiede cortese conferma che l’operatore economico di cui all’articolo 46 del Codice degli Appalti indicato esplicitamente da una Società concorrente, senza necessità né di avvalimento nè di associazione in RTI, non debba generare una propria componente del PASSoe. Confidando in un gentile riscontro, l’occasione è gradita per porgere Distinti saluti

Risposta :

1. In merito al primo quesito, si conferma che, nel caso in cui l’operatore economico intenda ricorrere alla indicazione esplicita (quale incaricato dei servizi di ingegneria e architettura) di un operatore economico di cui all’art. 46 del Codice degli Appalti e nello specifico di una società di ingegneria senza ricorre ad avvalimento e associazione in RTI, non deve presentare alcuna documentazione relativa all’avvalimento. L’inciso in questione si riferisce esclusivamente alla necessità di possedere i requisiti generali e specifici richiesti dalle norme di gara, da attestare con gli appositi modelli a tal fine predisposti.

2. in merito al secondo quesito, l’operatore economico di cui all’art. 46 del codice indicato esplicitamente dalla società concorrente non sarebbe tenuto a generare una propria componente del Passoe, ma si chiede comunque di produrlo ai fini della verifica dei requisiti generali e specifici

Chiarimento PI220734-22

Ultimo aggiornamento: 21/09/2022 12:10

Domanda : Buon pomeriggio, con riferimento alla procedura in oggetto con la presente si chiede cortese conferma che il soggetto garantito da indicare all'interno della garanzia provvisoria da presentarsi a corredo dell'offerta da trasmettere sia la Stazione Unica Appaltante dell’Unione “COLLINE MATILDICHE” – in qualità di Stazione Unica Appaltante, con sede in Piazza Cavicchioni n. 8 - 42020 Albinea (RE) e NON l'Amministrazione Contraente, ovvero il Comune di Quattro Castella – Settore Lavori pubblici Patrimonio Ambiente, con sede in Piazza Dante, 1 - 42020 Quattro Castella (RE). Confidando in un gentile riscontro e ringraziando perla disponibilità, l’occasione è gradita per porgere Distinti saluti

Risposta : Si conferma che il soggetto garantito relativamente alla garanzia provvisoria è l’Unione Colline Matildiche

Ultimo aggiornamento: 06-12-2022, 15:26