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Dati del bando

PROCEDURA DI GARA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA ALL RISKS PROPERTY DEL COMUNE DI PARMA – PERIODO 31.12.2022 (ORE 24,00) – 31.12.2025 (ORE 24,00) CON POSSIBILITA’ DI PROROGA PER ULTERIORI SEI MESI. CIG 9322491AEF
Ente appaltanteCOMUNE DI PARMA
Stato proceduraChiuso
Importo appalto980.000,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema12/08/2022
Termine richiesta chiarimenti12/09/2022 12:00
Termine presentazione delle offerte22/09/2022 12:00
Apertura busta amministrativa23/09/2022 09:30
Data chiusura procedura28/09/2022
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Chiari Massimiliana

telefono: 0521218332

Miranda Angela Stella

telefono: 0521218670

Barani Roberto

telefono: 0521218302

Usai Donata

telefono: 0521031615

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1Polizza All Risks Property per una durata di anni 3 con decorrenza dalle ore 24:00 del 31/12/2022 alle ore 24:00 del 31/12/2025

CIG: 9322491AEF

Chiarimenti

Chiarimento PI231279-22

Ultimo aggiornamento: 14/09/2022 15:46

Domanda : 1. Dal report sinistri fornito risultano dei sinistri aperti ( 02/11/2020, 29/09/2021, 27/01/2022 ) per i quali non è stata però indicata la riserva. Si chiede integrazione di quanto fornito; 2. Con riferimento a quanto riportato nel Disciplinare al disposto O – Nomina Responsabile del Trattamento, ricordando che per pronuncia del Garante sulla Privacy le Compagnie di Assicurazione non possono essere nominate quali Responsabili del Trattamento dati, si chiedono delucidazioni in merito alla richiesta di documentazione; 3. Si chiede indicazione della MUR; 4. Si chiede conferma che l’immobile del Teatro Regio sia compreso tra i fabbricati assicurati; 5. In considerazione di quanto riportato nell’oggetto dell’Assicurazione, nello specifico al seguente periodo “ovunque ubicati, generalmente in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino…” si chiede conferma che la polizza operi esclusivamente per beni immobili posti in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, anche in deroga a quanto previsto in altre parti del Capitolato; 6. Si chiede copia completa della polizza ACER, o quanto meno elenco garanzie concesse con relativo limite di indennizzo, scoperti e franchigie, nonché scadenza della stessa; 7. Con riferimento alla polizza stipulata da ACER si chiede di acquisire la Tabella “Differenza di Limiti”, richiamata al punto a. dell’ Art.2 – Enti e Somme Assicurate; 8. Si chiede conferma di quanto riportato al primo comma dell’Art.1. Variazioni del rischio– Buona Fede; 9. Si chiede conferma che quanto previsto all’ Art.2. Assicurazione presso diversi Assicuratori non debba intendersi operante per i fabbricati in concessione all’ACER; 10. Con riferimento all’ Art.3. Durata del contratto, si chiede conferma che la proroga tecnica di 6 mesi non sia dovuta in caso di cessazione anticipata del contratto; 11. Con riferimento all’ Art.1. Oggetto dell’Assicurazione 4 comma, “Si conviene inoltre che qualora, in conseguenza di eventi non esclusi dall’assicurazione, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali o perdite e deterioramenti in genere ai beni Assicurati, l’Assicurazione coprirà anche tali danni, perdite o deterioramenti” si chiede conferma che debbano intendersi danni materiali conseguenziali; 12. Si chiede conferma che il limite per Differenziale storico – artistico operi nei limiti della garanzia colpita da sinistro; 13. Si chiede conferma che lo stop loss di 80.000.000 sia il massimo indennizzo di polizza fermi i sottolimiti previsti per le singole garanzie; 14. Relativamente alle garanzie eventi atmosferici e eventi socio politici si chiede conferma che i limiti in cifra fissa siano per sinistro annualità assicurativa, in aggregato per tutti i beni assicurati; 15. Con riferimento all’Art.1. Oggetto dell’Assicurazione, “La Surrogazione della Società è inoltre consentita per i danni ascrivibili a Responsabilità Amministrativa dei predetti soggetti entro i limiti in cui la Responsabilità Amministrativa degli stessi sia stata accertata con sentenza definitiva da parte della Corte dei Conti” evidenziamo l’incompatibilità con la copertura fornita. Chiediamo pertanto confermare trattasi di refuso. In caso contrario chiediamo di specificare come opera il disposto; 16. Con riferimento all’Art.2. Esclusioni, relativamente all’ultimo comma “Tutto quanto sopra”, si chiede conferma che lo stesso non operi per i punti a, b, c, g, i, p, q; 17. Rilevando nel testo la presenza di disposizioni analoghe, si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio alla sostituzione integrale dei disposti con le clausole di seguito riportate: CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO “MALATTIE PANDEMICHE EPIDEMICHE” Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per “Malattia pandemica o epidemica”. Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest’ultimo caso, per la gravità abbia comportato l’adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio. Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita. Resta altresì specificatamente convenuto che: • sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell’attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione; • la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza. Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione. Cyber Clause Relativamente alle garanzie prestate dalla presente polizza, rimane in ogni caso escluso qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, a: a) manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, archivi digitali, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione; b) utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari; c) riduzione della funzionalità, disponibilità, funzionamento di hardware, microchip, circuiti integrati o dispositivi simili nelle apparecchiature informatiche o non informatiche; d) trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica); e) computer hacking; f) computer virus o programmi simili (trojan, worm, bombe logiche e codici dannosi in genere, ecc.); g) funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o similari; h) danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi (se conseguenti ad un evento sopraindicato); i) qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto); j) violazione del nuovo regolamento GDPR sulla Privacy, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, e successive modifiche ed integrazioni; salvo che ne derivi un danno di incendio, esplosione o scoppio. Per tale esclusione non hanno valore le condizioni particolari "colpa grave" e "buona fede" che pertanto s’intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione a tali eventi. Per Computer Virus si intende un programma software in grado di riprodursi e installarsi autonomamente, o che può essere installato inavvertitamente dagli utenti, su altri programmi e apparecchiature causando: - modifica dei programmi software e/o; - riduzione o alterazione della funzionalità, riservatezza, integrità, disponibilità di dati e programmi. La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola. MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI La Compagnia dichiara e il Contraente prende atto che la Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di assicurazione. CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità: (i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva (“le Acque”), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l’eccezione delle rotte internazionali; (ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque; (iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi. In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all’assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio. Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR. La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione. 18. Con riferimento all’ 34. Condizionamento d’aria, si chiedono delucidazioni sull’operatività del disposto. In particolare si chiede quali potrebbero essere le apparecchiature elettroniche e relativi programmi, gli archivi e i dati che potrebbero essere danneggiati dal funzionamento difettoso o insufficiente del sistema di climatizzazione centralizzato del fabbricato.

Risposta : 1. In relazione ai sinistri evidenziati si segnala quanto segue:

02/11/2020 aperto senza riserva in quanto in attesa di formale reiezione;
29/09/2021 chiuso senza seguito;
27/01/2022 chiuso senza seguito.
2. Per la peculiarità del servizio svolto, si conferma che l’impresa non assume il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati, bensì resta autonomo titolare. Si specifica che la nomina a Responsabile del trattamento non è vincolante.
3. Si veda la stima trasmessa;
4. Si veda la stima trasmessa;
5. Si rimanda a quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto in merito al fatto che i beni assicurati possano essere ubicati ovunque e all’art. 20 relativo all'estensione territoriale;
6. Si trasmette in allegato la polizza richiesta;
7. Si trasmette in allegato la polizza richiesta;
8. Si conferma quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto;
9. Per quanto riguarda la disciplina dei beni di ACER si rimanda a quanto espressamente previsto nel capitolato all’Art. 2 – Enti e Somme Assicurate e all’art. 18 - Rinuncia alla surrogazione;
10. Si precisa che la proroga tecnica è dovuta anche in caso di cessazione anticipata del contratto qualsiasi sia la causa di cessazione;
11. S
i rimanda a quanto espressamente previsto dal capitolato speciale d'appalto;
12. Si precisa che il limite per Differenziale storico – artistico opera indipendentemente dal limiti della garanzia colpita da sinistro;
13. Si conferma quanto richiesto;
14. Si conferma quanto indicato alla Sezione 5 nella tabella “Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti”;
15. Si tratta di una specifica rispetto alla tematica della surrogazione;
16. Si conferma che l’ultimo comma dell’art. 2 si riferisce a tutte le esclusioni espressamente indicate dalla clausola;
17. Rimandiamo a quanto espressamente previsto dal capitolato, precisando che, salvo quanto indicato nella scheda di offerta tecnica, non potrà essere accettato l’inserimento di clausole non previste dal normativo;
18. Riteniamo che le informazioni fornite siano esaustive e sufficienti ai fini della quotazione del rischio.

Chiarimento PI213274-22

Ultimo aggiornamento: 06/09/2022 14:42

Domanda : Ai sensi dell’art. 16 della L. 1216/1961 (precisazione anche contenuta nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n° 15/E del 2013), i contratti di assicurazione sono esenti dall’imposta di registro e dalla formalità della registrazione, chiediamo conferma del corretto recepimento di tale direttiva e nulla sarà dovuto in tal senso nel momento della sottoscrizione della polizza da parte della Compagnia.

Risposta :

Si conferma quanto previsto dalla lex specialis, ossia che sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro ex art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e quelle afferenti al versamento dell’imposta di bollo così come disciplinato dal D.P.R. n. 642/1972.


Chiarimento PI221638-22

Ultimo aggiornamento: 30/08/2022 16:14

Domanda : Con la presente siamo gentilmente a richiedervi: - capitolato - sinistri ultimi 5 anni - elenco fabbricati con relativa ubicazione, valore da assicurare e/o mq - assicuratore e premio lordo in corso

Risposta :

In merito a quanto da voi richiesto vi specifichiamo quanto segue:

- Il Capitolato e la statistica sinistri sono disponibili fra la documentazione di gara pubblicata sia sulla piattaforma SATER sia sul profilo del committente;

-L'Assicuratore in corso: Sace BT con sede Legale e Direzione Generale in Piazza Poli, 42 - 00187 - Roma (RM) - P.IVA 08040071006;

-Il premio annuo lordo in corso: € 205.431,86.

Per quanto riguarda i dati afferenti a "elenco fabbricati con relativa ubicazione, valore da assicurare e/o mq", verrà trasmesso a mezzo pec il documento di stima definitiva.

Chiarimento PI213271-22

Ultimo aggiornamento: 22/08/2022 11:49

Domanda : Si richiede attuale assicuratore, attuale premio annuo lordo in corso e principali differenze tra il normativo in essere e i capitolati andati a gara.

Risposta :

In merito a quanto da voi richiesto vi specifichiamo quanto segue:

-Assicuratore in corso: Sace BT;

-Premio annuo lordo in corso: € 205.431,86;

-Principali differenze tra il normativo in essere e i capitolati andati a gara: per la quotazione del rischio, si prega di fare riferimento al capitolato pubblicato.

Chiarimento PI213273-22

Ultimo aggiornamento: 22/08/2022 11:47

Domanda : Prendendo atto del documento pubblicato in merito ai sinistri richiediamo la statistica relativa alla gara in oggetto (almeno 5 anni di osservazione) con il dettaglio status (aperto, chiuso, riserva) e l'ammontare dell'eventuale risarcimento. Periodo di osservazione almeno fino al 31/07/2022. Se possibile in formato xlxs. Nel documento messo a disposizione non si evince il periodo di osservazione.

Risposta :

In merito a quanto richiesto, vi specifichiamo che il periodo di osservazione della statistica sinistri pubblicata è dal 31.12.2016 al 01.05.2022.

Pertanto vi confermiamo che sono presenti le ultime 5 annualità complete (2017/ 2018/ 2019/ 2020/ 2021) come periodo di osservazione.

Chiarimento PI213275-22

Ultimo aggiornamento: 18/08/2022 12:02

Domanda : In forza all’Art 32 comma 14 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) che permette la sottoscrizione del contratto mediante scrittura privata anche tramite posta elettronica certificata, equiparando quest’ultima all’atto pubblico, chiediamo se sia possibile sottoscrivere il contratto tramite scrittura privata.

Risposta :

Si precisa che la circolare del Comune di Parma prot. n. 198403/11/9.18 del 20/10/2019, avente ad oggetto: “Forma di stipulazione dei contratti”, prescrive che i contratti per l’affidamento di beni e servizi di importo superiore alla soglia comunitaria debbano essere stipulati nella forma dell’atto pubblico amministrativo, così come indicato nel disciplinare relativo alla procedura in oggetto.


Chiarimento PI212720-22

Ultimo aggiornamento: 17/08/2022 10:10

Domanda : Si richiede l'invio degli allegati 1-3-5-7-8-9 in formato semplice PDF, in quanto non risultano altrimenti leggibili.

Risposta : Si forniscono gli allegati richiesti in formato PDF.

Ultimo aggiornamento: 05-10-2022, 11:50