Domanda : Spett.le Ente, Premesso che - Con determina a contrarre n. 2306 del 26.09.2022, l’AUSL di Bologna deliberava di affidare la seguente fornitura in service quadriennale, divisa in cinque lotti: “Conclusione di un accordo quadro con operatore economico per la fornitura di microinfusori portatili e sistemi di monitoraggio in continuo per la terapia del diabete mellito di tipo 1 e tipo 2 insulina-trattato e relativo materiale di consumo e accessori, per pazienti adulti e pediatrici, occorrenti all’Azienda Usl di Bologna, all’Azienda Usl di Ferrara e all’Azienda Usl di Imola”. - La procedura di cui al punto precedente preveva l’affidamento ad un operatore economico mediante applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 44, 52, 58, 60 e 95 del Codice - Tra i requisti richiesti ai fini di una corretta partecipazione all’interno del documento “capitolato prestazionale”, per i lotti 2, 3 veniva richiesta la presenza di un sensore con MARD inferiore a 10% Rileva quanto segue a. In relazione ai criteri di appropriatezza terapeutico-assistenziali. La procedura in oggetto, prevedendo l’affidamento ad un unico operatore economico, sembra non considerare l’esigenza dei singoli pazienti a ricevere la miglior opzione medica personalizzata, in deroga quindi al principio di adeguatezza terapeutica espresso dalla L. 115 del 1987. Tale principio imporrebbe infatti una scelta del dispositivo basato sulle specifiche condizioni cliniche e/o autogestionali del paziente, che non possono quindi essere efficacemente soddisfatte da un unico fornitore. La centralità dell’adeguatezza terapeutico-assistenziale è stata inoltre evidenziata a livello locale da diverse regioni italiane che hanno adottato apposite linee guida per la gestione del diabete. Tra queste spicca proprio la regione Emilia Romagna, che nell’Ottobre 2015 ha pubblicato il documento “Linee di indirizzo regionali per un uso appropiato dei dispositivi medici per l’autocontrollo e l’autogestione del Diabete Mellito” (si veda Doc.1), recependo a pieno i principi sopra esposti. Non stupisce quindi che in conformità con quanto indicato, ad oggi, la quasi totalità degli accordi quadro aventi ad oggetto dispositivi per il trattamento del diabete, preveda la possibilità di rivolgersi ad operatori economici alternativi al primo aggiudicatario in presenza di specifica prescrizione degli specialisti diabetologi. Tale approccio, è stato tra gli altri adottato anche dall’area Vasta Emilia Nord relativamente alla più recente procedura di gara indetta ed avente ad oggetto la “Fornitura a somministrazione di microinfusori di insulina, materiali di consumo dedicato e materiale di consumo per rilevatori di glicemia in continuo per pazienti diabetici domiciliari e sensori per la rilevazione dei livelli di glicemia occorrenti all’Unione d’Acquisto fra le Aziende Sanitarie associate ad AVEN. Azienda capofila dell’unione d’acquisto: Azienda USL di Piacenza. CIG. QUADRO 6805014B31” Appare chiaro come tale modus operandi non solo rispetti a pieno le esigenze dei pazienti, ma permetta una migliore e più efficace gestione delle risorse disponibili e delle procedure di acquisto. Occorre infatti considerare che in presenza di accordo quadro con unico operatore economico la Stazione Appaltante (per poter soddisfare quelle esigenze di carattere terapeutico dei pazienti che non possono essere soddisfatte dall’aggiudicatario della procedura), dovrà ricorrere ad altri strumenti, come ad esempio l’affidamento diretto per piccoli importi o altre procedure di scelta del contraente, con ulteriore dispendio di tempo, risorse ed energie. b. In relazione alla richiesta come caratteristica tecnica minima di un sensore con MARD inferiore a 10% per i lotti 2 e 3 Il capitolato prestazionale individua tre le caratteristiche di minima richieste per i lotti 2 e 3 una MARD inferiore al 10%. Tale richiesta appare irragionevole per i seguenti motivi: 1. La presenza di tale caratteristica esclude di fatto la partecipazione di diversi operatori economici, contrastando con il principio di favor partecipationis; 2. Il requisito di minima così come individuato impedisce la possibilità di offrire alcuni sistemi cgm (sensore + trasmettitore), integrabili e/o associabili con i microinfusori, tecnologicamente più avanzati; 3. All’interno del lotto 5, avente ad oggetto “sistemi di monitoraggio del glucosio in continuo” viene richiesta una MARD inferiore al 13%. In virtù di quanto indicato ai punti precedenti, ed in assenza di motivi tecnici che possano giustificare l’individuazione di un diverso parametro appare lecito presumere che l’individuazione di una soglia inferiore per i lotti 2 e 3 sia stata determinata da un mero errore materiale; 4. La presenza di una MARD inferiore al 10%, non garantendo l’accuratezza del dispositivo, costituisce un requisito ormai superato. A comprova di quanto indicato al punto 4 preme evidenziare come la sempre maggiore diffusione dei sistemi integrati HCL (Hybrid Closed Loop) e AHCL (Advanced Hybrid Closed Loop), che dispongono di robusti algoritmi di controllo (come quelli presenti nel sistema integrato MiniMed 780G) e di numerosi fattori di sicurezza, ad oggi siano in grado di offrire agli utilizzatori una gestione della terapia sicura ed efficace (anche in assenza di una MARD inferiore al 10%). Tra questi fattori di sicurezza, possiamo elencare a titolo esemplificativo i seguenti: - Design di livelli di sicurezza multipli intrinseci all’algoritmo; - Modelli matematici per la stima dell’erogazione del farmaco in sicurezza e per l’identificazione di eventuali problemi correlati alle letture del sensore; - Algoritmo che interviene nella gestione di errori puntuali e transitori; - Mitigazione contro artefatti del sensore e outliers (valori anomali), permettendo dunque l’utilizzo del valore del glucosio sensore per gestire la terapia solo quando lo stesso viene considerato affidabile. Il valore soglia della MARD pari al 10% era stato infatti individuato da uno studio di Kovatchev () datato 2015, quando ancora non esistevano i sistemi HCL e AHCL citati precedentemente, come valore sotto il quale poteva essere ritenuto possibile prendere decisioni terapeutiche sulla base del valore di glucosio rilevato dal sensore. Esistono tuttavia sensori che hanno ottenuto la marcatura CE che permettono di prendere decisioni terapeutiche senza la necessità di pungersi il dito, pur disponendo di un valore di MARD superiore al 10% citato precedentemente. Questo grazie ai sofisticati algoritmi e sistemi di sicurezza che costituiscono il sistema cgm composto da sensore e trasmettitore. Coerentemente con quanto indicato la presenza di una MARD inferiore al 10% non è quindi ad oggi criterio idoneo per valutare l’accuratezza di un sistema di monitoraggio continuo del glucosio in quanto non ufficialmente riconosciuto e accettato in ambito medico come metodologia per la valutazione dell’accuratezza di sensori per il monitoraggio in continuo del glucosio. Inoltre, non esistono normative che definiscono le modalità di calcolo del valore di MARD di un sistema cgm sensore-trasmettitore, che pertanto può dipendere da alcuni fattori, intrinseci ed estrinseci al CGM, dipendenti da come viene pianificato ed eseguito lo studio: o Fattori intrinseci al CGM: ? Numero di calibrazioni ? Variazioni tra sensore e sensore ? Performance del sensore nel tempo o Fattori non intrinseci al CGM: ? Inserimento (competenza corretto inserimento, siti d’inserzione, movimenti) ? Tasso di variazione della glicemia ? Disegno dello studio, popolazione ? Ritardo fisiologico misurazione valore CGM / BG. In virtù dell’inadeguatezza del parametro (non idoneo a valutare l’accuratezza del dispositivo), ed al fine di favorire la maggior partecipazione alla procedura di gara, la Scrivente richiede quindi l’eliminazione di tale caratteristica di minima o, in via subordinata, l’innalzamento della soglia al 13%, così come più opportunamente previsto per il lotto 5. Tanto premesso xxxxxxxxx, al fine della garanzia e tutela dei principi generalissimi quali il buon andamento della pubblica amministrazione e della par condicio CHIEDE Nel pieno rispetto dei principi quali la par condicio, favor partecipationis ed economicità dell’azione amministrativa, così come il diritto dei pazienti ad ottenere le migliori terapie disponibili attraverso le più avanzate tecnologie: a. Di tener conto del principio dell’accuratezza terapeutica recependo nella lex specialis l’opzione di aggiudicazione come accordo quadro pluri-aggiudicatario; b. Di rimuovere, relativamente ai lotti 2 e 3, la caratteristica tecnica minima richiesta “sensore accurato con MARD inferiore a 10 %” o, in via subordinata, di allieneare tale requisito a quanto previsto per il lotto 5 tramite innalzamento della soglia al 13%.
Risposta : Si rimanda ai provvedimenti n. 2555 del 19.10.2022 e 2616 del 26.10.2022