Domanda : Con la presente, in relazione alla procedura in oggetto, si desidera portare alla cortese attenzione dell’Ente in indirizzo i quesiti di seguito brevemente riportati. a) Sblocco CIG. su piattaforma AVCPass – In via preliminare, al fine di consentire l’estrazione del passoe ed il pagamento del contributo di gara richiesti dalla lex specialis, si chiede di poter sbloccare – sulla piattaforma dell’AVCPass – il CIG. di gara che, come da screen che si allega (all. 1), non risulta ancora attivo; b) Progetto di riassorbimento – Art. 23 del Capitolato – Con riguardo al Progetto indicato in rubrica, sia permesso segnalare che la prassi amministrativa relativa a questo specifico settore, di norma, non prevede l’applicazione della c.d. “clausola sociale”. Ciò in quanto, gli operatori economici che svolgono questa attività, sovente, eseguono il servizio con proprio personale dipendente solo per quanto concerne gli aspetti più amministrativi; mentre la materiale esecuzione degli interventi di ripristino della sede stradale viene svolta - attraverso contratti di collaborazione (es. di Governance) – per lo più da strutture operative locali dotate di propria identità giuridica e con proprio personale dipendente. In altri termini, nel settore oggetto di gara, l’operatore economico concorrente non dispone della facoltà di assunzione in nome e per conto delle imprese con cui esegue gli interventi e ciò risulta assai significativo alla luce dell’allegato “L” che nell’indicare specifici profili di risorse, figura un modello organizzativo che in concreto risulta differente da quello diffusamente applicato dagli operatori economici del settore. Si chiede pertanto di poter cortesemente comunicare il nominativo della azienda che ha per ultimo eseguito il servizio in concessione, chiedendosi – in ogni caso, stante anche la difficile compatibilità con la libertà di iniziativa economica privata tutelata ex art. 41 Cost. – di voler meglio definire l’ambito di applicazione della clausola sociale in termini di compatibilità con il modello organizzativo proprio del concorrente e, eventualmente, di valutare l’eliminazione di tale voce dalla lex specialis di gara. c) Interventi senza individuazione del veicolo responsabile – Artt. 3 e 4 del Capitolato - Inoltre, si chiede di poter confermare che dal novero degli interventi senza individuazione del veicolo responsabile e, dunque, “a carico esclusivo del concessionario del servizio” che l’art. 3 co. 3 prescrive anche per gli interventi di cui al successivo art. 4 sempre del Capitolato, debbano essere esclusi quelli di ripristino di pertinenze stradali (quali barriere metalliche e in cls, segnaletica, muri, cancellate, recinzioni, perdita carburante, fluidi, materiali solidi, ecc.) che, dunque, potranno essere regolarmente eseguiti dal concessionario, solo se ricorrono i dati del responsabile civile del sinistro, quali la targa e il nome della compagnia assicurativa per la R.C.A. Ciò in quanto: ? le prestazioni in parola costituiscono una tipologia di interventi del tutto differente rispetto agli interventi di ripristino stradale post incidente eseguiti con aspirazione dei liquidi e recupero dei detriti di dotazione funzionale dei veicoli; si tratta, più precisamente, di interventi che comportano ingenti oneri economici non quantificabili a priori, poiché si richiede l’impiego di mezzi, strumentazioni e personale con costi che variano senza soglia, in base alla specifica tipologia di lavori da eseguire; ? inoltre, non potendosi conoscere in anticipo la natura, né l’entità degli interventi per i quali l’operatore economico potrebbe essere chiamato ad intervenire, si avrebbe una grave esposizione patrimoniale con importi indefiniti e indeterminati anche rispetto al valore presunto del contratto. Si pensi a titolo esemplificativo a lavori estremamente onerosi quali ad esempio quelli conseguenti ad un ponte lesionato a seguito del passaggio di un camion pirata, o quelli a seguito dei quali si renda necessario provvedere alla riasfaltatura di un tratto di strada. Per quanto sopra, al fine di scongiurare sin d’ora qualsivoglia equivoco circa la corretta interpretazione delle disposizioni di gara, si chiede di poter cortesemente confermare che gli interventi di ripristino infrastrutturale di cui all’art. 4 lett. d) del Capitolato, debbano essere eseguiti senza mai alcun onere per l’Ente, ma esclusivamente nei casi in cui sia possibile risalire al responsabile civile del sinistro. d) Tariffario – Tra le pagg. 30 e 32 del Disciplinare di gara si rimanda ad un ipotetico tariffario (venendo ivi coniata anche la parola ‘prezzo’) che, tuttavia, non trova alcuna ulteriore esplicitazione in altre e diverse parti della lex specialis di gara. La disposizione de qua non risulta del tutto chiara. Il corrispettivo economico del servizio è, infatti, dato dal risarcimento danni ottenuto dalle Compagnie Assicurative per singolo intervento che non rappresenta una tariffa, bensì appunto un risarcimento del danno non quantificabile ex ante ma solo ad esito di apposita perizia. Pertanto, si chiede di confermare che il rimando in esame ad un ipotetico tariffario da allegare costituisce un mero refuso di cui non tener conto. Restando in attesa di un Vs. gentile riscontro, cogliamo l’occasione per porgerVi i più cordiali saluti.
Risposta :
In relazione ai quesiti pervenuti si precisa quanto segue:
a) Si segnala che non è stato allegato nessuno screen al quesito proposto. Da una verifica effettuata tramite il portale ANAC il CIG risulta correttamente perfezionato pertanto eventuali problematiche riscontrate dall’operatore economico devono essere segnalate all’autorità competente.
b) Si rinvia espressamente a quanto indicato nel Capitolato d’oneri, art. 23 Clausola Sociale “Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, il titolare del contratto di concessione è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del concessionario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e nel rispetto delle Linee guida ANAC n. 13 “La disciplina delle clausole sociali” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 114 del 13.2.2019.”
c) Si rinvia a quanto indicato negli elaborati progettuali che si confermano integralmente.
d) Si rinvia espressamente a quanto indicato nel disciplinare di gara nel quale non si fa mai riferimento ad un tariffario. Riguardo all’utilizzo della parola “prezzo”, si specifica che il paragrafo 19 del disciplinare “MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA”,a pag. 32, dove compare la parola “prezzo”, stabilisce che “Non essendo prevista, per la presente gara, la valutazione dell’elemento economico – prezzo, il punteggio complessivo attribuito a ciascun concorrente per l’offerta tecnica, rappresenterà il parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica”