Salta al contenuto

Dati del bando

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SUPERIORE DI 2^ GRADO 'I.T.L. EINAUDI' DI CORREGGIO - 1^ e 2 ^ LOTTO
Ente appaltantePROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Stato proceduraChiuso
Importo appalto3.894.886,22 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema24/10/2022
Termine richiesta chiarimenti10/11/2022 12:00
Termine presentazione delle offerte15/11/2022 12:00
Apertura busta amministrativa16/11/2022 09:00
Data chiusura procedura02/02/2023
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno
NoteCUP 1° lotto: C46F19000150001 CUP 2° lotto: C46F19000140001

Allegati

Referenti

Aliperti Raffaele

telefono: 3317489133
cellulare: 0522444318

Tagliavini Stefano

telefono: 0522444849

Pubblicazioni

Esito di gara
(253.90 kB)

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SUPERIORE DI 2^ GRADO 'I.T.L. EINAUDI' DI CORREGGIO - 1^ e 2 ^ LOTTO

CIG: 9448303A48

Chiarimenti

Chiarimento PI291955-22

Ultimo aggiornamento: 09/11/2022 13:49

Domanda : Tra la documentazione posta a base di gara non esiste alcun elaborato grafico riferito agli interventi architettonici per i quali, in miglioria, viene richiesta la redazione di elaborati grafici di livello ESECUTIVO, quali SERRAMENTI, PAVIMENTI, CONTROSOFFITTI, TINTEGGI. Non è possibile individuare graficamente le lavorazioni di cui in precedenza. Si chiede pertanto, ai fini di una corretta rispondenza alle richieste del Bando, di fornire elaborati grafici dove vengano individuati gli interventi inerenti a: _serramenti; _pavimenti; _controsoffitti; _tinteggi. In caso contrario, si chiede di specificare che non sono da ritenere obbligatori gli elaborati grafici di livello esecutivo riferiti alle migliorie, in quanto oggettivamente non realizzabili.

Risposta :

Il punto 16 del disciplinare di gara (CONTENUTO DELL’OFFERTA TECNICA) definisce che l'offerta tecnica deve essere collocata su SATER e dovrà essere composta come segue:

1 - Una relazione tecnica contenente per gli elementi dei sub-criteri da a) a f), sviluppati ciascuno per un numero di facciate dimensione A4 non superiore a 4, compresi gli eventuali sommari, testate o tabelle, con carattere non inferiore a 11 (in caso di relazione con elementi descritti con un numero di pagine superiore a 4, verranno prese in considerazione per ciascun elemento solo le prime 4). A tal fine, non saranno ammesse compensazioni relative al numero massimo di facciate stabilito tassativamente per ciascuno degli elementi valutativi di seguito indicati. Tale numero massimo di facciate per singolo elemento è da intendersi, pertanto, invalicabile, a prescindere dalle migliorie offerte nell'ambito di ciascun elemento stesso): Non saranno valutate migliorie che modifichino le impostazioni progettuali salienti dei lavori da realizzare, o che richiedano nuove approvazioni

2- Elaborati grafici progettuali riferiti alle migliorie proposte ed aventi definizione di "esecutivi" ex art. 33 del DPR 207/2010, sviluppati per un numero massimo di 2 facciate dimensione A3, per ciascuno degli elementi di cui al precedente punto 1).

I punti 1 e 2 definiscono le modalità con cui l'operatore economico, che intende partecipare alla procedura di gara, può descrivere e rappresentare graficamente i relativi sub criteri del criterio A (Pregio tecnico delle migliorie gratuite). La Commissione Esaminatrice, nella valutazione dei vari sub criteri, attribuirà il proprio giudizio al concorrente così come stabilito dal punto 18 del Disciplinare di gara.

Pertanto è scelta libera dell'Operatore il come presentare l'offerta tecnica e dettagliare i vari sub criteri.

Quindi la richiesta nel Bando di redigere elaborati grafici di livello esecutivo è per dare maggiore opportunità ai concorrenti di rappresentare le offerte rispetto a quanto richiesto nei vari sub criteri.

E' scelta del concorrente allegarli ma non è obbligatorio.


Chiarimento PI292250-22

Ultimo aggiornamento: 09/11/2022 13:46

Domanda : Con la presente, in riferimento al criterio C dell'offerta tecnica, per chiedere se la dichiarazione di impegno ad assumere il 35% delle assunzioni necessarie sia personale disabili, sia giovani con età inferiore a 36 anni che donne, debba essere inserita nella relazione riferita al criterio A, in quanto non ci risulta presente nel portale ulteriore casella in cui poterla inserire.

Risposta : Buongiorno, si conferma che la dichiarazione di cui al criterio C deve essere inserita nella Busta tecnica, insieme alla relazione, nella casella dedicata. Resta inteso che l'operatore economico che intende concorrere per il requisito premiale si assume l'obbligo di procedere alle assunzioni come previsto; il mancato adempimento comporta la revoca del contratto.


Chiarimento PI290852-22

Ultimo aggiornamento: 08/11/2022 09:58

Domanda : Con la presente per chiedere se l’obbligo di riservare ai giovani ed alle donne una quota delle “assunzioni necessarie” non sussista tout court, ma vada riferito al solo caso in cui, per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, si renda necessario procedere a nuove assunzioni e soltanto a queste le quote devono essere computate, non al totale organico già in forza. Riferimento Parere MIMS n. 1133/2021 del 12 gennaio 2022.

Risposta :

L’obbligo assunzionale è riferito solo al caso in cui, per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, si renda necessario procedere a nuove assunzioni

Chiarimento PI290512-22

Ultimo aggiornamento: 08/11/2022 09:53

Domanda : Con la presente segnaliamo che trattandosi di ambito edile non è applicabile l'obbligo di assumere il 30% di donne per l'appalto. Tra l'altro, considerando che nel PSC viene stimato un numero di 8 operai al giorno, per rientrare nel 30% sarebbe necessario assumere 4 donne (3,43). 8 operai e 4 donne, quindi tecnici/amministrativi, non ci sembra una buona proporzione. L'impresa al massimo può impegnarsi ad assumere un tecnico donna come direttore tecnico di cantiere. Chiediamo quindi se gli operatori economici possano essere sollevati dall'impegno di assumere il 30% di donne.

Risposta :

L’obbligo assunzionale è riferito solo al caso in cui, per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, si renda necessario procedere a nuove assunzioni.

Chiarimento PI276099-22

Ultimo aggiornamento: 25/10/2022 11:47

Domanda : Chiediamo se le opere rientranti nelle categorie OS21-OS4 e OS30 siano interamente subappaltabili da impresa che copra il relativo importo con la qualificazione nella cat. prevalente

Risposta :

Si applica la disciplina di cui all’art. 105 del Codice, come modificato dall’art. 49 della Legge 108/2021.
L'impresa deve eseguire in proprio le lavorazioni di cui alla categoria prevalente in misura pari o superiore al 50% dell'importo delle lavorazioni stesse.
Pertanto, è possibile subappaltare ad impresa qualificata le categorie OS21-OS4 e OS30.


Ultimo aggiornamento: 29-03-2023, 12:34