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Dati del bando

BANDO RETTIFICATO - AFFIDAMENTO SEPARATO E DISGIUNTO DI SERVIZI ASSICURATIVI
Ente appaltanteAZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 'ASP DEL RUBICONE'
Stato proceduraChiuso
Importo appalto185.150,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema09/11/2022
Termine richiesta chiarimenti01/12/2022 13:00
Termine presentazione delle offerte12/12/2022 13:00
Apertura busta amministrativa13/12/2022 09:00
Data chiusura procedura20/12/2022
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Capellini Katiuscia

telefono: 0541933902

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO ALL RISK

CIG: 94422539AA

Lotto 2AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO "KASKO KM"

CIG: 9442276CA4

Lotto 3AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO "RCT-RCO"

CIG: 9442305495

Lotto 4AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO "RC PATRIMONIALE"

CIG: 9442319024

Lotto 5AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO "INFORTUNI"

CIG: 9442345597

Lotto 6AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO "TUTELA LEGALE"

CIG: 9442365618

Chiarimenti

Chiarimento PI320317-22

Ultimo aggiornamento: 01/12/2022 11:34

Domanda : Si chiede vostra disponibilità, in caso di aggiudicazione, ad accettare l’inserimento nel capitolato All Risks, delle clausole di seguito riportate: CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO “MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE” Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per “Malattia pandemica o epidemica”. Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest’ultimo caso, per la gravità abbia comportato l’adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio. Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita. Resta altresì specificatamente convenuto che: • sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell’attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione; • la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza. Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione. Cyber Clause Relativamente alle garanzie prestate dalla presente polizza, rimane in ogni caso escluso qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, a: a) manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, archivi digitali, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione; b) utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari; c) riduzione della funzionalità, disponibilità, funzionamento di hardware, microchip, circuiti integrati o dispositivi simili nelle apparecchiature informatiche o non informatiche; d) trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica); e) computer hacking; f) computer virus o programmi simili (trojan, worm, bombe logiche e codici dannosi in genere, ecc.); g) funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o similari; h) danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi (se conseguenti ad un evento sopraindicato); i) qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto); j) violazione del nuovo regolamento GDPR sulla Privacy, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, e successive modifiche ed integrazioni; salvo che ne derivi un danno di incendio, esplosione o scoppio. Per tale esclusione non hanno valore le condizioni particolari "colpa grave" e "buona fede" che pertanto s’intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione a tali eventi. Per Computer Virus si intende un programma software in grado di riprodursi e installarsi autonomamente, o che può essere installato inavvertitamente dagli utenti, su altri programmi e apparecchiature causando: - modifica dei programmi software e/o; - riduzione o alterazione della funzionalità, riservatezza, integrità, disponibilità di dati e programmi. La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.

Risposta :

Fermo quanto disposto dalla documentazione pubblica “Criteri di valutazione delle offerte”, si precisa che il Concorrente ha facoltà di includere deroghe e varianti al capitolato tecnico di riferimento che saranno oggetto di valutazione secondo i criteri indicati. Ad ogni buon conto per varianti che incidano unicamente sull'Esclusione MALATTIE PANDEMICHE ED EPIDEMICHE richiamate secondo le differenti formulazione dei trattati assicurativi e riassicurativi si precisa che salvo che la stessa possa nella formulazione proposta comportare effetti riduttivi delle prestazioni assicurative dei capitolati, l'inserimento della non sarà conteggiato nel numero delle varianti minime ammesse ne alla variante stessa sarà assegnato punteggio negativo alcuno. Quanto alla esclusione CYBER la stessa qualora incida in termini restrittivi su alcune delle garanzie sarà considerata variante peggiorativa e valutata secondo i criteri fissati dalla disciplina di gara.

Chiarimento PI297280-22

Ultimo aggiornamento: 18/11/2022 13:08

Domanda : Buongiorno, Con la presente siamo a sottoporre i seguenti quesiti: 1) La Vs. disponibilità, certi che non vi sia alcun interesse, né tantomeno la volontà, da parte della Stazione Appaltante (Ente Contraente se diverso) di esporre l’Appaltatore (“Assicuratore Aggiudicatario dell’appalto”) ad eventuali violazioni di legge o regolamenti, tra cui quelle in materia di sanzioni internazionali, a prevedere in caso di aggiudicazione l’inserimento nei rispettivi Capitolati di Polizza della Clausola di seguito riportata: ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI: Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali. Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE OFAC, ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima. 2) La Vs. disponibilità, in caso di aggiudicazione, all’inserimento nei Capitolati RC PATRIMONIALE e TUTELA LEGALE della seguente appendice: APPENDICE DI RESTRIZIONE DELL’AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE Le parti convengono che la presente polizza sia modificata come segue: Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non vi sarà alcuna copertura garantita dalla polizza per qualsiasi pretesa, azione, causa o procedimento per la parte in cui siano introdotti, promossi o proseguiti in un’Area Specifica; ad eccezione degli importi sostenuti al di fuori di un’Area Specifica da una persona fisica al di fuori di un’Area Specifica per difendersi da una pretesa, azione, causa o procedimento introdotti, promossi o perseguiti in un’Area Specifica, ma esclusivamente nella misura in cui tali importi siano coperti da qualche garanzia prevista dalla presente polizza. Ai fini della presente appendice, per “Area Specifica” si intende: (a) la Repubblica di Bielorussia e/o (b) la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite) o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite). Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa appendice e la polizza, prevarrà il contenuto della presente appendice, salva in ogni caso l’applicazione di qualsiasi clausola Sanzioni. Se una qualsiasi disposizione di questa appendice è, o in qualsiasi momento diventa, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa appendice, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa appendice non saranno influenzate. Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni rimangono invariati. 3) Chiediamo, se l’Ente ha rappresentanze, interessi commerciali, società Controllate/Partecipate, fatturato/vendite, dipendenti/collaboratori all’interno dei territori della Repubblica di Bielorussia e/o della Federazione Russa. (SOLO PER LOTTI RC PATRIMONIALE E TUTELA LEGALE ) 4) Per il solo Lotto Infortuni, chiediamo inoltre: - Conferma che tra gli assicurati non ci sono persone residenti nella Federazione Russa e/o nella Repubblica della Bielorussia. - Conferma che, per il periodo oggetto di affidamento (comprese eventuali proroghe previste dal capitolato), non sono previsti viaggi/trasferte di lavoro o comunque organizzati dal/dalla Contraente, nei territori della Federazione Russa, della Repubblica di Bielorussia o della Repubblica Ucraina (si intende tutto il territorio includendo dunque le zone occupate, le repubbliche separatiste e la Crimea), che prevedano la partecipazione di persone assicurate con la presente polizza. Solo se il Contraente è un Comune o un’Università, chiediamo: - Conferma che l’Ente non ha in corso gemellaggi con Enti e/o Istituzioni appartenenti alla Federazione Russa e/o alla Repubblica di Bielorussia. Nel caso invece l’Ente ne avesse, vi chiediamo di fornire dettagli al riguardo. 5) Chiediamo di volerci trasmettere nuovamente il Capitolato di Polizza Infortuni in quanto quello pubblicato non risulta completo.

Risposta :

Relativamente al quesito PUNTO 1, fermo quanto disposto dalla documentazione pubblica “Criteri di valutazione delle offerte”, si precisa che:

il Concorrente ha facoltà di includere deroghe e varianti al capitolato tecnico di riferimento che saranno oggetto di valutazione secondo i criteri indicati.

Ad ogni buon conto per varianti che incidano unicamente sull'Esclusione OFAC secondo le differenti formulazione dei trattati assicurativi e riassicurativi si precisa che salvo che la stessa possa nella formulazione proposta comportare effetti riduttivi delle prestazioni assicurative dei capitolati, l'inserimento della non sarà conteggiato nel numero delle varianti minime ammesse ne alla variante stessa sarà assegnato punteggio negativo alcuno.

Relativamente al quesito PUNTO 2, fermo quanto disposto dalla documentazione pubblica “Criteri di valutazione delle offerte”, si precisa che:

il Concorrente ha facoltà di includere deroghe e varianti al capitolato tecnico di riferimento che saranno oggetto di valutazione secondo i criteri indicati.

Ad ogni buon conto per varianti che interessino i rischi RC PATRIMONIALE – TUTELA LEGALE con inserimento di APPENDICE DI RESTRIZIONE DELL’AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE come definita dal Concorrente e/o secondo formulazioni equipollenti salvo che la stessa possa nella formulazione proposta comportare effetti riduttivi delle prestazioni assicurative dei capitolati, l'inserimento non sarà conteggiato nel numero delle varianti minime ammesse ne alla variante stessa sarà assegnato punteggio negativo alcuno.

Relativamente al quesito PUNTO 3. L’Ente attualmente non ha rappresentanze, interessi commerciali, società Controllate/Partecipate, fatturato/vendite, dipendenti/collaboratori all’interno dei territori della Repubblica di Bielorussia e/o della Federazione Russa.

Relativamente al quesito PUNTO 4.

Si conferma

- che attualmente tra gli assicurati non ci sono persone residenti nella Federazione Russa e/o nella Repubblica della Bielorussia.

- che attualmente, per il periodo oggetto di affidamento (comprese eventuali proroghe previste dal capitolato), non sono previsti viaggi/trasferte di lavoro o comunque organizzati dal/dalla Contraente, nei territori della Federazione Russa, della Repubblica di Bielorussia o della Repubblica Ucraina (si intende tutto il territorio includendo dunque le zone occupate, le repubbliche separatiste e la Crimea), che prevedano la partecipazione di persone assicurate con la presente polizza.

Relativamente al quesito PUNTO 5, Si conferma che in data 16/11/2022 è stato sostituito il file “ CAPITOLATO – lotto 5 infortuni” , allegando la versione completa.


Chiarimento PI301779-22

Ultimo aggiornamento: 18/11/2022 13:03

Domanda : Buongiorno, in merito al Lotto 1 All Risks, in ottemperanza alle nostre regole di compliance, con riferimento al Requisito di Capacità Tecnico- professionale del disciplinare, chiediamo cortesemente se fosse possibile, in caso di contraenza privata, fornire il contratto stipulato con i dati sensibili oscurati (Contraenza, Indirizzo, P.i. ecc.). Restiamo cordialmente in attesa di ricontro. Cordiali saluti

Risposta : Nel modello di gara è richiamata la mera dichiarazione del requisito ex DPR 445/2000: “ di aver stipulato nel triennio 2019/2020/2021, per ciascuno dei lotti per i quali si chiede la partecipazione, almeno cinque contratti di durata annuale per servizi assicurativi analoghi a quelli di gara e riferiti al ramo assicurativo del lotto per cui intendono presentare offerta”. Pertanto non è necessario che siano riportati in questa sede altri elementi. Il requisito dichiarato sarà secondo forme e termini previsti dall’ordinamento oggetto di verifica da parte della Stazione Appaltante

Chiarimento PI301759-22

Ultimo aggiornamento: 18/11/2022 12:56

Domanda : Buongiorno, in merito al Lotto 2 Incendio, in ottemperanza alle nostre regole di compliance, con riferimento al punto “5.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA PROFESSIONALE” del disciplinare chiediamo cortesemente se fosse possibile, in caso di contraenza privata, fornire il contratto stipulato con i dati sensibili oscurati (Contraenza, Indirizzo, P.i. ecc.).

Risposta :

Nel modello di gara è richiamata la mera dichiarazione del requisito ex DPR 445/2000: di aver stipulato nel triennio 2019/2020/2021, per ciascuno dei lotti per i quali si chiede la partecipazione, almeno cinque contratti di durata annuale per servizi assicurativi analoghi a quelli di gara e riferiti al ramo assicurativo del lotto per cui intendono presentare offerta. Pertanto non è necessario che siano riportati in questa sede altri elementi. Il requisito dichiarato sarà secondo forme e termini previsti dall’ordinamento oggetto di verifica da parte della Stazione Appaltante


Chiarimento PI295211-22

Ultimo aggiornamento: 15/11/2022 13:29

Domanda : Spettabile Ente, Con riferimento al requisito di capacità tecnico-professionale, e al triennio individuato per la comprova dello stesso, siamo cortesemente a richiedere se, coerentemente con la più invalsa prassi di settore e con le più consolidate interpretazioni giurisprudenziali, tale triennio possa più propriamente doversi considerare coincidente con quello solare e non già con quello amministrativo/bilancistico e cioè, atteso che il bando è stato pubblicato il 10 novembre, con il triennio intercorrente tra il 10 novembre 2019 e il 10 novembre 2022. Mentre per la dimostrazione (e misurazione) del requisito di capacità economico-finanziaria infatti, è pacificamente ammessa l’individuazione di un triennio coincidente con numero tre annualità “chiuse e complete” (2019-2020-2021), anche in considerazione della necessità di valutare indicatori (fatturato/raccolta premi, margine di solvibilità, indici finanziari, ...) che in massima parte si cristallizzano nella loro ufficialità solo con l’approvazione e pubblicazione dei Bilanci di fine esercizio, la maturazione di una pregressa esperienza è al contrario il risultato di un processo continuo ed incrementale che, come prescritto nel caso di specie, conduce un dato Operatore Economico alla gestione, nell’àmbito della propria attività caratteristica, di rischi e contratti analoghi a quelli oggetto di affidamento e lo porta, quale risultato di questa gestione, ad accumulare un bagaglio di conoscenze, abilità, capacità e perizia tecnica ritenuto qualificante per la partecipazione a procedure aventi simile oggetto. In ragione di tutto quanto sopra, siamo cortesemente a richiedere conferma che un’Impresa che abbia STIPULATO numero cinque contratti nell’àmbito del triennio antecedente la pubblicazione del bando (e, quindi, anche con decorrenza 31.12.2021 o, per pura ipotesi, 31.01.2022) e che siano ancora in corso di copertura, possa considerarsi validamente qualificata con riferimento al requisito di capacità tecnico e professionale. In cortese attesa, Distinti saluti

Risposta : Il requisito relativo alla STIPULATA numero cinque contratti nell’àmbito del triennio antecedente la pubblicazione del bando (e, quindi, anche con decorrenza 31.12.2021 ) aprescindere dal fatto che siano in corso di efficacia si intende assolto ancorchè il concorrente abbia sottoscritto le polizze con effetto 31.12.2021.

Ultimo aggiornamento: 20-12-2022, 16:49