Domanda : Visto il Codice dei Contratti Pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: l' «Attuazione delle direttive2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settoridell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di seguito «codice dei contratti pubblicità»; Visto l' Art. 106 del del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; Visto l' art. 79 comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; Visto l'articolo 217 (Abrograzioni) del Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; Visto l' Art. 30 (Principi per l' aggiudicazione e l' esecuzione di appalti e concessioni) del Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; P R E M E S S O Che, L'obbligo di sopralluogo ha il suo fondamento normativo nell'art. 106 D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento d'esecuzione ed attuazione del D.Lgs.n. 163/2006); Che, l' art. 217, comma 1, lett. u), punto 2) ha espressamente abrogato il D.P.R. n. 207/2010 nonchè il succitato art. 106. Che il Codice dei Contratti Pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 tratta dell' argomento inerente la presa visione dei luoghi esclusivamente all' art. 79 comma 2 del codice stesso; Che l' art. 79 comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici di cui alDecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, specificainequivocabilmente che, quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi i termini per la ricezione delle offerte, sono stabiliti in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte leinformazioni necessarie per presentare le offerte; Che l' art. 30 comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici di cui alDecreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, specifica che, l'affidamento e l' esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi,forniture e concessioni, si svolge nel rispetto dei principidieconomicità, efficacia, tempestività e correttezza e che,nell'affidamento degli appalti e delle concessioni,le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di liberaconcorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità. Che per poter favorire la libera partecipazione (di cui all' art. 30comma 1 del Dlgs n. 50 del 18/04/2016 e allo scopo di evitare lapresenza di Rappresentanti "inadeguati" dei potenziali operatorieconomici partecipanti, la stazione appaltante potrebbe prevederenella "lex specialis" una ulteriore clausola con la quale permetterel' effettuazione del sopralluogo obbligatorio da parte dei suddettioperatori economici con dei propri rappresentanti in qualità di"tecnici" muniti di sempice delega, eventualmente iscritti ad un albonazionale (Geometri, Ingegneri, Architetti, ecc.). Che, il TAR Catania, nella prima pronuncia al riguardo in vigenza del nuovo Codice (III°, 2/2/2017, n. 234) ha definitivamente spazzato via ogni dubbio in merito all'assoluta illegittimità della richiesta di deposito del verbale di sopralluogo ai fini partecipativi, espressamente statuendo che una clausola della lex specialis che imponga tale prescrizione “amplia eccessivamente ed in senso formalistico le cause d'esclusione,senza alcuna necessità in relazione alle esigenze organizzative dellastazione appaltante”. Che, L' ANAC con i bandi tipo n. 1 e n 2 del 2017, ha indicato la possibilita di richiedere il sopralluogo obbligatorio il cui espletamento dia possibile con un semplicedelegato non specificando che lo stesso debba obbligatoriamente essere un dipendente. Che l' istituto del sopralluogo è comunque propedeutico ad una seriaofferta economica. SI CHIEDE Con la presente richiesta formale, di offrire l' opportunità agli operatori economici interessati, di poter espletare il sopralluogo per l' appalto di cui in oggetto conferendo un incarico ad un delegato non dipedente con una semplice delega e che sia eventualmente untecnico qualificato e abilitato dall' ordine di appartenenza. Per completezza indico, i link dei bandi tipo Anac n. 1 del 2017 e 2.2 del 2018: Bando Tipo numero 1 del 22 novembre 2017 https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=78d166910a778042126d1f4c823f167a Bando Tipo numero 2 del 10 gennaio 2018 https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=08f29f4a0a77804251584305d6793955 Tar catania: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mzky/~edisp/3j4anqplombhyyiuuwxdd5l5xy.html Nel ringraziare per la disponibilità ad esaminare le osservazioni poste, porgiamo i ns. più cordiali saluti
Risposta : Si rimanda a quanto specificato nel documento allegato