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Dati del bando

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER L’ISTITUZIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO, L’AZIENDA DEI SERVIZI ALLA PERSONA DELLE TERRE D'ARGINE E L’AZIENDA DEI SERVIZI ALLA PERSONA CHARITAS
Ente appaltanteUNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO
Stato proceduraChiuso
Importo appalto11.672.344,04 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema11/12/2018
Termine richiesta chiarimenti04/01/2019 12:00
Termine presentazione delle offerte14/01/2019 11:00
Apertura busta amministrativa17/01/2019 09:30
Data chiusura procedura01/07/2019
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Piras Stefania

telefono: 059416116

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO (SERVIZI DI AGENZIA)

CIG: 7719551701
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI001418-19

Ultimo aggiornamento: 07/01/2019 16:14

Domanda : Premesso che nessun elemento del costo del lavoro può essere ricompreso nel margine di agenzia soggetto a ribasso con la presente chiediamo conferma con le festività debbano essere rifatturate a parte.

Risposta : Confermato che nessun elemento del costo del lavoro può essere ricompreso nel margine di agenzia, le retribuzioni spettanti per legge al personale in somministrazione sono comprese negli oneri a carico della committenza, le modalità di fatturazione delle festività verranno concordate con i committenti.

Chiarimento PI001248-19

Ultimo aggiornamento: 04/01/2019 12:52

Domanda : Con la presente siamo a chiedere i seguenti chiarimenti per la procedura di cui in oggetto: 1) relativamente l'art. 14 dello schema di contratto, chiediamo alla stazione appaltante di volerne chiarire la portata prescrittiva, precisando se la stessa si rivolga ai dipendenti diretti della ApL impiegati nella gestione della commessa o, piuttosto, al personale somministrato. In quest’ultimo caso, infatti, le previsioni di gara sembrerebbero ricondurre erroneamente l’attività di somministrazione alla disciplina generale in materia di appalto genuino di cui all’art. 1655 del Codice Civile, ed ignorare del tutto, invece, la particolare e distinta natura contrattuale della somministrazione di lavoro a tempo determinato, dettata dal D. Lgs. 276/2003, oggi D. Lgs. 81/2015 art. 35. L’istituto specifico della somministrazione prevede infatti la stipula di due contratti distinti ma tra loro collegati: il contratto di somministrazione di lavoro, concluso tra somministratore ed utilizzatore, e il contratto di lavoro concluso tra somministratore e lavoratore, caratterizzandosi dunque come fattispecie complessa che prevede il necessario coinvolgimento di tre soggetti, il somministratore, l’utilizzatore ed il lavoratore. Tale peculiare rapporto trilatere si contraddistingue proprio perché l’attività lavorativa viene svolta da un dipendente dell’impresa somministratrice nell’interesse di un altro soggetto che poi ne utilizza la prestazione per soddisfare le proprie esigenze produttive. Il lavoratore, dunque, pur essendo assunto e retribuito dall’impresa somministratrice, svolge la propria attività sotto la direzione ed il controllo del solo utilizzatore. Di conseguenza, per quanto attiene la responsabilità per danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell’esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo, l’articolo 26 del summenzionato D.lgs. 276, oggi art. 35 del Decreto 81, pone espressamente la relativa responsabilità civile in capo al solo utilizzatore in quanto unico soggetto che effettivamente si avvale della prestazione del lavoratore e pertanto quale datore di lavoro sostanziale, in deroga alla disciplina generale di cui all’art. 2043 del c.c. Tutto quanto sopra è stato ulteriormente riconosciuto anche dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007 (articolo 3), la quale, oltre a ribadire tale principio, di conseguenza esclude anche la possibilità di richiedere la stipula di polizze assicurative in capo alle agenzie di somministrazione. In senso conforme si è poi più volte espressa anche la stessa Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, da ultimo nella Deliberazione n. 100 del 2012. Tali considerazioni trovano un’ulteriore conferma nella stessa ratio giuridica sottesa all’istituto della somministrazione di lavoro a termine, esplicitata nell’art. 29 del Decreto 276 previgente, il quale, nel ribadire che si tratta di un istituto giuridico sostanzialmente difforme dal contratto di appalto di cui all’art. 1665 cc, stabilisce espressamente che “…il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell’articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per l’organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché per l’assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d’impresa”. Occorre infine tener presente che la stazione appaltante è comunque garantita, rispetto ad eventuali irregolarità od inadempimenti nell’esecuzione del servizio, dalla prestazione, da parte dell’aggiudicatario, della cauzione definitiva, in conformità a quanto previsto dall’art.103 del D. Lgs. 50/2016. 2) vi è un limite di pagine per la redazione dell'offerta tecnica? 3) è possibile sostitutire il pagamento dell'F23 attraverso l'apposizione della marca da bollo direttamente sulla domanda di partecipazione o, in alternativa, fornendo una dichiarazione di annullamento marca da bollo? 4) onde poterne correttamente tener conto in sede di formulazione dell’offerta economica, Vi chiediamo di voler indicare l’ammontare, anche presunto, delle eventuali spese contrattuali.

Risposta : risposta 1) è relativa solo ai dipendenti diretti della APL impiegati nella gestione della commessa e non al personale somministrato. risposta 2) No, si chiede comunque ai concorrenti, per quanto possibile, di essere chiari e sintetici. risposta 3) SI, compilando ed allegando il modulo di dichiarazione di attestazione di pagamento dell’imposta di bollo in allegato. risposta 4) Essendo prevista la scrittura privata, ai fini della stipulazione si applica l’imposta di bollo, il cui importo è determinato ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e dal D.P.R. 30 dicembre 1982 n. 955 che integra e modifica sostanzialmente il D.P.R. n. 642/72. (una marca da bollo per ogni quattro pagine per ciascuno dei tre contratti che si andranno a stipulare).

Chiarimento PI140031-18

Ultimo aggiornamento: 04/01/2019 12:43

Domanda : Siamo con la presente a richiedere la storicità del tasso di assenteismo dei dipendenti impiegati presso le strutture.

Risposta : Il dato non rileva ai fini della gara, la stima del personale da somministrare è indicata negli atti di gara.

Chiarimento PI140030-18

Ultimo aggiornamento: 04/01/2019 12:40

Domanda : Siamo con la presente a richiedere il costo medio della formazione sulla sicurezza sulle strutture oggetto del presente appalto e se devono essere considerate anche le visite mediche pre-assuntive.

Risposta : Ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del D.Lgs. 15-6-2015 n. 81, l’informazione e formazione in materia di sicurezza è a carico del somministratore, e pertanto deve essere dallo stesso stimata ai fini della predisposizione della proprio offerta. Le visite mediche pre-assuntive sono a cario della committenza.

Chiarimento PI140029-18

Ultimo aggiornamento: 04/01/2019 12:38

Domanda : Siamo con la presente a richiedere le modalità di rilevazione delle presenze attualmente presenti presso le strutture.

Risposta : ISTITUZIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA: rilevazione delle presenze mediante marcatempo della committenza, e trasmissione di file riportante le marcature (.txt) per caricamento automatico sul gestionale dell’agenzia di somministrazione; ASP TERRE D’ARGINE: rilevazione delle presenze mediante marcatempo della committenza, e trasmissione di file riportante le marcature (.txt) per caricamento automatico sul gestionale dell’agenzia di somministrazione; ASP CHARITAS: rilevazione delle presenze mediante marcatempo della committenza, e trasmissione del file del cartellino dell’operatore all’agenzia di somministrazione;.

Chiarimento PI000717-19

Ultimo aggiornamento: 03/01/2019 14:56

Domanda : Nel rispetto della par condicio, fermo l’effettivo contemperamento della libertà d’impresa con il diritto al lavoro e come espressamente evidenziato dal recente Parere 2703/2018 il 21.11.208 del Consiglio di Stato, in relazione alle Linee Guida ANAC sulla clausola sociale, attraverso il quale è statuito che: - È necessario eliminare l’asimmetria informativa fra i potenziali imprenditori entranti e l’imprenditore uscente (titolare di una posizione di vantaggio informativo, dalla quale occorre prevenire il potenziale abuso) - È necessario, in termini economici, consentire a tutti i concorrenti la ricezione di tutte le informazioni sul numero di somministrati forniti, sui relativi costi nonché su tutte quelle informazioni solo in possesso del predetto fornitore uscente, necessarie per presentare un’offerta sostenibile - essendo le predette informazioni in possesso esclusivo del forniture uscente, è rintracciabile un obbligo post-contrattuale a renderli noti ex art 1375 cc e 1175 cc (buona fede e correttezza) - trattasi di obblighi di informazione per i quali potrebbe configurarsi anche una responsabilità, in caso di inadempimento, di cui all’art 80 c. 5 lettera c) D.Lgs. 81/15 - il dato deve essere ancorato all’intera durata della precedente fornitura, non a un periodo particolare, poiché potrebbe derivarsi un valore potenzialmente indeterminato tutto quanto su esposto si chiede di ricevere: a) Il numero dei lavoratori oggi in forza con contratto di somministrazione b) L’inquadramento di tali lavoratori c) La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) di tali lavoratori d) La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi e) l’attuale fornitore

Risposta : Trattandosi di appalto di somministrazione lavoro non è prevista nessuna clausola sociale nel senso della domanda, infatti non è prevista nessuna riassunzione di lavoratori impiegati in precedente appalto. Tutti gli altri dati per poter presentare l’offerta sono stati indicati nella documentazione di gara. La clausola sociale riportata nel disciplinare di gara, obbligatoria per legge, prevede soltanto che l’appaltatore deve applicare ai propri lavoratori i CCNL vigenti.

Chiarimento PI000361-19

Ultimo aggiornamento: 03/01/2019 14:54

Domanda : Con riferimento all’allegato 4 “prospetto costi della manodopera” segnaliamo che non trattandosi di appalto, le specifiche richieste sono di difficile indicazione. Ed infatti il servizio svolto dal personale della filiale riguarda non solo la fornitura del servizio alla CUC ma anche altre attività, pertanto, a differenza degli appalti dove espressamente il lavoratore impiegato dall’appaltatore gestisce la fornitura singola, nel caso in specie abbiamo il lavoratore somministrato e il personale diretto dell’Agenzia che svolge diverse attività per l’Agenzia. Chiediamo pertanto di rivedere il modulo prevedendo al massimo l’indicazione di un % di costo di manodopera riferita al personale diretto dell’Agenzia, che verrà calcolato considerando il lavoro svolto dal personale all’interno della filiale per la procedura in oggetto.

Risposta : Si tratta di un appalto, sarà cura del concorrente calcolare la percentuale di lavoro dedicata allo specifico appalto ed indicare il costo del lavoro relativo. In ogni caso il modello è fornito ai soli fini di facilitare il concorrente, è facoltà dello stesso indicare i dati richiesti utilizzando propri moduli.

Chiarimento PI137487-18

Ultimo aggiornamento: 03/01/2019 14:49

Domanda : Disciplinare pag. 6: cosa si intende per " ai sensi dell' art.23,comma 16 del Codice , l' importo comprende i costi della manodopera stimati in € 94.395,24(quota servizi di agenzia)": con tale importo cosa viene precisamente identificato, essendo già evidenziato l' aggio e non risultando compatibile il costo della manodopera con l' importo dell' appalto.

Risposta : L’art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 prevede che nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera. Nello specifico caso, trattandosi di appalto di somministrazione lavoro, il costo del lavoro per effettuare il servizio richiesto è stato determinato sulla sola componente delle prestazioni che la società affidataria del servizio dovrà effettuare per le prestazioni richieste escluse quindi la componente relativa agli stipendi dei lavoratori somministrati e pertanto detta componente costo del lavoro è ricompresa nella voce “aggio” che compenserà i suddetti servizi. Il citato costo del lavoro è una stima delle amministrazioni che stipuleranno i contratti, i concorrenti, negli appositi campi dell’offerta economica, dovranno indicare (sempre per la solo componente relativa ai servizi di agenzia, ovvero costi sostenuti per i propri dipendenti che si occuperanno delle prestazioni in appalto, e non ai lavoratori somministrati, come specificato nel disciplinare di gara) il costo del lavoro che loro prevedono di sostenere per dare i servizi richiesti dall’appalto.

Chiarimento PI137325-18

Ultimo aggiornamento: 03/01/2019 14:47

Domanda : Capacità tecnica: cosa si intende per "tre servizi di somministrazione lavoro a carattere continuativo, ciascuno della durata di un anno". Contratti di somministrazione di almeno 12 mesi per le figure oggetto del presente Bando per il 2015-2016-2017 ?

Risposta : L’articolo 8.3 del disciplinare di gara prevede che “Il concorrente deve aver eseguito negli anni 2015, 2016 e 2017 almeno tre servizi analoghi (somministrazione lavoro), vale a dire, almeno tre servizi di somministrazione lavoro a carattere continuativo, ciascuno della durata di un anno.” Ovvero che nel periodo dal 2015 al 2017 deve avere eseguito almeno TRE servizi di somministrazione lavoro CIASCUNO della durata di UN ANNO senza alcun riferimento alle figure professionali somministrate.

Chiarimento PI132103-18

Ultimo aggiornamento: 03/01/2019 14:39

Domanda : CAPITOLATO Art 5.10.i Segnaliamo che la responsabilità verso terzi è a carico dell’utilizzatore ex art 35 c. 7 D. Lgs. 81/15 Art 11.3 Riteniamo che ciascuna parte debba assumersi i propri oneri in caso di impugnativa, considerato che sebbene l’azione disciplinare viene esercitata dall’Agenzia, questa proviene anche da una richiesta e segnalazione dell’utilizzatore Art 12.2 per quanto concerne la formazione sulle attrezzature segnaliamo che solo l’utilizzatore, essendo proprietario ed i possesso dei predetti strumenti, potrà fornire l’adeguata formazione ai somministrati, e non l’agenzia che ne è estranea. Chiediamo di rivedere l’articolo sul punto Art 14 ultimo cpv e 18.10 Segnaliamo che l’agenzia si assumerà tutte le responsabilità derivanti da obblighi a lei imputabili e non può essere chiamata a rispondere per qualunque fatto/danno se non accertato e a lei imputabile. Chiediamo conferma Art 16.4 Si ricorda che i danni a terzi sono a carico dell’utilizzatore Art 18.11 Si chiede che la penale non venga decurtata dalla parte di fattura costituente rimborso del costo del lavoro (art 33 c. e D. Lgs. 81/15) Art 19 Segnaliamo che il servizio di somministrazione lavoro non è soggetto alla disciplina inerente i servizi pubblici essenziali. L’agenzia fornisce personale a richiesta dell’utilizzatore, se il personale in somministrazione è in sciopero, le amministrazioni dovranno far fronte al servizio con altri strumenti, non potendo essere chiamata a rispondere l’agenzia Art 23 Chiediamola non applicazione poiché il costo del lavoro deve essere rimborsato ex lege dall’utilizzatore (art 33 c.2 D. Lgs 81/15) e la legge prevede l’escussione della cauzione a titolo di ristoro per l’inadempimento Art 24 stante l’indiscussa facoltà di recesso, segnaliamo che il lavoratore somministrato ha diritto a prestare la sua opera sino alla naturale scadenza contrattuale salvo il mancato superamento del periodo di prova o di giusta causa di recesso. Pertanto fuori dalle predette ipotesi, chiediamo che vengano portati a termine i contratti di prestazione in essere alla data di recesso, o che in caso di interruzione, venga comunque rimborsato il costo del lavoro ex art 33 c. 2 D. lgs. 81/15 art 27.8 segnaliamo che l’Agenzia non tratta dati di cui è Titolare l’amministrazione se non quelli necessari alla gestione del servizio di somministrazione lavoro e i dati dei lavoratori rispetto ai quali ne è Titolare, pertanto riteniamo non sia necessario comunicare i dati degli abilitati al trattamento all’utilizzatore. SCHEMA DI CONTRATTO Suggeriamo di non usare la parola appalto essendo la somministrazione lavoro un servizio differente Art 4.4 Segnaliamo che l’agenzia applica ai dipendenti diretti il CCNL Commercio e ai somministrati il CCNL Agenzie per il lavoro. L’art 4.4 è più legato ai contratti di appalto, chiediamo di rivedere Art 7.3 Chiediamo di chiarire in cosa consiste la verifica di conformità Art 7.6 Riteniamo non applicabile peraltro la cauzione non viene mai svincolata progressivamente e si tratta di pagamenti inerenti il rimborso del costo lavoro che già viene anticipato dall’Agenzia, inoltre oltre alla cauzione di gara, c’è anche quella Ministeriale che accendono le APL. Art 12 Riteniamo non applicabile la parte del certificato, essendo riferita agli appalti Art 14 Ricordiamo che la responsabilità penale è personale. L’agenzia risponderà dei danni ad essa imputabili ed accertati. Chiediamo conferma Art 14.4 Riteniamo non applicabile (ferma sempre che la responsabilità verso terzi è a carico dell’utilizzatore art 35 c. 7 d. Lgs. 81/15) Art 18 riteniamo non applicabile la clausola se gli inadempimenti che la fanno scaturire non sono imputabili all’Agenzia (esempio comportamenti dei lavoratori, rispetto ai quali si apre l’azione disciplinare e che sono sotto al direzione e coordinamento dell’utilizzatore; azioni inerenti la sicurezza dei lavoratori, che è in capo all’utilizzatore) rispetto l’esecuzione in danno richiamiamo le osservazioni già svolte art 19 segnaliamo la non applicazione dell’art 109 al contratto di somministrazione lavoro e chiediamo conferma che l’amministrazione rifonderà tutti gli oneri retributivi e previdenziali sostenuti dall’agenzia come espressamente previsto dall’art 33 c. 2 D. Lgs.81/15 art 23 chiediamo a quanto ammontano le spese

Risposta : Quesito 1 CAPITOLATO Domanda 1 - Art 5.10.i: Segnaliamo che la responsabilità verso terzi è a carico dell’utilizzatore ex art 35 c. 7 D. Lgs. 81/15 Risposta 1. La responsabilità dell’appaltatore è riferita ai servizi di agenzia. Quesito 2: Art 11.3 - Riteniamo che ciascuna parte debba assumersi i propri oneri in caso di impugnativa, considerato che sebbene l’azione disciplinare viene esercitata dall’Agenzia, questa proviene anche da una richiesta e segnalazione dell’utilizzatore Risposta 2. Gli oneri in caso di impugnativa sono a carico dell’Agenzia che, ai sensi del CCNL, adotta il provvedimento disciplinare. Gli enti utilizzatori possono e/o devono intervenire se chiamati in causa in relazione alle contestazioni mosse ai lavoratori somministrati e si assumeranno gli oneri relativi sempre in relazione alla propria responsabilità sulle contestazioni mosse. Quesito 3 Art 12.2: per quanto concerne la formazione sulle attrezzature segnaliamo che solo l’utilizzatore, essendo proprietario ed i possesso dei predetti strumenti, potrà fornire l’adeguata formazione ai somministrati, e non l’agenzia che ne è estranea. Chiediamo di rivedere l’articolo sul punto Risposta 3. Si richiede all’appaltatore di adempiere ai soli obblighi di formazione generale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro Quesito 4 Art 14 ultimo cpv e 18.10: Segnaliamo che l’agenzia si assumerà tutte le responsabilità derivanti da obblighi a lei imputabili e non può essere chiamata a rispondere per qualunque fatto/danno se non accertato e a lei imputabile. Chiediamo conferma Risposta 4: La responsabilità dell’appaltatore è riferita ai servizi di agenzia. Quesito 5 Art 16.4: Si ricorda che i danni a terzi sono a carico dell’utilizzatore Risposta 5: Vedi risposta precedente. Quesito 6 Art 18.11: Si chiede che la penale non venga decurtata dalla parte di fattura costituente rimborso del costo del lavoro (art 33 c. e D. Lgs. 81/15) Risposta 6: La valutazione deve essere fatta sulla base della motivazione che ha portato alla comminazione della penale. Le penali possono prevedere sanzioni derivanti dalla gestione del rapporto di lavoro che l’agenzia intrattiene con il lavoratore. Quesito 7 Art 19: Segnaliamo che il servizio di somministrazione lavoro non è soggetto alla disciplina inerente i servizi pubblici essenziali. L’agenzia fornisce personale a richiesta dell’utilizzatore, se il personale in somministrazione è in sciopero, le amministrazioni dovranno far fronte al servizio con altri strumenti, non potendo essere chiamata a rispondere l’agenzia Risposta 7: L’articolo 1 della legge 12-6-1990 n. 146 “Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati” prevede che “sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione.” Pertanto la normativa di che trattasi si applica anche ai lavoratori somministrati. L’articolo del capitolato citato prevede espressamente che “In caso di sciopero indetto dalle sigle rappresentative dei lavoratori somministrati, l'Agenzia deve porre in essere tutte le misure idonee richieste dal Committente per poter garantire la continuità dei servizi, senza ovviamente incorrere nelle fattispecie non consentite dalla normativa vigente.” e, pertanto, non si richiede la sostituzione dei lavoratori in sciopero, cosa espressamente vietata dalla legge. Quesito 8 Art 23: Chiediamo la non applicazione poiché il costo del lavoro deve essere rimborsato ex lege dall’utilizzatore (art 33 c.2 D. Lgs 81/15) e la legge prevede l’escussione della cauzione a titolo di ristoro per l’inadempimento Risposta 8: La responsabilità dell’appaltatore è riferita ai servizi di agenzia. Quesito 9 Art 24: stante l’indiscussa facoltà di recesso, segnaliamo che il lavoratore somministrato ha diritto a prestare la sua opera sino alla naturale scadenza contrattuale salvo il mancato superamento del periodo di prova o di giusta causa di recesso. Pertanto fuori dalle predette ipotesi, chiediamo che vengano portati a termine i contratti di prestazione in essere alla data di recesso, o che in caso di interruzione, venga comunque rimborsato il costo del lavoro ex art 33 c. 2 D. lgs. 81/15 Risposta 9: In caso di recesso, ai sensi dell’articolo 109 del D.lgs. 50/2016, è sempre previsto il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti (quindi anche il costo dei lavoratori somministrati). Per i lavoratori utilizzati al momento del recesso si procederà nel rispetto del contratto di lavoro vigente. Quesito 10 art 27.8: segnaliamo che l’Agenzia non tratta dati di cui è Titolare l’amministrazione se non quelli necessari alla gestione del servizio di somministrazione lavoro e i dati dei lavoratori rispetto ai quali ne è Titolare, pertanto riteniamo non sia necessario comunicare i dati degli abilitati al trattamento all’utilizzatore. Risposta 10: L’articolo in questione si applica solo in caso di trattamento, da parte dell’Agenzia, di dati personali comunicati dai committenti e non inerenti ai lavoratori somministrati. SCHEMA DI CONTRATTO Quesito 11 Suggeriamo di non usare la parola appalto essendo la somministrazione lavoro un servizio differente Risposta 11. Trattasi di «appalto», come definito dall’art. 3, comma 1, lettera ii) del D.Lgs. 50/2016, contratto a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi; Quesito 12 Art 4.4: Segnaliamo che l’agenzia applica ai dipendenti diretti il CCNL Commercio e ai somministrati il CCNL Agenzie per il lavoro. Risposta 12. L’articolo prevede l’applicazione dei contratti di lavoro ai sensi di legge. Quesito 13 L’art 4.4 è più legato ai contratti di appalto, chiediamo di rivedere Risposta 13. E’ un contratto di appalto Quesito 14 - Art 7.3: Chiediamo di chiarire in cosa consiste la verifica di conformità Risposta 14. Verifica dell’effettuazione delle prestazioni come da documenti contrattuali, prevista dalla legge ed obbligatoria (art. 102 D.Lgs. 50/2016) Quesito 15 Art 7.6: Riteniamo non applicabile peraltro la cauzione non viene mai svincolata progressivamente e si tratta di pagamenti inerenti il rimborso del costo lavoro che già viene anticipato dall’Agenzia, inoltre oltre alla cauzione di gara, c’è anche quella Ministeriale che accendono le APL. Risposta 15. La cauzione è obbligatoria per legge. Quesito 16 - Art 12: Riteniamo non applicabile la parte del certificato, essendo riferita agli appalti Risposta 16. Come sopra, trattasi di appalto e la verifica di conformità è obbligatoria ai sensi di legge Domanda 17 - Art 14: Ricordiamo che la responsabilità penale è personale. L’agenzia risponderà dei danni ad essa imputabili ed accertati. Chiediamo conferma Risposta 17. Si conferma Quesito 18 - Art 14.4: Riteniamo non applicabile (ferma sempre che la responsabilità verso terzi è a carico dell’utilizzatore) Risposta 18. E’ una locuzione generica, in ogni caso ovunque presenti i riferimenti degli oneri a carico dell’appaltatore sono riferiti ai servizi di agenzia e non alle prestazioni dei lavoratori somministrati. Quesito 19 art 35 c. 7 d.Lgs. 81/15) - Art 18: Riteniamo non applicabile la clausola se gli inadempimenti che la fanno scaturire non sono imputabili all’Agenzia (esempio comportamenti dei lavoratori, rispetto ai quali si apre l’azione disciplinare e che sono sotto la direzione e coordinamento dell’utilizzatore; azioni inerenti la sicurezza dei lavoratori, che è in capo all’utilizzatore) Risposta 19. Vedi risposta precedente Quesito 20. Rispetto l’esecuzione in danno richiamiamo le osservazioni già svolte Risposta 20. Vedi risposta 8 Quesito 21 art 19: Segnaliamo la non applicazione dell’art 109 al contratto di somministrazione lavoro e chiediamo conferma che l’amministrazione rifonderà tutti gli oneri retributivi e previdenziali sostenuti dall’agenzia come espressamente previsto dall’art 33 c. 2 D. Lgs.81/15 Risposta 21 L’art. 109 del D.Lgs. 50/2016 è sempre applicabile a tutti i contratti di appalto, anche se non espressamente richiamato negli atti di gara, anche in caso di risoluzione / recesso del contratto è sempre previsto il pagamento delle prestazioni effettuate. Quesito 22 – art 23: Chiediamo a quanto ammontano le spese Risposta 22. Essendo prevista la scrittura privata, ai fini della stipulazione si applica l’imposta di bollo, il cui importo è determinato ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e dal D.P.R. 30 dicembre 1982 n. 955 che integra e modifica sostanzialmente il D.P.R. n. 642/72.

Ultimo aggiornamento: 20-01-2023, 13:09