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Dati del bando

BANDO RETTIFICATO - Procedura aperta per Servizio Energia e Servizio Energia Plus per n. 3 edifici scolastici
Ente appaltanteCOMUNE DI FERRARA
Stato proceduraChiuso
Importo appalto2.141.043,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema21/12/2018
Termine richiesta chiarimenti04/02/2019 12:00
Termine presentazione delle offerte11/02/2019 12:00
Apertura busta amministrativa13/02/2019 10:00
Data chiusura procedura14/02/2019
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno
NoteIl progetto è liberamente scaricabile dal sito del Comune di Ferrara all'indirizzo www.comune.fe.it/contratti

Allegati

Referenti

Lanzoni Ferruccio

telefono: 0532418711

Paparella Francesco

telefono: 0532419284

Firenzuola Paola

telefono: 0532419538

Zucchini Nico

telefono: 0532419205

Fregnan Cristina

telefono: 0532419385

Foti Mariacarmela

telefono: 0532419376

Pubblicazioni

Cig

Lotto 1Procedura aperta per Servizio Energia e Servizio Energia Plus per n. 3 edifici scolastici

CIG: 76685721CF
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI030883-19

Ultimo aggiornamento: 05/02/2019 14:59

Domanda : Precisazione

Risposta : Relativamente al quesito con registro di sistema PI029225 nella parte in cui si chiede se il fatturato generale e specifico di cui al paragrafo 9 del disciplinare viene chiesto con riferimento agli ultimi tre esercizi finanziari, si precisa che verranno accettati come esercizi di riferimento sia il triennio 2015-2016-2017 che il triennio 2014-2015-2016.

Chiarimento PI029225-19

Ultimo aggiornamento: 04/02/2019 15:39

Domanda : La presente per rilevare i seguenti refusi presenti nel disciplinare di gara e per chiedere i conseguenti chiarimenti in merito alla disciplina di gara: 1) il fatturato generale e specifico di cui al par. 9 di pag 9 viene chiesto con riferimento agli ultimi 3 esercizi finanziari approvati, ovvero con riferimento agli esercizi 2014-15-16? 2) a pag 11, paragrafo 11 si fa richiamo ai punti 7.2 lett a) e b) per quel che concerne il riparto del fatturato generale/specifico nell'ambito dei Raggruppamenti di imprese, non si trovano i punti 7.2 a) e b); idem per il punto 7.3, richiamato dallo stesso paragrafo 11 di pag 11, per quel che concerne il riparto della capacità tecnico professionale all'interno degli RTI; si chiedono chiarimenti in merito alla disciplina relativa, in particolare, con riferimento al fatturato specifico si chiede se occorra dimostrare un contratto di" punta"; 3) circa la disponibilità della sede operativa si chiede se debba essere in un raggio di 50 km (come da disciplinare) da Ferrara, ovvero di 30 km (come da DGUE); 4) per quel che riguarda l'avvalimento , il par 13 di pag 12 richiama la documentazione di cui all'art.14 lett. D) del disciplinare. Non è presente tale punto, a quale documentazione si fa riferimento? VISTI I REFUSI PRESENTI NEL DISCIPLINARE DI GARA, NELL'ATTESA DI CHIARIRE QUALI SIANO I REQUISITI DA ATTESTARE E IN CHE MISURA ALL'INTERNO DEGLI RTI, SI CHIEDE UNA ULTERIORE PROROGA NEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.

Risposta : Di seguito le risposte: 1) gli esercizi di riferimento sono i seguenti: 2015 - 2016 - 2017; 2) Al posto del punto 7.2 a) si intende art. 9 del disciplinare punto A. Al posto del punto 7.2 b) si intende art. 9 del disciplinare punto B. Al posto del punto 7.3 si intende art. 10 del disciplinare. Non serve indicare un servizio di punta. 3) Il raggio in cui si deve trovare la sede operativa è pari a 30 km; 4) Al posto dell'art. 14 lettera d) si deve fare riferimento a quanto riportato all'art. 19 lettera H). Trattandosi di refusi, che non impediscono la predisposizione della documentazione né la formulazione dell'offerta, non si prevede di concedere una ulteriore proroga.

Chiarimento PI029086-19

Ultimo aggiornamento: 04/02/2019 11:26

Domanda : Precisazione

Risposta : Qualche concorrente potrebbe rilevare una discrepanza, relativa al costo degli interventi alla Don Milani, tra quanto riportato nella "Scheda Interventi", quindi assunto nel Piano Economico Finanziario (importo complessivo € 687.760,00), e quanto riportato nella Diagnosi Energetica (585.759,88 €). Si precisa che nel PEF, oltre all'importo dei lavori stimati in DE, vengono aggiunte le spese tecniche.

Chiarimento PI022015-19

Ultimo aggiornamento: 04/02/2019 11:16

Domanda : In riferimento al Capitolato 4 "PRINCIPALI TIPOLOGIE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PROPOSTI" dell'ALLEGATO D_ SCHEDE INTERVENTI al CSA, si chiede di chiarire le modalità con le quali viene richiesto l'intervento di "Isolamento ext copertura scuola" presso la CT03-38 MEDIA BONATI - ELEMENTARI PASCOLI + PALESTRA, in quanto la documentazione allegata per l'edificio risulta discordante. Difatti all'interno della relazione denominata " ALL D FE03 Rel_Tecnica_Bonati", si prescrive l'installazione di una copertura a falde al di sopra dell'attuale copertura, mentre nel documento "ALL D FE03 Diagnosi_Energetica", si propone la coibentazione orizzontale delle strutture piane.

Risposta : L’intervento previsto è quello della relazione tecnica.

Chiarimento PI020763-19

Ultimo aggiornamento: 04/02/2019 11:16

Domanda : In riferimento all'art 4- "INTERVENTI INIZIALI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI-IMPIANTI" del CSA ed in particolare al Paragrafo di pag 10, dove, per gli inteventi indicati all'allegato D, "si prevedono anche l'installazione di sistemi di termoregolazione asserviti a zone aventi caratteristiche di uso o a singole unità immobiliari", si chiede conferma di tale intervento e si domanda se tale intervento vada previsto su tutti i terminali presenti negli Stabili oggetto del presente appalto (essendo tutti gli Stabili oggetto di riqualifica).

Risposta : L’installazione sui terminali di sistemi di termoregolazione deve essere prevista dove richiesto dalla normativa vigente, da quanto richiesto dal bando regionale POR FESR e dai requisiti minimi richiesti dal GSE per l'ottenimento degli incentivi.

Chiarimento PI013291-19

Ultimo aggiornamento: 29/01/2019 10:35

Domanda : In relazione all’ Art. 3.1.1 del Capitolato Speciale d’Appalto (CSA), considerato che: - si richiede che l’Agg.rio assuma su di sé la responsabilità della correttezza dei documenti dell’Allegato C e dell’Allegato D e gli eventuali danni che possano derivare dall’erroneità degli stessi. - per una ESCo è ammissibile assumere i “rischi” derivanti dall’erroneità di documenti progettuali redatti da terzi, ma non sembra possibile assumerne la “responsabilità” della correttezza, che non può non rimanere in capo ai professionisti che hanno elaborato e firmato tali documenti, si chiede se tale richiesta di assunzione di responsabilità sia dovuta ad un refuso

Risposta : Si ritiene corretto che il rischio sia in capo alla ESCo mentre la responsabilità della correttezza degli elaborati progettuali sia in capo al professionista qualificato.

Chiarimento PI013271-19

Ultimo aggiornamento: 29/01/2019 10:29

Domanda : In relazione agli interventi sulla scuola D. Milani, considerato che: - i valori di trasmittanza della copertura e delle pareti opache verticali previsti a seguito degli interventi (vedi Relazione Tecnica) sono superiori a quelli massimi da rispettare per l’ottenimento del Conto Termico - l’Aggiudicatario deve provvedere “obbligatoriamente in qualità di Soggetto Responsabile alla richiesta per ottenere gli incentivi del Conto Termico”, si chiede di rettificare le caratteristiche prestazionali da conseguire mediante gli interventi di efficientamento energetico e di ricalcolare eventualmente la stima dell’importo dei lavori necessari ad ottenere il riconoscimento dell’incentivo Conto Termico

Risposta : Le caratteristiche termiche degli elementi opachi oggetto di intervento nella scuola D.Milani devono rispondere ai requisiti di cui al Conto Termico al fine di poter accedere all’incentivo. I valori relativi all’”Importo complessivo interventi iniziali, al netto dei costi della sicurezza” riportati in gara derivano dalla rimodulazione dei quadri economici di ogni singolo intervento riportati nell’Allegato D, essendo quest’ultimi resi come valori di spesa massima ammissibile calcolati nella fase di studio di fattibilità/ progettazione Preliminare svolta in occasione della presentazione della domanda di accesso ai contributi regionali di cui al Bando POR FESR.

Chiarimento PI013240-19

Ultimo aggiornamento: 29/01/2019 10:27

Domanda : In relazione alle Diagnosi Energetiche (D.E.) delle scuole D. Milani e Matteotti, considerato che: - il canone annuo di fornitura del combustibile è calcolato in base al consumo massimo atteso post interventi - tale consumo massimo è determinato in base alla percentuale di risparmio atteso calcolata con il software di modellazione utilizzato nelle D.E. - nel rapporto della D.E. della scuola D. Milani il software di modellazione restituisce un consumo per il servizio di riscaldamento ante interventi inferiore del 23,8% rispetto al consumo reale (posto pari al valore medio nei tre anni presi a riferimento), senza fornire valutazioni su tale discordanza necessarie a validare la modellazione utilizzata per il calcolo della percentuale di risparmio atteso - i dati di consumo reale negli anni 2012-2013-2014 utilizzati nei rapporti delle D.E. differiscono sensibilmente dai corrispondenti dati riportati nell’Allegato D (nel 2014, circa -25% per la D. Milani e +40% per la Matteotti) - tali discordanze rendono incerta l’attendibilità della percentuale dei risparmi attesi e di conseguenza del valore del consumo massimo post-intervento di cui all’Allegato C, si chiede un chiarimento sui dati di consumo reale e, in caso di discordanze, una verifica dei valori dei consumi e della percentuale di risparmi attesi post interventi ottenuti con il software di modellazione

Risposta : I consumi ante e post interventi sono quelli riportati in Allegato C ed Allegato AF. Si precisa che il valore dell’energia post interventi è ricavato applicando all’energia storica ante, a base di gara, la percentuale di risparmio calcolata nella Diagnosi Energetica.

Chiarimento PI013231-19

Ultimo aggiornamento: 29/01/2019 10:26

Domanda : In relazione alla scuola Bonati, considerato che: - la norma UNI 11428:2011 richiede che la Diagnosi Energetica (D.E.) verifichi la coerenza dei consumi energetici con i dati di fatturazione (requisito di attendibilità) - la D.E. non riferisce dati di consumo e/o di fatturazione - la D.E. riporta stime di risparmi, conseguenti agli interventi di efficientamento energetico proposti, calcolati mediante una metodologia (utilizzata per il riconoscimento dei Titoli di Efficienza Energetica) che non considera i consumi effettivi né le caratteristiche termofisiche dell’immobile oggetto degli interventi (ma di un generico immobile con la medesima destinazione d’uso) - l’Allegato C riporta valori di risparmio, di consumo ante e post-intervento senza riscontri o contraddittori con i valori descritti nella D.E. e nella Relazione Tecnica (risparmi del 31% nell’Allegato C, del 20% nella D.E., del 63% nella Relazione Tecnica, peraltro a fronte di interventi complessivi non confrontabili con il solo isolamento della copertura previsto dal bando) - la Relazione Tecnica non riporta i dati dimensionali né i costi dell’intervento di isolamento della copertura, non consentendo al concorrente una valutazione tecnico-economica dell’importo dei lavori iniziali prospettata nell’Allegato D - i valori di consumo massimo post-intervento riportati nell’Allegato C determinano il valore massimo del canone di fornitura combustibile, contribuendo all’equilibrio economico-finanziario del progetto, si chiede di chiarire a quali dati tecnici ed economici si appoggiano le stime dei valori del consumo massimo post-intervento (riportato nell’Allegato C) e dell’importo dei costi dell’intervento di efficientamento della Scuola Bonati (riportato nell’Allegato D)

Risposta : La copertura da isolare della scuola Bonati presenta una superficie pari a 2.387 mq. Il consumo ante deriva dai consumi storici nell’anno 2016 all’interno del contratto di Servizio Energia. Il valore del consumo post intervento è ricavato applicando all’energia storica ante, a base di gara, la percentuale di risparmio calcolata attraverso la modellazione dell’edificio con software validato CTI secondo la procedura di cui alla norma UNI 11428:2011. La stima dell’investimento è stata valutata applicando un costo medio specifico di mercato.

Chiarimento PI013207-19

Ultimo aggiornamento: 29/01/2019 10:24

Domanda : In relazione all’ Art. 1 del Capitolato Speciale d’Appalto (CSA), considerato che: - l’Aggiudicatario deve provvedere “obbligatoriamente in qualità di Soggetto Responsabile alla richiesta per ottenere gli incentivi del Conto termico (D.M. 16/02/2016)” - al fine di ottenere il Conto Termico, tra PA ed ESCo, con funzioni di Soggetto Responsabile, deve essere stipulato un contratto di prestazione energetica (EPC) avente i requisiti minimi previsti dall’Allegato 8 del D. Lgs 102/14 smi) - le Regole Applicative del D.M. 16/02/2016 prevedono che il Soggetto Responsabile in fase di avvio dell’istanza di richiesta dell’incentivo carichi sul Portaltermico la dichiarazione di rispondenza del contratto ai requisiti del Contratto di Rendimento Energetico (EPC) utilizzando l’apposita modulistica predisposta dal GSE (modulo n°9 di cui all’Allegato 2 delle regole Applicative) - il CSA evidenzia i riferimenti a tutti i requisiti minimi richiesti dal Servizio Energia Plus (elencati agli art. 4 e 5 dell’Allegato II del D. Lgs 115/08) e i riferimenti a solo alcuni dei requisiti minimi richiesti dall’EPC (lettere a, c, d, e, j, k dell’Allegato 8 del D. Lgs 102/14) si chiede: - quali articoli dello schema di contratto (o eventualmente di altri documenti parti integranti del Bando) rispondono ai requisiti b, f, g, h, i, l dell’Allegato 8 del D. Lgs 102/14?

Risposta : Si allega al presente quesito la tabella di rispondenza del Servizio in gara rispetto i requisiti di cui al D.Lgs. 102/2014.

Chiarimento PI013279-19

Ultimo aggiornamento: 28/01/2019 12:03

Domanda : Considerato che: - l’importo atteso dell’incentivo Conto Termico è una voce significativa per l’equilibrio economico-finanziario (677.141€ su 1.369.008 di importo totale investimenti, come descritto nei Dati Economici dell’Allegato AF) - tale valore atteso dell’incentivo Conto Termico, riportato nell’Allegato AF, è indicato solo come importo totale, senza dettaglio degli importi parziali riferiti ai singoli interventi - quanto descritto all’art. 3.1.1.b dell’Allegato D, laddove si afferma che “si è verificato che l’importo assoggettabile a contributo … sia inferiore al valore massimo dell’incentivo”, sembra in contraddizione con il fatto che gli importi dei diversi interventi di efficientamento energetico, riportati singolarmente nelle D.E. e complessivamente nell’Allegato D, risultano al contrario superiori ai valori massimi ammissibili - nella documentazione tecnica relativa alla scuola Bonati non risulta riportata la superficie della copertura da isolare e pertanto non è possibile stabilire l’importo massimo dell’incentivo ottenibile limitatamente a tale intervento, si chiede un chiarimento sui parametri tecnici ed economici (mq delle superfici oggetto di intervento, costi unitari, …) che sono stati assunti per stimare i valori parziali dell’incentivo Conto Termico (riferiti ai singoli interventi) che determinano il valore totale riportato nell’Allegato AF

Risposta : Relativamente i parametri tecnici utili al fine della stima del valore dell’incentivo Conto Termico si rimanda a quanto riportato negli elaborati di cui all’Allegato D. Relativamente i parametri economici si riportano nella tabella qui allegata gli importi dell’incentivo di cui al Conto Termico considerato per ogni tipologia di intervento.

Chiarimento PI013215-19

Ultimo aggiornamento: 28/01/2019 11:57

Domanda : Considerato che: - all’art. 3.2 dell’Allegato D, ai fini della quantificazione economica degli interventi di efficientamento energetico delle scuole D. Milani e Matteotti, si fa riferimento ai Progetti preliminari allegati al Bando POR-FESR - nei progetti preliminari di cui sopra (e all’art. 4 del CSA), la quantificazione economica fa riferimento agli importi degli interventi di isolamento delle pareti, isolamento della copertura e sostituzione delle chiusure trasparenti - l’Allegato D non elenca tra gli interventi di efficientamento energetico l’installazione di sistemi di termoregolazione, né li quantifica economicamente - l’art. 4 del CSA afferma al contrario che gli interventi indicati in Allegato D prevedono anche l’installazione di sistemi di termoregolazione - l’installazione di sistemi di termoregolazione non rientra nelle attività di manutenzione degli impianti, ma si configura come intervento iniziale, - l’installazione di sistemi di termoregolazione è obbligatoria per accedere agli incentivi del Conto Termico, si chiede di esplicitare la stima del costo di installazione di tali sistemi di termoregolazione, e di aggiornare conseguentemente l’Allegato D e l’Analisi Finanziaria di cui all’Allegato AF

Risposta : I sistemi di termoregolazione sono da ritenersi compresi all’interno dell’investimento di cui all’Allegato AF ed Offerta economica.

Chiarimento PI009905-19

Ultimo aggiornamento: 28/01/2019 11:50

Domanda : In riferimento al Capitolo 5.1.3.1. " Adeguamento Prezzi" del CSA, all'allegato C di cui al medesimo Capitolato e al Modulo dell'Offerta Economica, si chiede di specificare il calcolo che ha portato alla determinazione del Prezzo del Teleriscaldamento fisso per l'anno 2016, così come è stato determinato per il Prezzo del gas naturale fisso P(0). Infatti il prezzo riportato risulta essere inferiore rispetto al listino prezzi HERA riferito all'anno 2016 ( che considerando lo scaglione di riferimento, per l'uso non domestico e per la sola parte variabile, riporta il valore di €/kWh 0,077576) e sembra non considerare la quota fissa di impegno potenza e nolo contatore. Da ultimo, si chiede se siano presenti agevolazioni di prezzo per il Teleriscaldamento di cui la Scrivente non ne è a conoscenza.

Risposta : Il prezzo del teleriscaldamento riportato in gara deriva dal prezzo storico pagato dall’Amministrazione nell’anno 2016 all’interno del contratto di Servizio Energia.

Chiarimento PI013985-19

Ultimo aggiornamento: 22/01/2019 15:28

Domanda : In relazione al subappalto, si chiede se è necessario indicare la terna dei subappaltatori per ogni prestazione sia di servizi che di lavori.

Risposta : Si, è obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori per ogni singola prestazione, sia di servizi che di lavori, come meglio precisato al punto 14 del disciplinare.

Chiarimento PI011547-19

Ultimo aggiornamento: 22/01/2019 11:09

Domanda : 1)Si chiede conferma che la quota massima subappaltabile nel presente appalto sia pari al 30% dell'importo complessivo di contratto (comprensivo delle prestazioni di servizi e lavori) e pertanto ai fini della qualificazione si possa considerare l'importo massimo subappaltabile di € 642.312,90 come riportato a pag 5 del disciplinare di gara. 2) si chiede conferma che in fase di gara non sia necessaria l'indicazione di un progettista responsabile del progetto e che questo sia da indicare solo in caso di aggiudicazione. Qualora fosse da indicare già in fase di gara si chiede quale documentazione sia richiesta per esso e se possa essere semplicemente indicato dal concorrente senza obbligo di associarsi in RTI o di essere indicato in avvalimento.

Risposta : 1) Si conferma. 2) Si conferma.

Chiarimento PI008728-19

Ultimo aggiornamento: 17/01/2019 15:51

Domanda : Vista la richiesta di chiarimento inoltrata da codesto operatore economico venerdi' 11.01 us., considerato il probabile refuso contenuto nel disciplinare di gara laddove al par. 10 chiede una categoria SOA per lavorazioni scorporabile (os28) diversa da quella indicata nella descrizione dei lavori (OS8), in attesa di ricevere Vs riscontro in merito, la presente per chiedere una proroga nei termini di presentazione dell'offerta di gara.

Risposta : Concessa proroga. Nuovo termine di presentazione offerte: 11/02/2019 ore 12.00. Seduta di apertura delle offerte: 13/02/2019 ore 10.00.

Chiarimento PI006922-19

Ultimo aggiornamento: 17/01/2019 15:50

Domanda : In relazione ai requisiti di capacità tecnico professionale per lavori, si chiede: - di confermare la richiesta di attestazione soa in cat. scorporabile OS28 cl. II (par.10 del disciplinare); - di confermare che la previsione della lavorazione di cui alla cat OS8 (par.3 disciplinare) sia da intendere come refuso; - di chiarire se, in virtù del principio di assorbenza e del fatto che la categoria SOA OS6 non è a qualificazione obbligatoria, un operatore possa qualificarsi nella categoria prevalente mediante attestazione SOA in OG1.

Risposta : Non è richiesta l'attestazione SOA per la categoria OS28, come erroneamente indicato al punto 10 a) del disciplinare; al suo posto è da intendersi la categoria OS8, come indicato al punto 3 del disciplinare. La categoria OS6, in quanto categoria prevalente, deve obbligatoriamente essere posseduta dal concorrente.

Chiarimento PI004402-19

Ultimo aggiornamento: 11/01/2019 13:00

Domanda : Nei doc di gara relativamente all'edificio MEDIA BONATI PASCOLI mancano planimetrie ed info circa il numero di lampade da cambiare con led (negli altri 2 edifici tali informazioni invece sono presenti). Chiediamo se è possibile avere i dati mancanti prima del sopralluogo fissato per la data di venerdì 11/01.

Risposta : Ad integrazione della documentazione pubblicata si allegano le planimetrie della scuola Bonati Pascoli. In riferimento al numero di lampade a LED da cambiare nella scuola Bonati Pascoli, si specifica che tale intervento non è previsto: rif. art 4 documento "scheda interventi".

Ultimo aggiornamento: 14-02-2019, 07:48