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Dati del bando

BANDO RETTIFICATO - Accordo Quadro per l'Affidamento di Appalto Integrato PNRR-M5C2-M5C2.2-INV.2.1- Riqualificazione Comparto Ex Fonderie Riunite "Stralcio 2B" CUP D93D210003360005 - CIG 9557717D91 e "Stralcio 3"-CUP D93D21003370005 - CIG 9558938D2B
Ente appaltanteCOMUNE DI MODENA
Stato proceduraChiuso
Importo appalto14.001.952,32 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema28/12/2022
Termine richiesta chiarimenti22/02/2023 13:00
Termine presentazione delle offerte06/03/2023 13:00
Apertura busta amministrativa09/03/2023 10:00
Data chiusura procedura21/07/2023
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno
NoteSi precisa che la dimensione dei file "Progetto Definitivo Stralcio 2B" e "Progetto Definitivo Stralcio 3" superano i limiti consentiti dalla piattaforma. Gli elaborati progettuali sono scaricabili al seguente link:https://zimbra.comune.modena.it/service/extension/drive/link/DMYTHLCRL66GXURIDJ7URZ6UEQR4YCKBVYFTKRRT

Allegati

Referenti

Perri Gianluca

telefono: 0592033218

Mignoni Barbara

telefono: 0592032408

Dalla Libera Alessandra

telefono: 0592032778

Marchianò Luisa

telefono: 0592032400
cellulare: 0592032504

D'Orlando Vincenzo

telefono: 0592033500

Spataro Lorenzo

telefono: 3921807811

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1ACCORDO QUADRO APPALTO INTEGRATO "RIQUALIFICAZIONE COMPARTO EX FONDERIE RIUNITE"

CIG: 95576473D0

Chiarimenti

Chiarimento PI056781-23

Ultimo aggiornamento: 23/02/2023 10:23

Domanda : Con riferimento al Criterio A4 di valutazione dell’Offerta Tecnica, si chiede conferma che per ‘Relazione di calcolo specialistica’ (vedi pag. 2 dell’Allegato ‘Criteri di valutazione dell’offerta tecnica’) non si intenda la relazione di calcolo degli impianti, di cui all’art. 29 o all’art. 37 del DPR 207/2010, bensì una relazione che illustri, ad esempio, il calcolo della riduzione dei ‘tempi e dei costi di manutenzione’ derivante dalla proposta migliorativa offerta. Grazie

Risposta : Si conferma che per ‘Relazione di calcolo specialistica’ (vedi pag. 2 dell’Allegato ‘Criteri di valutazione dell’offerta tecnica’) non si deve intendere la relazione di calcolo degli impianti, di cui all’art. 29 o all’art. 37 del DPR 207/2010, bensì una relazione che illustri, ad esempio, il calcolo della riduzione dei ‘tempi e dei costi di manutenzione’ derivante dalla proposta migliorativa offerta.

Chiarimento PI023589-23

Ultimo aggiornamento: 01/02/2023 15:15

Domanda : Nel caso di concorrente in possesso dell’attestazione S.O.A. per la sola attività di esecuzione e privo di qualificazione per l’attività di progettazione, intendendo, ai fini della partecipazione alla gara, “indicare” per il servizio di progettazione un progettista qualificato ed in possesso di tutti i requisiti richiesti, si chiede conferma che il possesso e la dimostrazione della “Copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad € 2.500.000,000” di cui al punto 7.2 del disciplinare di gara, debba riferirsi al progettista a cui è affidato il servizio di progettazione, in osservanza a quanto disposto 5.3.6 - Coperture assicurative – Servizi di ingegneria e architettura per progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione” del Capitolato Speciale d’Appalto. Rimanendo in attesa di gentile riscontro, si inviano Cordiali saluti

Risposta :

Si risponde in modo affermativo al quesito proposto precisando di far riferimento al citato Art. 5.3.6 - Coperture assicurative – Servizi di ingegneria e architettura per progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione - del Capitolato Speciale di Accordo Quadro/Contratti Applicativi.

Cordiali saluti

Chiarimento PI022059-23

Ultimo aggiornamento: 28/01/2023 18:00

Domanda : Buonasera, in merito al paragrafo 7.3 - Requisiti di capacità tecnica e professionale (progettazione) si chiede quali sono gli importi minimi richiesti per ogni categoria ID, dato che nel bando vengono esplicitati unicamente gli importi per le categorie di esecuzione SOA. Grazie

Risposta :

In risposta al quesito si fa presente che gli importi minimi richiesti sono rappresentati nell'Allegato A al CAPITOLATO SPECIALE ACCORDO QUADRO/CONTRATTI APPLICATIVI "Prospetti di calcolo dei corrispettivi di progettazione esecutiva e CSP, posti a base di gara, determinati secondo il DM 17/06/2016 come previsto dal D.Lgs 50/2016 per lo Stralcio 2B e lo Stralcio 3" da intendersi come sommatoria tra il Costo Categorie dello Stralcio 2B e dello Stralcio 3

Si precisa quindi che gli importi minimi richiesti per ogni categoria ID, ai sensi del paragrafo 7.3 lett. o) del disciplinare di gara sono i seguenti: vedasi file in allegato;

Mentre gli importi minimi richiesti per ogni categoria ID, ai sensi del paragrafo 7.3 lett. p) del disciplinare di gara, sono i seguenti: vedasi file in allegato.

Cordiali saluti


Chiarimento PI016207-23

Ultimo aggiornamento: 20/01/2023 10:32

Domanda : In riferimento all'art. 7.3, lett. p), del Disciplinare di Gara, si chiede conferma che la dicitura "quinquennio" vada intesa come "decennio", essendo la previsione riferita agli ultimi 10 anni. Grazie. Distinti saluti.

Risposta :

Si risponde in modo affermativo al quesito. La dicitura "quinquennio" è un refuso, quella corretta è "decennio", anche tenuto conto di quanto precisato dalle Linee Guida ANAC n. 1 (come da ultimo aggiornate con Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019), al punto 2.2.2.1, lett. b) e c) ove i requisiti di partecipazione sono parametrati all’intervallo di tempo riferito agli ultimi 10 anni.


Chiarimento PI015938-23

Ultimo aggiornamento: 20/01/2023 10:29

Domanda : Relativamente ai servizi di progettazione si chiede cortesemente quale sia la prestazione principale e quella/e secondaria/e, ai sensi dell’art. 48, co. 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tenuto anche conto della nota a pagina 38 del Disciplinare di Gara. Grazie. Distinti saluti.

Risposta : In relazione al quesito pervenuto si precisa, relativamente ai servizi, che la prestazione principale è quella in categoria EDILIZIA -ID. E.13, le restanti indicate nella Tabella 6 del Disciplinare di Gara sono quelle secondarie

Chiarimento PI010452-23

Ultimo aggiornamento: 20/01/2023 10:27

Domanda : Qualora i progettisti vengano indicati ai sensi dell’art. 59, co. 1-bis, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si chiede: - quali siano esattamente i documenti amministrativi che dovranno produrre e firmare digitalmente, oltre al DGUE; - se debbano comparire sul PASSoe e firmare digitalmente lo stesso; - se debbano firmare digitalmente gli elaborati dell’Offerta Tecnica e/o dell’Offerta Economica. Grazie. Distinti saluti.

Risposta :

Quesito: quali siano esattamente i documenti amministrativi che dovranno produrre e firmare digitalmente, oltre al DGUE

Risposta: Nel caso l'impresa concorrente sia attestata per prestazioni di sola costruzione, i requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono posseduti attraverso un progettista raggruppato o “indicato” ai sensi dell’art. 59, co. 1-bis, del D.lgs. 50/2016.

Si richiama integralmente il contenuto dell'art. 15 del Disciplinare di gara e nello specifico:

- nel modello A è necessario che l’impresa concorrente indichi il soggetto che espleterà l'attività di progettazione (se progettisti raggruppati o indicati, oppure se attraverso i componenti del proprio staff);

- il DGUE va compilato da tutti i soggetti partecipanti alla gara tenuti a comprovare il possesso dei requisiti di ordine generale e di quelli speciali conformemente a quanto previsto dall'art. 15.2 del Disciplinare di gara e quindi anche da professionisti “raggruppati o indicati”;

- Il Modello F – Requisiti di Progettazione va compilato e sottoscritto come previsto al punto B dell'art. 15.3.1 del Disciplinare di gara da tutti i professionisti incaricati della progettazione;

- I Modelli C – Dichiarazioni integrative DGUE, H.1 – Dichiarazioni art. 20 D.Lgs. n. 231/2007 – Titolare Effettivo e H.2 – Dichiarazioni Assenza Conflitto di interesse – Titolare Effettivo, vanno compilati e sottoscritti da tutti i soggetti partecipanti alla gara (quindi anche da professionisti eventualmente raggruppati o indicati, nel caso i professionisti non siano all'interno dell'impresa) come previsto dall'art. 15.3.1. In relazione ai soli Modelli H.1 e H.2 si precisa che i suddetti devono essere compilati dal legale rappresentante di ogni operatore economico, ivi inclusi i singoli operatori economici partecipanti in forma associata. Non sono tenuti alla compilazione dei suddetti Modelli (H.1. e H.2) i liberi professionisti e gli imprenditori individuali.

Si richiamano infine i documenti e le dichiarazioni da allegare come indicati all’art. 15.3.2 Documentazione a corredo e all’art. 15.3.4 Documentazione e dichiarazioni PER TUTTI I CONCORRENTI

Quesito: se debbano comparire sul PASSOE e firmare digitalmente lo stesso;

Risposta: - come previsto dall’art. 15.3.2 Documentazione a corredo, in caso di raggruppamenti temporanei, Consorzi, aggregazioni di imprese di rete, GEIE, il PASSOE deve contenere il nominativo di tutti gli operatori economici che fanno parte della compagine partecipativa. Il PASSOE dovrà essere sottoscritto dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici suddetti.

Quesito: se debbano firmare digitalmente gli elaborati dell’Offerta Tecnica e/o dell’Offerta Economica.

Risposta: Si richiama l’art. 16 Contenuto Busta tecnica del Disciplinare di gara. In particolare:

in caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o Geie qualora sia stato già conferito il mandato, l’offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente solo dall’impresa mandataria “in nome e per conto proprio e delle mandanti”; qualora invece il mandato non sia stato conferito, l’offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o Geie di cui alle lett. d), e), g) del comma 2 dell’art.45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Questo vale anche per i singoli professionisti eventualmente presenti nel raggruppamento.

Con riferimento allo specifico caso del progettista “indicato” ai sensi dell’art. 59, co. 1-bis del D.lgs. 50/2016, il Disciplinare di gara non prevede, a pena di esclusione, l’obbligo di sottoscrizione digitale da parte di quest’ultimo, il quale – in linea con quanto statuito dalla giurisprudenza amministrativa – deve intendersi “qualificato come professionista esterno incaricato di redigere il progetto esecutivo. Pertanto, non rientra nella figura del concorrente né tanto meno in quella di operatore economico, nel significato attribuito dalla normativa interna e da quella dell’Unione europea” (Cons. Stato, Ad. Plen. 09/07/2020, n. 13).

L’offerta economica dovrà essere sottoscritta con le medesime specifiche previste dall’art. 16

Chiarimento PI358064-22

Ultimo aggiornamento: 30/12/2022 10:32

Domanda : Chiediamo se le lavorazioni delle categorie OS18-A e OS18-B siano interamente subappaltabili, se il loro importo è coperto da qualificazione nella categoria prevalente. Grazie

Risposta :

In risposta al quesito pervenuto si precisa che al paragrafo 3.6 del Disciplinare di gara sono riportate le seguenti indicazioni:

I concorrenti in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, non potranno eseguire direttamente le lavorazioni rientranti nelle ulteriori categorie, se privi della relativa qualificazione. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale, né per la dimostrazione del possesso delle categorie SIOS di importo superiore al 10% del totale dell’appalto, ai sensi dell’art. 89, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e art. 2, co. 2, del D.M. n. 248 del 2016.

Ai sensi dell’art. 105 comma 5 l'eventuale subappalto è normato dall’Art. 53 del Capitolato speciale di Accordo Quadro/Contratti applicativi.

I concorrenti in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se non in possesso delle qualificazioni previste per le categorie S.I.O.S., saranno pertanto obbligati a costituire R.T.I. di tipo verticale con mandante qualificata, non è ammesso il subappalto qualificante.

Ultimo aggiornamento: 29-09-2023, 13:33